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Sentenza 3 luglio 2024
Sentenza 3 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 03/07/2024, n. 1484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1484 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Marco Valecchi Presidente
Dott.ssa Prisca Picalarga Giudice Relatore
Dott.ssa Sonia Piccinni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2221/2020, trattenuta in decisione all'udienza del 15/04/2024, avente ad oggetto separazione giudiziale, vertente
TRA
(c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
FOLLIERO DANIELA ricorrente
E
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
MIGLIO CLAUDIO
Resistente
E
Il Pubblico Ministero – sede-
pagina 1 di 9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.5.20 ha chiesto la pronuncia della Parte_1
separazione dal coniuge, , con il quale aveva contratto CP_1
matrimonio in Roma, in data 04/01/2017, precisando che il 4.1.2014 era nata la Pers figlia e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati, che il abbandonava la famiglia e CP_1
lasciava l'attività commerciale senza alcun preavviso. Parte ricorrente ha chiesto, oltre alla dichiarazione di addebito della separazione al coniuge, di “A) Disporre che i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto. B) Si chiede disporsi l'affido esclusivo della minore che vivrà con la madre con collocamento prevalente presso di lei, nell'abitazione di via Angelica,4, vista l'irreperibilità del padre;
C)
Disporre che il padre si impegni a corrispondere il versamento di un assegno mensile di € 700,00 (settecento/00) oltre aggiornamento ISTAT annuale, quale contributo per il mantenimento della figlia minore, sin dal giorno dell'allontanamento e precisamente febbraio 2019, entro il 5 di ogni mese;
D) Il sig. corrisponderà, altresì, per il mantenimento della moglie un CP_1
assegno mensile di € 300,00 (trecentoeuro/00) oltre aggiornamento ISTAT, per aiutare la moglie anche nella ricerca di un lavoro. Dette somme dovranno essere corrisposte entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese alla Sig. su conto corrente Pt_1
intestato alla stessa;
E) Ordinare al sig. di adempiere a tutti gli obblighi CP_1
previsti per il licenziamento della al fine di consentirla di prendere gli aiuti Pt_1
previsti per legge;
nella denegata ipotesi di affido congiunto ma con allocazione della minore presso la madre: F) Il sig. corrisponderà la somma di € 700,00 CP_1
(settecentoeuro) oltre aggiornamento Istata ogni 5 del mese;
G) Nei casi in cui la minore avrà bisogno di visite specialistiche, esami e cure mediche specialistiche non mutuabili, la madre si impegna ad avvisare preventivamente il padre affinché possano insieme concordare la scelta migliore per la figlia ed il padre sarà tenuto preventivamente a corrispondere alla madre la metà delle spese dietro presentazione di fattura e/o preventivo, senza che la sig.ra sia tenuta ad Pt_1
pagina 2 di 9 alcuna anticipazione. Inoltre il padre si farà carico delle spese straordinarie, ludiche e quant'altro occorra per la sana crescita fisica e psicologica della figlia minori, a tutte le dette spese il padre corrisponderà nella misura del 100% ; H) I coniugi potranno concordatamente decidere per giorni di visita se il padre ritorna in Italia, in presenza della madre;
I) per le festività e/o le vacanze, se il sig. CP_1
tornerà a vivere in Italia saranno quelle previste dal calendario del Tribunale di
Velletri; L) I coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto, mentre per quello della figlia sarà necessario il comune accordo”.
All'udienza del 28.10.20, è comparsa solo la parte ricorrente;
non potendo essere esperito il tentativo di conciliazione, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha disposto l'affidamento superesclusivo della figlia minore alla madre e che, ove fosse cessata la situazione di irreperibilità, le visite del padre sarebbero avvenute alla presenza di un operatore dei Servizi Sociali del Comune di residenza della ricorrente;
ha determinato in € 300 mensili l'assegno da versarsi da parte del marito alla moglie a titolo di contributo al mantenimento della stessa ed in € 700
l'assegno da corrispondersi alla medesima a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole;
ha quindi disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta del 21.6.21 ha contestato CP_1
l'abbandono del tetto coniugale, ha rappresentato l'esistenza di rapporti Pers extraconiugali della moglie e che il punto di riferimento della piccola è stata la nonna paterna, Sig.ra Ha concluso chiedendo di “ A) pronunciare Persona_2
la separazione dei coniugi;
B) stabilire l'affidamento condiviso della minore, disponendo che la stessa possa stare a weekend alterni presso la casa della nonna paterna, Sig.ra nonché trascorrere con lei due settimane Persona_2
consecutive durante le ferie estive, cosicché anche il padre possa pianificare eventuali rientri in Italia per stare con lei;
C) stabilire l'assegno di mantenimento per la minore, a carico del Sig. , nella somma pari ad € 250,00, in linea con le CP_1
pagina 3 di 9 sua attuali capacità reddituali e patrimoniali, tenuto conto che i guadagni come cameriere gli sono appena sufficienti per sostenere vitto ed alloggio;
D) respingere la domanda avversaria relativa all'assegno di mantenimento in favore della Sig.ra ed anzi, a tal proposito, revocare il capo dell'ordinanza presidenziale che ha Pt_1
disposto la corresponsione dell'assegno per l'importo di € 300,00, difettando – alla luce di quanto sopra illustrato – i presupposti per la sua sussistenza”.
Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c., rigettate le prove chieste dalle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 15.4.24, sostituita dal deposito di note scritte, in cui parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni.
La domanda di separazione personale proposta da deve essere Parte_1
accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Parte ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni non ha insistito nella domanda di addebito della separazione, che pertanto deve ritenersi rinunciata.
Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali, deve innanzitutto ricordarsi che l'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter
c.p.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Costituisce eccezione a tale regola la soluzione dell'affidamento dei minori ad uno solo dei genitori, nei casi in cui l'affidamento condiviso risulti “contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater, primo comma, c.c.); in mancanza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi caso per caso con
“provvedimento motivato”. Dunque, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, deve risultare, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa tale da rendere pagina 4 di 9 quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nei casi, ad esempio, di anomala condizione di vita o grave impedimento fisico o psichico del genitore, insanabile contrasto con il figlio, obiettiva lontananza, indifferenza e totale disinteresse nei confronti del figlio, anche in termini di mancata contribuzione in termini economici al suo mantenimento).
Quanto al contenuto dell'affidamento esclusivo, deve ritenersi che la necessità di garantire l'interesse del minore consente al giudice di modulare in concreto l'ambito dei poteri-doveri spettanti al genitore non affidatario;
questo comporta che, nell'ipotesi di affidamento monogenitoriale, è possibile che il genitore non affidatario – in base ad un provvedimento motivato, suscettibile di modifica nel tempo, che tenga conto delle peculiarità di ogni singolo caso - sia escluso in tutto o in parte dall'esercizio della responsabilità genitoriale quando una diversa soluzione sia contraria all'interesse del minore (art. 337 quater, terzo comma, c.c.).
Resta in ogni caso salvo per il genitore non affidatario il diritto-dovere di vigilare sulla condotta dell'altro genitore e di ricorrere al giudice ove ravvisi un pregiudizio per il figlio.
Nel caso di specie deve confermarsi, anche alla luce di quanto emerso nel corso del Pers procedimento, l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, presso cui è collocata, alla quale deve essere attribuito l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale. Tanto si rende opportuno alla luce del disinteresse manifestato del padre nei confronti della figlia, che si è tradotto in particolare nella violazione sistematica dell'obbligo di cura e sostegno, dal momento che il resistente ha omesso di contribuire al mantenimento della figlia, vive all'estero e non si è attivato presso i Servizi Sociali competenti al fine di ripristinare gli incontri;
allo stato, pertanto, il padre non può reputarsi un genitore adeguato, per cui è opportuno attribuire alla madre tutte le decisioni di maggior interesse per la Pers minore (concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale).
pagina 5 di 9 Visto che la figlia non hanno contatti con il padre da diverso tempo e visti i rapporti tra le parti, non appare opportuno dettare un calendario di visite ma, piuttosto, prevedere che il resistente potrà vedere e tenere con sé la figlia, ove ne faccia richiesta, tramite l'intervento dei Servizi Sociali che provvederanno a ripristinare i rapporti padre-figlia e determineranno di conseguenza le modalità di visita.
Gli aspetti economici della controversia si incentrano sulla domanda formulata dalla madre volta all'attribuzione di un assegno per il proprio mantenimento e di un contributo dell'altro genitore al mantenimento della figlia.
Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte,
"la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i
"redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156
c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione" (vedi, in particolare, Cass. civ. Sez. I Sent.,
16/05/2017, n. 12196 , conforme Cass. Civ. Ordinanza n. 4327 del 10/02/2022).
Pertanto, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore di uno dei coniugi in sede di separazione, deve essere fornita la prova della mancanza da parte del richiedente di adeguati redditi propri, derivante da ragioni oggettive nonché della sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, anche tenuto conto del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del contributo, si rende, dunque, necessario verificare, in primo luogo, le rispettive condizioni patrimoniali e reddituali.
pagina 6 di 9 Rammenta il Tribunale che nei procedimenti di separazione o divorzio, essendo i coniugi obbligati a presentare non solo “la dichiarazione personale dei redditi” ma anche “ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune”, il legislatore ha imposto un comportamento di lealtà processuale peculiare, che giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse, a garanzia dei particolari obblighi, di rilevanza costituzionale, di reciproca protezione derivanti dal rapporto matrimoniale (art. 29 Cost.) e degli obblighi di mantenimento della prole (art. 30 Cost). La sanzione processuale dei comportamenti che si sottraggono al particolare obbligo di lealtà così individuato consente senz'altro di trarne argomenti probanti, ex art. 116 cpc, contro la parte che tale obbligo abbia violato.
Ebbene si deve osservare che la ricorrente nulla ha riferito al Tribunale. Si è limitata, anche in sede di precisazione delle conclusioni, a depositare il modello
Isee relativo al 2021 e 2022 e la CU2024 dell' Nulla ha dimostrato in ordine al CP_2
tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
non ha illustrato se percepisce forme di assistenza né ha documentato la propria posizione lavorativa o lo stato di disoccupazione e l'impegno profuso nella ricerca di un lavoro ( la stessa ha soli 29 anni). Infine si deve osservare che la stessa ha avuto un altro figlio e nulla ha detto in ordine all'eventuale convivenza intrapresa in maniera stabile con il padre del minore.
Pertanto la domanda di assegno di mantenimento della ricorrente non merita di essere accolta.
Per quanto attiene all'assegno di mantenimento della figlia, visto che parte resistente non ha depositato la documentazione richiesta dal Tribunale né tantomeno ha reso edotto il Collegio in ordine alla propria attuale posizione economica e lavorativa, visto che non è contestato che lo stesso risulta aver fondato in Spagna, perlomeno, una società che opera nel settore turistico, considerando che, terminata la pandemia, il turismo è tornato ad essere un settore estremamente redditizio, considerato anche che la scarna documentazione pagina 7 di 9 presente è in lingua spagnola e priva di traduzione giurata, visto che il padre allo stato non vede la minore che è stabilmente collocata presso la madre, tenuto conto pertanto dei tempi di permanenza e delle esigenze della minore, deve ritenersi congruo confermare i provvedimenti adottati in sede presidenziale per il mantenimento della figlia minore ( euro 700,00 oltre al 50 % delle spese straordinarie).
Nel processo di separazione, è esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi;
è di conseguenza esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione, soggetta al rito speciale, con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno, soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse e dalla reciproca soccombenza, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede: dichiara la separazione personale tra e , i quali Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio in Roma, in data 04/01/2017; dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017, atto 1, parte 1, serie 3); respinge la domanda di addebito della separazione formulata dalla parte ricorrente;
affida la figlia minore in via esclusiva alla madre, cui spetteranno tutte Per_3
le decisioni su questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, incluse pagina 8 di 9 quelle riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale;
dispone che la minore sia collocata presso la madre;
dispone che il padre, ove ne faccia richiesta, potrà vedere e tenere con sé la minore mediante l'ausilio dei Servizi Sociali che provvederanno a ripristinare i rapporti padre-figlia e determineranno di conseguenza le modalità di visita;
determina in euro 700,00 il contributo mensile dovuto dal padre per il mantenimento della figlia minore, da corrispondere alla madre presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli;
rigetta la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio del Tribunale di Velletri, in data
28/06/2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Prisca Picalarga dott. Marco Valecchi
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Marco Valecchi Presidente
Dott.ssa Prisca Picalarga Giudice Relatore
Dott.ssa Sonia Piccinni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2221/2020, trattenuta in decisione all'udienza del 15/04/2024, avente ad oggetto separazione giudiziale, vertente
TRA
(c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
FOLLIERO DANIELA ricorrente
E
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
MIGLIO CLAUDIO
Resistente
E
Il Pubblico Ministero – sede-
pagina 1 di 9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.5.20 ha chiesto la pronuncia della Parte_1
separazione dal coniuge, , con il quale aveva contratto CP_1
matrimonio in Roma, in data 04/01/2017, precisando che il 4.1.2014 era nata la Pers figlia e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati, che il abbandonava la famiglia e CP_1
lasciava l'attività commerciale senza alcun preavviso. Parte ricorrente ha chiesto, oltre alla dichiarazione di addebito della separazione al coniuge, di “A) Disporre che i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto. B) Si chiede disporsi l'affido esclusivo della minore che vivrà con la madre con collocamento prevalente presso di lei, nell'abitazione di via Angelica,4, vista l'irreperibilità del padre;
C)
Disporre che il padre si impegni a corrispondere il versamento di un assegno mensile di € 700,00 (settecento/00) oltre aggiornamento ISTAT annuale, quale contributo per il mantenimento della figlia minore, sin dal giorno dell'allontanamento e precisamente febbraio 2019, entro il 5 di ogni mese;
D) Il sig. corrisponderà, altresì, per il mantenimento della moglie un CP_1
assegno mensile di € 300,00 (trecentoeuro/00) oltre aggiornamento ISTAT, per aiutare la moglie anche nella ricerca di un lavoro. Dette somme dovranno essere corrisposte entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese alla Sig. su conto corrente Pt_1
intestato alla stessa;
E) Ordinare al sig. di adempiere a tutti gli obblighi CP_1
previsti per il licenziamento della al fine di consentirla di prendere gli aiuti Pt_1
previsti per legge;
nella denegata ipotesi di affido congiunto ma con allocazione della minore presso la madre: F) Il sig. corrisponderà la somma di € 700,00 CP_1
(settecentoeuro) oltre aggiornamento Istata ogni 5 del mese;
G) Nei casi in cui la minore avrà bisogno di visite specialistiche, esami e cure mediche specialistiche non mutuabili, la madre si impegna ad avvisare preventivamente il padre affinché possano insieme concordare la scelta migliore per la figlia ed il padre sarà tenuto preventivamente a corrispondere alla madre la metà delle spese dietro presentazione di fattura e/o preventivo, senza che la sig.ra sia tenuta ad Pt_1
pagina 2 di 9 alcuna anticipazione. Inoltre il padre si farà carico delle spese straordinarie, ludiche e quant'altro occorra per la sana crescita fisica e psicologica della figlia minori, a tutte le dette spese il padre corrisponderà nella misura del 100% ; H) I coniugi potranno concordatamente decidere per giorni di visita se il padre ritorna in Italia, in presenza della madre;
I) per le festività e/o le vacanze, se il sig. CP_1
tornerà a vivere in Italia saranno quelle previste dal calendario del Tribunale di
Velletri; L) I coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto, mentre per quello della figlia sarà necessario il comune accordo”.
All'udienza del 28.10.20, è comparsa solo la parte ricorrente;
non potendo essere esperito il tentativo di conciliazione, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha disposto l'affidamento superesclusivo della figlia minore alla madre e che, ove fosse cessata la situazione di irreperibilità, le visite del padre sarebbero avvenute alla presenza di un operatore dei Servizi Sociali del Comune di residenza della ricorrente;
ha determinato in € 300 mensili l'assegno da versarsi da parte del marito alla moglie a titolo di contributo al mantenimento della stessa ed in € 700
l'assegno da corrispondersi alla medesima a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole;
ha quindi disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta del 21.6.21 ha contestato CP_1
l'abbandono del tetto coniugale, ha rappresentato l'esistenza di rapporti Pers extraconiugali della moglie e che il punto di riferimento della piccola è stata la nonna paterna, Sig.ra Ha concluso chiedendo di “ A) pronunciare Persona_2
la separazione dei coniugi;
B) stabilire l'affidamento condiviso della minore, disponendo che la stessa possa stare a weekend alterni presso la casa della nonna paterna, Sig.ra nonché trascorrere con lei due settimane Persona_2
consecutive durante le ferie estive, cosicché anche il padre possa pianificare eventuali rientri in Italia per stare con lei;
C) stabilire l'assegno di mantenimento per la minore, a carico del Sig. , nella somma pari ad € 250,00, in linea con le CP_1
pagina 3 di 9 sua attuali capacità reddituali e patrimoniali, tenuto conto che i guadagni come cameriere gli sono appena sufficienti per sostenere vitto ed alloggio;
D) respingere la domanda avversaria relativa all'assegno di mantenimento in favore della Sig.ra ed anzi, a tal proposito, revocare il capo dell'ordinanza presidenziale che ha Pt_1
disposto la corresponsione dell'assegno per l'importo di € 300,00, difettando – alla luce di quanto sopra illustrato – i presupposti per la sua sussistenza”.
Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c., rigettate le prove chieste dalle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 15.4.24, sostituita dal deposito di note scritte, in cui parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni.
La domanda di separazione personale proposta da deve essere Parte_1
accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Parte ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni non ha insistito nella domanda di addebito della separazione, che pertanto deve ritenersi rinunciata.
Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali, deve innanzitutto ricordarsi che l'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter
c.p.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Costituisce eccezione a tale regola la soluzione dell'affidamento dei minori ad uno solo dei genitori, nei casi in cui l'affidamento condiviso risulti “contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater, primo comma, c.c.); in mancanza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi caso per caso con
“provvedimento motivato”. Dunque, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, deve risultare, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa tale da rendere pagina 4 di 9 quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nei casi, ad esempio, di anomala condizione di vita o grave impedimento fisico o psichico del genitore, insanabile contrasto con il figlio, obiettiva lontananza, indifferenza e totale disinteresse nei confronti del figlio, anche in termini di mancata contribuzione in termini economici al suo mantenimento).
Quanto al contenuto dell'affidamento esclusivo, deve ritenersi che la necessità di garantire l'interesse del minore consente al giudice di modulare in concreto l'ambito dei poteri-doveri spettanti al genitore non affidatario;
questo comporta che, nell'ipotesi di affidamento monogenitoriale, è possibile che il genitore non affidatario – in base ad un provvedimento motivato, suscettibile di modifica nel tempo, che tenga conto delle peculiarità di ogni singolo caso - sia escluso in tutto o in parte dall'esercizio della responsabilità genitoriale quando una diversa soluzione sia contraria all'interesse del minore (art. 337 quater, terzo comma, c.c.).
Resta in ogni caso salvo per il genitore non affidatario il diritto-dovere di vigilare sulla condotta dell'altro genitore e di ricorrere al giudice ove ravvisi un pregiudizio per il figlio.
Nel caso di specie deve confermarsi, anche alla luce di quanto emerso nel corso del Pers procedimento, l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, presso cui è collocata, alla quale deve essere attribuito l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale. Tanto si rende opportuno alla luce del disinteresse manifestato del padre nei confronti della figlia, che si è tradotto in particolare nella violazione sistematica dell'obbligo di cura e sostegno, dal momento che il resistente ha omesso di contribuire al mantenimento della figlia, vive all'estero e non si è attivato presso i Servizi Sociali competenti al fine di ripristinare gli incontri;
allo stato, pertanto, il padre non può reputarsi un genitore adeguato, per cui è opportuno attribuire alla madre tutte le decisioni di maggior interesse per la Pers minore (concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale).
pagina 5 di 9 Visto che la figlia non hanno contatti con il padre da diverso tempo e visti i rapporti tra le parti, non appare opportuno dettare un calendario di visite ma, piuttosto, prevedere che il resistente potrà vedere e tenere con sé la figlia, ove ne faccia richiesta, tramite l'intervento dei Servizi Sociali che provvederanno a ripristinare i rapporti padre-figlia e determineranno di conseguenza le modalità di visita.
Gli aspetti economici della controversia si incentrano sulla domanda formulata dalla madre volta all'attribuzione di un assegno per il proprio mantenimento e di un contributo dell'altro genitore al mantenimento della figlia.
Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte,
"la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i
"redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156
c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione" (vedi, in particolare, Cass. civ. Sez. I Sent.,
16/05/2017, n. 12196 , conforme Cass. Civ. Ordinanza n. 4327 del 10/02/2022).
Pertanto, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore di uno dei coniugi in sede di separazione, deve essere fornita la prova della mancanza da parte del richiedente di adeguati redditi propri, derivante da ragioni oggettive nonché della sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, anche tenuto conto del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del contributo, si rende, dunque, necessario verificare, in primo luogo, le rispettive condizioni patrimoniali e reddituali.
pagina 6 di 9 Rammenta il Tribunale che nei procedimenti di separazione o divorzio, essendo i coniugi obbligati a presentare non solo “la dichiarazione personale dei redditi” ma anche “ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune”, il legislatore ha imposto un comportamento di lealtà processuale peculiare, che giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse, a garanzia dei particolari obblighi, di rilevanza costituzionale, di reciproca protezione derivanti dal rapporto matrimoniale (art. 29 Cost.) e degli obblighi di mantenimento della prole (art. 30 Cost). La sanzione processuale dei comportamenti che si sottraggono al particolare obbligo di lealtà così individuato consente senz'altro di trarne argomenti probanti, ex art. 116 cpc, contro la parte che tale obbligo abbia violato.
Ebbene si deve osservare che la ricorrente nulla ha riferito al Tribunale. Si è limitata, anche in sede di precisazione delle conclusioni, a depositare il modello
Isee relativo al 2021 e 2022 e la CU2024 dell' Nulla ha dimostrato in ordine al CP_2
tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
non ha illustrato se percepisce forme di assistenza né ha documentato la propria posizione lavorativa o lo stato di disoccupazione e l'impegno profuso nella ricerca di un lavoro ( la stessa ha soli 29 anni). Infine si deve osservare che la stessa ha avuto un altro figlio e nulla ha detto in ordine all'eventuale convivenza intrapresa in maniera stabile con il padre del minore.
Pertanto la domanda di assegno di mantenimento della ricorrente non merita di essere accolta.
Per quanto attiene all'assegno di mantenimento della figlia, visto che parte resistente non ha depositato la documentazione richiesta dal Tribunale né tantomeno ha reso edotto il Collegio in ordine alla propria attuale posizione economica e lavorativa, visto che non è contestato che lo stesso risulta aver fondato in Spagna, perlomeno, una società che opera nel settore turistico, considerando che, terminata la pandemia, il turismo è tornato ad essere un settore estremamente redditizio, considerato anche che la scarna documentazione pagina 7 di 9 presente è in lingua spagnola e priva di traduzione giurata, visto che il padre allo stato non vede la minore che è stabilmente collocata presso la madre, tenuto conto pertanto dei tempi di permanenza e delle esigenze della minore, deve ritenersi congruo confermare i provvedimenti adottati in sede presidenziale per il mantenimento della figlia minore ( euro 700,00 oltre al 50 % delle spese straordinarie).
Nel processo di separazione, è esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi;
è di conseguenza esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione, soggetta al rito speciale, con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno, soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse e dalla reciproca soccombenza, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede: dichiara la separazione personale tra e , i quali Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio in Roma, in data 04/01/2017; dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017, atto 1, parte 1, serie 3); respinge la domanda di addebito della separazione formulata dalla parte ricorrente;
affida la figlia minore in via esclusiva alla madre, cui spetteranno tutte Per_3
le decisioni su questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, incluse pagina 8 di 9 quelle riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale;
dispone che la minore sia collocata presso la madre;
dispone che il padre, ove ne faccia richiesta, potrà vedere e tenere con sé la minore mediante l'ausilio dei Servizi Sociali che provvederanno a ripristinare i rapporti padre-figlia e determineranno di conseguenza le modalità di visita;
determina in euro 700,00 il contributo mensile dovuto dal padre per il mantenimento della figlia minore, da corrispondere alla madre presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli;
rigetta la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio del Tribunale di Velletri, in data
28/06/2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Prisca Picalarga dott. Marco Valecchi
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