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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 12/02/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 688/2021 Oggetto: Usucapione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice Silvia Capitano in funzione monocratica, esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'odierna udienza ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. con le quali sono state precisate le conclusioni;
all'esito della camera di consiglio ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 688 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 proposta da:
Parte_1
nato a [...], il [...], rappresentato e difeso dall'avv. MARIA SILVANA RINALLO
-attore -
nei confronti di:
Parte_2
(P.IVA con sede in Catania via Cifali n.7 in persona del legale rappresentante P.IVA_1
p.t. Sac. , rappresentata e difesa dall'avv. ANTONINO LICCIARDELLO Parte_3
- convenuta -
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il 5.3.2021 Parte_1 premettendo di possedere da oltre 25 anni in maniera continua, ininterrotta, pacifica e pubblica il magazzino sito in Canicattì in Via Berta nn.4-6-8, piano terra, della superficie complessiva di mq. 147, annotato in catasto al NCU al Foglio 56, Particella 437, sub 8, Cat.
C/2 ha chiesto al Tribunale di dichiarare l'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione;
1 per l'effetto ordinare al Conservatore dei registri immobiliari di Agrigento la trascrizione della sentenza.
Ha esposto in punto di fatto di aver esercitato il possesso sin dagli inizi degli anni 90 per aver occupato il magazzino uti dominus destinato a ricovero per le attrezzature e materiali legati all'esercizio della sua professione di muratore.
L , proprietaria dell'intero stabile quale erede del Parte_2 sacerdote deceduto in Catania il 28.10.2018, in forza di testamento olografo pubblicato Per_1 il 16.11.2018, si è costituita contestando i requisiti del possesso utile per l'usucapione e chiedendo il rigetto della domanda evidenziando che il sacerdote aveva gestito il Per_1 magazzino detenendo le chiavi in modo esclusivo.
Il procedimento, istruito con produzioni documentali, prove testimoniali e una c.t.u., è stato posto in decisione sulle conclusioni delle parti per come precisate con le note di trattazione scritta in sostituzione dell'odierna udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (v. Cass. civ sez. III,
19/12/2022, n.37137: è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte).
***
Così brevemente ricostruito il fatto e lo svolgimento del processo va innanzitutto osservato, in punto di diritto, che l'acquisto della proprietà (o di un diritto reale di godimento) per usucapione su beni immobili rinviene il suo fondamento e la ratio giustificatrice in una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata –per il tempo necessario stabilito dalla legge-, continua e non interrotta signoria di fatto sulla cosa (ovvero esercizio di fatto del diritto reale di godimento) da parte di chi si sostituisca a lui nell'utilizzazione della stessa (Cass., 11 febbraio 2000 n.1530; Cass., 23 marzo 1998 n.3081).
In particolare, il possesso utile all'usucapione ordinaria del diritto di proprietà si concretizza in un espletamento costante sulla res dei poteri tipicamente afferenti lo status proprietatis, avvenuto in modo pacifico e pubblico (ovvero in maniera oggettivamente palese e non violenta: Cass., 17 luglio 1998 n.6997), caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla volontà del possessore di comportarsi come titolare del diritto reale sul bene medesimo, intento la cui sussistenza non è esclusa dalla consapevolezza dell'altrui qualità proprietaria (Cass. 1 luglio
1996 n.5964; Cass. 18 febbraio 1980 n.1172).
Ancora, la pienezza e la esclusività del potere fattualmente esercitato devono essere oggetto di valutazione condotta non già in astratto, bensì con peculiare riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica e produttiva, alle utilità che esso normalmente è capace di procurare al proprietario e il cui conseguimento costituisce, secondo analogo criterio di normalità, il precipuo contenuto delle sue facoltà di godimento (cfr. Cass.,
22 aprile 1992 n.4807; Cass., 23 giugno 1967 n.1538).
2 Si afferma, inoltre, che l'inerzia del proprietario si manifesta nel mancato esercizio di dette potestà e nella mancata sua reazione contro il potere di fatto esercitato sull'immobile dal possessore (cfr. Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652 e 18 maggio 1988 n. 3464).
Ciò debitamente premesso, ad avviso del giudicante, nella vicenda in esame sono integrati i presupposti normativi della fattispecie acquisitiva invocata da parte attrice.
Premesso che l'immobile oggetto di accertamento si trova ubicato in Canicattì nella via
Berta ed è sostanzialmente un magazzino posto al piano terra di un fabbricato con altri due piani fuori terra, l'attività istruttoria a mezzo dell'escussione dei testimoni ha consentito di apprezzare che, effettivamente, l'attore ha posseduto pacificamente, pubblicamente e ininterrottamente, per un tempo utile ai fini dell'usucapione, parte del magazzino stesso.
Quanto detto è emerso univocamente dalle dichiarazioni degli informatori escussi;
in particolare, ha riferito di aver visto l'attore, che abitava con la sua famiglia Testimone_1 nell'adiacente via Pietro Micca, presso il magazzino di Via Berta quantomeno dal 1990, intento a prelevare e a conservare nel locale attrezzi di lavoro inerenti alla sua attività lavorativa di muratore;
nel magazzino erano conservati anche una moto ape e altri oggetti non più utilizzati. La teste ha riferito che la chiave di ingresso del magazzino era nell'esclusiva disponibilità dell'attore, affermando altresì di aver sentito conversazioni tra don e la Per_1 sorella IA sul fatto che “il magazzino fosse di (v. verbale ud. 12.9.2023). Pt_1
Nella stessa direzione anche le dichiarazioni testimoniali di coniuge Testimone_2 dell'attore in regime di separazione dei beni, che ha evidenziato di aver conosciuto il sacerdote e la sorella nel 1985; che fu proprio il sacerdote all'inizio degli anni 90', a dare Per_1 Per_1 le chiavi ad per consentirgli di riporre gli attrezzi di lavoro oltre ad oggetti non Parte_1 più utilizzati, come una vecchia bicicletta e una cucina ormai in disuso.
Ciò posto, osserva altresì il Tribunale che “la prova del possesso implica solo la dimostrazione di un'attività corrispondente all'esercizio di un diritto reale, nella quale si identifica presuntivamente, ai sensi dell'art.1141 c.c., il potere di fatto sulla cosa costituente l'essenza stessa del possesso, sicché spetta a chi contesti tale potere provare che l'attività esercitata configura una semplice detenzione o è dovuta a mera tolleranza” (cfr. Cass. sez. II civ. n. 81/89).
Nessuna prova in tal senso è stata fornita da parte convenuta;
anzi, il possesso pacifico e ininterrotto dell ha trovato conferma nelle dichiarazioni testimoniali del teste di parte Pt_1 resistente incaricato al fine di eseguire alcuni lavori edili per la Testimone_3 messa in sicurezza dell'immobile; costui ha esposto di aver cambiato il lucchetto di accesso al magazzino nel 2018 e di essere ritornato solo intorno al 2020-2021, non riuscendo più ad accedere;
in tale occasione si presentò affermandosi proprietario, dichiarando di essere Pt_1 stato l'autore della successiva sostituzione della serratura. Notiziata l'azienda di cui era dipendente sull'impossibilità di aprire il magazzino con le chiavi a sua disposizione, gli venne detto di non insistere.
3 Dell'avvenuta sostituzione della serratura nel 2018 ha riferito, del resto, anche l'attore in sede di interrogatorio formale che ha pure confermato “di aver provveduto a ricambiare il tutto”, per come del resto affermato dal teste Tes_3
La pacifica circostanza che la serratura fu cambiata nell'interesse dei nel 2018 non Parte_2 assume valenza interruttiva della prescrizione;
invero, ai sensi dell'art. 1165 c.c. le disposizioni sulla prescrizione e sulla sua interruzione si osservano anche rispetto all'usucapione, in quanto applicabili, tenuto conto delle peculiari caratteristiche oggettive di tale istituto. In tale contesto, non è consentito attribuire efficacia interruttiva del possesso se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa oppure ad atti giudiziali diretti ad ottenere, per il tramite dell'autorità giudiziaria, la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente.
Nel caso di specie, nonostante la constatazione della situazione possessoria altrui che condusse l'incaricato dei a sostituire la serratura nel 2018, nessun atto giudiziale fu Parte_2 mai posto in essere per la tutela del diritto e la conseguente privazione del possesso dell né può parlarsi di interruzione naturale poiché la perdita del possesso deve Pt_1 durare, ai sensi dell'art. 1167 c. c., almeno un anno (Cass. civ., Sez. II, 09/11/1988, n. 6030); nel caso di specie, a fronte delle allegazioni dell'attore rese in sede di interrogatorio formale – corroborate dal teste sul successivo ripristino del possesso a mezzo di collocazione di Tes_3 nuova serratura da parte dell nessuna prova è stata fornita dalla convenuta circa Pt_1
l'interruzione del possesso per un periodo superiore all'anno. Difatti in tema di usucapione, vige la presunzione, posta dall'art. 1142 c.c., della continuità del possesso, e, pertanto, si determina un'inversione dell'onere della prova non essendo il possessore, sia che agisca come attore o che resista come convenuto, tenuto a dimostrare la continuità del possesso, ma onere della controparte che neghi essersi verificata l'usucapione, provare l'intervenuta interruzione
(Cass. civ., n. 17322/2010).
Poi, diversamente da quanto sostenuto dal convenuto nessuna rilevanza assume, ai fini dell'interruzione del possesso rilevante ai fini dell'usucapione, l'inserimento del bene controverso nella denuncia di successione (così Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 28/02/2019, n.
6029 che ha cassato la sentenza gravata che aveva riconosciuto a tale inserimento efficacia interruttiva del possesso rilevante ai fini dell'usucapione).
L'accertamento compiuto a mezzo della c.t.u. ha consentito di appurare che il fabbricato - pervenuto ad a seguito di atto pubblico per denunzia di Persona_2 successione del 27/02/2012 con Registrazione al Volume 9990 n. 613 registrato in data
30/08/2013 in Canicattì (AG), Dichiarazione di Successione con Voltura n. 15234.1/2013 -
Pratica n. AG0151976 in atti dal 23/09/2013 – si trova in zona del comune di Canicattì di vecchia edificazione;
in ragione della struttura portante in pietra e la tipologia di costruzioni edili presenti in zona l'immobile è risalente ai primi anni del 1900, possiede i requisiti di regolarità urbanistica e commerciabilità per essere stato costruito prima del 1967.
4 Il aveva disposto dell'immobile in favore dell con Per_1 Parte_2 testamento olografo in data 8.12.2011 (v. verbale di deposito e pubblicazione del testamento olografo del 16.11.2018 redatto da OT , Rep n.6574, Racc n.1990, Persona_3
Registrato a Catania il 21.11.2018).
L'approfondimento tecnico ha consentito di poter appurare che all'interno del magazzino è stato realizzato un muro che inibisce il passaggio alle altre camere o vani dello stesso
(circostanza, del resto, già emersa in sede di prove testimoniali), ragion per cui la domanda va accolta limitatamente ai vani in cui si è riscontrata la signoria continua ed interrotta da parte dell'attore e non per altri vani del piano terra al medesimo inibiti.
In particolare nella planimetria di cui al deposito integrativo del 3.2.2025, il c.t.u. ha indicato in colore azzurro la parte del magazzino in possesso dell che ha accesso dal via Pt_1
Berta ai numeri civici n 2 e numero 4.
I quattro vani in possesso dell'attore soni identificati nella planimetria con la lettera A per una consistenza di mq 45,96 (accesso dal civico n 4 dalla via Berta per mezzo della serranda scorrevole in ferro), con la lettera B per un consistenza di mq 32,28 (accesso dalla via Berta n
2 , accesso dalla porta in legno di larghezza di circa mt 1,50) con la lettera C per una consistenza di mq 4.30 e dal vano con infisso sulla via Micca individuato con la lettera D per una consistenza di mq 30,43; il tutto, dunque, per una consistenza complessiva di mq 112,97.
Identificativi catastali: Foglio 56, part. 437 Sub 8;
5 Non è stata spiegata specifica domanda di frazionamento catastale che differisce, per
"petitum" e "causa petendi", da quella di accertamento della titolarità del diritto di proprietà per maturata usucapione. La prima ha, difatti, quale specifico oggetto la redazione di un documento tecnico indicante le particelle catastali frazionate, al fine della successiva voltura catastale.
Peraltro, secondo la più recente giurisprudenza, i profili attinenti al frazionamento catastale ed alla conseguente mancata trascrivibilità della sentenza non rilevano quali violazioni di norme di diritto e non incidono, pertanto, sull'emanazione della pronuncia dichiarativa concernendo essi, piuttosto, la redazione - che può intervenire anche stragiudizialmente - del documento tecnico indicante in planimetria le particelle catastali al fine della relativa voltura.
Ne deriva che, al riguardo, potrà provvedere l'attore a sua cura e spese.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche e integrazioni (valore della causa determinato ai sensi dell'art. 15 c.p.c) seguono come di consueto la soccombenza (e vanno distratte in favore dell'Erario stante l'ammissione dell'attore al P.S.S.).
Analogamente si provvede per le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di (P.IVA
[...] Parte_2
), ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: P.IVA_1
ACCOGLIE la domanda proposta e dichiara l'attore proprietario Parte_1 di parte del magazzino sito in Canicattì in Via Berta nn.4-6-8, piano terra (annotato per l'intero in catasto al NCU al Foglio 56, Particella 437, sub 8), per una consistenza complessiva di mq
112,97 in relazione ai vani meglio indicati nella planimetria di cui al deposito integrativo del c.t.u. geom. del 3.2.2025 e riportata in parte motiva (con la lettera A per una CP_1 consistenza di mq 45,96 - accesso dal civico n 4 dalla via Berta per mezzo della serranda scorrevole in ferro - , con la lettera B per un consistenza di mq 32,28 - accesso dalla via Berta
n 2 , accesso dalla porta in legno di larghezza di circa mt 1,50 - con la lettera C per una consistenza di mq 4.30 e dal vano con infisso sulla via Micca individuato con la lettera D per una consistenza di mq 30,43), già nella titolarità di Persona_2
ORDINA al conservatore dei registri immobiliari di Agrigento di procedere alla trascrizione del capo che precede del presente dispositivo di sentenza al suo passaggio in giudicato e previo frazionamento a cura e spese dell'attore;
CONDANNA altresì la parte convenuta alla rifusione spese di lite sostenute dall'attore che si liquidano in complessivi € 5100,00 per compensi professionali ed in € 786,00 per spese prenotate a debito, da distrarre in favore dell'Erario stante l'ammissione in via anticipata e provvisoria dell'attore al PSS.
6 PONE definitivamente a carico di parte convenuta le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto.
Così deciso in Agrigento, 11 febbraio 2025 Il Giudice
Silvia Capitano
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