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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 06/11/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1113/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente
dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
dott.ssa Gaia Calafiore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1113/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GEROSA Parte_1 C.F._1
TI
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
GEROSA TI con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
“CONCLUSIONI
a) dichiarare la separazione personale dei coniugi, disponendo che gli stessi vivano separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del competente Comune di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e Voglia omologare le seguenti
CONDIZIONI
1. il figlio minorenne sia affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocamento prevalente presso la madre SI.ra , anche ai fini Parte_1 anagrafici e di residenza;
2. i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni più importanti relative agli interessi del figlio minorenne in un'ottica di fattiva e reciproca Persona_1 collaborazione, prevedendo che lo stesso possa mantenere rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, il tutto ai sensi dell'art. 337-ter c.c.;
3. la SI.ra , d'accordo con il SI. ha già reperito una Parte_1 Controparte_1 nuova abitazione per sé ed il figlio in Merate (LC), che sarà Persona_1 disponibile dal mese di novembre 2025. Nelle more e a decorrere dal 03.08.2025, la SI.ra
, d'accordo con il SI. lascerà l'abitazione coniugale e Parte_1 Controparte_1 verrà ospitata, unitamente al figlio dalla di lei madre, presso Persona_1
l'abitazione della stessa sita in Merate (LC), Via Ceppo n.2;
4. il SI. avrà diritto di vedere il figlio Controparte_1 Persona_1 liberamente, accordandosi con la SI.ra (a mezzo comunicazione telefonica o Pt_1
WhatsApp) con un preavviso di almeno 4 (quattro) giorni. Si stabilisce, in ogni caso, sin d'ora che:
- potrà stare con il padre ogni settimana, il sabato o la domenica. Il Persona_1
SI. dovrà comunicare alla SI.ra , con una settimana di Controparte_1 Parte_1 anticipo, il giorno prescelto tra sabato o domenica (a mezzo comunicazione telefonica o WhatsApp). Il SI. dovrà passare presso l'abitazione a prendere Controparte_1 [...] alle ore 9,00 di mattina e ivi lo dovrà riportare a casa la sera dopo cena;
Persona_2
- i genitori, anche avuto riguardo all'attuale tenera età del figlio, valuteranno di inserire gradualmente il pernotto di presso il padre il sabato o la domenica, a Persona_1 seconda di quando quest'ultimo starà con il SI. Controparte_1
- per quanto riguarda le vacanze estive i genitori decideranno, di comune accordo, entro il 31 maggio di ogni anno (entro il 31 luglio per quanto riguarda il corrente anno 2025), in base alle proprie esigenze lavorative, un periodo di vacanza che potrà passare Persona_1 con il padre di due settimane (anche non consecutive) e ciò compatibilmente con l'avvenuto inserimento del pernotto presso il padre;
- per quanto riguarda le vacanze natalizie, i genitori decideranno di comune accordo entro il 30 novembre di ogni anno, quali giornate e/o festività trascorrerà con Persona_1
l'uno o con l'altro genitore, tenendo conto delle esigenze lavorative di entrambi;
per quanto riguarda le vacanze pasquali, i genitori decideranno di comune accordo entro il 31 gennaio di ogni anno, quali giornate e/o festività trascorrerà con l'uno o con Persona_1
l'altro genitore, tenendo conto delle esigenze lavorative di entrambi.
Le modalità di visita di cui sopra saranno suscettibili di variazione e/o modifica, in base alle esigenze ed agli impegni personali e lavorativi dei genitori nonché agli impegni scolastici e ludico-sportivi di sempre avendo cura e nel miglior interesse di Persona_1 quest'ultimo;
5. il SI. si impegna a corrispondere alla SI.ra , quale Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di Euro Persona_1
500,00 (cinquecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi a mezzo bonifico bancario alla SI.ra , alle coordinate note, entro il giorno 15 Parte_1
(quindici) di ogni mese, a decorrere dal prossimo mese di agosto 2025;
6. le spese straordinarie da sostenersi per saranno suddivise tra Persona_1
i genitori nella misura del 50% a carico di ciascuno. Per la regolamentazione di tali spese ci si attiene alle previsioni di cui al Protocollo per la regolamentazione delle spese extra assegno nell'interesse dei figli minorenni e maggiorenni non economicamente indipendenti elaborato dal Tribunale di Lecco in data 29.03.2018, che i coniugi sottoscrivono unitamente al presente ricorso;
7. l'assegno unico per continuerà ad essere percepito al 100% Per_1 Persona_1 dalla SI.ra ; Parte_1
8. il cane di razza Rottweiler di nome di proprietà del SI. CP_2 Controparte_1 resterà affidato a quest'ultimo che si farà carico di tutte le spese della gestione dello stesso;
9. i coniugi si danno atto della reciproca indipendenza economica, avendo entrambi redditi propri, e non avanzano pertanto pretese di ordine patrimoniale l'uno nei confronti dell'altro, dichiarando altresì di aver con il presente ricorso definito ogni questione patrimoniale tra gli stessi;
10. i ricorrenti si concedono reciprocamente il consenso per il rinnovo ed il rilascio dei documenti di identità e di espatrio, per sé stessi e per il figlio minore ” Persona_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con Parte_1 Controparte_1 rito concordatario il 23/09/2017 a Lecco e dalla loro unione è nato a [...] il figlio
[...]
n data 03/11/2018. Persona_1
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 22/07/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Lecco il 23/09/2017, CP_1 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2017, parte II, serie A, numero 58;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lecco per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 28 ottobre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Erminio Maria Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente
dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
dott.ssa Gaia Calafiore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1113/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GEROSA Parte_1 C.F._1
TI
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
GEROSA TI con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
“CONCLUSIONI
a) dichiarare la separazione personale dei coniugi, disponendo che gli stessi vivano separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del competente Comune di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e Voglia omologare le seguenti
CONDIZIONI
1. il figlio minorenne sia affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocamento prevalente presso la madre SI.ra , anche ai fini Parte_1 anagrafici e di residenza;
2. i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni più importanti relative agli interessi del figlio minorenne in un'ottica di fattiva e reciproca Persona_1 collaborazione, prevedendo che lo stesso possa mantenere rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, il tutto ai sensi dell'art. 337-ter c.c.;
3. la SI.ra , d'accordo con il SI. ha già reperito una Parte_1 Controparte_1 nuova abitazione per sé ed il figlio in Merate (LC), che sarà Persona_1 disponibile dal mese di novembre 2025. Nelle more e a decorrere dal 03.08.2025, la SI.ra
, d'accordo con il SI. lascerà l'abitazione coniugale e Parte_1 Controparte_1 verrà ospitata, unitamente al figlio dalla di lei madre, presso Persona_1
l'abitazione della stessa sita in Merate (LC), Via Ceppo n.2;
4. il SI. avrà diritto di vedere il figlio Controparte_1 Persona_1 liberamente, accordandosi con la SI.ra (a mezzo comunicazione telefonica o Pt_1
WhatsApp) con un preavviso di almeno 4 (quattro) giorni. Si stabilisce, in ogni caso, sin d'ora che:
- potrà stare con il padre ogni settimana, il sabato o la domenica. Il Persona_1
SI. dovrà comunicare alla SI.ra , con una settimana di Controparte_1 Parte_1 anticipo, il giorno prescelto tra sabato o domenica (a mezzo comunicazione telefonica o WhatsApp). Il SI. dovrà passare presso l'abitazione a prendere Controparte_1 [...] alle ore 9,00 di mattina e ivi lo dovrà riportare a casa la sera dopo cena;
Persona_2
- i genitori, anche avuto riguardo all'attuale tenera età del figlio, valuteranno di inserire gradualmente il pernotto di presso il padre il sabato o la domenica, a Persona_1 seconda di quando quest'ultimo starà con il SI. Controparte_1
- per quanto riguarda le vacanze estive i genitori decideranno, di comune accordo, entro il 31 maggio di ogni anno (entro il 31 luglio per quanto riguarda il corrente anno 2025), in base alle proprie esigenze lavorative, un periodo di vacanza che potrà passare Persona_1 con il padre di due settimane (anche non consecutive) e ciò compatibilmente con l'avvenuto inserimento del pernotto presso il padre;
- per quanto riguarda le vacanze natalizie, i genitori decideranno di comune accordo entro il 30 novembre di ogni anno, quali giornate e/o festività trascorrerà con Persona_1
l'uno o con l'altro genitore, tenendo conto delle esigenze lavorative di entrambi;
per quanto riguarda le vacanze pasquali, i genitori decideranno di comune accordo entro il 31 gennaio di ogni anno, quali giornate e/o festività trascorrerà con l'uno o con Persona_1
l'altro genitore, tenendo conto delle esigenze lavorative di entrambi.
Le modalità di visita di cui sopra saranno suscettibili di variazione e/o modifica, in base alle esigenze ed agli impegni personali e lavorativi dei genitori nonché agli impegni scolastici e ludico-sportivi di sempre avendo cura e nel miglior interesse di Persona_1 quest'ultimo;
5. il SI. si impegna a corrispondere alla SI.ra , quale Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di Euro Persona_1
500,00 (cinquecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi a mezzo bonifico bancario alla SI.ra , alle coordinate note, entro il giorno 15 Parte_1
(quindici) di ogni mese, a decorrere dal prossimo mese di agosto 2025;
6. le spese straordinarie da sostenersi per saranno suddivise tra Persona_1
i genitori nella misura del 50% a carico di ciascuno. Per la regolamentazione di tali spese ci si attiene alle previsioni di cui al Protocollo per la regolamentazione delle spese extra assegno nell'interesse dei figli minorenni e maggiorenni non economicamente indipendenti elaborato dal Tribunale di Lecco in data 29.03.2018, che i coniugi sottoscrivono unitamente al presente ricorso;
7. l'assegno unico per continuerà ad essere percepito al 100% Per_1 Persona_1 dalla SI.ra ; Parte_1
8. il cane di razza Rottweiler di nome di proprietà del SI. CP_2 Controparte_1 resterà affidato a quest'ultimo che si farà carico di tutte le spese della gestione dello stesso;
9. i coniugi si danno atto della reciproca indipendenza economica, avendo entrambi redditi propri, e non avanzano pertanto pretese di ordine patrimoniale l'uno nei confronti dell'altro, dichiarando altresì di aver con il presente ricorso definito ogni questione patrimoniale tra gli stessi;
10. i ricorrenti si concedono reciprocamente il consenso per il rinnovo ed il rilascio dei documenti di identità e di espatrio, per sé stessi e per il figlio minore ” Persona_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con Parte_1 Controparte_1 rito concordatario il 23/09/2017 a Lecco e dalla loro unione è nato a [...] il figlio
[...]
n data 03/11/2018. Persona_1
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 22/07/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Lecco il 23/09/2017, CP_1 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2017, parte II, serie A, numero 58;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lecco per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 28 ottobre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Erminio Maria Tremolada