Articolo 6 della Legge 27 giugno 1961, n. 543
Articolo 5Articolo 7
Versione
27 luglio 1961
Art. 6.
Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni per l'esercizio finanziario 1961-62 in dipendenza di speciali disposizioni legislative restano stabilite nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.
Entrata in vigore il 27 luglio 1961