TRIB
Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 04/09/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
PU nrg 4-1/2025 C.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Modena
Sezione terza civile e procedure concorsuali in persona del Giudice designato, dott. Carlo Bianconi letta la proposta di concordato minore presentata in data 07.1.2025 da Parte_1
nato a [...], residente in [...]di Modena (MO), C.F.
[...]
, assistito dagli Avv.ti Francesco Severi e Marzia Valentini C.F._1 del Foro di Modena, giusta procura in calce al ricorso, eleggendo domicilio presso lo Studio del primo;
vista la relazione dell'OCC Avv. Alessandro Mondini del Foro di Modena;
lette le integrazioni al ricorso e all'attestazione; letta la opposizione presentata da con l' Pt_2 CP_1 [...]
; Controparte_2 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI OMOLOGAZIONE
DEL CONCORDATO MINORE
***
Sintesi del procedimento.
Il ricorrente ha depositato istanza di omologa di un concordato minore.
A seguito di chiarimenti, la procedura è stata aperta con decreto 07.4.2025.
In data 06.6.2025 il Gestore ha depositato la relazione sui voti, dando atto del mancato raggiungimento formale delle maggioranze, ma, al contempo, della omologabilità della proposta ai sensi dell'art. 80, comma 3, CCII.
È stata fissata udienza per la omologazione celebratasi in data 27.8.2025, in seno alla quale è stato sentito il ricorrente, il Gestore e il funzionario dell'Agenzia delle
Entrate, Ente che ha presentato tempestiva opposizione alla omologazione.
La causa viene oggi in decisione. Si dà per richiamato e ritrascritto il contenuto di ogni decreto interlocutorio reso da questo Giudice, e nello specifico il provvedimento 07.4.2025 (consultabile altresì in www.ilcaso.it).
***
Requisiti formali (art. 75, comma 1, art. 76, commi 1-4 CCII).
Si richiama quanto detto col decreto 07.4.2025, il cui contenuto non è stato smentito da nessuno.
***
Requisito soggettivo (art. 74, comma 1, art. 77 CCII).
Si richiama quanto detto col decreto 07.4.2025, il cui contenuto non è stato smentito da nessuno.
***
La proposta di concordato.
La proposta di concordato ha natura essenzialmente liquidatoria.
Essa è descritta compiutamente al paragrafo 7 del ricorso e al paragrafo 3.2 della memoria integrativa.
I tratti essenziali:
- liquidazione del fabbricato sito in Castelvetro, libero da ipoteche, al prezzo presumibile di circa € 199.000,00 (vedi pag. 15 ricorso);
- conservazione del solo fabbricato sito in Fanano, libero da ipoteche, valorizzato in misura di € 49.000,00 circa (ibidem);
- intervento di “finanza esterna” per € 93.000,00 (di cui € 34.500,00 già versati), così da incrementare l'attivo, pur al netto della
contro
-valorizzazione del cespite di cui al punto che precede;
- destinazione ai creditori, dunque, della somma di € 292.000,00 circa, superiore al valore di liquidazione ascendente ad € 253.000,00 circa (vedi pag. 16);
- tempistiche e misura dei pagamenti dettagliate alla tabella di cui al paragrafo
3.4 della memoria integrativa (salvo quanto precisato alla udienza
27.8.2025);
- quanto alle prime, pagamento dei creditori, nel complesso, in corrispondenza della vendita dell'immobile di Castelvetro e comunque entro e non oltre il
30.9.2028, termine finale del pagamento rateale;
- quanto alla seconda, formale previsione di 6 classi (1. Prededucibili pagati integralmente;
2. Priv. Gen. Mob. pagati integralmente;
3. Priv. Gen. Mob. pagati al 72,26%;
4. Priv. Gen. Mob. degradati al chirografo e pagati al 2,65%;
5. pagati al 2,65%;
6. Chirografari garantiti da terzi pagati al CP_3
2,65%);
- applicazione, quindi, della r.p.r. e soddisfazione nelle percentuali che precedono.
***
I requisiti oggettivi di ammissibilità.
Si richiama quanto detto col decreto 07.4.2025, il cui contenuto non è stato smentito da nessuno, salvo quanto si aggiungerà infra.
***
Sulla distribuzione del valore. Sulla formazione delle classi.
Si richiama quanto detto col decreto 07.4.2025, il cui contenuto non è stato smentito da nessuno, salvo quanto si aggiungerà infra.
***
Sugli esiti del voto.
Il con nota 06.6.2025, ha riferito circa gli esiti del voto. Tes_1
Ha in particolare riferito del voto (espresso) negativo di PA AN S.p.a. e di
ADE – Direzione provinciale di Modena.
Ha quindi chiarito che, a mente dell'art. 79, comma 1, CCII le maggioranze non sono state raggiunte.
Di seguito, la riproduzione degli esiti della votazione nelle cinque classi ammesse: Ha riferito il Gestore: “esaminando il voto dei creditori distribuito nelle sei classi previste, fermo restando che classe 1 non vota, si rileva che le uniche classi in cui la maggioranza dei creditori ha approvato la proposta di concordato sono la classe 2
(privilegiati pagati interamente) e la classe 6 (creditori chirografari garantiti da terzi) mentre in tutte le altre tre classi la maggioranza si è espressa per la non accettazione alla proposta concordataria. Su tali presupposti si deve prendere atto che non sono state raggiunte le maggioranze richieste dall'art.79, 1° comma CCII.”.
Egli ha però soggiunto come sarebbe possibile e dovuta la omologazione ai sensi dell'art. 80, comma 3, CCII, previo cram down della posizione erariale, e ciò:
- sia che si consideri il voto della Agenzia come positivo (Tabelle pagg. 10 e 11);
- sia che non si consideri, “sterilizzandolo”, il voto negativo della Agenzia
(Tabelle pagg. 10 e 11). Su tali considerazioni il Giudice scrivente ha fissato udienza per la omologa dello strumento.
***
Sull'opposizione della Agenzia delle Entrate.
L' erariale, assistito dall' , ha spiegato opposizione alla CP_4 Controparte_2 omologa, ribadendo e sviluppando le motivazioni rese a sostegno del voto contrario.
Esse sono sostanzialmente le seguenti:
1) la non corretta formazione delle classi in quanto in classe 2 è stato riportato un credito dell' di € 43.832,30 anziché di € 41.022,15, superiore quindi Pt_3 di € 2.810,15 rispetto a quello che sarebbe stato corretto collocare in tale classe mentre in classe 5 (creditori chirografari) è stato riportato un credito dell' di € 1.394,98 anziché quello di € 4.207,42 risultante dagli estratti Pt_3 di ruolo dell' ; Controparte_5
2) la mancata suddivisione, in classe 5, del credito chirografario dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Modena per interessi di mora chirografari dovuti sui ruoli) e quello dell Controparte_5
(per aggi e diritti di notifica);
3) la mancata fattibilità economica e l'apparente o solo teorica convenienza della proposta concordataria rispetto alla liquidazione controllata;
sul punto la Difesa erariale ha sviluppato due ordini di considerazioni: i) la previsione liquidatoria degli immobili di Castelvetro non è supportata da alcuna proposta irrevocabile di acquisto o altro tipo di garanzia che possa conferire certezza sia in merito all'attivo ricavabile, che allo stato attuale risulta solo stimato sulla base di una perizia, che in merito alla effettiva vendita entro la data prestabilita del 30 settembre 2028, coincidente con la data di chiusura del piano nonché data ultima di pagamento dei crediti tributari;
ii) la finanza esterna di € 63.000,00, che la società Parte_4 semplificata si impegna a versare entro il 30 settembre 2028,
[...] data di chiusura del piano nonché data ultima di pagamento dei crediti tributari, è, come detto, garantita dal figlio e dal nipote del Ricorrente, nonché dalla D&D Electric Srl semplificata. Il gestore non ha affrontato nemmeno nella integrazione alla relazione particolareggiata, il tema della solidità economico-patrimoniale dei garanti della finanza esterna, rilevante ai fini della dimostrazione della fattibilità del piano;
requisito quest'ultimo, quindi, non sufficientemente esaminato dal gestore.
Il e il ricorrente hanno contestato le considerazioni della Agenzia con i Tes_1 rispettivi scritti conclusivi.
Gli interessati sono stati sentiti in udienza.
***
Il vaglio del Tribunale.
Ai fini che qui rilevano, il perimetro del vaglio giudiziale deve essere limitato a quanto segue.
Non paiono esservi dubbi, innanzitutto, circa la necessità di verifica della corretta formazione delle classi (art. 74, comma 4, in relazione all'art. 112, comma 2, lett.
d, CCII, norma evidentemente compatibile con l'istituto minore).
Il Giudice deve poi sicuramente verificare, in sede di omologa, la fattibilità del piano
(art. 80, comma 1, CCII).
Egli deve infine scrutinare la convenienza della proposta (art. 80, comma 3, CCII) rispetto allo scenario della liquidazione controllata, ma solo in due casi specifici:
- quando un creditore o un interessato la contesti;
- quando manchi la adesione della Amministrazione finanziaria (o di un
Istituto previdenziale) ed essa sia determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze.
Ciò chiarito, si passano in rassegna le doglianze avanzate dall'Erario.
***
Sulla corretta formazione delle Classi.
Le considerazioni spese ai motivi di cui ai numeri 1) e 2) sopra riassunti, quand'anche fondate o condivisibili, non sono in grado di determinare un giudizio di scorrettezza nella formazione delle Classi di voto.
Va premesso come le discrasie denunziate ammontino a pochissime migliaia di euro, nell'ambito di una procedura il cui passivo è connotato da esposizione superiore a € 1,3Mln.
Ciò determina in re ipsa la sostanziale indifferenza, ai fini del voto, della diversa allocazione dell'importo dei crediti ammessi, nella misura prospettata.
Tanto più che, come noto, in sede concordataria, l'elenco dei crediti ammessi al voto e la individuazione della loro natura, ha carattere meramente amministrativo, e scevro da qualsiasi accertamento suscettibile di giudicato, demandato, se del caso, ad altro Giudice nelle sedi ordinarie.
Anche la mancata suddivisione, in classe 5, del credito chirografario dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Modena per interessi di mora chirografari dovuti sui ruoli) e quello dell' (per aggi e diritti di Controparte_5 notifica) è di fatto irrilevante ai fini della omologazione, atteso che il voto connesso all'importo, espresso dall'ADE, è stato considerato in toto come contrario (ossia, lo scenario “peggiore” per il ricorrente, e “migliore” per l'Erario).
La suddivisione dei creditori nelle Classi, in realtà, è stata eseguita correttamente ed in ossequio alle regole codicistiche (ad es: art. 74, comma 3, CCII) e ai principi di omogeneità di natura e interessi economici.
I motivi vanno quindi respinti.
***
In diritto: sulla fattibilità; sulla convenienza.
Molto più ostica, invece, si atteggia la decisione in ordine ai temi della fattibilità del piano e della convenienza della proposta – aspetti contestati dalla opponente – imponendosi una breve digressione sui contenuti e la ratio di tali concetti, oltre che sul rapporto tra essi.
La fattibilità attiene alla capacità del piano di consentire l'adempimento della proposta;
più nello specifico, essa ha a che fare con la “non manifesta inattitudine”
a raggiungere tale obiettivo (art. 112 CCII), con la “non manifesta inidoneità alla soddisfazione dei creditori” (art. 47 CCII), con la “non manifesta inadeguatezza a raggiungere gli obiettivi” (art. 7 CCII); etc..
La fattibilità è, quindi, un dato sicuramente apprezzabile sotto un profilo
“oggettivo”, per quanto possa essere in concreto discutibile con riferimento ai singoli casi.
La convenienza, al contrario, è un concetto che esprime una fortissima connotazione “soggettiva”, in considerazione di una perlomeno triplice variabile: i) il valore monetario/economico della prestazione;
ii) i tempi della soddisfazione (già tenuto conto del profilo relativo agli interessi/frutti); iii) il rischio di inadempimento.
È infatti del tutto ovvio come le decisioni degli operatori economici possano fondarsi sulla combinazione di tali variabili. Così, taluno potrà ritenere più conveniente incamerare subito e senza rischi una somma contenuta.
Un altro soggetto potrà, invece, preferire incamerarne una molto maggiore, ma in tempi più dilatati e con rischi di inadempimento maggiori.
Un altro ancora potrebbe prediligere una soluzione “mediana” o “diversificata”, e così via (le opzioni sono potenzialmente infinite).
Il riferimento al rischio, poi, conduce financo a compenetrare i concetti di convenienza e di fattibilità, atteso che – una volta superato il vaglio di “non manifesta inadeguatezza” come sopra succintamente descritta – rimane il fatto che un piano aleatorio possa, pure a buon diritto, essere giudicato come non conveniente.
E, d'altro canto, il rischio di inadempimento (al pari delle altre variabili), non viene certamente meno nemmeno con riferimento alla procedura liquidatoria di raffronto.
Vi potrebbero poi essere variabili del tutto imponderabili in una ottica astratta, ma rilevanti nei singoli casi: ad esempio, in un concordato minore (in cui l'omologa è sostanzialmente slegata dalla “meritevolezza”, che potrebbe ad esempio mancare in modo lampante;
si veda peraltro Cass. 30538/2024) il creditore potrebbe ritenere maggiormente conveniente negare alla controparte il conseguente effetto esdebitatorio, confidando nel fatto che – in esito alla liquidazione controllata – esso non potrebbe operare per ragioni ostative soggettive (art. 282 CCII); senza parlare, infine, dei casi in cui la “convenienza” riposi addirittura su interessi “esogeni”, quali l'eliminazione di un soggetto dal mercato, o simili.
Il tema è infine complicato da due ultime considerazioni.
Innanzitutto, secondo la Suprema Corte (Cass. Sez. I civ., 11 aprile 2025, n. 9549
Est. si veda in particolare pag. 7), il giudizio di convenienza concerne Per_1
l'apprezzamento del fatto, e non è dunque ricorribile in sede di legittimità.
In secondo luogo, il codice della crisi neppure chiarisce (in alcuna delle norme che di tale concetto, sia pur con diverse declinazioni, si occupano: vedi artt. 25-sexies comma 5; 61, comma 2, lett. d); 63, comma 4, lett. c); 70, comma 7; 88, comma 4;
112, comma 3; etc.) su chi incomba l'onere di provare la convenienza o il suo contrario, ammesso e non concesso che la dimostrazione di un dato così fortemente soggettivo ed esposto ad importanti variabili possa essere realmente fornita.
In un contesto di così ampia incertezza, ritiene lo scrivente che il giudizio di convenienza debba essere condotto attraverso l'apprezzamento in concreto della combinazione di tutte le variabili sopra indicate, con eccezione di quelle per così dire “esogene” (a ciò ostando il disposto dell'art. 4 CCII): all'esito della interlocuzione tra creditore opponente e debitore, e tenuto conto delle risultanze delle indagini svolte dal Gestore, il Giudice dovrà, con ampio utilizzo dei poteri officiosi che gli competono, confrontare il verosimile grado di soddisfazione del creditore in ambedue gli scenari prospettici (ristrutturativo e liquidatorio), alla luce delle variabili de: i) la misura monetaria/economica della prestazione proposta;
ii)
i tempi della soddisfazione (già tenuto conto del profilo relativo agli interessi/frutti);
iii) il rischio di inadempimento;
in caso di perdurante incertezza, dovrà ritenere maggiormente conveniente la soluzione che, secondo la diligenza del buon operatore economico, conduca alla massimizzazione del risultato.
***
Il caso concreto: sulla fattibilità; sulla convenienza.
Il nucleo del concordato minore di cui si chiede l'omologa consiste:
- nella liquidazione del fabbricato sito in Castelvetro, libero da ipoteche, al prezzo presumibile di circa € 199.000,00 (vedi pag. 15 ricorso);
- nella conservazione del solo fabbricato sito in Fanano, libero da ipoteche, valorizzato in misura di € 49.000,00 circa (ibidem);
- nell'intervento di “finanza esterna” per € 93.000,00 (di cui € 34.500,00 già versati), così da incrementare l'attivo, pur al netto della
contro
-valorizzazione del cespite di cui al punto che precede.
- nella destinazione ai creditori, dunque, della somma di € 292.000,00 circa, superiore al valore di liquidazione ascendente ad € 253.000,00 circa (vedi pag. 16).
Si è già detto nel decreto 07.4.2025 della legittimità, nel caso in esame, della applicazione della moratoria per i privilegiati e della previsione della relative priority rule con riferimento alla distribuzione di risorse eccedentarie il valore di liquidazione;
le considerazioni ivi spese non sono state da alcuno contestate, così che non è necessario tornare sul punto.
In buona sostanza, le doglianze dell'opponente si appuntano su:
- la incertezza in ordine alla stima e ai tempi di liquidazione dell'immobile di
Castelvetro;
- la incertezza in ordine alla solidità dei finanziatori chiamati ad addurre finanza esterna al concordato. Sul primo punto, va osservato come alla udienza da ultimo celebratasi il Gestore ed il Legale abbiano riferito che “il debitore è consapevole della necessità di porre in vendita prontamente dopo l'omologa l'immobile di Castelvetro ed è disponibile al riguardo”.
Tale rassicurazione appare sicuramente tranquillizzante per i creditori, ed in ogni caso è coerente con quanto prospettato sin dall'origine: si fa riferimento al fatto che negli atti del giudizio il ricorrente ha sempre indicato come i pagamenti sarebbero stati effettuati “a seguito della vendita dell'immobile di Castelvetro”, senza peraltro che il abbia mai inteso procrastinare la stessa. Parte_1
Merita, infatti, precisarsi che il debitore ha intenzione di liberare (e vendere)
l'immobile di maggior pregio, andando a vivere nel ben più modesto alloggio montano che, invece, intende conservare: è quindi del tutto naturale immaginare che ciò possa avvenire immediatamente in esito alla omologa (e, al contempo, non potrà non essere valutata alla luce dell'art. 82, comma 1, CCII una condotta ostruzionistica).
D'altronde, in una ipotetica liquidazione controllata, i tempi di rilascio coattivo di tale immobile potrebbero essere addirittura meno contenuti (cfr. art. 270 CCII).
Il fatto che manchi una proposta irrevocabile di acquisto è del tutto irrilevante, sempre in raffronto alla procedura di liquidazione controllata.
Quanto alla stima – se è vero che la perizia di parte possa apparire scarna, pur se in ipotesi riconducibile ad un “operatore esperto”, figura prevista dalla norma (art. 81 CCII) – è pur sempre vero che la vendita dovrà avvenire ineludibilmente con procedure competitive, quindi volte alla massimizzazione del ricavato. Sarà quindi il mercato ad assegnare il giusto valore al cespite, non dissimilmente da quanto avverrebbe nell'ambito di una liquidazione controllata.
Le doglianze in ordine alle presunte “incertezze” relative alla liquidazione dell'immobile di Castelvetro appaiono quindi inidonee ad infirmare il concordato sotto i profili della fattibilità e della convenienza.
Quanto alla dubbia solvibilità dei terzi finanziatori, va innanzitutto osservato che, ad oggi, ogni impegno manifestato da terzi con riferimento agli interventi finanziari risulta rispettato: sono state in particolare corrisposte nelle mani del Gestore le maxi rate aventi ad oggetto l'importo di € 30.000,00; allo stesso modo, sono state effettivamente pagate le successive prime tre rate mensili di € 1.500,00 ciascuna. In totale, quindi, del complessivo intervento di “finanza esterna”, per € 93.000,00, risultano già versati € 34.500,00.
Rimane la questione in ordine al versamento delle prossime rate (di € 1.500,00 ciascuna, ed una ultima di € 3.000,00), su cui la Agenzia ha espresso le sue censure.
Orbene, al pagamento della somma di € 1.500,00 mensile, per effetto delle garanzie pretese da questo Giudice sin dal decreto 03.2.2025 e poi fornite dal ricorrente, sono oggi tenuti solidalmente ben quattro soggetti: Parte_4
(debitore principale), e D&D Electric S.r.l. Parte_5 Parte_6
(garanti).
La Agenzia ha speso ampie difese in ordine alla impossidenza/insolvenza dei tre soggetti garanti (peraltro, non del finanziatore principale), considerandoli singolarmente, ma pare non aver tenuto in debito conto la sommatoria di essi, in relazione ad un importo mensile oggettivamente poco significativo, ove “diluito” tra più soggetti.
In ogni caso, la messa a disposizione di somme pari a più di un terzo dell'intero intervento finanziario nel giro di pochi mesi, rende oggettivamente ipotizzabile il rispetto delle previsioni del piano, tenuto conto del ridotto importo della rata mensile: l'assunzione, quantomeno, non rende la riuscita del piano evento manifestamente implausibile, ciò che è ampiamente sufficiente a ritenerlo fattibile.
Apprezzata la fattibilità del piano, e scendendo nel merito della convenienza per l'Erario – ai fini del cram down –, applicate le coordinate giuridiche sopra tracciate, va osservato quanto segue.
Con riferimento alla misura dei pagamenti la Agenzia nulla ha obiettato: l'importo previsto in concordato è maggiore di quello ipotizzabile nella liquidazione controllata, atteso che i crediti erariali inseriti nella Classe 3 verrebbero pagato in misura analoga e quelli di cui alle Classi 4 e 5 non verrebbero soddisfatti nella LC.
Con riferimento ai tempi della soddisfazione, nessuno è entrato nello specifico: i chiarimenti resi in udienza e, in ogni caso, il raffronto tra le tempistiche di pagamento ai creditori nei due scenari non lasciano immaginare che il concordato minore possa patire tempi di esecuzione maggiori di ciò che avverrebbe nella liquidazione controllata, scenario nel quale è da escludere che la liquidazione dei cespiti possa essere più veloce (e nel quale, in ogni caso, le tempistiche di ripartizione possono essere meno celeri e pure influenzabili da reclami o, indirettamente, da altre contestazioni, ad esempio in ordine al passivo).
Con riguardo ai rischi, infine, si è già detto, ridimensionandoli, della tollerabilità
(in una ottica prognostica ex ante) di quelli connessi alla solvibilità dei terzi finanziatori;
l'opponente e il debitore hanno peraltro sorvolato su quelli, esattamente speculari ed opposti, di potenziale svilimento (nella LC) del bene che il debitore intende conservare;
trattasi di immobile montano, in zona di scarso interesse commerciale, il cui valore, per il caso di un tentativo di vendita deserto, potrebbe risultare inferiore addirittura a quanto già versato dai terzi (e, ovviamente, sensibilmente inferiore rispetto all'importo dell'intero intervento esterno).
Il tutto, senza considerare che, nell'ambito di una liquidazione controllata, in aggiunta ai costi “diretti” (e maggiori) di gestione della procedura, vi sarebbero pure quelli “indiretti” posti a carico dei creditori in ossequio al rispetto dei superiori diritti abitativi del debitore, che potrebbe beneficiare, ad esempio, del differimento della liquidazione della sua dimora, ove impossibilitato a reperirne altra idonea.
In definitiva, il piano e la proposta siccome confezionati conducono ad una ipotesi
(non irrealistica) di soddisfazione dell'Erario connotata dalla destinazione di somme maggiori, ed in tempi e con rischi sostanzialmente analoghi, a quanto immaginabile nello scenario della liquidazione controllata.
La convenienza, quindi, può essere conclusivamente affermata.
***
Il cram down.
Detto della convenienza, sono rispettati gli ulteriori requisiti dell'istituto in discorso.
Il voto dell'Erario, infatti, è palesemente determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze.
Le maggioranze, per effetto del cram down sono raggiunte, sia a considerare positivo il voto erariale, sia a volerlo sterilizzare.
Le tabelle riportate in ricorso, infine, rendono ragione del rispetto delle regole sostanziali di trattamento del credito tributario contenute nell'art 88, comma 1, secondo e terzo periodo, CCII, che pone il divieto di trattamento deteriore rispetto a quello dei creditori privilegiati inferiori e, con riguardo ai crediti fiscali chirografari, rispetto agli atri chirografari (sull'applicabilità di tale norma al concordato minore, giusta il richiamo di cui all'art. 74, c. 4, CCII, vedi Trib. Rimini decr. 07.1.2025 in www.ilcaso.it).
***
Decisione.
L'opposizione deve essere respinta.
Il concordato minore deve essere omologato, con chiusura della procedura.
La presente sentenza sarà pubblicata a cura del Gestore sul sito web del Tribunale, omessi i dati sensibili.
Il Gestore provvederà alla trascrizione di essa quanto agli immobili ed ai mobili registrati.
Ai sensi dell'art. 81 comma 1 CCII il debitore sarà tenuto all'esecuzione del piano, sotto la vigilanza del Gestore e provvederà alla liquidazione dei beni secondo le regole delle procedure competitive ai sensi dell'art. 81, comma 1, CCII.
Ogni difficoltà verrà risolta dal Gestore, e sottoposta al Giudice solo se necessario.
Il pagamento dei creditori avverrà mediante appositi progetti di riparto, nel rispetto della graduazione di legge dei crediti, previo deposito nel fascicolo per la presa d'atto del giudice.
Il Gestore depositerà 31.12 ed ogni 30.6 a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza una relazione sullo stato di esecuzione del piano;
nonché una relazione finale al termine dell'esecuzione, sentito il debitore, come previsto dall'art. 81, comma 3, ССІІ.
Le spese del giudizio di omologazione meritano compensazione integrale, attesa la assoluta novità delle questioni, prive ad oggi di precedenti di legittimità.
***
Tutto ciò premesso, visto l'art. 80 CCI,
PQM
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando;
rigetta l'opposizione presentata da Agenzia delle Entrate;
omologa il concordato minore proposto da nato a [...] Parte_1
(RO), residente in [...]di Modena (MO), C.F. ; C.F._1 dispone la pubblicazione e la trascrizione della sentenza come previsto in parte motiva;
dispone che il debitore si attenga nell'esecuzione del concordato alle previsioni di cui all'art. 81 CCII e a quanto stabilito in parte motiva della presente sentenza;
dispone che il gestore della crisi Avv. Alessandro Mondini provveda a tutto quanto stabilito in parte motiva della presente sentenza;
compensa integralmente le spese di lite;
dichiara chiusa la procedura.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e per la comunicazione alla ricorrente, al Gestore della crisi e al creditore opponente.
Modena, 29.8.2025
Il Giudice
Dott. Carlo Bianconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Modena
Sezione terza civile e procedure concorsuali in persona del Giudice designato, dott. Carlo Bianconi letta la proposta di concordato minore presentata in data 07.1.2025 da Parte_1
nato a [...], residente in [...]di Modena (MO), C.F.
[...]
, assistito dagli Avv.ti Francesco Severi e Marzia Valentini C.F._1 del Foro di Modena, giusta procura in calce al ricorso, eleggendo domicilio presso lo Studio del primo;
vista la relazione dell'OCC Avv. Alessandro Mondini del Foro di Modena;
lette le integrazioni al ricorso e all'attestazione; letta la opposizione presentata da con l' Pt_2 CP_1 [...]
; Controparte_2 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI OMOLOGAZIONE
DEL CONCORDATO MINORE
***
Sintesi del procedimento.
Il ricorrente ha depositato istanza di omologa di un concordato minore.
A seguito di chiarimenti, la procedura è stata aperta con decreto 07.4.2025.
In data 06.6.2025 il Gestore ha depositato la relazione sui voti, dando atto del mancato raggiungimento formale delle maggioranze, ma, al contempo, della omologabilità della proposta ai sensi dell'art. 80, comma 3, CCII.
È stata fissata udienza per la omologazione celebratasi in data 27.8.2025, in seno alla quale è stato sentito il ricorrente, il Gestore e il funzionario dell'Agenzia delle
Entrate, Ente che ha presentato tempestiva opposizione alla omologazione.
La causa viene oggi in decisione. Si dà per richiamato e ritrascritto il contenuto di ogni decreto interlocutorio reso da questo Giudice, e nello specifico il provvedimento 07.4.2025 (consultabile altresì in www.ilcaso.it).
***
Requisiti formali (art. 75, comma 1, art. 76, commi 1-4 CCII).
Si richiama quanto detto col decreto 07.4.2025, il cui contenuto non è stato smentito da nessuno.
***
Requisito soggettivo (art. 74, comma 1, art. 77 CCII).
Si richiama quanto detto col decreto 07.4.2025, il cui contenuto non è stato smentito da nessuno.
***
La proposta di concordato.
La proposta di concordato ha natura essenzialmente liquidatoria.
Essa è descritta compiutamente al paragrafo 7 del ricorso e al paragrafo 3.2 della memoria integrativa.
I tratti essenziali:
- liquidazione del fabbricato sito in Castelvetro, libero da ipoteche, al prezzo presumibile di circa € 199.000,00 (vedi pag. 15 ricorso);
- conservazione del solo fabbricato sito in Fanano, libero da ipoteche, valorizzato in misura di € 49.000,00 circa (ibidem);
- intervento di “finanza esterna” per € 93.000,00 (di cui € 34.500,00 già versati), così da incrementare l'attivo, pur al netto della
contro
-valorizzazione del cespite di cui al punto che precede;
- destinazione ai creditori, dunque, della somma di € 292.000,00 circa, superiore al valore di liquidazione ascendente ad € 253.000,00 circa (vedi pag. 16);
- tempistiche e misura dei pagamenti dettagliate alla tabella di cui al paragrafo
3.4 della memoria integrativa (salvo quanto precisato alla udienza
27.8.2025);
- quanto alle prime, pagamento dei creditori, nel complesso, in corrispondenza della vendita dell'immobile di Castelvetro e comunque entro e non oltre il
30.9.2028, termine finale del pagamento rateale;
- quanto alla seconda, formale previsione di 6 classi (1. Prededucibili pagati integralmente;
2. Priv. Gen. Mob. pagati integralmente;
3. Priv. Gen. Mob. pagati al 72,26%;
4. Priv. Gen. Mob. degradati al chirografo e pagati al 2,65%;
5. pagati al 2,65%;
6. Chirografari garantiti da terzi pagati al CP_3
2,65%);
- applicazione, quindi, della r.p.r. e soddisfazione nelle percentuali che precedono.
***
I requisiti oggettivi di ammissibilità.
Si richiama quanto detto col decreto 07.4.2025, il cui contenuto non è stato smentito da nessuno, salvo quanto si aggiungerà infra.
***
Sulla distribuzione del valore. Sulla formazione delle classi.
Si richiama quanto detto col decreto 07.4.2025, il cui contenuto non è stato smentito da nessuno, salvo quanto si aggiungerà infra.
***
Sugli esiti del voto.
Il con nota 06.6.2025, ha riferito circa gli esiti del voto. Tes_1
Ha in particolare riferito del voto (espresso) negativo di PA AN S.p.a. e di
ADE – Direzione provinciale di Modena.
Ha quindi chiarito che, a mente dell'art. 79, comma 1, CCII le maggioranze non sono state raggiunte.
Di seguito, la riproduzione degli esiti della votazione nelle cinque classi ammesse: Ha riferito il Gestore: “esaminando il voto dei creditori distribuito nelle sei classi previste, fermo restando che classe 1 non vota, si rileva che le uniche classi in cui la maggioranza dei creditori ha approvato la proposta di concordato sono la classe 2
(privilegiati pagati interamente) e la classe 6 (creditori chirografari garantiti da terzi) mentre in tutte le altre tre classi la maggioranza si è espressa per la non accettazione alla proposta concordataria. Su tali presupposti si deve prendere atto che non sono state raggiunte le maggioranze richieste dall'art.79, 1° comma CCII.”.
Egli ha però soggiunto come sarebbe possibile e dovuta la omologazione ai sensi dell'art. 80, comma 3, CCII, previo cram down della posizione erariale, e ciò:
- sia che si consideri il voto della Agenzia come positivo (Tabelle pagg. 10 e 11);
- sia che non si consideri, “sterilizzandolo”, il voto negativo della Agenzia
(Tabelle pagg. 10 e 11). Su tali considerazioni il Giudice scrivente ha fissato udienza per la omologa dello strumento.
***
Sull'opposizione della Agenzia delle Entrate.
L' erariale, assistito dall' , ha spiegato opposizione alla CP_4 Controparte_2 omologa, ribadendo e sviluppando le motivazioni rese a sostegno del voto contrario.
Esse sono sostanzialmente le seguenti:
1) la non corretta formazione delle classi in quanto in classe 2 è stato riportato un credito dell' di € 43.832,30 anziché di € 41.022,15, superiore quindi Pt_3 di € 2.810,15 rispetto a quello che sarebbe stato corretto collocare in tale classe mentre in classe 5 (creditori chirografari) è stato riportato un credito dell' di € 1.394,98 anziché quello di € 4.207,42 risultante dagli estratti Pt_3 di ruolo dell' ; Controparte_5
2) la mancata suddivisione, in classe 5, del credito chirografario dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Modena per interessi di mora chirografari dovuti sui ruoli) e quello dell Controparte_5
(per aggi e diritti di notifica);
3) la mancata fattibilità economica e l'apparente o solo teorica convenienza della proposta concordataria rispetto alla liquidazione controllata;
sul punto la Difesa erariale ha sviluppato due ordini di considerazioni: i) la previsione liquidatoria degli immobili di Castelvetro non è supportata da alcuna proposta irrevocabile di acquisto o altro tipo di garanzia che possa conferire certezza sia in merito all'attivo ricavabile, che allo stato attuale risulta solo stimato sulla base di una perizia, che in merito alla effettiva vendita entro la data prestabilita del 30 settembre 2028, coincidente con la data di chiusura del piano nonché data ultima di pagamento dei crediti tributari;
ii) la finanza esterna di € 63.000,00, che la società Parte_4 semplificata si impegna a versare entro il 30 settembre 2028,
[...] data di chiusura del piano nonché data ultima di pagamento dei crediti tributari, è, come detto, garantita dal figlio e dal nipote del Ricorrente, nonché dalla D&D Electric Srl semplificata. Il gestore non ha affrontato nemmeno nella integrazione alla relazione particolareggiata, il tema della solidità economico-patrimoniale dei garanti della finanza esterna, rilevante ai fini della dimostrazione della fattibilità del piano;
requisito quest'ultimo, quindi, non sufficientemente esaminato dal gestore.
Il e il ricorrente hanno contestato le considerazioni della Agenzia con i Tes_1 rispettivi scritti conclusivi.
Gli interessati sono stati sentiti in udienza.
***
Il vaglio del Tribunale.
Ai fini che qui rilevano, il perimetro del vaglio giudiziale deve essere limitato a quanto segue.
Non paiono esservi dubbi, innanzitutto, circa la necessità di verifica della corretta formazione delle classi (art. 74, comma 4, in relazione all'art. 112, comma 2, lett.
d, CCII, norma evidentemente compatibile con l'istituto minore).
Il Giudice deve poi sicuramente verificare, in sede di omologa, la fattibilità del piano
(art. 80, comma 1, CCII).
Egli deve infine scrutinare la convenienza della proposta (art. 80, comma 3, CCII) rispetto allo scenario della liquidazione controllata, ma solo in due casi specifici:
- quando un creditore o un interessato la contesti;
- quando manchi la adesione della Amministrazione finanziaria (o di un
Istituto previdenziale) ed essa sia determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze.
Ciò chiarito, si passano in rassegna le doglianze avanzate dall'Erario.
***
Sulla corretta formazione delle Classi.
Le considerazioni spese ai motivi di cui ai numeri 1) e 2) sopra riassunti, quand'anche fondate o condivisibili, non sono in grado di determinare un giudizio di scorrettezza nella formazione delle Classi di voto.
Va premesso come le discrasie denunziate ammontino a pochissime migliaia di euro, nell'ambito di una procedura il cui passivo è connotato da esposizione superiore a € 1,3Mln.
Ciò determina in re ipsa la sostanziale indifferenza, ai fini del voto, della diversa allocazione dell'importo dei crediti ammessi, nella misura prospettata.
Tanto più che, come noto, in sede concordataria, l'elenco dei crediti ammessi al voto e la individuazione della loro natura, ha carattere meramente amministrativo, e scevro da qualsiasi accertamento suscettibile di giudicato, demandato, se del caso, ad altro Giudice nelle sedi ordinarie.
Anche la mancata suddivisione, in classe 5, del credito chirografario dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Modena per interessi di mora chirografari dovuti sui ruoli) e quello dell' (per aggi e diritti di Controparte_5 notifica) è di fatto irrilevante ai fini della omologazione, atteso che il voto connesso all'importo, espresso dall'ADE, è stato considerato in toto come contrario (ossia, lo scenario “peggiore” per il ricorrente, e “migliore” per l'Erario).
La suddivisione dei creditori nelle Classi, in realtà, è stata eseguita correttamente ed in ossequio alle regole codicistiche (ad es: art. 74, comma 3, CCII) e ai principi di omogeneità di natura e interessi economici.
I motivi vanno quindi respinti.
***
In diritto: sulla fattibilità; sulla convenienza.
Molto più ostica, invece, si atteggia la decisione in ordine ai temi della fattibilità del piano e della convenienza della proposta – aspetti contestati dalla opponente – imponendosi una breve digressione sui contenuti e la ratio di tali concetti, oltre che sul rapporto tra essi.
La fattibilità attiene alla capacità del piano di consentire l'adempimento della proposta;
più nello specifico, essa ha a che fare con la “non manifesta inattitudine”
a raggiungere tale obiettivo (art. 112 CCII), con la “non manifesta inidoneità alla soddisfazione dei creditori” (art. 47 CCII), con la “non manifesta inadeguatezza a raggiungere gli obiettivi” (art. 7 CCII); etc..
La fattibilità è, quindi, un dato sicuramente apprezzabile sotto un profilo
“oggettivo”, per quanto possa essere in concreto discutibile con riferimento ai singoli casi.
La convenienza, al contrario, è un concetto che esprime una fortissima connotazione “soggettiva”, in considerazione di una perlomeno triplice variabile: i) il valore monetario/economico della prestazione;
ii) i tempi della soddisfazione (già tenuto conto del profilo relativo agli interessi/frutti); iii) il rischio di inadempimento.
È infatti del tutto ovvio come le decisioni degli operatori economici possano fondarsi sulla combinazione di tali variabili. Così, taluno potrà ritenere più conveniente incamerare subito e senza rischi una somma contenuta.
Un altro soggetto potrà, invece, preferire incamerarne una molto maggiore, ma in tempi più dilatati e con rischi di inadempimento maggiori.
Un altro ancora potrebbe prediligere una soluzione “mediana” o “diversificata”, e così via (le opzioni sono potenzialmente infinite).
Il riferimento al rischio, poi, conduce financo a compenetrare i concetti di convenienza e di fattibilità, atteso che – una volta superato il vaglio di “non manifesta inadeguatezza” come sopra succintamente descritta – rimane il fatto che un piano aleatorio possa, pure a buon diritto, essere giudicato come non conveniente.
E, d'altro canto, il rischio di inadempimento (al pari delle altre variabili), non viene certamente meno nemmeno con riferimento alla procedura liquidatoria di raffronto.
Vi potrebbero poi essere variabili del tutto imponderabili in una ottica astratta, ma rilevanti nei singoli casi: ad esempio, in un concordato minore (in cui l'omologa è sostanzialmente slegata dalla “meritevolezza”, che potrebbe ad esempio mancare in modo lampante;
si veda peraltro Cass. 30538/2024) il creditore potrebbe ritenere maggiormente conveniente negare alla controparte il conseguente effetto esdebitatorio, confidando nel fatto che – in esito alla liquidazione controllata – esso non potrebbe operare per ragioni ostative soggettive (art. 282 CCII); senza parlare, infine, dei casi in cui la “convenienza” riposi addirittura su interessi “esogeni”, quali l'eliminazione di un soggetto dal mercato, o simili.
Il tema è infine complicato da due ultime considerazioni.
Innanzitutto, secondo la Suprema Corte (Cass. Sez. I civ., 11 aprile 2025, n. 9549
Est. si veda in particolare pag. 7), il giudizio di convenienza concerne Per_1
l'apprezzamento del fatto, e non è dunque ricorribile in sede di legittimità.
In secondo luogo, il codice della crisi neppure chiarisce (in alcuna delle norme che di tale concetto, sia pur con diverse declinazioni, si occupano: vedi artt. 25-sexies comma 5; 61, comma 2, lett. d); 63, comma 4, lett. c); 70, comma 7; 88, comma 4;
112, comma 3; etc.) su chi incomba l'onere di provare la convenienza o il suo contrario, ammesso e non concesso che la dimostrazione di un dato così fortemente soggettivo ed esposto ad importanti variabili possa essere realmente fornita.
In un contesto di così ampia incertezza, ritiene lo scrivente che il giudizio di convenienza debba essere condotto attraverso l'apprezzamento in concreto della combinazione di tutte le variabili sopra indicate, con eccezione di quelle per così dire “esogene” (a ciò ostando il disposto dell'art. 4 CCII): all'esito della interlocuzione tra creditore opponente e debitore, e tenuto conto delle risultanze delle indagini svolte dal Gestore, il Giudice dovrà, con ampio utilizzo dei poteri officiosi che gli competono, confrontare il verosimile grado di soddisfazione del creditore in ambedue gli scenari prospettici (ristrutturativo e liquidatorio), alla luce delle variabili de: i) la misura monetaria/economica della prestazione proposta;
ii)
i tempi della soddisfazione (già tenuto conto del profilo relativo agli interessi/frutti);
iii) il rischio di inadempimento;
in caso di perdurante incertezza, dovrà ritenere maggiormente conveniente la soluzione che, secondo la diligenza del buon operatore economico, conduca alla massimizzazione del risultato.
***
Il caso concreto: sulla fattibilità; sulla convenienza.
Il nucleo del concordato minore di cui si chiede l'omologa consiste:
- nella liquidazione del fabbricato sito in Castelvetro, libero da ipoteche, al prezzo presumibile di circa € 199.000,00 (vedi pag. 15 ricorso);
- nella conservazione del solo fabbricato sito in Fanano, libero da ipoteche, valorizzato in misura di € 49.000,00 circa (ibidem);
- nell'intervento di “finanza esterna” per € 93.000,00 (di cui € 34.500,00 già versati), così da incrementare l'attivo, pur al netto della
contro
-valorizzazione del cespite di cui al punto che precede.
- nella destinazione ai creditori, dunque, della somma di € 292.000,00 circa, superiore al valore di liquidazione ascendente ad € 253.000,00 circa (vedi pag. 16).
Si è già detto nel decreto 07.4.2025 della legittimità, nel caso in esame, della applicazione della moratoria per i privilegiati e della previsione della relative priority rule con riferimento alla distribuzione di risorse eccedentarie il valore di liquidazione;
le considerazioni ivi spese non sono state da alcuno contestate, così che non è necessario tornare sul punto.
In buona sostanza, le doglianze dell'opponente si appuntano su:
- la incertezza in ordine alla stima e ai tempi di liquidazione dell'immobile di
Castelvetro;
- la incertezza in ordine alla solidità dei finanziatori chiamati ad addurre finanza esterna al concordato. Sul primo punto, va osservato come alla udienza da ultimo celebratasi il Gestore ed il Legale abbiano riferito che “il debitore è consapevole della necessità di porre in vendita prontamente dopo l'omologa l'immobile di Castelvetro ed è disponibile al riguardo”.
Tale rassicurazione appare sicuramente tranquillizzante per i creditori, ed in ogni caso è coerente con quanto prospettato sin dall'origine: si fa riferimento al fatto che negli atti del giudizio il ricorrente ha sempre indicato come i pagamenti sarebbero stati effettuati “a seguito della vendita dell'immobile di Castelvetro”, senza peraltro che il abbia mai inteso procrastinare la stessa. Parte_1
Merita, infatti, precisarsi che il debitore ha intenzione di liberare (e vendere)
l'immobile di maggior pregio, andando a vivere nel ben più modesto alloggio montano che, invece, intende conservare: è quindi del tutto naturale immaginare che ciò possa avvenire immediatamente in esito alla omologa (e, al contempo, non potrà non essere valutata alla luce dell'art. 82, comma 1, CCII una condotta ostruzionistica).
D'altronde, in una ipotetica liquidazione controllata, i tempi di rilascio coattivo di tale immobile potrebbero essere addirittura meno contenuti (cfr. art. 270 CCII).
Il fatto che manchi una proposta irrevocabile di acquisto è del tutto irrilevante, sempre in raffronto alla procedura di liquidazione controllata.
Quanto alla stima – se è vero che la perizia di parte possa apparire scarna, pur se in ipotesi riconducibile ad un “operatore esperto”, figura prevista dalla norma (art. 81 CCII) – è pur sempre vero che la vendita dovrà avvenire ineludibilmente con procedure competitive, quindi volte alla massimizzazione del ricavato. Sarà quindi il mercato ad assegnare il giusto valore al cespite, non dissimilmente da quanto avverrebbe nell'ambito di una liquidazione controllata.
Le doglianze in ordine alle presunte “incertezze” relative alla liquidazione dell'immobile di Castelvetro appaiono quindi inidonee ad infirmare il concordato sotto i profili della fattibilità e della convenienza.
Quanto alla dubbia solvibilità dei terzi finanziatori, va innanzitutto osservato che, ad oggi, ogni impegno manifestato da terzi con riferimento agli interventi finanziari risulta rispettato: sono state in particolare corrisposte nelle mani del Gestore le maxi rate aventi ad oggetto l'importo di € 30.000,00; allo stesso modo, sono state effettivamente pagate le successive prime tre rate mensili di € 1.500,00 ciascuna. In totale, quindi, del complessivo intervento di “finanza esterna”, per € 93.000,00, risultano già versati € 34.500,00.
Rimane la questione in ordine al versamento delle prossime rate (di € 1.500,00 ciascuna, ed una ultima di € 3.000,00), su cui la Agenzia ha espresso le sue censure.
Orbene, al pagamento della somma di € 1.500,00 mensile, per effetto delle garanzie pretese da questo Giudice sin dal decreto 03.2.2025 e poi fornite dal ricorrente, sono oggi tenuti solidalmente ben quattro soggetti: Parte_4
(debitore principale), e D&D Electric S.r.l. Parte_5 Parte_6
(garanti).
La Agenzia ha speso ampie difese in ordine alla impossidenza/insolvenza dei tre soggetti garanti (peraltro, non del finanziatore principale), considerandoli singolarmente, ma pare non aver tenuto in debito conto la sommatoria di essi, in relazione ad un importo mensile oggettivamente poco significativo, ove “diluito” tra più soggetti.
In ogni caso, la messa a disposizione di somme pari a più di un terzo dell'intero intervento finanziario nel giro di pochi mesi, rende oggettivamente ipotizzabile il rispetto delle previsioni del piano, tenuto conto del ridotto importo della rata mensile: l'assunzione, quantomeno, non rende la riuscita del piano evento manifestamente implausibile, ciò che è ampiamente sufficiente a ritenerlo fattibile.
Apprezzata la fattibilità del piano, e scendendo nel merito della convenienza per l'Erario – ai fini del cram down –, applicate le coordinate giuridiche sopra tracciate, va osservato quanto segue.
Con riferimento alla misura dei pagamenti la Agenzia nulla ha obiettato: l'importo previsto in concordato è maggiore di quello ipotizzabile nella liquidazione controllata, atteso che i crediti erariali inseriti nella Classe 3 verrebbero pagato in misura analoga e quelli di cui alle Classi 4 e 5 non verrebbero soddisfatti nella LC.
Con riferimento ai tempi della soddisfazione, nessuno è entrato nello specifico: i chiarimenti resi in udienza e, in ogni caso, il raffronto tra le tempistiche di pagamento ai creditori nei due scenari non lasciano immaginare che il concordato minore possa patire tempi di esecuzione maggiori di ciò che avverrebbe nella liquidazione controllata, scenario nel quale è da escludere che la liquidazione dei cespiti possa essere più veloce (e nel quale, in ogni caso, le tempistiche di ripartizione possono essere meno celeri e pure influenzabili da reclami o, indirettamente, da altre contestazioni, ad esempio in ordine al passivo).
Con riguardo ai rischi, infine, si è già detto, ridimensionandoli, della tollerabilità
(in una ottica prognostica ex ante) di quelli connessi alla solvibilità dei terzi finanziatori;
l'opponente e il debitore hanno peraltro sorvolato su quelli, esattamente speculari ed opposti, di potenziale svilimento (nella LC) del bene che il debitore intende conservare;
trattasi di immobile montano, in zona di scarso interesse commerciale, il cui valore, per il caso di un tentativo di vendita deserto, potrebbe risultare inferiore addirittura a quanto già versato dai terzi (e, ovviamente, sensibilmente inferiore rispetto all'importo dell'intero intervento esterno).
Il tutto, senza considerare che, nell'ambito di una liquidazione controllata, in aggiunta ai costi “diretti” (e maggiori) di gestione della procedura, vi sarebbero pure quelli “indiretti” posti a carico dei creditori in ossequio al rispetto dei superiori diritti abitativi del debitore, che potrebbe beneficiare, ad esempio, del differimento della liquidazione della sua dimora, ove impossibilitato a reperirne altra idonea.
In definitiva, il piano e la proposta siccome confezionati conducono ad una ipotesi
(non irrealistica) di soddisfazione dell'Erario connotata dalla destinazione di somme maggiori, ed in tempi e con rischi sostanzialmente analoghi, a quanto immaginabile nello scenario della liquidazione controllata.
La convenienza, quindi, può essere conclusivamente affermata.
***
Il cram down.
Detto della convenienza, sono rispettati gli ulteriori requisiti dell'istituto in discorso.
Il voto dell'Erario, infatti, è palesemente determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze.
Le maggioranze, per effetto del cram down sono raggiunte, sia a considerare positivo il voto erariale, sia a volerlo sterilizzare.
Le tabelle riportate in ricorso, infine, rendono ragione del rispetto delle regole sostanziali di trattamento del credito tributario contenute nell'art 88, comma 1, secondo e terzo periodo, CCII, che pone il divieto di trattamento deteriore rispetto a quello dei creditori privilegiati inferiori e, con riguardo ai crediti fiscali chirografari, rispetto agli atri chirografari (sull'applicabilità di tale norma al concordato minore, giusta il richiamo di cui all'art. 74, c. 4, CCII, vedi Trib. Rimini decr. 07.1.2025 in www.ilcaso.it).
***
Decisione.
L'opposizione deve essere respinta.
Il concordato minore deve essere omologato, con chiusura della procedura.
La presente sentenza sarà pubblicata a cura del Gestore sul sito web del Tribunale, omessi i dati sensibili.
Il Gestore provvederà alla trascrizione di essa quanto agli immobili ed ai mobili registrati.
Ai sensi dell'art. 81 comma 1 CCII il debitore sarà tenuto all'esecuzione del piano, sotto la vigilanza del Gestore e provvederà alla liquidazione dei beni secondo le regole delle procedure competitive ai sensi dell'art. 81, comma 1, CCII.
Ogni difficoltà verrà risolta dal Gestore, e sottoposta al Giudice solo se necessario.
Il pagamento dei creditori avverrà mediante appositi progetti di riparto, nel rispetto della graduazione di legge dei crediti, previo deposito nel fascicolo per la presa d'atto del giudice.
Il Gestore depositerà 31.12 ed ogni 30.6 a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza una relazione sullo stato di esecuzione del piano;
nonché una relazione finale al termine dell'esecuzione, sentito il debitore, come previsto dall'art. 81, comma 3, ССІІ.
Le spese del giudizio di omologazione meritano compensazione integrale, attesa la assoluta novità delle questioni, prive ad oggi di precedenti di legittimità.
***
Tutto ciò premesso, visto l'art. 80 CCI,
PQM
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando;
rigetta l'opposizione presentata da Agenzia delle Entrate;
omologa il concordato minore proposto da nato a [...] Parte_1
(RO), residente in [...]di Modena (MO), C.F. ; C.F._1 dispone la pubblicazione e la trascrizione della sentenza come previsto in parte motiva;
dispone che il debitore si attenga nell'esecuzione del concordato alle previsioni di cui all'art. 81 CCII e a quanto stabilito in parte motiva della presente sentenza;
dispone che il gestore della crisi Avv. Alessandro Mondini provveda a tutto quanto stabilito in parte motiva della presente sentenza;
compensa integralmente le spese di lite;
dichiara chiusa la procedura.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e per la comunicazione alla ricorrente, al Gestore della crisi e al creditore opponente.
Modena, 29.8.2025
Il Giudice
Dott. Carlo Bianconi