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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVI, sentenza 15/01/2026, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 96/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il
19/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IA ROBERTO, Presidente
PI OR, RE
FASANO GAETANO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 625/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3469/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
17 e pubblicata il 22/08/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230087725801000 IRES-ALTRO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2506/2025 depositato il
01/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Roma, con ricorso tempestivamente depositato, impugna la sentenza n. 3469/17/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano in data 11 giugno 2024 e depositata il 22 agosto 2024.
La vicenda oggetto del presente giudizio ha origine dalla cartella di pagamento n. 068 2023 00877258 01
000 emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, a carico della società Resistente_1 srl, portante l'iscrizione a ruolo derivante dal controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600/73 del modello UNICO
SC 2020 relativo all'anno d'imposta 2019, per la mancata indicazione di un credito d'imposta compensato.
In particolare, a seguito del suddetto controllo automatizzato era emerso la mancata indicazione del credito di imposta nel quadro RU del modello di dichiarazione con conseguente indebita compensazione dell'imposta a debito, pari a € 68.249,00. A seguito della ripresa a tassazione della detta somma la società contribuente ha presentato, in data 27 giugno 2023, una dichiarazione integrativa contenente la corretta esposizione del credito d'imposta nel quadro RU, con conseguente sgravio parziale degli importi originariamente iscritti a ruolo e richiesta – nel corso del giudizio di primo grado – della cessazione parziale della materia del contendere. L'Ufficio manteneva quindi l'irrogazione delle sanzioni normativamente previste e l'applicazione dei relativi interessi atteso il mancato perfezionamento del ravvedimento operoso a causa di versamenti ritenuti insufficienti. Tale ultimo profilo costituisce la residua materia del contendere oggetto del presente giudizio.
La società contribuente impugnava tempestivamente la cartella di pagamento eccependo un vizio nel procedimento di notifica e la mancata firma della cartella di pagamento. Concludeva pertanto chiedendo l'accoglimento del ricorso con condanna dell'Ufficio alla rifusione delle spese di lite.
Resisteva l'Ufficio con proprie controdeduzioni, ritenendo corretto il proprio operato ed evidenziando in particolare che, ai fini del ravvedimento, la società contribuente avrebbe dovuto comunque effettuare il versamento della sanzione nella misura ridotta e degli interessi legali ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. n. 471/97.
Il mancato versamento delle sanzioni e degli interessi nelle suddette misure è, secondo l'Ufficio, condizione invalidante del ravvedimento con conseguente legittimità della ripresa nella misura prevista per legge della sanzione in misura intera e degli interessi. Concludeva quindi chiedendo la declaratoria, ai sensi dell'art. 46 del d. lgs. 546/1992, della parziale cessazione della materia del contendere, limitatamente alla sola sorte
(IRES 2019) e il rigetto del ricorso per il resto con condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio.
Con la sentenza qui impugnata, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accoglieva il ricorso con compensazione delle spese di lite, rilevando in particolare che “… giova ricordare che quando l'Ufficio annulla in tutto o in parte una cartella esattoriale perché il contribuente dimostra di aver già pagato oppure perché il tributo non è dovuto, il debito iscritto a ruolo viene cancellato … A maggior ragione, se l'Ufficio ha il dovere/obbligo di restituire le sanzioni già versate, nel caso di specie le stesse sanzioni non sono dovute;
similmente gli interessi seguono la stessa sorte, non essendovi più (perché sgravati) importi imponibili sui quali calcolare gli interessi”.
L'Agenzia delle Entrate propone quindi appello chiedendo l'integrale riforma della sentenza con conferma della legittimità del proprio operato e vittoria delle spese di lite.
Si costituisce in giudizio la società contribuente chiedendo il rigetto dell'appello poiché nel caso di specie non troverebbe applicazione l'art. 13 del d. lgs. n. 471/97 come ritenuto dall'Ufficio, bensì l'art. 15, co. 2 bis del d. lgs. n. 471/97 che prevede che “Per l'omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di euro 100,00, ridotta a euro 50,00 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi”. Contestualmente formula appello incidentale in relazione ai motivi già proposti in primo grado sui quali il Giudice di prime cure non si è tuttavia espresso in quanto assorbiti, con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi del giudizio.
Non risulta costituita l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti e i documenti di causa, esaminati i motivi di impugnazione, il Collegio ritiene che l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate sia meritevole di accoglimento nei termini qui di seguito precisati.
Questo Collegio preliminarmente dà atto della intervenuta parziale cessazione della materia del contendere relativamente alle somme originariamente iscritte a ruolo e, successivamente, oggetto di sgravio con provvedimento del 19 gennaio 2024, agli atti del presente giudizio.
In relazione alla residua materia del contendere, rileva che, dalla documentazione in atti, sono dimostrati –
e non contestati – i seguenti tardivi versamenti:
- del secondo acconto IRES con scadenza il 2 dicembre 2019 di € 7.183,65, versato il 10 dicembre 2020;
- del secondo acconto IRES con scadenza il 2 dicembre 2019 di € 40.707,35, versato il 18 gennaio 2021;
- saldo IRES con scadenza il 31 agosto 2020 di € 2.036,88, versato il 10 dicembre 2020;
- saldo IRES con scadenza il 31 agosto 2020 di € 14.258,12, versato il 18 gennaio 2021.
I suddetti versamenti risultano tutti effettuati con compensazione e, quindi, con modello F24 a saldo zero con ravvedimento ai sensi dell'art. 15, co. 2 bis del d. lgs. n. 471/97 in luogo del ravvedimento ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. n. 471/1997, come ritenuto necessario dall'Ufficio, che prevede una diversa e più elevata sanzione amministrativa.
Il fatto controverso trae origine dalla predisposizione, da parte del contribuente, della delega di pagamento modello F24 e per il tramite di essa del versamento delle imposte dovute in compensazione sebbene all'atto della predisposizione del modello di dichiarazione SC 2020 fosse stata omessa l'indicazione – nell'apposito quadro RU – del credito d'imposta ad esso spettante, ovvero il titolo legittimante l'operazione di versamento in compensazione compiuta.
Il titolo legittimante il suddetto credito può infatti considerarsi insorto solo in data 27 giugno 2023, con la presentazione da parte della società contribuente della dichiarazione integrativa del modello UNICO SC
2020 per il 2019, contenente la corretta esposizione del credito d'imposta nel quadro RU.
È innegabile pertanto che la società contribuente, per i versamenti antecedenti la presentazione della dichiarazione integrativa, avrebbe potuto effettuare il cosiddetto ravvedimento operoso solo ex art. 13 del d. lgs. 472/97 che prevede che “Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo ... nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno”. Peraltro occorre rilevare che le disposizioni vigenti consentono la compensazione di un credito di imposta solo con debiti successivi e non anche con debiti precedenti, il che porterebbe comunque ad escludere il ravvedimento della compensazione come effettuato dalla società contribuente, avendo provveduto alla compensazione di un credito potenzialmente emergente solo dalla dichiarazione UNICO SC2020 (se fosse stato correttamente indicato il credito di imposta) con debiti di imposta da versare in data antecedente alla presentazione della medesima dichiarazione. Con riferimento al primo dei motivi di diritto introdotti con l'appello incidentale proposto dal contribuente e relativo al fatto che la cartella di pagamento “recapitata all'indirizzo PEC della Ricorrente, risulta proveniente da un indirizzo PEC del mittente non presente negli elenchi Pubblici e non attribuibile al notificante”, questa Corte rileva che, anche per consolidata giurisprudenza di legittimità, la notifica non è automaticamente nulla se l'indirizzo del mittente, l'Agente della Riscossione, non è presente nei pubblici registri (INI-PEC, IPA); il vizio è infatti sanato se l'atto raggiunge il suo scopo e il contribuente non dimostra un concreto pregiudizio al proprio diritto di difesa (da ultimo, Cassazione, ordinanza n. 18200/2025). Nel caso di specie, ogni supposta irregolarità nel senso proposto dalla ricorrente è pertanto da considerarsi sanata in considerazione della evidente piena cognizione della parte appellante di tutti gli originari atti regolarmente entrati nella sua sfera di conoscenza, come può evincersi anche dal circostanziato ricorso proposto.
Con il secondo motivo di diritto dell'appello incidentale, il contribuente lamenta l'assenza di sottoscrizione della cartella.
Conformemente all'indirizzo consolidato della Suprema Corte (Cass. nn. 25773/2014, 26053/2015,
12243/2018), al quale questo Collegio ritiene di conformarsi, "… l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma del DPR 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ...”.
Le questioni come sopra vagliate esauriscono quindi la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento;
gli argomenti di doglianza eventualmente non espressamente esaminati sono stati da questo Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso. La decisione, pertanto, assorbe e supera tutte le eventuali ulteriori domande formulate nel giudizio.
Per tutto quanto sopra riportato, questa Corte accoglie l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate e, in riforma della sentenza di primo grado e dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, limitatamente agli importi per imposte portati dal provvedimento di sgravio del 19 gennaio 2024, conferma l'operato dell'Amministrazione. Con riferimento alle spese di giudizio, ricorrendo gravi ed eccezionali ragioni ritenute evidenti in relazione alla controvertibilità delle questioni trattate, si delineano specifiche circostanze per la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, come in motivazione, accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Spese compensate.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 19 novembre 2025.
GIUDICE ESTENSORE PRESIDENTE
dottor Lorenzo Appignani dottor Roberto Creaveia
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il
19/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IA ROBERTO, Presidente
PI OR, RE
FASANO GAETANO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 625/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3469/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
17 e pubblicata il 22/08/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230087725801000 IRES-ALTRO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2506/2025 depositato il
01/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Roma, con ricorso tempestivamente depositato, impugna la sentenza n. 3469/17/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano in data 11 giugno 2024 e depositata il 22 agosto 2024.
La vicenda oggetto del presente giudizio ha origine dalla cartella di pagamento n. 068 2023 00877258 01
000 emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, a carico della società Resistente_1 srl, portante l'iscrizione a ruolo derivante dal controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600/73 del modello UNICO
SC 2020 relativo all'anno d'imposta 2019, per la mancata indicazione di un credito d'imposta compensato.
In particolare, a seguito del suddetto controllo automatizzato era emerso la mancata indicazione del credito di imposta nel quadro RU del modello di dichiarazione con conseguente indebita compensazione dell'imposta a debito, pari a € 68.249,00. A seguito della ripresa a tassazione della detta somma la società contribuente ha presentato, in data 27 giugno 2023, una dichiarazione integrativa contenente la corretta esposizione del credito d'imposta nel quadro RU, con conseguente sgravio parziale degli importi originariamente iscritti a ruolo e richiesta – nel corso del giudizio di primo grado – della cessazione parziale della materia del contendere. L'Ufficio manteneva quindi l'irrogazione delle sanzioni normativamente previste e l'applicazione dei relativi interessi atteso il mancato perfezionamento del ravvedimento operoso a causa di versamenti ritenuti insufficienti. Tale ultimo profilo costituisce la residua materia del contendere oggetto del presente giudizio.
La società contribuente impugnava tempestivamente la cartella di pagamento eccependo un vizio nel procedimento di notifica e la mancata firma della cartella di pagamento. Concludeva pertanto chiedendo l'accoglimento del ricorso con condanna dell'Ufficio alla rifusione delle spese di lite.
Resisteva l'Ufficio con proprie controdeduzioni, ritenendo corretto il proprio operato ed evidenziando in particolare che, ai fini del ravvedimento, la società contribuente avrebbe dovuto comunque effettuare il versamento della sanzione nella misura ridotta e degli interessi legali ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. n. 471/97.
Il mancato versamento delle sanzioni e degli interessi nelle suddette misure è, secondo l'Ufficio, condizione invalidante del ravvedimento con conseguente legittimità della ripresa nella misura prevista per legge della sanzione in misura intera e degli interessi. Concludeva quindi chiedendo la declaratoria, ai sensi dell'art. 46 del d. lgs. 546/1992, della parziale cessazione della materia del contendere, limitatamente alla sola sorte
(IRES 2019) e il rigetto del ricorso per il resto con condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio.
Con la sentenza qui impugnata, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accoglieva il ricorso con compensazione delle spese di lite, rilevando in particolare che “… giova ricordare che quando l'Ufficio annulla in tutto o in parte una cartella esattoriale perché il contribuente dimostra di aver già pagato oppure perché il tributo non è dovuto, il debito iscritto a ruolo viene cancellato … A maggior ragione, se l'Ufficio ha il dovere/obbligo di restituire le sanzioni già versate, nel caso di specie le stesse sanzioni non sono dovute;
similmente gli interessi seguono la stessa sorte, non essendovi più (perché sgravati) importi imponibili sui quali calcolare gli interessi”.
L'Agenzia delle Entrate propone quindi appello chiedendo l'integrale riforma della sentenza con conferma della legittimità del proprio operato e vittoria delle spese di lite.
Si costituisce in giudizio la società contribuente chiedendo il rigetto dell'appello poiché nel caso di specie non troverebbe applicazione l'art. 13 del d. lgs. n. 471/97 come ritenuto dall'Ufficio, bensì l'art. 15, co. 2 bis del d. lgs. n. 471/97 che prevede che “Per l'omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di euro 100,00, ridotta a euro 50,00 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi”. Contestualmente formula appello incidentale in relazione ai motivi già proposti in primo grado sui quali il Giudice di prime cure non si è tuttavia espresso in quanto assorbiti, con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi del giudizio.
Non risulta costituita l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti e i documenti di causa, esaminati i motivi di impugnazione, il Collegio ritiene che l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate sia meritevole di accoglimento nei termini qui di seguito precisati.
Questo Collegio preliminarmente dà atto della intervenuta parziale cessazione della materia del contendere relativamente alle somme originariamente iscritte a ruolo e, successivamente, oggetto di sgravio con provvedimento del 19 gennaio 2024, agli atti del presente giudizio.
In relazione alla residua materia del contendere, rileva che, dalla documentazione in atti, sono dimostrati –
e non contestati – i seguenti tardivi versamenti:
- del secondo acconto IRES con scadenza il 2 dicembre 2019 di € 7.183,65, versato il 10 dicembre 2020;
- del secondo acconto IRES con scadenza il 2 dicembre 2019 di € 40.707,35, versato il 18 gennaio 2021;
- saldo IRES con scadenza il 31 agosto 2020 di € 2.036,88, versato il 10 dicembre 2020;
- saldo IRES con scadenza il 31 agosto 2020 di € 14.258,12, versato il 18 gennaio 2021.
I suddetti versamenti risultano tutti effettuati con compensazione e, quindi, con modello F24 a saldo zero con ravvedimento ai sensi dell'art. 15, co. 2 bis del d. lgs. n. 471/97 in luogo del ravvedimento ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. n. 471/1997, come ritenuto necessario dall'Ufficio, che prevede una diversa e più elevata sanzione amministrativa.
Il fatto controverso trae origine dalla predisposizione, da parte del contribuente, della delega di pagamento modello F24 e per il tramite di essa del versamento delle imposte dovute in compensazione sebbene all'atto della predisposizione del modello di dichiarazione SC 2020 fosse stata omessa l'indicazione – nell'apposito quadro RU – del credito d'imposta ad esso spettante, ovvero il titolo legittimante l'operazione di versamento in compensazione compiuta.
Il titolo legittimante il suddetto credito può infatti considerarsi insorto solo in data 27 giugno 2023, con la presentazione da parte della società contribuente della dichiarazione integrativa del modello UNICO SC
2020 per il 2019, contenente la corretta esposizione del credito d'imposta nel quadro RU.
È innegabile pertanto che la società contribuente, per i versamenti antecedenti la presentazione della dichiarazione integrativa, avrebbe potuto effettuare il cosiddetto ravvedimento operoso solo ex art. 13 del d. lgs. 472/97 che prevede che “Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo ... nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno”. Peraltro occorre rilevare che le disposizioni vigenti consentono la compensazione di un credito di imposta solo con debiti successivi e non anche con debiti precedenti, il che porterebbe comunque ad escludere il ravvedimento della compensazione come effettuato dalla società contribuente, avendo provveduto alla compensazione di un credito potenzialmente emergente solo dalla dichiarazione UNICO SC2020 (se fosse stato correttamente indicato il credito di imposta) con debiti di imposta da versare in data antecedente alla presentazione della medesima dichiarazione. Con riferimento al primo dei motivi di diritto introdotti con l'appello incidentale proposto dal contribuente e relativo al fatto che la cartella di pagamento “recapitata all'indirizzo PEC della Ricorrente, risulta proveniente da un indirizzo PEC del mittente non presente negli elenchi Pubblici e non attribuibile al notificante”, questa Corte rileva che, anche per consolidata giurisprudenza di legittimità, la notifica non è automaticamente nulla se l'indirizzo del mittente, l'Agente della Riscossione, non è presente nei pubblici registri (INI-PEC, IPA); il vizio è infatti sanato se l'atto raggiunge il suo scopo e il contribuente non dimostra un concreto pregiudizio al proprio diritto di difesa (da ultimo, Cassazione, ordinanza n. 18200/2025). Nel caso di specie, ogni supposta irregolarità nel senso proposto dalla ricorrente è pertanto da considerarsi sanata in considerazione della evidente piena cognizione della parte appellante di tutti gli originari atti regolarmente entrati nella sua sfera di conoscenza, come può evincersi anche dal circostanziato ricorso proposto.
Con il secondo motivo di diritto dell'appello incidentale, il contribuente lamenta l'assenza di sottoscrizione della cartella.
Conformemente all'indirizzo consolidato della Suprema Corte (Cass. nn. 25773/2014, 26053/2015,
12243/2018), al quale questo Collegio ritiene di conformarsi, "… l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma del DPR 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ...”.
Le questioni come sopra vagliate esauriscono quindi la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento;
gli argomenti di doglianza eventualmente non espressamente esaminati sono stati da questo Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso. La decisione, pertanto, assorbe e supera tutte le eventuali ulteriori domande formulate nel giudizio.
Per tutto quanto sopra riportato, questa Corte accoglie l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate e, in riforma della sentenza di primo grado e dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, limitatamente agli importi per imposte portati dal provvedimento di sgravio del 19 gennaio 2024, conferma l'operato dell'Amministrazione. Con riferimento alle spese di giudizio, ricorrendo gravi ed eccezionali ragioni ritenute evidenti in relazione alla controvertibilità delle questioni trattate, si delineano specifiche circostanze per la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, come in motivazione, accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Spese compensate.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 19 novembre 2025.
GIUDICE ESTENSORE PRESIDENTE
dottor Lorenzo Appignani dottor Roberto Creaveia