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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 02/12/2025, n. 2412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2412 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
r.g. 3960/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. DO ER Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott. NG FF Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3960/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MARI SIMONE Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. MANUALE Controparte_1 C.F._2 MARIA LETIZIA
RESISTENTE con l'intervento del PM in sede.
INTERVENIENTE NECESSARIO oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 23.06.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza parziale n. 412/2023, pubblicata in data 3.03.2023 e da ritenersi integralmente richiamata anche quanto alla ricostruzione in fatto, il tribunale di Velletri ha pronunciato la separazione personale delle parti coniugate in Roma il 24.10.1999. La causa è stata rimessa sul ruolo e il giudizio è proseguito in ordine alle questioni economiche nell'interesse della coniuge e dei figli (nata il [...]) e (nato Persona_1 Persona_2 il 05.06.2003). Successivamente, le parti hanno raggiunto l'accordo allegato con nota del 19.06.2025, pattuendo che il resistente, a far data dall'1.10.2025, assumerà la ricorrente presso la società dallo stesso gestita riconoscendole una retribuzione di Euro 700,00 mensili;
da tale momento, non sarà più dovuto l'assegno di mantenimento per la coniuge previsto con l'ordinanza presidenziale. Il padre verserà a titolo di mantenimento per il figlio , l'importo di Euro 300,00 mensili entro Per_2 il 5 di ogni mese, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, disciplinate come da Protocollo del tribunale di Velletri. Nulla sarà riconosciuto per la figlia considerato che le parti Per_1 concordano che la stessa abbia raggiunto l'indipendenza economica. L'accordo non contrasta con norme imperative ed è conforme all'interesse della coniuge e dei figli. Pertanto, può essere omologato dal tribunale. Spese compensate.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dà atto della sentenza parziale n. 412/2023 pubblicata in data 3.03.2023 con cui il tribunale di Velletri ha pronunciato la separazione personale delle parti coniugate in Roma il 24.10.1999, con ordine di annotazione, a cura dell'ufficiale di stato civile del Comune di Roma, sul registro degli atti di matrimonio del prefato Comune (atto n.01420, parte II, serieA04, anno 1999).
- Omologa le condizioni di cui all'accordo allegato con nota del 19.06.2025 e riportato in motivazione.
- Spese compensate.
Si comunichi. così deciso in Velletri l'1.12.2025.
Il giudice rel.
NG FF
Il Presidente
DO ER
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. DO ER Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott. NG FF Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3960/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MARI SIMONE Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. MANUALE Controparte_1 C.F._2 MARIA LETIZIA
RESISTENTE con l'intervento del PM in sede.
INTERVENIENTE NECESSARIO oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 23.06.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza parziale n. 412/2023, pubblicata in data 3.03.2023 e da ritenersi integralmente richiamata anche quanto alla ricostruzione in fatto, il tribunale di Velletri ha pronunciato la separazione personale delle parti coniugate in Roma il 24.10.1999. La causa è stata rimessa sul ruolo e il giudizio è proseguito in ordine alle questioni economiche nell'interesse della coniuge e dei figli (nata il [...]) e (nato Persona_1 Persona_2 il 05.06.2003). Successivamente, le parti hanno raggiunto l'accordo allegato con nota del 19.06.2025, pattuendo che il resistente, a far data dall'1.10.2025, assumerà la ricorrente presso la società dallo stesso gestita riconoscendole una retribuzione di Euro 700,00 mensili;
da tale momento, non sarà più dovuto l'assegno di mantenimento per la coniuge previsto con l'ordinanza presidenziale. Il padre verserà a titolo di mantenimento per il figlio , l'importo di Euro 300,00 mensili entro Per_2 il 5 di ogni mese, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, disciplinate come da Protocollo del tribunale di Velletri. Nulla sarà riconosciuto per la figlia considerato che le parti Per_1 concordano che la stessa abbia raggiunto l'indipendenza economica. L'accordo non contrasta con norme imperative ed è conforme all'interesse della coniuge e dei figli. Pertanto, può essere omologato dal tribunale. Spese compensate.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dà atto della sentenza parziale n. 412/2023 pubblicata in data 3.03.2023 con cui il tribunale di Velletri ha pronunciato la separazione personale delle parti coniugate in Roma il 24.10.1999, con ordine di annotazione, a cura dell'ufficiale di stato civile del Comune di Roma, sul registro degli atti di matrimonio del prefato Comune (atto n.01420, parte II, serieA04, anno 1999).
- Omologa le condizioni di cui all'accordo allegato con nota del 19.06.2025 e riportato in motivazione.
- Spese compensate.
Si comunichi. così deciso in Velletri l'1.12.2025.
Il giudice rel.
NG FF
Il Presidente
DO ER