Ordinanza collegiale 16 giugno 2025
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2024 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02024/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00659/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 659 del 2025, proposto da C.I.D.A.S. Cooperativa Inserimento Disabili Assistenza Solidarietà - Soc.Coop. a r.l. - Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Claudio Tognini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale(ASL) NA 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv. ti Amneris Irace e Giovanni Rajola Pescarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
“della Sentenza n. 2917/2023 definitiva sui capi del presente ricorso resa dal Tribunale di Torre Annunziata emessa in data 11.11.2023 e pubblicata in data 12.11.2023.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Asl NA 3 Sud;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Visto l’art. 34, comma 5, c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 la dott.ssa AL TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
CONSIDERATO che con il presente ricorso, notificato in data 3 febbraio 2025 e depositato il 7 febbraio 2025, la C.I.D.A.S. Cooperativa Inserimento Disabili Assistenza Solidarietà - Soc.Coop. a r.l. - Società Cooperativa Sociale, ha adito il giudice amministrativo affinché fosse ordinato all’Azienda Sanitaria Locale (ASL) NA 3 Sud di dare esecuzione alla “Sentenza n. 2917/2023 definitiva sui capi del presente ricorso resa dal Tribunale di Torre Annunziata emessa in data 11.11.2023 e pubblicata in data 12.11.2023.”;
CONSIDERATO che in data 10 giugno 2025 parte ricorrente ha prodotto un’istanza di rinvio della causa ad altra data, in quanto l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud aveva emesso la Determina Dirigenziale n. 5619 del 3 giugno 2025 di pagamento degli importi oggetto del presente ricorso, versata in atti, in attesa dell’effettivo incasso di tali importi; alla camera di consiglio dell’11 giugno 2025 il difensore delegato di parte ricorrente si è riportato all’istanza di rinvio depositata in data 10 giugno 2025 e il Tribunale si è riservato la decisione anche sulla richiesta di rinvio;
CONSIDERATO che con ordinanza n. 4535 del 16 giugno 2025 questa Sezione,
“ …RILEVATO che l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) NA 3 Sud si è costituita in giudizio giusta procure generali alle liti, rilasciate dal Direttore Generale p.t.;
CONSIDERATO che l’art. 40 c.p.a. al comma 1 lettera g) dispone “1. Il ricorso deve contenere distintamente: …..g) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale.” e pertanto è necessario che il difensore sia munito di una procura alle liti di tipo speciale;
RITENUTO tuttavia che la ASL NA 3 Sud possa provvedere a regolarizzare la propria costituzione in giudizio, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c. (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 11 marzo 2024, n. 2311, TAR Campania, Napoli, Sez. III, 25 novembre 2024, n. 6486), depositando in giudizio la procura speciale alle liti entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza a cura della Segreteria, dando avviso, anche ai sensi dell’art. 73 c.p.a., che la mancata regolarizzazione nel termine perentorio assegnato può essere valutata ai fini della inammissibiltà/irricevibilità della costituzione in giudizio;
RITENUTO di rinviare la causa per il prosieguo alla camera di consiglio dell’8 gennaio 2026, anche in accoglimento della suddetta istanza di parte ricorrente, depositata in data 10 giugno 2025 e confermata dal difensore delegato della medesima ricorrente alla camera di consiglio dell’11 giugno 2025. ”,
ha disposto il sopra richiamato incombente a carico della ASL NA 3 Sud e ha rinviato la causa per il prosieguo alla camera di consiglio dell’8 gennaio 2026;
CONSIDERATO che la ASL NA 3 Sud ha provveduto a depositare la procura speciale alle liti, in esecuzione della citata ordinanza; ha altresì prodotto una memoria con la quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, in quanto la sentenza azionata non sarebbe passata in giudicato, ma ha comunque rappresentato che, come da documentazione depositata (determina, mandato e quietanza), aveva dato esecuzione alla sentenza stessa ed ha chiesto pertanto che fosse dichiarato la cessata materia del contendere, tenendo conto della ritenuta inammissibilità del ricorso per quanto concerne le spese di lite;
CONSIDERATO che in data 22 dicembre 2025 parte ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha rappresentato che gli importi oggetto del presente ricorso, di cui alla suddetta Determina Dirigenziale n. 5619 del 3 giugno 2025 dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, erano stati nel frattempo corrisposti e, che pertanto, null’altro era dovuto in suo favore, ed ha chiesto, conseguentemente, che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere;
CONSIDERATO che alla camera di consiglio dell’8 gennaio 2026 la causa è stata chiamata e assunta in decisione;
RITENUTO che, aderendo al principio della ragione più liquida (corollario del principio di economia processuale), alla luce delle dichiarazioni di cessata materia del contendere rese da entrambe le parti, atteso l’avvenuto pagamento da parte dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud resistente degli importi oggetto del presente ricorso, di cui alla Determina Dirigenziale n. 5619 del 3 giugno 2025, versata in atti, la pretesa della medesima parte ricorrente è pienamente satisfattiva ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;
RITENUTO di dover conseguentemente dichiarare la cessazione della materia del contendere del presente ricorso;
RITENUTO, quanto alle spese, che sussistono giusti motivi per disporne la compensazione integrale tra le parti, con contributo unificato definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate, con contributo unificato definitivamente a carico di parte resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL IA UO, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere
AL TE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL TE | EL IA UO |
IL SEGRETARIO