Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/02/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. ________ /________
n.8666/2023 Ruolo generale Affari Contenziosi
N. .................. Cron.
N. ................... Rep.
TRIBUNALE DI LECCE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Italo Mirko De Pasquale, ha pronunciato, all'esito della rimessione della causa per la decisione, sulle conclusioni delle parti come in atti rassegnate, la seguente SENTENZA nella causa civile in secondo grado iscritta al n. 8666 del R.G.C. 2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 5168/2023 resa nel proc. n. 1899/2022 R.G. in data 27/03/2023 dal G.d.P. di Lecce, depositata il 23/05/2023, trattenuta in decisione all'udienza del 20.02.2025, promossa da: in persona del procuratore Avv. Alessandra Dodde, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Daniele Cutolo;
– APPELLANTE –
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Schinzari;
Controparte_1
– APPELLATO –
FATTO E DIRITTO con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 2406/21 aveva Parte_1 convenuto, innanzi al Giudice di Pace di Lecce, al fine di sentire accogliere Controparte_1 le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Giudice di Pace adito: Preliminarmente rigettare qualsivoglia richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo oggetto della presente opposizione, per tutti i motivi esposti nel presente atto, poiché la presente opposizione è fondata su prova scritta di pronta soluzione;
b) Sempre in via principale, accertare dichiarare la inammissibilità/improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione;
c) Nel merito, accertare e dichiarare la nullità del ricorso per violazione dell' art. 125 c.p.c. e per erroneità delle somme ingiunte;
d) Ancora nel merito, accogliere l'opposizione promossa e, per l'effetto, revocare il predetto decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi di merito enunciati nel presente atto;
e) condannare
l'opposta altresì al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.” [Il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione].
costituitosi in giudizio, aveva contestato tutto quanto ex adverso Controparte_1 dedotto e aveva chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice di Pace adito, previo rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo esposto, cosi provvedere: a) Rigettare l'opposizione e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
b) dichiarare dovute le somme indicate nelle note di credito n.
W18002396401 e n. W1805875981, pagate per servizi non goduti;
c) dichiarare l'opposizione temeraria e condannare la società al risarcimento dei danni nella misura che CP_2 sarà liquidata dal Giudice in via equitativa, che prudenzialmente si indica in € 500,00, ovvero di quella diversa somma che sarà quantificata in corso di causa, da contenersi, comunque, nella competenza per valore del Giudice adito;
d) condannare la società al CP_2 pagamento delle spese e competenze del presente procedimento, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato.” [Il corsivo ripropone testualmente le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta].
Il Giudice di Pace di Lecce con la sentenza impugnata n. 5168/23 aveva così deciso: “1) RESPINGE l'opposizione perché non provata e CONFERMA il D.I.; 2) Compensa le spese.”.
Avverso la detta sentenza ha proposto appello al cui accoglimento si è Parte_1 opposto Controparte_1
La causa, istruita mediante l'acquisizione del fascicolo di prime cure, all'udienza del 20 febbraio 2025 è stata trattenuta in decisione all'esito dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
**********
a proposto appello avverso la sentenza n. 5168/23, chiedendo: di riformarla Parte_1 nella parte in cui ha riconosciuto un diritto di credito al e di dichiarare che nulla è CP_1 dovuto a quest'ultimo; di accertare e dichiarare comunque non fondata ed in ogni caso non provata la domanda proposta e di condannare il alla restituzione di tutti gli importi CP_1
a qualsiasi titolo corrispostigli in conseguenza della sentenza di primo grado;
di condannare l'appellante alle refusione delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio. L'appellante ha dedotto che le note di credito per le quali è stato pronunciato il decreto ingiuntivo sono documenti contabili emessi ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 per il recupero dell'Iva in seguito al mancato pagamento delle fatture.
Il , con comparsa di costituzione e risposta, ha chiesto di dichiarare inammissibile CP_1
l'appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c., di rigettarlo comunque nel merito perché infondato in fatto ed in diritto e di confermare la sentenza del Giudice di Pace di Lecce n.
5168/2023, nonché di condannare la società al pagamento delle spese e Parte_1 competenze di lite, con distrazione in favore del difensore costituito.
L'appello va accolto sulla base delle ragioni che di seguito si espongono.
È emerso che le asserite note di credito in forza delle quali è stato ingiunto a Parte_1 di pagare euro 124,79 in favore di (con decreto ingiuntivo poi Controparte_1 confermato dalla sentenza del giudice di Pace appellata) sono in realtà note di variazione IVA.
Nelle stesse note (la n. 820004647877 del 23.12.2020 relativa alla fattura n. W1805875981 e la n. 820004571516 del 20.12.2020 relativa alla fattura n.W1802396401) risulta espressamente precisato che “il presente documento viene emesso ai sensi dell'art. 26 comma 2 del d.P.R. n. 633/72, a seguito della risoluzione del contratto”.
La “nota di variazione IVA” si configura sostanzialmente come una fattura integrativa che registra le variazioni avvenute successivamente alla emissione ed alla registrazione della fattura originaria. Secondo la previsione di cui all'art. 26, commi 2 e 3, del D.P.R. 633/72, il prestatore di servizio ha la possibilità di recuperare l'eventuale IVA addebitata in fattura nel caso in cui l'operazione imponibile venga meno ovvero quando si verifichi una riduzione del relativo ammontare imponibile. In tale ipotesi, il prestatore di servizio può rettificare la propria posizione debitoria nei confronti del Fisco, rideterminando l'imposta da versare attraverso una variazione contabile (in senso conforme, cfr. anche Tribunale di Bologna sentenza n.
2698/2023).
Sul punto, in tema di Iva, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che in caso di risoluzione contrattuale relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica “il prestatore ha facoltà di variare in diminuzione la base imponibile in relazione alle prestazioni eseguite e non remunerate antecedentemente alla risoluzione per inadempimento unilaterale dell'altra parte in applicazione dell'art. 26, comma 9, del d.P.R. n. 633 del 1972 (come aggiunto dall'art.
1, comma 126, della l. n. 208 del 2015), la cui retroattività è conforme al diritto unionale, in quanto volta al ripristino della simmetria tra le parti e, quindi, a garantire la neutralità dell'imposta, il cui peso, diversamente, finirebbe col gravare irragionevolmente sul soggetto passivo” (cfr. Cass. n. 12468 del 10 maggio 2019).
In considerazione di quanto esposto, appare evidente che le note di variazione IVA innanzi indicate non possano configurare un atto di riconoscimento di debito da parte di Parte_1
Ed invero, l'appellante ha spiegato di aver emesso tali note di credito in riferimento a fatture che non erano state pagate dal : quest'ultimo, sul punto, ha soltanto dedotto che tali CP_1 fatture erano state regolarmente pagate, senza però fornire prova alcuna in merito, pur essendo suo onere dar prova di tale adempimento.
In conclusione, deve accogliersi l'appello e riconoscersi a il diritto alla Parte_1 restituzione della somma di euro 124,79, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, che in precedenza è stata corrisposta all'appellato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri contenuti nel DMG 55/2014, tenuto conto del valore della domanda accolta e dell'attività in concreto svolta.
In tema di regolamento delle spese processuali in appello, per il principio di soccombenza (ex art. 91 c.p.c.) – la quale va individuata ex post, con riguardo al processo considerato unitariamente, cioè all'esito della controversia decisa dal giudice dell'impugnazione e non dei singoli segmenti (grado e fase) del giudizio – devono liquidarsi anche le spese relative al primo grado.
Ne consegue la condanna del a rifondere, in favore di anche le CP_1 Parte_1 spese del primo grado di giudizio che si quantificano in euro 21,50 per spese ed euro 139,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
• accoglie l'appello, riforma l'appellata sentenza n. 5168/2023, R.G. n. 1899/2022, resa dal Giudice di pace di Lecce e, per l'effetto, condanna alla restituzione in Controparte_1 favore dell'appellante della somma complessiva di euro 124,79, e di quant'altro da quest'ultima corrisposto in conseguenza della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, per le causali di cui in parte motiva;
• condanna a rifondere, in favore di le spese del Controparte_1 Parte_1 primo grado di giudizio che quantifica in euro 21,50 per spese ed euro 139,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario e accessori di legge;
• condanna a rifondere, in favore di le spese del Controparte_1 Parte_1 presente grado di giudizio che quantifica in euro 64,50 per spese ed euro 232,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario e accessori di legge;
• manda alla Cancelleria per gli adempimenti, anche in riferimento alla richiesta dell'appellante ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Così deciso in Lecce in data 20 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott. Italo Mirko De Pasquale
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Rosaria
Pastore, magistrato ordinario in tirocinio.