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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/07/2025, n. 2951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2951 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Francesco Rossini, all'esito dei termini concessi ex art. 190
c.p.c. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n. 6998/2017 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
, cod. fisc. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Salvatore Aiello, in virtù di procura in calce alla comparsa di nomina di nuovo difensore, elettivamente domiciliato in Salerno alla
Piazza San Gaetano n. 47 presso lo Studio Legale Associato Aiello - De
Bellis;
OPPONENTE
E
, cod. fisc. , rappresentata e CP_1 CodiceFiscale_2 difesa – giusta mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avv.
IO Boccia e con lui domiciliata in Salerno al C.so G. Garibaldi, n.206;
OPPOSTA
CONCLUSIONI: Come da note sostitutive dell'udienza del 5.02.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo premetteva: CP_1
1 a) che in data 19/05/88 decedeva ab intestato il Sig. CP_2 lasciando a succedergli la moglie e i figli , , Controparte_3 CP_4 Pt_2
IO e;
Parte_1
b) che l'eredità relitta del Sig. , giusta dichiarazione di CP_2 successione registrata in Salerno il 19/11/88 al n.17 vol. 766 - risultava, tra l'altro, così costituita: “quota di ½ in piena proprietà – l'altra metà appartenendo al coniuge comunista dell'appartamento Controparte_3 sito in Salerno alla Via B. Croce, n.34, 2" piano, riportato al N.C.E.U. di questa città al fol. 64/A, p.lla 1987 sub 5, cat. A/2, classe 4, vani 8,5 e dell'immobile sito il Roccaraso, località Aremogna, di vani 4 ed acc. int.
102 e di vani 2 ed acc. int. 103 in catasto part. 2596 fl. 12 partic. 18 sub
307, ctg A/3, cl. 3" vani 6,5”;
c) che in data 30/04/2015 decedeva anche la madre, Sig.ra Controparte_3 lasciando a succedergli i figli , , IO e con CP_4 Pt_2 Parte_1 lascito della quota disponibile in favore del germano;
Pt_2
d) che, nel periodo 2010/2012, i beni immobili sopra descritti venivano così sottoposti ad esecuzione immobiliare:
- l'appartamento sito in Roccaraso (AQ), località Aremogna, a procedimento esecutivo immobiliare, pendente innanzi al Tribunale di
Sulmona, a causa del mancato pagamento di oneri condominiali;
creditore procedente il e debitori pignorati i sig.ri Controparte_5
e , , IO e;
Controparte_3 CP_4 Pt_2 Parte_1
- appartamento di Via B. Croce, n.34, Salerno, procedimento esecutivo immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Salerno, R.G.E. 620/2011, avente ad oggetto la posizione di sofferenza per credito fondiario n.51085631, ceduta al Banco di Napoli e successivamente alla Monviso
Finance S.r.L.; debitori pignorati e i figli , , Controparte_3 CP_4 Pt_2
IO e . Parte_1
1.1. Deduceva che, al fine di evitare il trasferimento coatto dei menzionati cespiti, aveva concesso un prestito personale ai debitori ingiunti per estinguere le azionate procedure, per un importo pari ad € 51.250,00 così dettagliati:
2 - € 20.000,00, a mezzo bonifico del 15/04/2010, in favore del
[...]
Controparte_5
- € 7.500,00 a mezzo bonifico del 14/11/2012; € 8.500,00 a mezzo bonifico del 10/07/2012; € 8.500,00 a mezzo bonifico del 10/07/2012; € 3.000,00 a mezzo bonifico del 22/02/2013; € 3.750,00 a mezzo bonifico del
17/05/2013 in favore della Monviso Finance S.r.L..
1.2. Evidenziava che, nonostante le continue sollecitazioni verbali, il resistente non aveva mai provveduto alla restituzione delle dovute somme per l'importo pari ad € 8.541,66, quale quota di 2/12 attribuita allo stesso.
1.3. Insisteva, pertanto, per l'emissione dell'ingiunzione.
2. Con decreto n. 2082/2017 del 16.06.2017, il giudice delegato del
Tribunale di Salerno ingiungeva a il pagamento in favore di Parte_1 della somma di € 8.541,66, oltre interessi e spese del CP_1 monitorio.
3. Avverso il predetto decreto ingiuntivo proponeva opposizione T_
, con atto di citazione tempestivamente notificato.
[...]
3.1. Eccepiva, preliminarmente, la propria carenza di legittimazione passiva non avendo ancora accettato l'eredità materna, né esplicitamente né tacitamente;
legittimazione che appariva, in ogni caso e salvo errori, esclusa dalla disposizione testamentaria con la quale lasciava tutte Controparte_3 le sue quote al solo figlio . CP_6
3.2. Contestava, inoltre, sia il quantum della pretesa azionata con il monitorio sia l'asserito prestito effettuato alla madre, non avendo sottoscritto il riconoscimento di debito depositato dalla controparte.
3.3. Chiedeva, pertanto, di revocare il decreto ingiuntivo con vittoria di spese e competenze di lite.
4. Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio l'opposta che instava per il rigetto dell'opposizione.
4.1. Contestava l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dall'opponente con riguardo al decesso della madre, atteso che T_
era già comproprietario degli immobili, oggetto di pignoramento, siti
[...] in Salerno e Roccaraso, in virtù della successione del 19/11/88 del padre,
. CP_2
3 Evidenziava, in ogni caso, che dr. aveva espresso, attraverso Parte_1 atti di natura stragiudiziale, giudiziale e per facta concludentia, la volontà di divenire erede della madre, come da esiti dell'istruttoria da espletare e che l'opponente forniva un'errata interpretazione delle volontà testamentarie della defunta madre.
4.2. Nel merito ribadiva che vi era stata una richiesta di prestito di tutti i debitori originari in quanto, al momento dei fatti, non avevano la disponibilità di denaro per onorare gli importi dovuti: nello specifico,
l'opponente era a conoscenza dell'intimato pagamento in quanto, per entrambe le procedure, era stato destinatario degli atti esecutivi oggetto di pignoramenti, verificandosi il caso dell'adempimento del terzo.
5. Istruita la causa mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, all'udienza del 5.02.2025, sostituita mediante scambio di note, la stessa era assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190
c.p.c per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
1. L'opposizione va accolta parzialmente, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2. Va premesso che, in conformità di quanto statuito dalla Suprema Corte in materia contrattuale, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero l'eventuale fatto modificativo (ex multis cft. Cass, SS. UU. n. 13533/01, 1743/07, 1554/05).
2.1. Va inoltre considerato che anche nell'ambito del procedimento sorto a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo trova applicazione il principio di non contestazione per cui ogni volta che sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione e prova, l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto nella prima difesa utile dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico;
principio da intendersi comprensivo della possibilità per il
4 giudicante di valutare in tal senso anche le ammissioni rese dalla parte rispetto a fatti sfavorevoli dedotti dalla controparte.
2.2. Sempre in via preliminare, va fatta applicazione del principio dell'inammissibilità di trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa legittima che giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro.
Ne discende che il rigetto della domanda di restituzione dell'asserito mutuante, per mancanza di prova della pattuizione del relativo obbligo, è condizionato anche dalla risoluzione della questione relativa alla sussistenza di una causa che giustifichi il diritto dell'accipiens a trattenere le somme ricevute, qualora questi non deduca alcuna valida causa idonea a giustificarlo (cft. ex multis, Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 21 maggio – 28 luglio 2014, n. 17050).
3. Applicando i predetti principi al caso di specie, va dato atto che, dalla lettura congiunta del ricorso monitorio e della comparsa di costituzione, di cui si è dato conto, si evince che chiede la restituzione pro- CP_1 quota di quanto versato in prestito (anche) all'opponente quale comproprietario, in virtù della successione del 19/11/88 del padre, CP_2
degli immobili familiari, oggetto di pignoramento, siti in Salerno e
[...]
Roccaraso.
Prestito necessario al fine di sottrarli dalle procedure esecutive immobiliari intraprese dai creditori procedenti.
3.1. Sulla circostanza (peraltro documentata) per cui Parte_1 ereditava, unitamente agli altri familiari, la quota del 50% su tali immobili dal defunto padre, non vi è contestazione.
Resta, dunque, sul punto priva di rilievo l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, riferita dall'opponente alla successione materna.
3.2. Parimenti incontestata – e comunque documentata – è l'effettuazione degli esborsi da parte dell'opposta a mezzo bonifici bancari (cft. allegati nn.
4,5 del fascicolo monitorio).
3.3. E' provata, altresì, la circostanza per cui gli esborsi effettuati dall'opposta sono stati utilizzati per estinguere le 2 procedure esecutive
5 azionate dai creditori nei confronti degli eredi di tra i quali, CP_2 come detto, l'odierno opponente.
Si rimanda alla nota del 4 luglio 2012 con la quale la FBS spa, mandataria della società creditrice Monviso Finance srl, accettava la transazione per euro 42.000,00 per la chiusura della procedura esecutiva 620/2011 pendente a carico di e di , , e IO (cft. Controparte_3 Parte_1 Pt_2 CP_4 all. n. 5 del fascicolo monitorio).
Parimenti, si richiama il successivo atto di rinuncia all'esecuzione ed agli atti esecutivi, da parte della creditrice Monviso Finance srl (all.n.7 al predetto fascicolo).
Senza che possa attribuirsi valore di ricognizione del debito, ma quale mero ulteriore riscontro probatorio circa la sussistenza delle procedure esecutive gravanti pro-quota anche sull'odierno opponente, si rimanda alla scrittura privata intercorsa tra e , e IO (cft. CP_1 CP_6 CP_4 all. n. 8 al ricorso monitorio).
4. Alla luce di tali evidenze probatorie, complessivamente valutate, può dunque ritenersi che abbia provato il titolo dei versamenti CP_1 effettuati in favore della Monviso Finance s.r.l., ossia il prestito in favore di e dei suoi 4 figli al fine di chiudere (peraltro con esito Controparte_3 positivo) la procedura esecutiva immobiliare gravante sugli immobili in oggetto, con evidente beneficio (anche) per dell'odierno opponente, proprietario pro-quota per successione paterna.
4.1. Nello specifico risultano effettuati e documentati i seguenti esborsi:
€ 7.500,00 a mezzo bonifico del 14/11/2012; € 8.500,00 a mezzo bonifico del 10/07/2012; € 8.500,00 a mezzo bonifico del 10/07/2012; € 3.000,00 a mezzo bonifico del 22/02/2013; € 3.750,00 a mezzo bonifico del
17/05/2013 in favore della Monviso Finance S.r.L., per un importo complessivo pari ad euro 31.250,00.
4.2. Tale importo, anche in virtù del principio sopra richiamato per cui ogni spostamento patrimoniale va giustificato, pena la restituzione, va dunque posto a carico dell'opponente pro-quota.
6 5. In ordine alla determinazione della quota di restituzione gravante sull'opponente, essa va determinata con esclusivo riferimento alla successione paterna.
Quanto alla successione materna, difatti, è rimasta insuperata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, nulla essendo emerso dall'istruttoria sull'asserita accettazione tacita dell'eredità.
5.1. Sviluppando i calcoli, tenuto conto della quota del 50% sugli immobili trasmessa dal de cuius , avremo un concorso del coniuge per CP_2
1/6 dell'intero e dei 4 figli per 1/12 ciascuno.
5.2. dovrà quindi restituire la somma di euro 2.604,16 CP_2
(31.250/12) in favore di . CP_1
6. La domanda di restituzione pro-quota della restante somma di euro
20.000,00, versata da in favore del CP_1 Controparte_5 per estinguere la relativa procedura esecutiva, va per contro
[...] rigettata non essendo emersa la natura di prestito in favore (anche) dell'odierno opponente.
6.1. E' incontestata la circostanza per cui è moglie di CP_1 CP_7
[...]
Ciò premesso, dalla lettura della causale del bonifico in oggetto si evince chiaramente che l'opposta ha inteso eseguire il versamento nell'esclusivo interesse del coniuge, trattandosi dunque di vicenda da regolamentarsi all'interno di tale nucleo familiare.
Nella causale del bonifico è dato leggere: “Versamento effettuato per conto
e nell'interesse esclusivo di … contenzioso tra L. + CP_7 CP_3
4 ed il condominio beneficiario” (cft. allegato n. 4 al ricorso monitorio).
7. In conclusione, in parziale accoglimento della opposizione, si deve revocare il decreto ingiuntivo e condannare la parte opponente al pagamento della somma di euro 2.604,16 in favore della parte opposta, oltre interessi nella misura legale dal deposito del ricorso monitorio all'effettivo soddisfo.
7. Le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti in considerazione del parziale accoglimento dell'opposizione, della
7 conseguente rideterminazione dell'importo dovuto, della necessità di non inasprire ulteriormente i rapporti tra le parti stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dr. Francesco Rossini, definitivamente pronunciando all'esito del giudizio r.g.t. 6998/2017, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. accoglie in parte la proposta opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 della somma di € 2.604,16, oltre agli interessi legali dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo all'effettivo soddisfo.
3. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, in data 1.07.2025
Il giudice
Dr. Francesco Rossini
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Francesco Rossini, all'esito dei termini concessi ex art. 190
c.p.c. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n. 6998/2017 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
, cod. fisc. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Salvatore Aiello, in virtù di procura in calce alla comparsa di nomina di nuovo difensore, elettivamente domiciliato in Salerno alla
Piazza San Gaetano n. 47 presso lo Studio Legale Associato Aiello - De
Bellis;
OPPONENTE
E
, cod. fisc. , rappresentata e CP_1 CodiceFiscale_2 difesa – giusta mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avv.
IO Boccia e con lui domiciliata in Salerno al C.so G. Garibaldi, n.206;
OPPOSTA
CONCLUSIONI: Come da note sostitutive dell'udienza del 5.02.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo premetteva: CP_1
1 a) che in data 19/05/88 decedeva ab intestato il Sig. CP_2 lasciando a succedergli la moglie e i figli , , Controparte_3 CP_4 Pt_2
IO e;
Parte_1
b) che l'eredità relitta del Sig. , giusta dichiarazione di CP_2 successione registrata in Salerno il 19/11/88 al n.17 vol. 766 - risultava, tra l'altro, così costituita: “quota di ½ in piena proprietà – l'altra metà appartenendo al coniuge comunista dell'appartamento Controparte_3 sito in Salerno alla Via B. Croce, n.34, 2" piano, riportato al N.C.E.U. di questa città al fol. 64/A, p.lla 1987 sub 5, cat. A/2, classe 4, vani 8,5 e dell'immobile sito il Roccaraso, località Aremogna, di vani 4 ed acc. int.
102 e di vani 2 ed acc. int. 103 in catasto part. 2596 fl. 12 partic. 18 sub
307, ctg A/3, cl. 3" vani 6,5”;
c) che in data 30/04/2015 decedeva anche la madre, Sig.ra Controparte_3 lasciando a succedergli i figli , , IO e con CP_4 Pt_2 Parte_1 lascito della quota disponibile in favore del germano;
Pt_2
d) che, nel periodo 2010/2012, i beni immobili sopra descritti venivano così sottoposti ad esecuzione immobiliare:
- l'appartamento sito in Roccaraso (AQ), località Aremogna, a procedimento esecutivo immobiliare, pendente innanzi al Tribunale di
Sulmona, a causa del mancato pagamento di oneri condominiali;
creditore procedente il e debitori pignorati i sig.ri Controparte_5
e , , IO e;
Controparte_3 CP_4 Pt_2 Parte_1
- appartamento di Via B. Croce, n.34, Salerno, procedimento esecutivo immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Salerno, R.G.E. 620/2011, avente ad oggetto la posizione di sofferenza per credito fondiario n.51085631, ceduta al Banco di Napoli e successivamente alla Monviso
Finance S.r.L.; debitori pignorati e i figli , , Controparte_3 CP_4 Pt_2
IO e . Parte_1
1.1. Deduceva che, al fine di evitare il trasferimento coatto dei menzionati cespiti, aveva concesso un prestito personale ai debitori ingiunti per estinguere le azionate procedure, per un importo pari ad € 51.250,00 così dettagliati:
2 - € 20.000,00, a mezzo bonifico del 15/04/2010, in favore del
[...]
Controparte_5
- € 7.500,00 a mezzo bonifico del 14/11/2012; € 8.500,00 a mezzo bonifico del 10/07/2012; € 8.500,00 a mezzo bonifico del 10/07/2012; € 3.000,00 a mezzo bonifico del 22/02/2013; € 3.750,00 a mezzo bonifico del
17/05/2013 in favore della Monviso Finance S.r.L..
1.2. Evidenziava che, nonostante le continue sollecitazioni verbali, il resistente non aveva mai provveduto alla restituzione delle dovute somme per l'importo pari ad € 8.541,66, quale quota di 2/12 attribuita allo stesso.
1.3. Insisteva, pertanto, per l'emissione dell'ingiunzione.
2. Con decreto n. 2082/2017 del 16.06.2017, il giudice delegato del
Tribunale di Salerno ingiungeva a il pagamento in favore di Parte_1 della somma di € 8.541,66, oltre interessi e spese del CP_1 monitorio.
3. Avverso il predetto decreto ingiuntivo proponeva opposizione T_
, con atto di citazione tempestivamente notificato.
[...]
3.1. Eccepiva, preliminarmente, la propria carenza di legittimazione passiva non avendo ancora accettato l'eredità materna, né esplicitamente né tacitamente;
legittimazione che appariva, in ogni caso e salvo errori, esclusa dalla disposizione testamentaria con la quale lasciava tutte Controparte_3 le sue quote al solo figlio . CP_6
3.2. Contestava, inoltre, sia il quantum della pretesa azionata con il monitorio sia l'asserito prestito effettuato alla madre, non avendo sottoscritto il riconoscimento di debito depositato dalla controparte.
3.3. Chiedeva, pertanto, di revocare il decreto ingiuntivo con vittoria di spese e competenze di lite.
4. Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio l'opposta che instava per il rigetto dell'opposizione.
4.1. Contestava l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dall'opponente con riguardo al decesso della madre, atteso che T_
era già comproprietario degli immobili, oggetto di pignoramento, siti
[...] in Salerno e Roccaraso, in virtù della successione del 19/11/88 del padre,
. CP_2
3 Evidenziava, in ogni caso, che dr. aveva espresso, attraverso Parte_1 atti di natura stragiudiziale, giudiziale e per facta concludentia, la volontà di divenire erede della madre, come da esiti dell'istruttoria da espletare e che l'opponente forniva un'errata interpretazione delle volontà testamentarie della defunta madre.
4.2. Nel merito ribadiva che vi era stata una richiesta di prestito di tutti i debitori originari in quanto, al momento dei fatti, non avevano la disponibilità di denaro per onorare gli importi dovuti: nello specifico,
l'opponente era a conoscenza dell'intimato pagamento in quanto, per entrambe le procedure, era stato destinatario degli atti esecutivi oggetto di pignoramenti, verificandosi il caso dell'adempimento del terzo.
5. Istruita la causa mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, all'udienza del 5.02.2025, sostituita mediante scambio di note, la stessa era assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190
c.p.c per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
1. L'opposizione va accolta parzialmente, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2. Va premesso che, in conformità di quanto statuito dalla Suprema Corte in materia contrattuale, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero l'eventuale fatto modificativo (ex multis cft. Cass, SS. UU. n. 13533/01, 1743/07, 1554/05).
2.1. Va inoltre considerato che anche nell'ambito del procedimento sorto a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo trova applicazione il principio di non contestazione per cui ogni volta che sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione e prova, l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto nella prima difesa utile dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico;
principio da intendersi comprensivo della possibilità per il
4 giudicante di valutare in tal senso anche le ammissioni rese dalla parte rispetto a fatti sfavorevoli dedotti dalla controparte.
2.2. Sempre in via preliminare, va fatta applicazione del principio dell'inammissibilità di trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa legittima che giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro.
Ne discende che il rigetto della domanda di restituzione dell'asserito mutuante, per mancanza di prova della pattuizione del relativo obbligo, è condizionato anche dalla risoluzione della questione relativa alla sussistenza di una causa che giustifichi il diritto dell'accipiens a trattenere le somme ricevute, qualora questi non deduca alcuna valida causa idonea a giustificarlo (cft. ex multis, Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 21 maggio – 28 luglio 2014, n. 17050).
3. Applicando i predetti principi al caso di specie, va dato atto che, dalla lettura congiunta del ricorso monitorio e della comparsa di costituzione, di cui si è dato conto, si evince che chiede la restituzione pro- CP_1 quota di quanto versato in prestito (anche) all'opponente quale comproprietario, in virtù della successione del 19/11/88 del padre, CP_2
degli immobili familiari, oggetto di pignoramento, siti in Salerno e
[...]
Roccaraso.
Prestito necessario al fine di sottrarli dalle procedure esecutive immobiliari intraprese dai creditori procedenti.
3.1. Sulla circostanza (peraltro documentata) per cui Parte_1 ereditava, unitamente agli altri familiari, la quota del 50% su tali immobili dal defunto padre, non vi è contestazione.
Resta, dunque, sul punto priva di rilievo l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, riferita dall'opponente alla successione materna.
3.2. Parimenti incontestata – e comunque documentata – è l'effettuazione degli esborsi da parte dell'opposta a mezzo bonifici bancari (cft. allegati nn.
4,5 del fascicolo monitorio).
3.3. E' provata, altresì, la circostanza per cui gli esborsi effettuati dall'opposta sono stati utilizzati per estinguere le 2 procedure esecutive
5 azionate dai creditori nei confronti degli eredi di tra i quali, CP_2 come detto, l'odierno opponente.
Si rimanda alla nota del 4 luglio 2012 con la quale la FBS spa, mandataria della società creditrice Monviso Finance srl, accettava la transazione per euro 42.000,00 per la chiusura della procedura esecutiva 620/2011 pendente a carico di e di , , e IO (cft. Controparte_3 Parte_1 Pt_2 CP_4 all. n. 5 del fascicolo monitorio).
Parimenti, si richiama il successivo atto di rinuncia all'esecuzione ed agli atti esecutivi, da parte della creditrice Monviso Finance srl (all.n.7 al predetto fascicolo).
Senza che possa attribuirsi valore di ricognizione del debito, ma quale mero ulteriore riscontro probatorio circa la sussistenza delle procedure esecutive gravanti pro-quota anche sull'odierno opponente, si rimanda alla scrittura privata intercorsa tra e , e IO (cft. CP_1 CP_6 CP_4 all. n. 8 al ricorso monitorio).
4. Alla luce di tali evidenze probatorie, complessivamente valutate, può dunque ritenersi che abbia provato il titolo dei versamenti CP_1 effettuati in favore della Monviso Finance s.r.l., ossia il prestito in favore di e dei suoi 4 figli al fine di chiudere (peraltro con esito Controparte_3 positivo) la procedura esecutiva immobiliare gravante sugli immobili in oggetto, con evidente beneficio (anche) per dell'odierno opponente, proprietario pro-quota per successione paterna.
4.1. Nello specifico risultano effettuati e documentati i seguenti esborsi:
€ 7.500,00 a mezzo bonifico del 14/11/2012; € 8.500,00 a mezzo bonifico del 10/07/2012; € 8.500,00 a mezzo bonifico del 10/07/2012; € 3.000,00 a mezzo bonifico del 22/02/2013; € 3.750,00 a mezzo bonifico del
17/05/2013 in favore della Monviso Finance S.r.L., per un importo complessivo pari ad euro 31.250,00.
4.2. Tale importo, anche in virtù del principio sopra richiamato per cui ogni spostamento patrimoniale va giustificato, pena la restituzione, va dunque posto a carico dell'opponente pro-quota.
6 5. In ordine alla determinazione della quota di restituzione gravante sull'opponente, essa va determinata con esclusivo riferimento alla successione paterna.
Quanto alla successione materna, difatti, è rimasta insuperata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, nulla essendo emerso dall'istruttoria sull'asserita accettazione tacita dell'eredità.
5.1. Sviluppando i calcoli, tenuto conto della quota del 50% sugli immobili trasmessa dal de cuius , avremo un concorso del coniuge per CP_2
1/6 dell'intero e dei 4 figli per 1/12 ciascuno.
5.2. dovrà quindi restituire la somma di euro 2.604,16 CP_2
(31.250/12) in favore di . CP_1
6. La domanda di restituzione pro-quota della restante somma di euro
20.000,00, versata da in favore del CP_1 Controparte_5 per estinguere la relativa procedura esecutiva, va per contro
[...] rigettata non essendo emersa la natura di prestito in favore (anche) dell'odierno opponente.
6.1. E' incontestata la circostanza per cui è moglie di CP_1 CP_7
[...]
Ciò premesso, dalla lettura della causale del bonifico in oggetto si evince chiaramente che l'opposta ha inteso eseguire il versamento nell'esclusivo interesse del coniuge, trattandosi dunque di vicenda da regolamentarsi all'interno di tale nucleo familiare.
Nella causale del bonifico è dato leggere: “Versamento effettuato per conto
e nell'interesse esclusivo di … contenzioso tra L. + CP_7 CP_3
4 ed il condominio beneficiario” (cft. allegato n. 4 al ricorso monitorio).
7. In conclusione, in parziale accoglimento della opposizione, si deve revocare il decreto ingiuntivo e condannare la parte opponente al pagamento della somma di euro 2.604,16 in favore della parte opposta, oltre interessi nella misura legale dal deposito del ricorso monitorio all'effettivo soddisfo.
7. Le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti in considerazione del parziale accoglimento dell'opposizione, della
7 conseguente rideterminazione dell'importo dovuto, della necessità di non inasprire ulteriormente i rapporti tra le parti stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dr. Francesco Rossini, definitivamente pronunciando all'esito del giudizio r.g.t. 6998/2017, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. accoglie in parte la proposta opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 della somma di € 2.604,16, oltre agli interessi legali dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo all'effettivo soddisfo.
3. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, in data 1.07.2025
Il giudice
Dr. Francesco Rossini
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