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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 20/02/2026, n. 2640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2640 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2640/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE DR, Presidente DEDOLA ENRICO SIGFRIDO, Relatore IADECOLA ARTURO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16117/2024 depositato il 28/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 858423 TASSA CONCESSIO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1733/2026 depositato il 16/02/2026
Pag. 1 di 4 Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato l'atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni n. 858423, riferito come notificato a mezzo PEC il 3 luglio 2024, con il quale la Regione Lazio le ha ingiunto il versamento della complessiva somma di € 10.838,08 comprensiva di sanzioni, interessi e spese esecutive, a titolo di imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile per l'anno 2019.
Con il primo motivo si duole dunque del fatto che nell'atto in questione non sia contenuto nessun riferimento alla base imponibile in ragione della quale commisurare il tributo richiesto e nemmeno il criterio di calcolo seguito nella sua determinazione, ravvisandosi difetto assoluto di motivazione. La
Regione non aveva infatti indicato in alcun modo la misura del canone di concessione sulla base del quale ricavare l'imposta in ragione del 15%, come stabilito dall'art. 4 della l.r. n. 1/1971. Ha inoltre evidenziato l'illogicità dell'importo richiesto, se solo si considera che il canone concessorio originario ammontava a £ 7.420.000 (pari a € 3.714,53), tre volte inferiore dunque all'imposta calcolata.
Con il secondo motivo, supposto che la concessione alla quale la Regione si riferisce sia quella n.
12/2002 riguardante uno stabilimento balneare con annesso ristorante sito in Pomezia, ha ricordato che la misura del relativo canone era da anni oggetto di controversia giudiziaria tra la stessa ricorrente e il
Comune di Pomezia, controversia attualmente ancora pendente dopo la sentenza n. 29027/2024 della
Corte di cassazione di annullamento della pronuncia emessa dalla Corte di appello di Roma, ciò che escludeva che potesse costituire una valida base imponibile sulla quale calcolare l'imposta oggetto del giudizio, anche ricordando che questa stessa Corte di giustizia tributaria aveva già accolto ricorsi avverso atti di accertamento strutturati in maniera analoga. Ha quindi concluso richiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la Regione Lazio rilevando in primo luogo che tutti i ricorsi proposti dalla ricorrente davanti al giudice amministrativo in riferimento alla concessione in questione erano stati respinti. Quindi, dopo lo svolgimento di un articolato excursus normativo, ha osservato di non esercitare alcun potere discrezionale in materia, limitandosi ad eseguire un mero calcolo matematico in ragione del canone concessorio determinato dal Comune competente, così rivendicando la correttezza e chiarezza dell'atto emesso, che rimandava per relationem “agli atti
Pag. 2 di 4 amministrativi del Comune che esercita il potere amministrativo di concessione e gestione, atti ben noti alla parte ricorrente” e deducendo che solo laddove fosse venuta meno la concessione l'imposta avrebbe potuto essere considerata come caducata.
Motivi della decisione In continuità con diverse precedenti pronunce di questa stessa Corte, il ricorso è fondato e va accolto per le seguenti ragioni.
In particolare, l'atto gravato risulta viziato per difetto di motivazione della pretesa impositiva azionata. Come è noto, l'art. 2 della legge n. 281/1970 prevede che “L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione, ad eccezione delle concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche. Le Regioni determinano l'ammontare dell'imposta in misura non superiore al triplo del canone di concessione”.
La determinazione, quindi, dell'ammontare dell'imposta in questione è affidata alle Regioni, tenendo, tuttavia presente, come base imponibile, il canone di concessione. Tuttavia, nell'atto di accertamento notificato alla ricorrente viene indicato unicamente l'importo del tributo dovuto, senza alcuna indicazione della base imponibile, non risultando, dunque, in alcun modo precisato sulla base di quale presupposto la stessa sia stata concretamente determinata. Ciò determina profili di assoluta incertezza in ordine al parametro fattuale, non concretamente specificato, sulla cui base si è ritenuto di dovere procedere alla determinazione della misura della tassa da corrispondere, senza considerare che la questione della precisa quantificazione del canone in questione risulta ancora sub iudice. La situazione di incertezza risulta, peraltro, confermata dalla circostanza che nell'atto di concessione, si evince che il canone complessivo dovuto per i mesi della concessione era pari a £ 7.429.070, sicché non risulta possibile neppure ricostruire per relationem su quali basi sia stata determinata l'imposta in questione, che appare priva di correlazione con la misura del canone ricordato.
La fondatezza del motivo di ricorso in esame comporta l'assorbimento dei restanti motivi;
ne consegue l'accoglimento del ricorso con annullamento dell'atto impugnato. Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Pag. 3 di 4
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.800,00 oltre accessori di legge.
Roma, 10 febbraio 2026
L'estensore Il Presidente
NR DO DO SS ME
Pag. 4 di 4
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE DR, Presidente DEDOLA ENRICO SIGFRIDO, Relatore IADECOLA ARTURO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16117/2024 depositato il 28/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 858423 TASSA CONCESSIO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1733/2026 depositato il 16/02/2026
Pag. 1 di 4 Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato l'atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni n. 858423, riferito come notificato a mezzo PEC il 3 luglio 2024, con il quale la Regione Lazio le ha ingiunto il versamento della complessiva somma di € 10.838,08 comprensiva di sanzioni, interessi e spese esecutive, a titolo di imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile per l'anno 2019.
Con il primo motivo si duole dunque del fatto che nell'atto in questione non sia contenuto nessun riferimento alla base imponibile in ragione della quale commisurare il tributo richiesto e nemmeno il criterio di calcolo seguito nella sua determinazione, ravvisandosi difetto assoluto di motivazione. La
Regione non aveva infatti indicato in alcun modo la misura del canone di concessione sulla base del quale ricavare l'imposta in ragione del 15%, come stabilito dall'art. 4 della l.r. n. 1/1971. Ha inoltre evidenziato l'illogicità dell'importo richiesto, se solo si considera che il canone concessorio originario ammontava a £ 7.420.000 (pari a € 3.714,53), tre volte inferiore dunque all'imposta calcolata.
Con il secondo motivo, supposto che la concessione alla quale la Regione si riferisce sia quella n.
12/2002 riguardante uno stabilimento balneare con annesso ristorante sito in Pomezia, ha ricordato che la misura del relativo canone era da anni oggetto di controversia giudiziaria tra la stessa ricorrente e il
Comune di Pomezia, controversia attualmente ancora pendente dopo la sentenza n. 29027/2024 della
Corte di cassazione di annullamento della pronuncia emessa dalla Corte di appello di Roma, ciò che escludeva che potesse costituire una valida base imponibile sulla quale calcolare l'imposta oggetto del giudizio, anche ricordando che questa stessa Corte di giustizia tributaria aveva già accolto ricorsi avverso atti di accertamento strutturati in maniera analoga. Ha quindi concluso richiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la Regione Lazio rilevando in primo luogo che tutti i ricorsi proposti dalla ricorrente davanti al giudice amministrativo in riferimento alla concessione in questione erano stati respinti. Quindi, dopo lo svolgimento di un articolato excursus normativo, ha osservato di non esercitare alcun potere discrezionale in materia, limitandosi ad eseguire un mero calcolo matematico in ragione del canone concessorio determinato dal Comune competente, così rivendicando la correttezza e chiarezza dell'atto emesso, che rimandava per relationem “agli atti
Pag. 2 di 4 amministrativi del Comune che esercita il potere amministrativo di concessione e gestione, atti ben noti alla parte ricorrente” e deducendo che solo laddove fosse venuta meno la concessione l'imposta avrebbe potuto essere considerata come caducata.
Motivi della decisione In continuità con diverse precedenti pronunce di questa stessa Corte, il ricorso è fondato e va accolto per le seguenti ragioni.
In particolare, l'atto gravato risulta viziato per difetto di motivazione della pretesa impositiva azionata. Come è noto, l'art. 2 della legge n. 281/1970 prevede che “L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione, ad eccezione delle concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche. Le Regioni determinano l'ammontare dell'imposta in misura non superiore al triplo del canone di concessione”.
La determinazione, quindi, dell'ammontare dell'imposta in questione è affidata alle Regioni, tenendo, tuttavia presente, come base imponibile, il canone di concessione. Tuttavia, nell'atto di accertamento notificato alla ricorrente viene indicato unicamente l'importo del tributo dovuto, senza alcuna indicazione della base imponibile, non risultando, dunque, in alcun modo precisato sulla base di quale presupposto la stessa sia stata concretamente determinata. Ciò determina profili di assoluta incertezza in ordine al parametro fattuale, non concretamente specificato, sulla cui base si è ritenuto di dovere procedere alla determinazione della misura della tassa da corrispondere, senza considerare che la questione della precisa quantificazione del canone in questione risulta ancora sub iudice. La situazione di incertezza risulta, peraltro, confermata dalla circostanza che nell'atto di concessione, si evince che il canone complessivo dovuto per i mesi della concessione era pari a £ 7.429.070, sicché non risulta possibile neppure ricostruire per relationem su quali basi sia stata determinata l'imposta in questione, che appare priva di correlazione con la misura del canone ricordato.
La fondatezza del motivo di ricorso in esame comporta l'assorbimento dei restanti motivi;
ne consegue l'accoglimento del ricorso con annullamento dell'atto impugnato. Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Pag. 3 di 4
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.800,00 oltre accessori di legge.
Roma, 10 febbraio 2026
L'estensore Il Presidente
NR DO DO SS ME
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