Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/05/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
ConSIlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 843 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 , avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], e , nata a [...]_2
Ruviano (CE) il 21/02/1967, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv.
GROSSI MASSIMILIANO, presso il quale elettivamente domiciliano;
RICORRENTI
E
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da udienza cartolare del 09/05/25
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, premesso di aver contratto matrimonio in Caiazzo (CE) in data
02/07/1994 e che dal matrimonio erano nati tre figli ( , nata il [...]; Per_1 Per_2 nato il [...]; , nato il [...]), con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. Per_3 personalmente sottoscritto e depositato, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto;
2. il minore è affidato ad entrambi i genitori in regime di affido Persona_4 condiviso ed avrà la propria residenza con la madre , presso la quale Parte_2 sarà collocato e con la quale risiederà presso l'abitazione coniugale sita nel comune di Castel Campagnano (CE), alla via Cavaliere n.
2. All'uopo, eventuali trasferimenti di residenza della madre e del figlio, all'interno del comune di residenza o in altro comune, saranno preventivamente concordati con il SI. . Quanto agli Parte_1 altri due figli, entrambi maggiorenni, gli stessi sono economicamente autonomi e non necessitano di alcun mantenimento. Difatti, lavora come psicomotricista Per_1 presso varie strutture sanitarie, mentre lavora quale dipendente presso Per_2 una fabbrica con contratto a tempo indeterminato;
3. il SI. , come sopra detto, continuerà a vivere in una casa ubicata in Parte_1
Recale (CE), alla via A. Volta n. 3, mentre la moglie continuerà a Parte_2 vivere nella casa coniugale sita in Castel Campagnano (CE), alla via Cavaliere n. 2, unitamente al figlio minore nonché a pagarne i relativi oneri fiscali ed Per_3 utenze (luce, gas, acqua;
ecc.). Relativamente ai beni mobili presenti in detta casa
4. il Signor si obbliga a corrispondere la somma di € 200,00 Parte_1
(duecento/00) mensili alla Signora a titolo di mantenimento nonchè Parte_2
a corrispondere alla stessa l'ulteriore somma di € 350,00 (trecentocinquanta/00) mensili a titolo di mantenimento per il figlio minorenne . Entrambe dette Per_3 somme, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondere in via anticipata entro il giorno 05 (cinque) di ogni mese, saranno versate mediante bonifico bancario da effettuarsi sulla carta Postepay Evolution intestata alla Signora ed avente il seguente codice IBAN: Parte_2
[...];
5. inoltre, il SI. continuerà a pagare mensilmente il premio Parte_1 assicurativo (pari ad € 500,00 annuali) relativo al contratto di assicurazione n. 315571907 stipulato con la società e relativo all'auto Citroen Controparte_1
Xsara Picasso targata CF 387 JY, di proprietà della SI.ra ; Parte_2
6. il padre e la madre parteciperanno alle spese straordinarie relative al figlio Per_3
e, in particolare alle spese medico - sanitarie, pediatriche, dentistiche, scolastiche, di istruzione, per gite scolastiche e vacanze studio, per la mensa scolastica, per lo sport ed ogni altra attività ludica nella misura del 50% ciascuno;
nonchè il 50% delle spese straordinarie in favore di detta minore, quali le spese sanitarie non coperte dal
SSN, le spese scolastiche, sportive e ludiche come appresso meglio dettagliate:
a) le spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1a
) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2a ) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3a ) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario nazionale;
4a ) tickets sanitari.
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo 1b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2b) cure termali e fisioterapiche;
3b) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal servizio sanitario nazionale,
4b) cure non convenzionali;
5b) farmaci particolari;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1c) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3c) gite scolastiche senza pernottamento;
4c) trasporto pubblico;
5c) mensa;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1d) tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola;
2d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
3d) gite scolastiche con pernottamento;
e) spese extra scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1e) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2e) spese di custodia (baby sitter); 3e) viaggi e vacanze.
Ad ogni buon conto, i genitori si impegnano a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie in favore del minore , quali le spese Per_3 straordinarie come meglio dettagliate e disciplinate dalle linee guida del CNF, da intendersi qui per integralmente ripetute e trascritte e applicate da codesto
Tribunale;
7. il Sig. terrà con sè il figlio minore, a settimane alternate, dalle ore Parte_1
17:00 del venerdì sino alle ore 21:00 della domenica. Inoltre, il papà, nelle settimane in cui non potrà tenere il minore con sè nel week end, potrà vederlo per due Per_3 giorni alla settimana (da concordare), di pomeriggio, dalle ore 18:30 alle ore 22:30.
Ciò, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori e previo accordo con la madre;
8. ancora, il Sig. potrà tenere con sé il figlio per una settimana durante Parte_1 le vacanze natalizie, alternando Natale e Capodanno, tre giorni durante le vacanze pasquali ed una settimana durante le vacanze estive;
le vacanze invernali e quelle estive saranno concordate preventivamente secondo le eSIenze di entrambi i coniugi. Durante l'interruzione dell'attività scolastica, il minore Per_3 trascorrerà almeno una settimana consecutiva con ciascun genitore, da concordarsi entro il mese di aprile. In difetto di accordo o anche in mancanza di comunicazione, le parti stabiliscono già che la prima settimana di luglio il minore, ad anni alterni, la trascorrerà con il padre e la prima di agosto con la madre. Viene comunque garantito il costante contatto telefonico giornaliero di almeno due volte tra il figlio e l'altro genitore. Ancora, le parti convengono che, qualora il periodo di ferie goduto da entrambi coincida, il minore lo trascorrerà con il genitore che Per_3 comunicherà all'altro per primo tale periodo;
9. per le altre festività (Ognissanti, Immacolata Concezione, Anniversario della
Liberazione, Festa del Lavoro, Festa della Repubblica, ecc) si seguirà, sin da subito, il criterio dell'alternanza annuale, salvo diverso accordo tra i genitori e compatibilmente con le rispettive eSIenze di lavoro e, inoltre, ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio minore il giorno del compleanno della stessa;
10. il padre conserva il diritto - dovere alla genitorialità e di partecipazione alle scelte di maggior rilievo relative alla vita di relazione, alla salute e all'educazione del minore . All'uopo, a titolo esemplificativo e non esaustivo si enumerano, qui Per_3 di seguito, le fattispecie che saranno obbligatoriamente oggetto di scelta condivisa tra i genitori: spese mediche di cui al capo 3) lett. b) e spese scolastiche di cui al capo 3) lett. d) del presente atto;
cambio e/o scelta dell'istituto scolastico;
cambio di residenza, etc.;
11. il padre si impegna a curare il rapporto con il figlio minore, ad essere presente e assisterlo nei momenti di necessità, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del medesimo;
12. entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione del figlio minore sul proprio passaporto;
13. con riferimento all'Assegno unico e universale per i figli a carico, come introdotto dal D. Lgs n. 230/21, i coniugi concordano che l'assegno relativo al minore Per_3 continui ad essere richiesto dal padre , con l'impegno della integrale Parte_1 devoluzione dell'importo in favore delle eSIenze del minore stesso;
14. entrambi i coniugi si impegnano, sin da ora, a far sì che il figlio minore Per_3 conservi rapporti SInificativi sia con gli ascendenti che con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
All'udienza del 09/05/25 le parti sono state autorizzate a vivere separatamente.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1 comma, c.p.c.
Il Tribunale, valutata l'adeguatezza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ( art. 473 bis, 4 comma, c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art. 191 c.c. dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Considerata la natura congiunta della controversia, dichiara le spese di lite non ripetibili
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia, ai sensi dell'art. 151 comma I c.c., la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
• omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
• dichiara non ripetibili le spese di lite;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAIAZZO per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) e ai sensi dell'art. 191 c.c. (atto n. 1, parte I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994).
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di ConSIlio del 09/05/25
LA PRESIDENTE dott.ssa Giovanna Caso