Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 01/04/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1269/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Modifica condizioni regolamentazione. esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso)” e vertente
TRA
C.F. , parte nata a [...]_1 C.F._1
(RC) in data 4/07/1984, rappresentata e difesa dall'avv. PALAZZO ANTONIO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE–
E
, C.F. parte nata a TARANTO (TA) in [...]_1 C.F._2
1/06/1981, rappresentata e difesa dall'avv. MUNDO FRANCESCO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE –
NONCHÉ
in Sede Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 28/06/2024 parte ricorrente Parte_1 ha introdotto il presente procedimento contenzioso nei confronti di
[...] [...]
, deducendo che: CP_1
- Con sentenza n. 1935/2023 emessa in data 27 dicembre 2023 e pubblicata in data 28 dicembre 2023, il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del Giudice, Massimo
LENTO, nel procedimento iscritto al n. 1953/2023 RG, tra e Parte_1 CP_1
, decideva in ordine al “Ricorso congiunto per l'affidamento di minori nati da genitori non
[...] uniti in matrimonio ex art 473 bis 51 c.p.c.” depositato in data 27 settembre 2023;
- La SI.ra ha intrattenuto per circa 12 anni una relazione sentimentale Parte_1 con il SI. nell'ambito della quale è nata in data [...] una Controparte_1 bambina, alla quale è stato dato il nome di , regolarmente riconosciuta da Persona_1 entrambi i genitori;
- La SI.ra è già madre di , nato a [...]_1 Controparte_3 in data 15 marzo 2006, da un precedente matrimonio con il SI. Controparte_4 conclusosi con separazione consensuale avvenuta in data 18 novembre 2014 e successiva sentenza di cessazione degli effetti del matrimonio disposta con Sentenza n. 196/2017 emessa dal Tribunale di Locri e depositata in cancelleria in data 22 febbraio 2017;
- In seguito all'inizio della relazione sentimentale, i SIg.ri hanno Pt_1 CP_1 fissato l'abitazione familiare in Nocara (CS) alla Via Vico delle Forge n.16, in un appartamento affidato alla SI.ra in seguito alla separazione con il SI. Parte_1 Controparte_4
;
[...]
- Sotto il profilo economico, il SI. presta la propria attività Controparte_1 lavorativa subordinata nell'azienda agricola sita nell'agro del Comune di Nova Siri alle dipendenze del SI. svolgendo la mansione di “bracciante agricolo” dalla quale percepisce Persona_2 una retribuzione mensile netta pari ad € 600 circa, mentre la SI.ra allo stato, Parte_1 presta la propria attività lavorativa subordinata nell'azienda agricola sita nell'agro del Comune di
Rotondella – zona Trisaia, distante da quello di Nova Siri ove lavora il padre di circa 10 km, alle dipendenze della SI.ra , svolgendo la mansione di “bracciante agricolo” dalla quale Parte_2 percepisce una retribuzione mensile netta pari ad € 600 circa;
- in seguito all'interruzione della relazione sentimentale, gli stessi sono giunti di comune accordo alla determinazione di vivere separatamente, alle condizioni concordate e riportate nella
Sentenza di affidamento della minore, che di seguito si riportano integralmente:
“… - i ricorrenti vivranno separati serbandosi reciproco rispetto, impegnandosi ad astenersi da condotte che possono essere di pregiudizio alla serenità e all'interesse dell'altro genitore, con l'obiettivo solidale di garantire, alla figlia la più serena crescita fisica, Per_1 psichica ed emotiva;
- l'abitazione familiare sita in Nocara (CS), alla Via Vico delle Forge n. 16, rimane nella disponibilità della SI.ra , mentre il SI. in data 2 agosto Parte_1 Controparte_1 2023 ha lasciato l'abitazione familiare trasferendosi nella casa materna sita in Nocara (CS) alla Via Vico Castello;
- tutti i contratti di somministrazione, ovvero energia elettrica, gas metano, acqua linea telefonica, IMU, TARI, TASI e qualsiasi altro onere correlato alla suddetta abitazione, saranno ad esclusivo carico della SI.ra ; Parte_1
- la minore sarà affidata, in via condivisa ad entrambi i genitori, Persona_1 con collocazione prevalente presso la madre e con la facoltà del padre di poterla tenere con sé e quindi di poter esercitare i diritti e doveri lui spettanti, secondo le seguenti modalità:
a fine settimana alterni, dalle ore 10:00 del sabato o dall'uscita dall'asilo o dalla scuola, sino alle 20:00 della domenica, ora in cui il SI. la accompagnerà presso Controparte_1 l'abitazione materna;
durante la settimana in cui la minore resterà con la madre, il padre potrà vedere la figlia nei seguenti giorni:
§ il martedì, giovedì e venerdì dalle ore 16:00, ovvero all'uscita dalla scuola dell'infanzia, potrà prelevare la bambina e tenerla con sé fino alle ore 20:00, d'estate fino alle ore 22:00, per poi accompagnarla presso l'abitazione materna;
durante il fine settimana in cui la minore resterà con il padre, lo stesso potrà vedere la figlia nei seguenti giorni:
§ il mercoledì e giovedì dalle ore 16:00, ovvero all'uscita dalla scuola dell'infanzia, potrà prelevare la bambina e tenerla con sé fino alle ore 20:00 e fino alle ore 22,00 d'estate, per poi accompagnarla presso l'abitazione materna;
i genitori di comune accordo, festeggeranno i compleanni della bambina insieme alla stessa;
o la minore, indipendentemente dalla calendarizzazione, trascorrerà sempre con la madre il giorno della festa della mamma ed il compleanno della stessa, e sempre con il padre il giorno della festa del papà ed il giorno del suo compleanno;
durante le vacanze natalizie, alternandosi di anno in anno, la minore trascorrerà con un genitore il Natale, ovverosia i giorni dal 24 al 26 dicembre e viceversa, con l'altro genitore il Capodanno, ovverosia il 31 dicembre, il 1° ed il 6 gennaio, mentre per il prosieguo del periodo feriale con la minore resterà la frequentazione ordinaria;
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durante le vacanze pasquali, la minore trascorrerà, alternandosi di anno in anno, con un genitore il giorno di Pasqua, e con l'altro genitore il giorno di Pasquetta;
durante la stagione estiva ciascun genitore trascorrerà con la minore:
§ la 1°e la 3° settimana di luglio con un genitore, mentre la 2° e 4° settimana di luglio con l'altro genitore, alternandosi di anno in anno;
§ la 1°e la 3° settimana di agosto con un genitore, mentre la 2° e 4° settimana di agosto con l'altro genitore, alternandosi di anno in anno;
§ naturalmente anche se le settimane non coincidono con la fine del mese, il genitore completerà la settimana oppure l'inizierà. ciascun genitore, nei periodi di festività e feriali potrà, unitamente al genitore collocatario, per il periodo circoscritto, trascorrere le vacanze in qualsiasi località desiderata, previa semplice comunicazione da inoltrare all'altra parte in qualsiasi forma;
la minore, inoltre, trascorrerà le festività del 1° maggio, 1° novembre e 15 agosto con un genitore ed il 25 aprile, 2 giugno e 8 dicembre con l'altro, alternandosi di anno in anno;
resta comunque inteso che potranno essere stabiliti altri pernottamenti notturni e/o giorni della settimana diversi rispetto a quelli innanzi indicati, previ accordi preventivi da prendere tra i genitori, anche mediante semplice comunicazione verbale;
- il rispetto delle medesime condizioni decorrerà dalla sottoscrizione del presente atto e in ogni caso, dalla decisione del Giudice, con inizio da parte della mamma con l'accordo che durante la stagione estiva, dalla chiusura delle scuole fino all'apertura la bambina potrà stare con il padre fino alle ore 22:00 e in ogni caso a richiesta della minore previo avviso alla madre;
- ciascun genitore si impegna a favorire i rapporti di frequentazione tra la minore ed i parenti dell'altro ramo genitoriale;
- le spese straordinarie documentate e concordate dai due genitori, necessarie per soddisfare le esigenze della figlia e coltivare le propensioni della stessa, verranno poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%, nel rispetto delle linee guida del CNF, che gli stessi congiuntamente dichiarano di aver letto e di conoscere.
Il genitore che avrà sostenuto la spesa straordinaria invierà all'altro genitore apposita documentazione comprovante l'importo, entro i quindici giorni successivi all'esborso della stessa, anche a mezzo di posta elettronica ordinaria, al fine di consentire all'altro genitore di corrispondere la propria quota entro dieci giorni;
- l'assegno unico familiare erogato dall sarà riconosciuto alla SI.ra CP_5 [...]
nella misura del 100%; Parte_1
- il SI. verserà, a titolo di mantenimento, per la figlia minore, la Controparte_1 somma mensile di € 120,00 (centoventi/00), oltre rivalutazione ISTAT annualmente. La suddetta somma sarà versata entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente n. IT16
D076 0116 2000 0100 3754 296 intestato alla SI.ra ; Parte_1
- i SIg.ri e preso atto, allo stato, della loro indipendenza Pt_1 CP_1 economica, rinunciano vicendevolmente a qualsiasi somma, disposizione o contributo o bene a titolo di mantenimento;
- le parti si prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o documenti equipollenti, della figlia Per_1
- i ricorrenti si obbligano a comunicare tutte le variazioni di domicilio, al fine di garantire l'esercizio dei diritti relativi alla prole;
- le spese della presente procedura verranno regolate da ciascun coniuge nei confronti dei rispettivi avvocati;
- i ricorrenti danno reciprocamente atto che il presente ricorso consensuale non contiene patti di trasferimenti immobiliari;
- ciascun genitore, in ipotesi di nuove frequentazioni sentimentali, si impegna ad inserire il/la proprio/a compagno/a nel vissuto della minore in maniera graduale e nei tempi necessari per garantire alla stessa di assimilare ed interiorizzare, in maniera serena ed equilibrata, un diverso modello familiare;
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- le parti di comune accordo sottoscrivono con atto separato il piano genitoriale previsto dalla legge delega 206/2021 e dal D.lgs. 149/2022 ed espressamente disciplinato dagli artt. 473 bis n.12 – ult. co. e 473 bis, 50 c.p.c., che si allegano al presente atto (all. 7 piano genitoriale)”;
- In seguito all'interruzione del rapporto sentimentale intervenuta nel mese di agosto 2023, la SI.ra percepisce dal SI. la sola somma di € Parte_1 Controparte_1
120,00 mensili a titolo di mantenimento della minore Per_1
- Tale somma addizionata con lo stipendio mensile della SI.ra allo Parte_1 stato, risulta insufficiente, in quanto la stessa deve sostenere economicamente ed esclusivamente tutte le ulteriori spese relative alla famiglia, nonché le ingenti spese per raggiungere il proprio luogo di lavoro;
- La di lei madre, SI.ra in seguito all'interruzione del rapporto sentimentale Parte_3 tra i SIg. , a decorrere dal mese di settembre 2023 ha contribuito Controparte_6 attivamente, ad aiutare la figlia nell'intrattenersi con i nipoti durante il tempo in cui la stessa svolgeva la propria attività lavorativa;
- La SI.ra on avendo più, a decorrere dal mese di agosto, il supporto della madre Pt_1 nella vita quotidiana è costretta a chiedere una variazione dei propri turni di lavoro, al fine di poter intrattenersi all'interno dell'abitazione familiare sino all'orario in cui la minore dovrà essere accompagnata all'asilo;
- Si precisa a tal proposito che la società datoriale ha consentito a tale richiesta per un periodo determinato, offrendo altresì alla SI.ra la possibilità di usufruire Parte_1 gratuitamente per un tempo indeterminato di una abitazione, di sua esclusiva proprietà, sita nel
Comune di Rotondella - Contrada Trisaia (MT) alla Via Pantanello n. 9, presso la quale la stessa può vivere con la propria famiglia;
- L'abitazione familiare sita in Nocara (CS) alla Via Vico delle Forge n.16, risulta abbastanza lontana dal luogo in cui la SI.ra svolge abitualmente la propria attività Pt_1 lavorativa, ovverosia nell'agro del Comune di Rotondella – zona Trisaia, la cui distanza è di circa 40 km di strada;
- In assenza del sussidio della madre di lei, la ricorrente si trova nella impossibilità fisica di poter assolvere alle proprie incombenze ex lege ad essa attribuita, quali accompagnare la piccola a scuola, prelevarla, preparare per lei il pranzo e la cena, etc., mentre per contro, qualora si trasferisse sul proprio posto di lavoro, tali problematiche non sussisterebbero in quanto l'abitazione concessale dal datore di lavoro, in comodato d'uso gratuito, si trova a margine dell'azienda presso la quale svolge attività lavorativa;
- Si è dimostrato vano ogni tentativo di evitare il ricorso all'autorità giudiziaria;
- Alla luce dei fatti innanzi menzionati, si rende indispensabile procedere ad una parziale modifica delle condizioni sottoscritte ed accettate tra le parti di cui alla Sentenza n. 1935/2023, all'uopo autorizzando la ricorrente a vivere in Rotondella – Zona Trisaia, alla Contrada Trisaia Pantanello, n.9, presso una abitazione concessa in comodato d'uso gratuito dal SI. Per_3
, padre della SI.ra titolare della società datoriale.
[...] CP_7
Tanto premesso, la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“- Consentire alla SI.ra di trasferire la propria residenza nel comune di Parte_1
Rotondella, per i motivi esposti in narrativa;
- Consentire alla SI.ra di poter iscrivere la minore nell'asilo Parte_1 Per_1 di Nova Siri a decorrere dal mese di settembre 2024;
- Per il resto si chiede di confermare tutte le altre disposizioni stabilite in sede di ricorso congiunto”. In data 9.10.2024 si è costituito il resistente chiedendo il rigetto della domanda, rassegnando le seguenti conclusioni:
“1) Rigettare integralmente il ricorso, infondato in fatto e in diritto 2) In subordine , disporre la collocazione della piccola presso il padre, con Per_4 possibilità di visita della madre quando ritiene opportuno previo avviso al padre, nonché tenerla Pag. 5 di 7
con se nei fine settimana alternati, durante le festività natalizie e pasquali, nonché durante le vacanze estive per almeno giorni quindici;
3) In via più subordinata, nel caso di denegata autorizzazione al trasferimento nel caso in cui la figlia minore venisse collocata presso la madre ,disporre l'affido condiviso con facoltà del padre di vederla tutti i giorni al rientro dal lavoro e tenerla con se nei fine settimana alterni, così come durante il periodo delle vacanze natalizie e pasquali, nonché per almeno quindici giorni durante le vacanze estive,onerando il padre di un contributo mensile per il mantenimento pari ad € 100,00 oltre le spese straordinarie da dividere in parti uguali,previo accordo. 4) Vinte le spese e competenze di lite da distrarre ex art. 93 cpc al costituito procuratore.” All'esito della richiesta di rinvio per tentativo di bonario componimento, all'udienza del 9.1.2025 i difensori delle parti hanno rassegnato conclusioni congiunte chiedendo la modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale in conformità dell'accordo sottoscritto dalle parti e depositato il 2.1.2025, rinunciando ai termini per la decisione.
La causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione.
2. Nel merito
Le parti hanno concordato le seguenti modifiche alle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale:
“- Le parti, di comune accordo, continueranno a mantenere valide le condizioni relative all'affidamento della minore sottoscritte in data 15 settembre 2023, sino al termine del percorso scolastico della piccola ovverosia entro il 30 giugno 2025. Per_1
- Al termine del predetto percorso scolastico, la SI.ra , procederà a trasferire la Parte_1 propria residenza e quella della minore presso il Comune di Rotondella MT) alla Contrada Trisaia Pantanello n. 9.
Il SI. presta espressamente sin d'ora, il consenso al trasferimento della Controparte_1 residenza della minore presso il Comune di Rotondella (MT) alla Contrada Trisaia Pantanello n. 9.
- La SI.ra a decorrere dall'8 gennaio 2025 procederà ad iscrivere la piccola Parte_1 per l'anno scolastico 2025/2026 presso la scuola primaria di Nova Siri “I.C. L. Per_1 Settembrini” sita alla Via E. Fermi. Il SI. presta sin d'ora in consenso, Controparte_1 autorizzando la SI.ra procedere all'iscrizione. Pt_1
- In seguito al trasferimento della residenza presso il Comune di Rotondella, le parti sono giunte alla determinazione di nuove e congiunte condizioni che di seguito si riportano: la piccola continuerà ad essere affidata, in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso la madre e con la facoltà del padre di poterla tenere con sé e quindi di poter esercitare i diritti e doveri lui spettanti, secondo le seguenti modalità:
§ La minore frequenterà la scuola primaria dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30, sino Per_1 alle ore 16.30.
§ La piccola resterà con il padre, a fine settimana alterno, dal venerdì dalle ore 16.30, Per_1 ovverosia dall'uscita dalla scuola, sino alle ore 18.00 della domenica, ora in cui il padre la accompagnerà presso l'abitazione materna. In tale circostanza, la SI.ra si impegna a prelevare la bambina dall'istituto Parte_1 scolastico, il venerdì alle ore 16,30 per accompagnarla a Nocara dal padre, il quale quest'ultimo, a sua volta si impegna ad accompagnare la bambina la domenica alle ore 18.00 presso la casa materna. Nel caso in cui, nel fine settimana di spettanza del padre, la SI.ra si Parte_1 impegna ad accompagnare la minore presso l'abitazione paterna sita in Nocara il venerdì alle ore
16.30 e successivamente, il SI. si impegna a riportare la minore presso Controparte_1 l'abitazione materna ed andare a prelevarla e riaccompagnarla presso l'abitazione materna, nei giorni successivi. Nel caso in cui la piccola non voglia pernottare a casa del padre, lo Per_1 stesso dovrà avvisare la madre e accompagnare la bambina dalla madre.
§ Durante la settimana in cui la minore resterà il weekend con la madre, il padre potrà vedere la figlia nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16.30, sino alle 20.00 (d'estate fino alle ore 22:00). Pag. 6 di 7
Anche in tale circostanza, la SI.ra ndrà a prelevare la minore dall'istituto scolastico per Pt_1 accompagnarla a Nocara presso l'abitazione paterna, il padre potrà tenerla con sé sino alle ore 20:00, per poi accompagnarla personalmente presso l'abitazione materna. Nelle ipotesi in cui la minore decida di restare a cena a casa del padre, lo stesso, previo avviso alla
SI.ra otrà accompagnare la minore in un orario successivo. Pt_1
§ Qualora il SI. decida di prendere con sé la minore in giorni diversi da Controparte_1 quelli pattuiti, lo stesso andrà personalmente a prelevare e poi ad accompagnare la minore presso l'abitazione materna.
§ I genitori di comune accordo, festeggeranno i compleanni della piccola insieme alla Per_1 stessa.
§ La minore indipendentemente dalla calendarizzazione, trascorrerà sempre con la madre il giorno della festa della mamma ed il compleanno della stessa, e sempre con il padre il giorno della festa del papà ed il giorno del suo compleanno.
§ Durante le vacanze natalizie, alternandosi di anno in anno, la minore trascorrerà con un genitore il Natale, ovverosia i giorni dal 24 al 26 dicembre e, con l'altro genitore trascorrerà il Capodanno, ovverosia il 31 dicembre, il 1° gennaio e il 6 gennaio e viceversa;
mentre per il prosieguo del periodo feriale resterà valida la frequentazione ordinaria.
§ Durante le vacanze pasquali, la minore trascorrerà, alternandosi di anno in anno, con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro genitore il giorno di Pasquetta.
§ Durante la stagione estiva, la minore trascorrerà in maniera alternativa, la 1° e la 3° settimana con un genitore e la 2° e la 4° settimana con l'altro genitore.
Naturalmente anche se le settimane non coincidono con la fine del mese, il genitore completerà la settimana oppure la inizierà.
Ciascun genitore, nei periodi di festività e feriali potrà, unitamente al genitore collocatario, per il periodo circoscritto, trascorrere le vacanze in qualsiasi località desiderata, previa semplice comunicazione all'altra parte in qualsiasi forma. Nelle settimane di spettanza del padre, la SI.ra provvederà ad accompagnare Parte_1 la piccola presso l'abitazione paterna il lunedì, mentre il SI. si impegna Per_1 CP_1
a riaccompagnare la domenica, la minore presso l'abitazione materna.
Nel caso in cui la minore non voglia pernottare a casa del padre, il SI. andrà a CP_1 prelevare e poi successivamente a riaccompagnare la piccola presso l'abitazione Per_1 materna, comunicando alla SI.ra li orari di andata e ritorno. Pt_1
§ La minore, inoltre, trascorrerà le festività del 1° maggio, 1° novembre e 15 agosto con un genitore ed il 25 aprile, 2 giugno e 8 dicembre con l'altro genitore, alternandosi di anno in anno.
Qualora le festività siano di spettanza paterna, la SI.ra accompagnerà la piccola Pt_1 a Nocara presso l'abitazione del SI. e successivamente lo stesso Per_1 Controparte_1 la riaccompagnerà presso l'abitazione materna entro le 20.00, salvo variazioni di orario da comunicare preventivamente.
§ Il rispetto delle seguenti e nuove condizioni decorrerà dal 1° luglio 2025, giorno in cui la SI.ra
, con la piccola trasferiranno la propria residenza presso il Comune Parte_1 Per_1 di Rotondella alla Contrada Trisaia Pantanello n. 9, con inizio da parte della madre, con l'accordo che durante la stagione estiva la bambina potrà stare con il padre fino alle ore 22.00.
- Le spese straordinarie documentate e concordate dai due genitori necessarie per soddisfare le esigenze della figlia e coltivare le propensioni della stessa, verranno poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50 % nel rispetto delle linee guida del CNF che gli stessi congiuntamente dichiarano di aver letto e conoscere.
- Il genitore che avrà sostenuto la spesa straordinaria, invierà all'altro genitore apposita documentazione comprovante l'importo, entro i quindici giorni successivi all'esborso della stessa, anche a mezzo di posta elettronica ordinaria e/o tramite comunicazione telefonica, al fine di consentire all'altro genitore di corrispondere la quota entro i successivi 10 giorni. Pag. 7 di 7
- L'assegno unico familiare erogato dall' resterà a carico della SI.ra CP_5 Parte_1 nella misura del 100%.
- Il SI. verserà, a titolo di mantenimento, per la piccola la Controparte_1 Per_1 somma mensile di € 120,00 (centoventi/00), oltre rivalutazione ISTAT annualmente. La suddetta somma sarà versata entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente n. IT16 D076
0116 2000 0100 3754 296 intestato alla SI.ra . Parte_1
- I SIg.ri e preso atto, allo stato, della loro indipendenza economica, Pt_1 CP_1 rinunciano vicendevolmente a qualsiasi somma, disposizione o contributo o bene a titolo di mantenimento.
- Le parti si prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o documenti equipollenti, della figlia Per_1 Il SI. autorizza sin d'ora la SI.ra a procedere al Controparte_1 Parte_1 trasferimento di residenza della piccola presso il Comune di Rotondella alla Contrada Per_1
Trisaia Pantanello n. 9, a decorrere dal 1° luglio 2025.
- Le parti si obbligano a comunicare tutte le variazioni di domicilio, al fine di garantire l'esercizio dei diritti relativi alla prole.
- Le spese della presente procedura verranno regolate da ciascun genitore nei confronti dei rispettivi avvocati.
- Le parti danno reciprocamente atto che il presente accordo consensuale non contiene patti di trasferimenti immobiliari.
- Ciascun genitore, in ipotesi di nuove frequentazioni sentimentali, si impegna ad inserire il/la proprio/a compagno/a nel vissuto della minore in maniera graduale e nei tempi necessari per garantire alla stessa di assimilare ed interiorizzare, in maniera serena ed equilibrata, un diverso modello familiare”. Orbene, ritiene il collegio che le predette pattuizioni siano conformi agli interessi della minore e non sono contrarie ad alcuna norma imperativa.
Le previsioni concordate dalle parti in ordine alla residenza della minore, l'iscrizione all'istituto scolastico, al regime di visita del padre al momento del trasferimento della minore (ferma l'efficacia delle attuali condizioni sino al trasferimento) possono dunque essere integralmente recepite.
Tenuto conto degli accordi delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari –Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. MODIFICA le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale delle parti e , contenute nella sentenza n. Parte_1 Controparte_1
1935/2023, pubblicata il 28/12/2023 nel procedimento RG n. 1953/2023, in conformità agli accordi assunti dalle parti, come riportati in motivazione;
2. COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 28.3.2025
Il giudice estensore dott. Eduardo Bucciarelli
Il Presidente dott.ssa Beatrice Magarò