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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 03/12/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IO LI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Silvia Cavallari dato atto che sono state depositate note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 966/2025 R.G.L. proposta da
1 (C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
2) (C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
rappresentati e difesi dagli avvocati Domenico Naso, del Foro di Roma, e
Cinzia Ganzerli, del Foro di Mantova
Ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
Rappresentato e assistito dal Dirigente dott. Daniele Cottafavi e dai Funzionari dott.ssa Felicita
NO e dal dott. Mario Calò appartenenti all'
[...]
Controparte_2
Resistente
OGGETTO: carta del docente
Conclusioni
Per i ricorrenti: “A) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, quali docenti assunti con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto;
B) Condannare il (già Controparte_1 [...]
) a mettere a disposizione delle parti ricorrenti gli importi Controparte_1
complessivi, come di seguito specificato, tramite il sistema della Carta elettronica: € 2.500,00 a per gli anni scolastici Parte_1
2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23; € 2.000,00 a Pt_2
per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23; per la
[...]
somma totale di € 4.500,00 e/o nella diversa misura ritenuta di giustizia
(come sopra suddivisi), oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo.
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
IN VIA SUBORDINATA: A) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, quali docenti assunti con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto;
B) Condannare il (già Controparte_1 [...]
) al pagamento in favore dei ricorrenti, come di seguito Controparte_1
specificato: € 2.500,00 a per gli anni scolastici 2018/19, Parte_1
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23; € 2.000,00 a per Parte_2
gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23; per la somma totale di € 4.500,00 e/o nella diversa misura ritenuta di giustizia (come sopra suddivisi), oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da
Pag. 2 di 10 attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
Per il : “1) in via preliminare, dichiarare la carenza di CP_1
giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
2) Nel merito, rigettare ogni domanda siccome inammissibile, improponibile ed infondata o comunque non provata.
3) In caso di accoglimento, anche parziale del ricorso, si chiede comunque di voler contenere ciascuna pretesa entro i limiti del giusto e del provato, dichiarando in ogni caso prescritta per decorso del temine quinquennale, la pretesa della ricorrente , riferita agli aa.ss. 2018/19 e Parte_1
2019/20, nonché del ricorrente , riferita all'a.s. 2019/2020. Parte_2
4) Il tutto con la giusta e proporzionata compensazione delle spese di lite, in ragione della controvertibilità della fattispecie giuridica in esame e della reciproca parziale soccombenza”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 08.08.2025, e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio il per Controparte_1
ottenere il beneficio economico di € 500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del a mettere a disposizione, in favore Controparte_1
di ciascun ricorrente, le somme rispettivamente specificate nelle rassegnate conclusioni.
I ricorrenti allegano di avere prestato servizio, in qualità di docenti alle dipendenze del medesimo , in forza di contratti a tempo CP_1
determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in
Pag. 3 di 10 particolare:
- negli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, Parte_3
2022/23;
- negli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, Parte_2
2022/23;
In esecuzione di questi contratti, i ricorrenti deducono di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati risulta che il medesimo non ha riconosciuto il CP_1
suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
Si è costituito il , eccependo - in via preliminare - la carenza di CP_1
giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo quanto il ricorso è basato sia sull'illegittimità del D.P.C.M. del
23.09.2015, contenente la disciplina delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica, sia sulla nota n.15219 del CP_3
15.10.2015, la quale al paragrafo 2 “Destinatari” ribadisce che la Carta “è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo pieno ed a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ad esclusione di coloro che siano stati sospesi in seguito a procedimenti disciplinari”.
Nel merito, il rileva l'infondatezza del ricorso, deducendo che CP_1
la Carta docente è stata istituita al fine di compensare la maggiore
Pag. 4 di 10 gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base alla L. n. 107/2015, è divenuta attività obbligatoria, strutturale e permanente, mentre nessun obbligo invece è previsto in tal senso per i docenti non di ruolo.
Ulteriormente, il Ministero costituito eccepisce la prescrizione quinquennale del credito di e per gli aa.ss. 2018/19 e Parte_1
2019/20, nonché di per l'a.s. 2019/2020. Parte_2
Con note in sostituzione di udienza depositate in data 04.11.2025, parte ricorrente contestava, con riferimento all'eccezione di parziale prescrizione del credito sollevata dalla difesa del in ordine CP_1
all'a.s. 2018/19 e a.s. 2019/20, la fondatezza, stante le diffide interruttive note al e già versate in atti a comprova che le annualità CP_1
rivendicate in causa (ivi compresi gli a.s. 2018/19 e 2019/20) non sono attinte dalla prescrizione quinquennale;
insisteva, dunque, per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con il ricorso introduttivo, con vittoria di spese e onorari di causa.
La causa viene decisa all'esito di trattazione scritta.
*** *** ***
Va respinta l'eccezione preliminare di carenza di giurisdizione del discutendosi di lesione di un diritto soggettivo. CP_1
Il ricorso è nel merito fondato.
Risulta provato che i ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, risulta provato che:
- la ricorrente ha prestato docenza nell'a.s. 2018/19: dal Parte_3
17.09.18 al 31.08.19; a.s. 2019/20: dal 16.09.19 al 30.06.20; a.s. 2020/21:
Pag. 5 di 10 dal 24.09.20 al 30.06.21; a.s. 2021/22: dal 04.09.21 al 30.06.22; a.s.
2022/23: dal 01.09.22 al 31.08.23;
- il ricorrente ha prestato docenza nell' a.s. 2019/20: dal Parte_2
23.09.19 al 31.08.20; a.s. 2020/21: dal 05.10.20 al 06.06.21; a.s. 2021/22: dal 06.09.21 al 30.06.22; a.s. 2022/23: dal 01.09.22 al 30.06.23.
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, Controparte_4
di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
Pag. 6 di 10 Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1
finanziario dell'importo di euro 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n.
107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961 del 27/10/2023, ha enunciato il seguente principio di diritto:
a) “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi
Pag. 7 di 10 dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
I principi giurisprudenziali sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive- viste le identiche mansioni svolte dai ricorrenti rispetto ai docenti a tempo indeterminato- che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai documenti prodotti in atti
(ovvero copie di contratto di lavoro), i ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici sopra indicati, stante altresì la prova del presupposto della loro permanenza in servizio al momento del deposito del ricorso.
Con riguardo alla richiesta di per l'a.s. 2018/19 e 2019/20 Parte_1
e agli atti la diffida del 13/6/2023 non contestata dal . CP_1
Con riguardo alla domanda di per l'a.s. 2019/20 è Parte_2
effettivamente intervenuta la prescrizione in quanto la diffida depositata con il ricorso risale al 2025. Quanto all'atra diffida del 2022 depositata con le note di trattazione scritta, non è stata fornta la prova che la stessa sia riferibile anche a . Parte_2
La domanda deve trovare, altresì, accoglimento per i restanti anni scolastici e il va condannato a riconoscere ai ricorrenti l'utilizzo CP_1
della carta docente per gli anni scolastici richiesti nelle rassegnate conclusioni, per l'importo di euro 500,00 annui.
Sulla somma come sopra determinata, sono altresì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L 724/1994, dalla
Pag. 8 di 10 maturazione del diritto al saldo (cfr Cass. 29961/2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i minimi tabellari, tenuto conto che si tratta di causa seriale, definita subito dopo il deposito delle note di trattazione scritta, considerato l'aumento percentuale per il numero dei ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n.
966/2025 R.G.L.:
1) Dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del a rendere disponibile la “Carta Controparte_1
docente”, di cui all'art. 1 comma 121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento rispettivamente:
- agli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 per un importo di € 2.500,00, a favore di oltre interessi fino Parte_1
al soddisfo;
- agli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 per un importo di €
1.500,00 a favore di oltre interessi fino al soddisfo;
Parte_2
2) Condanna il a rifondere ai Controparte_1
ricorrenti, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, le spese del giudizio che si liquidano in euro 49,00 per esborsi ed euro 1.223,00 per spese legali oltre spese generali del 15% iva e cpa come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 03.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
Pag. 9 di 10 Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IO LI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Silvia Cavallari dato atto che sono state depositate note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 966/2025 R.G.L. proposta da
1 (C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
2) (C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
rappresentati e difesi dagli avvocati Domenico Naso, del Foro di Roma, e
Cinzia Ganzerli, del Foro di Mantova
Ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
Rappresentato e assistito dal Dirigente dott. Daniele Cottafavi e dai Funzionari dott.ssa Felicita
NO e dal dott. Mario Calò appartenenti all'
[...]
Controparte_2
Resistente
OGGETTO: carta del docente
Conclusioni
Per i ricorrenti: “A) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, quali docenti assunti con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto;
B) Condannare il (già Controparte_1 [...]
) a mettere a disposizione delle parti ricorrenti gli importi Controparte_1
complessivi, come di seguito specificato, tramite il sistema della Carta elettronica: € 2.500,00 a per gli anni scolastici Parte_1
2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23; € 2.000,00 a Pt_2
per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23; per la
[...]
somma totale di € 4.500,00 e/o nella diversa misura ritenuta di giustizia
(come sopra suddivisi), oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo.
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
IN VIA SUBORDINATA: A) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, quali docenti assunti con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto;
B) Condannare il (già Controparte_1 [...]
) al pagamento in favore dei ricorrenti, come di seguito Controparte_1
specificato: € 2.500,00 a per gli anni scolastici 2018/19, Parte_1
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23; € 2.000,00 a per Parte_2
gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23; per la somma totale di € 4.500,00 e/o nella diversa misura ritenuta di giustizia (come sopra suddivisi), oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da
Pag. 2 di 10 attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
Per il : “1) in via preliminare, dichiarare la carenza di CP_1
giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
2) Nel merito, rigettare ogni domanda siccome inammissibile, improponibile ed infondata o comunque non provata.
3) In caso di accoglimento, anche parziale del ricorso, si chiede comunque di voler contenere ciascuna pretesa entro i limiti del giusto e del provato, dichiarando in ogni caso prescritta per decorso del temine quinquennale, la pretesa della ricorrente , riferita agli aa.ss. 2018/19 e Parte_1
2019/20, nonché del ricorrente , riferita all'a.s. 2019/2020. Parte_2
4) Il tutto con la giusta e proporzionata compensazione delle spese di lite, in ragione della controvertibilità della fattispecie giuridica in esame e della reciproca parziale soccombenza”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 08.08.2025, e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio il per Controparte_1
ottenere il beneficio economico di € 500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del a mettere a disposizione, in favore Controparte_1
di ciascun ricorrente, le somme rispettivamente specificate nelle rassegnate conclusioni.
I ricorrenti allegano di avere prestato servizio, in qualità di docenti alle dipendenze del medesimo , in forza di contratti a tempo CP_1
determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in
Pag. 3 di 10 particolare:
- negli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, Parte_3
2022/23;
- negli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, Parte_2
2022/23;
In esecuzione di questi contratti, i ricorrenti deducono di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati risulta che il medesimo non ha riconosciuto il CP_1
suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
Si è costituito il , eccependo - in via preliminare - la carenza di CP_1
giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo quanto il ricorso è basato sia sull'illegittimità del D.P.C.M. del
23.09.2015, contenente la disciplina delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica, sia sulla nota n.15219 del CP_3
15.10.2015, la quale al paragrafo 2 “Destinatari” ribadisce che la Carta “è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo pieno ed a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ad esclusione di coloro che siano stati sospesi in seguito a procedimenti disciplinari”.
Nel merito, il rileva l'infondatezza del ricorso, deducendo che CP_1
la Carta docente è stata istituita al fine di compensare la maggiore
Pag. 4 di 10 gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base alla L. n. 107/2015, è divenuta attività obbligatoria, strutturale e permanente, mentre nessun obbligo invece è previsto in tal senso per i docenti non di ruolo.
Ulteriormente, il Ministero costituito eccepisce la prescrizione quinquennale del credito di e per gli aa.ss. 2018/19 e Parte_1
2019/20, nonché di per l'a.s. 2019/2020. Parte_2
Con note in sostituzione di udienza depositate in data 04.11.2025, parte ricorrente contestava, con riferimento all'eccezione di parziale prescrizione del credito sollevata dalla difesa del in ordine CP_1
all'a.s. 2018/19 e a.s. 2019/20, la fondatezza, stante le diffide interruttive note al e già versate in atti a comprova che le annualità CP_1
rivendicate in causa (ivi compresi gli a.s. 2018/19 e 2019/20) non sono attinte dalla prescrizione quinquennale;
insisteva, dunque, per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con il ricorso introduttivo, con vittoria di spese e onorari di causa.
La causa viene decisa all'esito di trattazione scritta.
*** *** ***
Va respinta l'eccezione preliminare di carenza di giurisdizione del discutendosi di lesione di un diritto soggettivo. CP_1
Il ricorso è nel merito fondato.
Risulta provato che i ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, risulta provato che:
- la ricorrente ha prestato docenza nell'a.s. 2018/19: dal Parte_3
17.09.18 al 31.08.19; a.s. 2019/20: dal 16.09.19 al 30.06.20; a.s. 2020/21:
Pag. 5 di 10 dal 24.09.20 al 30.06.21; a.s. 2021/22: dal 04.09.21 al 30.06.22; a.s.
2022/23: dal 01.09.22 al 31.08.23;
- il ricorrente ha prestato docenza nell' a.s. 2019/20: dal Parte_2
23.09.19 al 31.08.20; a.s. 2020/21: dal 05.10.20 al 06.06.21; a.s. 2021/22: dal 06.09.21 al 30.06.22; a.s. 2022/23: dal 01.09.22 al 30.06.23.
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, Controparte_4
di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
Pag. 6 di 10 Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1
finanziario dell'importo di euro 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n.
107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961 del 27/10/2023, ha enunciato il seguente principio di diritto:
a) “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi
Pag. 7 di 10 dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
I principi giurisprudenziali sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive- viste le identiche mansioni svolte dai ricorrenti rispetto ai docenti a tempo indeterminato- che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai documenti prodotti in atti
(ovvero copie di contratto di lavoro), i ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici sopra indicati, stante altresì la prova del presupposto della loro permanenza in servizio al momento del deposito del ricorso.
Con riguardo alla richiesta di per l'a.s. 2018/19 e 2019/20 Parte_1
e agli atti la diffida del 13/6/2023 non contestata dal . CP_1
Con riguardo alla domanda di per l'a.s. 2019/20 è Parte_2
effettivamente intervenuta la prescrizione in quanto la diffida depositata con il ricorso risale al 2025. Quanto all'atra diffida del 2022 depositata con le note di trattazione scritta, non è stata fornta la prova che la stessa sia riferibile anche a . Parte_2
La domanda deve trovare, altresì, accoglimento per i restanti anni scolastici e il va condannato a riconoscere ai ricorrenti l'utilizzo CP_1
della carta docente per gli anni scolastici richiesti nelle rassegnate conclusioni, per l'importo di euro 500,00 annui.
Sulla somma come sopra determinata, sono altresì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L 724/1994, dalla
Pag. 8 di 10 maturazione del diritto al saldo (cfr Cass. 29961/2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i minimi tabellari, tenuto conto che si tratta di causa seriale, definita subito dopo il deposito delle note di trattazione scritta, considerato l'aumento percentuale per il numero dei ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n.
966/2025 R.G.L.:
1) Dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del a rendere disponibile la “Carta Controparte_1
docente”, di cui all'art. 1 comma 121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento rispettivamente:
- agli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 per un importo di € 2.500,00, a favore di oltre interessi fino Parte_1
al soddisfo;
- agli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 per un importo di €
1.500,00 a favore di oltre interessi fino al soddisfo;
Parte_2
2) Condanna il a rifondere ai Controparte_1
ricorrenti, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, le spese del giudizio che si liquidano in euro 49,00 per esborsi ed euro 1.223,00 per spese legali oltre spese generali del 15% iva e cpa come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 03.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
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