Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 04/12/2025, n. 7850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7850 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07850/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04526/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4526 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, Lisa Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ischia, non costituito in giudizio;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per L'Area Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Lepore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Stanislao Giaffreda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
della illegittimità - ex artt. 31 e 117 c.p.a. - del comportamento omissivo, ovvero del silenzio rifiuto formatosi, per l'inutile decorso del termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 della legge n. 241/90, sulla istanza-diffida ad esercitare i poteri sanzionatori, presentata a mezzo P.E.C. in data 14 maggio 2025 prot. n. 29226 al comune di Ischia, perdurando, a tutt'oggi, l'inadempimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per L'Area Metropolitana di Napoli, di -OMISSIS- -OMISSIS- e di -OMISSIS- -OMISSIS-;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa AR ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con il presente ricorso, notificato il 31 luglio 2025 e depositato il 12 settembre 2025, il ricorrente ha agito ex artt. 31 e 117 c.p.a. avverso il silenzio serbato dal comune di Ischia sull’istanza- diffida da lui presentata a mezzo pec in data 14 maggio 2025 prot. n. 29226;
- il comune di Ischia, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio;
- si sono costituiti in giudizio in controinteressati, argomentando per l’inammissibilità e infondatezza del ricorso;
- si è costituito in giudizio il Ministero della Cultura con memoria solo formale;
- parte ricorrente in data 18 novembre 2025 ha depositato in giudizio l’ordinanza di demolizione adottata dal comune di Ischia a seguito della sua diffida e, alla camera di consiglio del 19 novembre 2025, ha rappresentato di non avere più interesse alla decisione del presente ricorso avverso il silenzio, insistendo però per le spese di lite;
Ritenuto, per quanto sopra, che sul presente ricorso avverso il silenzio vada dichiarata cessata la materia del contendere avendo il comune, nelle more della decisione, posto fine all’inerzia censurata con il presente ricorso;
Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate tenuto conto delle peculiarità della presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NO ER, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
AR ZZ, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR ZZ | NO ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.