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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2025, n. 12418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12418 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
NRG. 32967 del 2024;
TRIBUNALE DI ROMA Sezione Lavoro e Previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Parte_1 in persona del legale rappresentante, ricorrente in opposizione, rappresentata e difesa dagli avv.ti G. Castorino, A. Castellana e M. Misiani e CP_1 Controparte_2 [...]
e CP_3 Controparte_4
Controparte_5 in persona dei legali rappresentanti, ricorrenti in opposizione, rappresentate e difese dagli avv.ti G. Castorino, A. Castellana e M. Misiani e
CP_6 Controparte_7 in persona del legale rappresentante, resistente all'opposizione, rappresentato e difeso dall'avv.to E. A. Vita Sciplino
all'udienza del 2 dicembre 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Conferma il verbale di accertamento n. 2023003956/DDL del 19.10.23 riducendo l'importo a titolo di contributi da € 322.754,66 a 319.060,44 e l'importo a titolo di somme aggiuntive e sanzioni civili da € 87.926,41 a € 86.919,82;
Condanna l' al pagamento delle spese di lite Parte_1 che si liquidano in favore dell' in € 10.000,00, oltre spese e CP_6 accessori, le altre parti opponenti rispondono in solido tra loro e con la per il 30% della somma su liquidata. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
L e le altre società opponenti hanno impugnato il Parte_1 verbale di accertamento n. 2023003956/DDL del 19.10.23 e i connessi verbali iviati alle coobbligate solidali eccependo: a) che la richiesta di rateizzazione non è ricognizione di debito;
b) la violazione dei 90 giorni per concludere l'accertamento; c) la legittimità delle trasferte e rimborsi spese;
d) la legittimità delle assenze ingiustificate;
e) che il calcolo dell'imponibile del TFR ricomprende voci che devono essere escluse;
f) che al più le sanzioni dovevano essere parametrate all'omissione non alla evasione;
g) il beneficio della preventiva escussione per le coobbligate.
Quanto all'eccezione sub a) essa deve essere respinta e, pertanto, il ricorso deve essere rigettato (salvo quanto si dirà).
Certamente una domanda di rateizzazione, anche se non contiene un'esplicita riserva di impugnazione, non può essere considerata atto di riconoscimento del debito.
Tuttavia, nel caso in esame, è anche atto di riconoscimento di debito perché è la parte che dichiara “di riconoscere in modo esplicito e incondizionato il debito contributivo” (v. doc. 51 fascicolo parte ricorrente); in questo caso alla richiesta di rateizzazione si aggiunge anche il riconoscimento del debito.
Irrilevante che il modulo sia precompilato o meno, se non voleva riconoscere il debito poteva non firmarlo.
Non sussiste neanche il ricatto del mancato rilascio del perché ai Pt_2 sensi dell'art. 3, c. 2, ll. d) e e), DM 30.1.15, la regolarità ai fini del rilascio del Durc sussiste anche in presenza di un ricorso amministrativo o giudiziario. Comunque, per completezza, e per quanto si dirà, si analizzano le altre eccezioni.
Quanto all'eccezione sub b) parte ricorrente sostiene che il termine dei 90 giorni dovrebbe decorrere dalla richiesta di documentazione avanzata dall' il 7.7.23, laddove l'atto impugnato è del 19.10.23. CP_6
Ma la tesi lascia perplessi perché se si chiede documentazione occorre almeno il tempo per permettere alla parte di reperirla e consegnarla e chi l'ha richiesta deve attendere questo tempo e, poi, riconsiderare tutte le sue valutazioni senza tale documentazione. Peraltro l'accertamento è di media complessità e di una certa ampiezza e, quindi, la conclusione della procedura il 19.10.23 mostra, piuttosto, una certa rapidità dell' CP_6
Quanto all'eccezione sub c), ovviamente non basta indicare nelle buste paga una voce come trasferta o rimborso spese, se poi non si forniscono i documenti a dimostrazione degli stessi (o le condizioni di legge per una loro liquidazione forfettaria).
L'eccezione sub d) è invece fondata, lo ammette lo stesso e la CP_6 documentazione prodotta in giudizio lo prova. Si tratta di rilievi marginali;
comunque, l'atto impugnato deve essere ridotto (escludendo i relativi importi a debito v. pp. 34 e 35 ricorso, e riducendo conseguentemente le sanzioni) a titolo di contributi da € 322.754,66 a 319.060,44 e a titolo di somme aggiuntive e sanzioni civili da € 87.926,41 a € 86.919,82.
Quanto all'eccezione sub e) le somme retributive rientrano nel calcolo del TFR, salvo una particolare funzione della stessa somma, laddove il lavoro costituisce una mera occasione contingente, ma proprio questa funzione particolare, per quanto già detto, non è stata provata.
Parte ricorrente sostiene anche di aver già erogato il TFR e, quindi, non può pagarlo nuovamente al Fondo di Tesoreria dell' pena un bis in CP_6 idem.
Ora, da una parte, l'erogazione anticipata del TFR è legittima solo se sussistono determinati requisiti di legge e ccnl di settore che nel caso in esame non sono stati provati;
dall'altra, nel verbale impugnato (v. p. 5) si legge che se l'azienda ha pagato direttamente ai lavoratori il TFR dovrà documentarlo e l'Ufficio quantificherà quanto ancora dovuto al Fondo Tesoreria CP_6 L'eccezione sub f) è palesemente infondata come lo stesso ricorso dimostra: omette chi dice che deve pagare e poi non paga, evade chi non paga dicendo di non dover pagare (come fa parte ricorrente).
Le società coobbligate in solido eccepiscono il beneficio dell'escussione ma si tratta di beneficio non più esistente ex art. 29, c. 2, dlgs. 276/03.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della parte opponente, secondo la regola generale della soccombenza (art. 91, c.p.c.).
Queste sono le ragioni della decisione riportata in epigrafe.
Roma, 2 dicembre 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA Sezione Lavoro e Previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Parte_1 in persona del legale rappresentante, ricorrente in opposizione, rappresentata e difesa dagli avv.ti G. Castorino, A. Castellana e M. Misiani e CP_1 Controparte_2 [...]
e CP_3 Controparte_4
Controparte_5 in persona dei legali rappresentanti, ricorrenti in opposizione, rappresentate e difese dagli avv.ti G. Castorino, A. Castellana e M. Misiani e
CP_6 Controparte_7 in persona del legale rappresentante, resistente all'opposizione, rappresentato e difeso dall'avv.to E. A. Vita Sciplino
all'udienza del 2 dicembre 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Conferma il verbale di accertamento n. 2023003956/DDL del 19.10.23 riducendo l'importo a titolo di contributi da € 322.754,66 a 319.060,44 e l'importo a titolo di somme aggiuntive e sanzioni civili da € 87.926,41 a € 86.919,82;
Condanna l' al pagamento delle spese di lite Parte_1 che si liquidano in favore dell' in € 10.000,00, oltre spese e CP_6 accessori, le altre parti opponenti rispondono in solido tra loro e con la per il 30% della somma su liquidata. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
L e le altre società opponenti hanno impugnato il Parte_1 verbale di accertamento n. 2023003956/DDL del 19.10.23 e i connessi verbali iviati alle coobbligate solidali eccependo: a) che la richiesta di rateizzazione non è ricognizione di debito;
b) la violazione dei 90 giorni per concludere l'accertamento; c) la legittimità delle trasferte e rimborsi spese;
d) la legittimità delle assenze ingiustificate;
e) che il calcolo dell'imponibile del TFR ricomprende voci che devono essere escluse;
f) che al più le sanzioni dovevano essere parametrate all'omissione non alla evasione;
g) il beneficio della preventiva escussione per le coobbligate.
Quanto all'eccezione sub a) essa deve essere respinta e, pertanto, il ricorso deve essere rigettato (salvo quanto si dirà).
Certamente una domanda di rateizzazione, anche se non contiene un'esplicita riserva di impugnazione, non può essere considerata atto di riconoscimento del debito.
Tuttavia, nel caso in esame, è anche atto di riconoscimento di debito perché è la parte che dichiara “di riconoscere in modo esplicito e incondizionato il debito contributivo” (v. doc. 51 fascicolo parte ricorrente); in questo caso alla richiesta di rateizzazione si aggiunge anche il riconoscimento del debito.
Irrilevante che il modulo sia precompilato o meno, se non voleva riconoscere il debito poteva non firmarlo.
Non sussiste neanche il ricatto del mancato rilascio del perché ai Pt_2 sensi dell'art. 3, c. 2, ll. d) e e), DM 30.1.15, la regolarità ai fini del rilascio del Durc sussiste anche in presenza di un ricorso amministrativo o giudiziario. Comunque, per completezza, e per quanto si dirà, si analizzano le altre eccezioni.
Quanto all'eccezione sub b) parte ricorrente sostiene che il termine dei 90 giorni dovrebbe decorrere dalla richiesta di documentazione avanzata dall' il 7.7.23, laddove l'atto impugnato è del 19.10.23. CP_6
Ma la tesi lascia perplessi perché se si chiede documentazione occorre almeno il tempo per permettere alla parte di reperirla e consegnarla e chi l'ha richiesta deve attendere questo tempo e, poi, riconsiderare tutte le sue valutazioni senza tale documentazione. Peraltro l'accertamento è di media complessità e di una certa ampiezza e, quindi, la conclusione della procedura il 19.10.23 mostra, piuttosto, una certa rapidità dell' CP_6
Quanto all'eccezione sub c), ovviamente non basta indicare nelle buste paga una voce come trasferta o rimborso spese, se poi non si forniscono i documenti a dimostrazione degli stessi (o le condizioni di legge per una loro liquidazione forfettaria).
L'eccezione sub d) è invece fondata, lo ammette lo stesso e la CP_6 documentazione prodotta in giudizio lo prova. Si tratta di rilievi marginali;
comunque, l'atto impugnato deve essere ridotto (escludendo i relativi importi a debito v. pp. 34 e 35 ricorso, e riducendo conseguentemente le sanzioni) a titolo di contributi da € 322.754,66 a 319.060,44 e a titolo di somme aggiuntive e sanzioni civili da € 87.926,41 a € 86.919,82.
Quanto all'eccezione sub e) le somme retributive rientrano nel calcolo del TFR, salvo una particolare funzione della stessa somma, laddove il lavoro costituisce una mera occasione contingente, ma proprio questa funzione particolare, per quanto già detto, non è stata provata.
Parte ricorrente sostiene anche di aver già erogato il TFR e, quindi, non può pagarlo nuovamente al Fondo di Tesoreria dell' pena un bis in CP_6 idem.
Ora, da una parte, l'erogazione anticipata del TFR è legittima solo se sussistono determinati requisiti di legge e ccnl di settore che nel caso in esame non sono stati provati;
dall'altra, nel verbale impugnato (v. p. 5) si legge che se l'azienda ha pagato direttamente ai lavoratori il TFR dovrà documentarlo e l'Ufficio quantificherà quanto ancora dovuto al Fondo Tesoreria CP_6 L'eccezione sub f) è palesemente infondata come lo stesso ricorso dimostra: omette chi dice che deve pagare e poi non paga, evade chi non paga dicendo di non dover pagare (come fa parte ricorrente).
Le società coobbligate in solido eccepiscono il beneficio dell'escussione ma si tratta di beneficio non più esistente ex art. 29, c. 2, dlgs. 276/03.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della parte opponente, secondo la regola generale della soccombenza (art. 91, c.p.c.).
Queste sono le ragioni della decisione riportata in epigrafe.
Roma, 2 dicembre 2025. Il Giudice del Lavoro