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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 22/12/2025, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 30/2022.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 30/2022 R.G. e vertente tra
(C.F. ), con l'avv. STEFANO UMBERTO Parte_1 C.F._1
PO (C.F. CodiceFiscale_2 Email_1
-parte appellante- nei confronti di
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
C del l.r.p.t. e qui di seguito anche solo “ ” o ”, Controparte_1 Controparte_1 con l'avv. MARIA SIBILIO (C.F. CodiceFiscale_3
t) Email_2
-parte appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 599/2021, pubblicata in data 1.09.2021 ed emessa a definizione del proc. n. 293/2018 R.G..
* * *
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Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
30.10.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato la parte attrice ha adito Parte_1
il Tribunale di Locri, instaurando il giudizio di prime cure (proc. n. 293/2018 R.G.) e ivi in particolare dedotto che:
(A) essa attrice era proprietaria di un fondo agricolo sito in Sant'Agata del Bianco (in Catasto al fg. 10, p.lla 5), adiacente alla S.P. 108, detta “Mandanici”;
(B) tale fondo aveva patito ingenti danni in occasione degli eventi di pioggia nell'autunno
2016, avendo le acque piovane defluite sulla S.S. 108 superato il cordolo ed essendo quindi sfociate sul suo fondo;
(C) ciò era dipeso dal deterioramento del cordolo (realizzato interamente con calcestruzzo non armato e avente ormai perso la caratteristica dell'insormontabilità) e del canale di scolo (privo di qualsivoglia manutenzione ed interventi di pulizia e completamente ricoperto da sterpaglie, ciò impedendo lo scolo delle acque piovane);
(D) a seguito di ciò l'uso del fondo era divenuto impossibile, essendo rimasto inutilizzato fin dall'autunno del 2016;
(E) la CITTÀ di era responsabile, ex art. 2051 c.c., dei relativi danni, da CP_1 quantificarsi in misura pari a € 25.000,00 ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
I.1.2.- Con comparsa di costituzione del 21.06.2018 si è poi costituita la CITTÀ di , CP_1
contestando le altrui prospettazioni e in particolare eccependo:
(A) la sussistenza, in ragione degli eccezionali eventi calamitosi qui verificatisi, di un “caso fortuito” idoneo ad escludere la responsabilità dell'Ente;
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(B) il difetto di prova sia del nesso causale tra la strada provinciale (non recante anomalie) e i danni patiti dal fondo (peraltro regolarmente coltivato, sussistendo anche il 16.11.2017 le reti per la raccolta delle olive), sia dell'an e del quantum degli stessi.
I.1.3.- All'esito, poi, di tale giudizio, istruito con le produzioni documentali delle parti e con l'espletamento di approfondimento peritale (cfr. elaborati del 5.09.2019 e del 17.12.2020), è stata emessa la pronuncia qui gravata (n. 599/2021 dell'1.09.2021), nella quale il Tribunale di
1° grado ha:
(A) rigettato le domande attoree;
(B) compensato integralmente fra le parti le spese di lite e di C.T.U. (poste al 50% a carico di ciascuna parte).
I.2.1.- Avverso tale sentenza è stato poi proposto l'odierno appello (proc. n. 30/2022) dalla parte , la quale ha ivi contestato la mancata liquidazione del danno in via Parte_1
equitativa, eccependo, in particolare:
(1) la mancata valutazione di prove legali, nonché della C.T.P. e delle foto da sé prodotte;
(2) l'utilizzabilità, ai fini della quantificazione del danno, della C.T.U. dell'Ing. ; Pt_2
(3) la sussistenza dei presupposti, nel caso di specie, per la liquidazione ex art. 1226 c.c..
I.2.2.- Con comparsa del 14.06.2022 si è poi costituita la CITTÀ di , contestando le CP_1
prospettazioni dell'appellante e in particolare eccependo:
(A) l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.;
(B) la sua infondatezza, in ogni caso, anche nel merito e con riguardo a tutte le richieste ex adverso formulate, anche in via gradata.
I.2.3.- Con provvedimento dell'11.10.2024 il giudizio di gravame è stato poi rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 30.10.2025.
I.2.4.- All'esito di tale udienza e con provvedimento del 4.11.2025 (comunicato alle parti in data 5.11.2025), l'appello è stato definitivamente assegnato a sentenza con concessione di termini ridotti (20+20) ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre precisare che:
(A) la cancellazione dall'albo dell'avv. Sgambellone (come comunicato dalla Segreteria COA con missiva del 4.12.2025, con PEC caricata nel fascicolo telematico in pari data – “si
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comunica che l'avv. nata a [...] il [...] è stata cancellata a Controparte_3 domanda con delibera del 03.09.2025 a decorrere dal 31.08.2025”), pur trattandosi di evento astrattamente rientrante “nel novero di quelli previsti dall'art. 301 c.p.c.” [cfr. Cass. civ., Sez. un., 13/02/2017, n. 3702, nonché, ex multis, Cass. civ., 18/05/2020, n. 9104; Cass. civ., Sez. un., 13/02/2017, n. 3702; Cass. civ., 11/06/2014, n. 13244; Cass. civ., 31/01/2012, n. 1355;
Cass. civ., 17/12/2010, n. 25641; Cass. civ., 30/04/2009, n. 10112], è qui pacificamente inidonea a spiegare alcun effetto interruttivo, risultando la parte appellante rappresentata e assistita da altro difensore, i.e. l'avv. Marrapodi [legale qui costituitosi con comparsa del
9.12.2025 e già subentrato nella difesa della parte a seguito di rinuncia al mandato da parte dell'avv. Sgambellone (rinuncia intervenuta in data 25.01.2024 e dunque prima della cancellazione dall'Albo, deliberata il 3.09.2025 e decorrente dal 31.08.2025), non risultando dunque alcuna vacatio nello ius postulandi giustificante l'interruzione];
(B) è da ritenersi ormai superata l'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. [v. supra, sub I.2.2., punto
(A)], essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e avendo dunque la
Corte ritenuto non sussistenti i presupposti per definizione della procedura per il tramite di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.; sicché, impregiudicata ogni valutazione nel merito (qui di seguito da scrutinarsi), è in ogni caso da osservarsi che la decisione della presente causa non può che avvenire con la forma della sentenza e non dell'ordinanza;
(C) la parte appellata non risulta aver avanzato alcuna richiesta di riforma e dunque alcuna impugnativa incidentale rispetto alla pronuncia di prime cure;
e ciò anche con riguardo alle spese di lite (ivi compensate), avendo a tal proposito espressamente precisato, pur dopo aver richiamato il tendenziale principio della condanna in caso di soccombenza, che “sul punto”
“non e[ra] stato” tuttavia “proposto appello” e che “la sentenza di primo grado” doveva pertanto ormai “considerarsi definitiva”, concludendo poi con la sola richiesta di “rigettare
l'appello” e di “confermare integralmente l'impugnata sentenza”, nonché espressamente circoscrivendo la richiesta di condanna “delle spese” al solo “presente grado di giudizio” [cfr. pag. 29 della comparsa del 14.06.2022], ciò chiaramente escludendo, già in astratto, qualunque impugnativa e qualsivoglia possibilità di riqualificazione [ovviamente non predicabile nei casi, analoghi a quello di specie, in cui “l'appellata”, “costituendosi”, si sia
“limitata a chiedere il rigetto dell'appello”, “non proponendo appello incidentale”, pertanto,
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“neppure in ordine alla pronuncia di compensazione delle spese processuali” (come pur necessario, considerando che qualsivoglia “critica ad una decisione dinanzi ad un giudice di impugnazione” necessariamente “si deve articolare in appello con l'impugnazione incidentale”), difettando, perciò e al contempo, alcuna domanda di riforma (in quanto, come noto, “colui che”, “esposte determinate circostanze”, poi tuttavia ometta “di proporre le domande conseguenti a queste”, pacificamente “non propone” “alcuna domanda”), alcuna
“univoca manifestazione di volontà di proporre impugnazione” (qui al contrario espressamente esclusa: cfr. ancora pag. 29 della comparsa del 14.06.2022) e dunque alcuna
“idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo” (presupposto evidentemente ineludibile per “attivare il potere di riqualificazione”): cfr., ex aliis, Cass. civ., 23/02/2022, n. 5906;
Cass. civ., 1/04/2022, n. 10647; Cass. civ., 24/06/2021, n. 18119; Cass. civ., 3/11/2020, n.
24456; Cass. civ., 15/11/2013, n. 25751; Cass. civ., 5/06/2007, n. 13086];
(D) la richiesta della parte appellante avanzata “in via subordinata” [cfr. pag. 16, punto 4), dell'atto di gravame] non è poi in alcun modo scrutinabile, trattandosi, come eccepito ex adverso [cfr. pag. 27 della comparsa del 14.06.2022], di domanda nuova [avendo ad oggetto una richiesta di reintegrazione in forma specifica (“condannare la … ad Controparte_1 effettuare gli interventi necessari”) non già formulata in prime cure e del tutto estranea ed esorbitante dalla richiesta di risarcimento per equivalente (“condannare la
[...]
… al pagamento, a titolo di risarcimento danni”) ivi esclusivamente formulata CP_1
(essendo pacifico che “la reintegrazione in forma specifica” “non” risulti in alcun modo
“compresa”, “neppure per implicito”, nella “domanda” di “risarcimento per equivalente”: cfr.
Cass. civ., 26/08/2025, n. 23877, nonché già Cass. civ., 17/8/2023, n. 24737; Cass.,
30/4/2021, n. 11438; Cass. civ., 30/7/2018, n. 20080; Cass. civ., 21/11/2017, n. 27546; Cass. civ., 17/6/2015, n. 12582; Cass. civ., 8/1/2013, n. 259; Cass. civ., 8/3/2006, n. 4925; Cass. civ., 18/1/2002, n. 552; Cass. civ., 21/2/2001, n. 2569; Cass. civ., 3/7/1997, n. 5993] e dunque tardiva e inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. [divieto, quest'ultimo, esteso a tutte
“contestazioni” “non esplicate in primo grado” e dunque “non offerte al contraddittorio di prime cure”, “poiché l'ammissione di simili contestazioni in secondo grado trasformerebbe il giudizio in parola in giudizio nuovo, modello, quest'ultimo, estraneo al vigente ordinamento processuale” posto a tutela di un interesse di natura pubblicistica” e integrante un vero e proprio principio “di ordine pubblico”, la cui “violazione”, per l'effetto, è sempre rilevabile,
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anche ex officio, costituendo, in definitiva, un'invalicabile “preclusione all'esercizio della giurisdizione” che funditus impedisce lo stesso insorgere del potere-dovere di pronuncia (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. un., 09/01/2020, n. 157; Cass. civ., 4/03/2016, n. 4318; Cass. civ.,
30/09/2014, n. 20557; Cass. civ., 11/01/2007, n. 383; Cass. civ., 20/03/2006, n. 6094; Cass. civ., 21/12/2005, n. 28302; Cass. civ., 6/12/2004, n. 22786; Cass. civ., 2/07/2004, n. 12147;
Cass. civ., 26/05/2004, n. 10146; Cass. civ., 7/08/2003, n. 11933; Cass. civ., 17/07/2003, n.
11202; Cass. civ., 14/02/2001, n. 2080; Cass. civ., 10/04/2000, n. 4531; Cass. civ.,
22/12/1998, n. 12789)];
(E) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello”, poi e come pacifico, “è definito dai motivi di impugnazione formulati” e “non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado”,
“esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione”, poi, “con l'atto di appello”, “il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (v., ex multis,
Cass. civ., Sez. un., 16/02/2023, n. 4835; Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n. 7940; Cass. civ.,
24/05/2001, n. 7088), risultando l'odierno thema decidendum pertanto delimitato e circoscritto ai soli profili oggetto di espressa impugnativa, essendo ogni ulteriore questione ormai passata in giudicato e divenuta ormai irretrattabile.
IV.- Ciò detto, l'appello proposto è poi infondato e da disattendersi, con conseguente necessità di confermare la sentenza impugnata.
V.- Muovendo dalla prima contestazione [v. supra, sub I.2.1., punto (1)], l'appellante ha in particolare lamentato che il giudice di prime cure avrebbe:
(a) “disatteso” delle “prove legali”;
(b) non considerato che la quantificazione del danno risultava qui provata da foto e C.T.P..
V.1.- Quanto al rilievo compendiato supra, sub V., punto (a), è evidentemente da escludersi che il giudice di prime cure, nel caso di specie, “abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali” (cfr. Cass. civ., 11/12/2015, n. 25029), atteso che nel compendio istruttorio di prime cure non risultava invero prodotta o acquisita alcuna prova legale (e.g. dichiarazioni confessorie ovvero atti pubblici fidefacienti), bensì solo alcuni documenti (cfr. gli allegati ai fascicoli delle parti), e dunque prove liberamente esaminabili, ex art. 116, comma I, 1° parte, c.p.c., “secondo il suo prudente apprezzamento” – e ciò considerando che, come noto e “al di fuori dalle eccezioni in cui la legge attribuisce valore
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legale (positivo o negativo) alle prove” [ipotesi eccezionali e tassative in cui si deroga al principio generale e “la legge dispone altrimenti”], non esiste alcun vincolo e tutte “le prove” sono esclusivamente “soggette al prudente apprezzamento del giudice”, “non esiste[ndo] alcuna gerarchia tra le fonti di prova” e risultando il “momento probatorio”, poiché non predeterminato ex lege, integralmente rimesso al giudice e alla sua valutazione [cfr. art. 116, comma I, ult. parte, c.p.c., nonché, ex multis, Cass. civ., 25/07/2023, n. 22287].
V.2.- Quanto poi al merito della valutazione, oggetto del rilievo indicato supra, sub V., punto
(b), occorre qui prioritariamente rammentare che l'apprezzamento del compendio istruttorio è un potere latamente discrezionale ed ex se incensurabile (atteso che “non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento”), nonché strettamente
“riservato” al giudice del merito – il quale è pacificamente “libero di attingere il proprio convincimento” sulla base del grado di effettiva “concludenza” e decisività delle globali
“risultanze istruttorie”, da “apprezzare discrezionalmente” e procedendo, anche in sede di
“valutazione dei documenti”, a una “valutazione complessiva”, “senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata” [cfr., ex multis,
Cass. civ., 27/07/2024, n. 21074; Cass. civ., 1/03/2021, n. 5560; Cass. civ., 8/08/2019, n.
21187; Cass. civ., 4/07/2017, n. 16467; Cass. civ., 2/08/2016, n. 16056; Cass. civ.,
10/06/2014, n. 13054; Cass. civ., 23/05/2014, n. 11511; Cass. civ., 14/02/2014, n. 3424; Cass. civ., 15/05/2013, n. 11699; Cass. civ., 2/05/2013, n. 12988; Cass. civ., 28/07/2010, n. 17630;
Cass. civ., 6/08/2004, n. 15197].
V.2.1.- Valutazione discrezionale e complessiva qui poi non inficiata da alcuno specifico vizio, né meritevole di rimeditazione alcuna sulla scorta degli elementi addotti e costituiti, come detto, da una C.T.P. [cfr. all. 3 all'atto di citazione di 1° grado] e da alcune foto [cfr. all.
2 e 4 al medesimo atto difensivo].
V.2.2.- Quanto alla prima, occorre qui osservare che:
(A) qualsiasi perizia di parte è di per sé “priva” di “valore probatorio”, in quanto, come noto,
“non è dotata di efficacia probatoria” - non trattandosi né di prova, né di elemento munito di idoneità dimostrativa (“nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato”), ma, al contrario, di “una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico”, a
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ciò conseguendo, proprio sulla scorta della sua valenza (meramente) deduttivo-allegatoria,
“che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzare e confutare quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con il contenuto della stessa e conformi al parere del proprio consulente” [cfr., ex multis, Cass. civ.,
28/02/2025, n. 5362; Cass. civ., 15/02/2022, n. 4933; Cass. civ., 9/04/2021, n. 9483; Cass. civ., 24/08/2017, n. 20347; Cass. civ., Sez. un., 3/06/2013, n. 13902; Cass. civ., 8/01/2013, n.
259; Cass. civ., 26/09/2006, n. 20821; Cass. civ., 6/05/2002, n. 6432; Cass. civ., 18/04/2001,
n. 5687; Cass. civ., 23/05/1998, n. 5151],
(B) nel caso di specie è poi pacifico che la C.T.P. prodotta fosse del tutto inidonea a
“dimostrare” i danni lamentati, in quanto pacificamente “non cont[enente] alcun riferimento” né “a presunti danni alle coltivazioni”, né invero alla stessa concreta coltivazione del fondo prima dell'evento dannoso (“non” essendovi invero né deduzioni, né specifiche evidenze – anche documentali e contabili – comprovanti le coltivazioni previamente realizzate e la specifica produttività del fondo attoreo “nel periodo precedente” all'autunno 2016) [cfr. pag.
9, 2° cpv., della pronuncia gravata], non risultando dunque evidentemente forniti, neanche per il tramite di tale strumento (meramente) allegatorio, “elementi certi” tali da comprovare le
“conseguenze previste dall'art. 1223 c.c.”, in assenza delle quali, come noto e ove pure
“l'azione dannosa attinge” e determini l'“indisponibilità del bene fruttifero”, “non vi è alcuna responsabilità risarcitoria da accertare perché non vi è danno da risarcire” [cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. un., 15/11/2022, n. 33645 e Cass. civ., 8/03/2018, n. 5613].
V.2.3.- Difetto di prova del danno-conseguenza, poi, evidentemente non superabile neanche per il tramite delle riproduzioni fotografiche prodotte in atti [cfr. all. 2 e 4 all'atto di citazione di prime cure].
Trattandosi, infatti, di foto ritraenti lo stato dei luoghi (la S.P. 108 – cfr. all. 2 – e il fondo attoreo – cfr. all. 4), è evidente che la loro rilevanza probatoria fosse limitata al solo profilo del danno-evento occorso [versante rispetto al quale, peraltro, esse sono state diffusamente richiamate ed effettivamente utilizzate sia dal C.T.U., sia dal giudice di prime cure (cfr. pag.
5, pen. cpv., della pronuncia gravata)], non potendo tuttavia in alcun modo valere a dimostrare il danno-conseguenza; e ciò non già per eventuali questioni relativi alla valenza o al tempus delle foto [profilo invero in alcun modo contestato o esaminato nella sentenza di prime cure, non essendosi ivi affatto posto il tema della loro riferibilità “al fatto
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rappresentato” anche sotto “il dato temporale” (come invece in Cass. civ., 30/11/2017, n.
28665)], ma proprio per la loro intrinseca e ontologica inidoneità a rappresentare, oltre ai luoghi oggetto di causa, anche la “perdita patrimoniale subita in conseguenza” del “fatto illecito” (cfr. Cass., Sez. un., n. 33645/2022, cit.), non potendosi evidentemente stabilire, sol sulla scorta di siffatte riproduzioni, i concreti e specifici danni patiti [e dunque “la perdita subita e/o il mancato guadagno che, sulla base del nesso di causalità giuridica, siano conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso”, difettando dunque la “prova dello specifico pregiudizio subito” “a causa” del “fatto lesivo” (con “onere probatorio” chiaramente gravante sull'“attore”, tenuto a fornire “elementi certi” per dimostrare tanto
“l'esistenza”, quanto “l'ammontare” “del danno subito”) e dunque alcun “danno risarcibile”
– atteso che, come detto e come noto, “se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno- conseguenza, non vi è l'obbligazione risarcitoria”: cfr. Cass., Sez. un., n. 33645/2022, cit.;
Cass. n. 5613/2018, cit.; Cass. civ., Sez. un., 11/01/2008, n. 576].
V.3.- Non potendo pertanto trovare accoglimento, come evidente, alcuno dei profili di censura ivi veicolati [v. supra, sub V.-V.2.3.], è evidente che sia da globalmente disattendere tale prima contestazione [come compendiata supra, sub I.2.1., punto (1)].
VI.- Parimenti meritevole di reiezione risulta altresì il 2° rilievo critico [v. supra, sub I.2.1., punto (2)], fondato sull'invocata utilizzabilità, ai fini della prova del danno, delle indicazioni del C.T.U. (cfr. elaborati del 5.09.2019 e del 17.12.2020).
VI.1.- E tuttavia, occorre qui rammentare che:
(A) “l'esistenza e la derivazione causale dei danni integrano il fatto costitutivo della pretesa al risarcimento e la loro sussistenza va provata da chi la allega” (e, ancor prima, specificamente allegata da chi la invochi, in quanto “non può procedersi alla liquidazione di un danno non dedotto in modo sufficientemente specifico da consentire una liquidazione”), essendo del tutto pacifico che, in difetto di “elementi certi” comprovanti “l'esistenza” e
“l'ammontare” “dello specifico pregiudizio subito” - rimanendo in ogni caso “esclusi” i pregiudizi “ipotetici” o comunque “dipendenti da condizioni incerte” -, “non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale” [cfr. Cass., Sez. un., n. 33645/2022, cit.; Cass. civ., 9/11/2018, n. 28742; Cass. n. 5613/2018, cit.; Cass. civ., Sez. un., 14/07/2017, n. 17550;
Cass. civ., 3/12/2015, n. 24632; Cass. civ., 30/06/2015, n. 13328; Cass. civ., 19/12/2011, n.
27447; Cass. civ., 12/10/2011, n. 20990; Cass. civ., 20/05/2011, n. 11254; Cass. civ.,
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30/04/2010, n. 10607; Cass. civ., 29/07/2009, n. 17677; Cass. civ, 15/02/2008, n. 3794; Cass. civ., 20/11/2007, n. 24140; Cass. civ., 19/12/2006, n. 27149; Cass. civ., 3/09/1994, n. 7647 e altresì, con riguardo alla necessità di “specifica prova” delle “occasioni di guadagno perse”,
Cass. civ., 9/04/2025, n. 9314; Cass. civ., 2/04/2025, n. 8758; Cass. civ., 3/02/2025, n. 2525;
Cass. civ., 10/08/2004, n. 15418; Cass. civ., 10/11/2003, n. 16832; Cass. civ., 13/02/2002, n.
2070; Cass. civ., 29/01/2001, n. 13409; Cass. civ., 17/01/1999, n. 12757];
(B) a un tale difetto allegatorio e probatorio non può pacificamente sopperirsi tramite la
C.T.U., la quale, come noto e altresì ribadito in prime cure [cfr. pag. 9, 3° cpv., della pronuncia appellata] “non” è “un mezzo di soccorso volto a sopperire [al]l'inerzia delle parti stesse”, né per “supplire alla deficienza delle … allegazioni o offerte di prova” gravanti sulla “parte” e specificamente riguardanti “fatti principali”, “che è onere delle parti allegare”
e “provare” e integranti gli invalicabili “limiti” tanto “per il giudice”, quanto, a fortiori, “per il consulente dal medesimo nominato” [cfr. Cass. civ., Sez. un., 1/02/2022, n. 3086, nonché
Cass. civ., 31/03/2025, n. 8498; Cass. civ., 7/09/2023, n. 26048; Cass. civ., 13/09/2021, n.
24641; Cass. civ., 18/09/2020, n. 19631; Cass. civ., 12/04/2019, n. 10373; Cass. civ.,
15/12/2017, n. 30218; Cass. civ., 23/06/2015, n. 12921; Cass. civ., 6/12/2011, n. 26151; Cass. civ., 19/04/2011, n. 8989];
(C) è pacifico che al predetto limite, poiché di rango preminente [in quanto “diretta emanazione del principio dispositivo e del principio della domanda”, riposando dunque sui fondamentali principi ex artt. 99, 112, 115 c.p.c., nonché già artt. 24 e 111 Cost.] e di valenza generale [“non potendo in nessun caso la consulenza d'ufficio avere funzione sostitutiva dell'onere probatorio delle parti” o “supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova”], non possa derogarsi “neppure nel caso di consulenza tecnica d'ufficio cosiddetta percipiente”, atteso che anch'essa “si iscrive … nell'orbita istruttoria del processo” e dunque “non smarrisce mai il proprio radicamento nel campo della prova”, con la conseguenza che pur in tal caso “si rivela sempre indefettibile” “il sostrato probatorio” e già allegatorio, considerando che “è possibile assegnare alla consulenza tecnica d'ufficio … funzione percipiente” solo “a condizione che essa verta su elementi già allegati dalla parte”, poiché qualsivoglia “consulenza”, pur percipiente, “non costituisce la sede per aggirare le decadenze in cui le parti siano incorse” [cfr. Cass. civ., 31/08/2020, n. 18152, nonché, ex
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multis, Cass. civ., 17/01/2024, n. 1763; Cass., Sez. un., n. 3086/2022, cit.; Cass. civ.,
3/07/2020, n. 13736; Cass. civ., 22/01/2015, n. 1190];
(D) a fronte di quanto precede non v'è dubbio che qualsivoglia “accertamento” del C.T.U. che oltrepassi tale invalicabile “perimetro” è sempre e comunque inutilizzabile ai fini del decidere (e ciò pur se si tratti di “consulenza affidata al perito” proprio in tali termini, trattandosi di violazione della “sfera dei poteri legittimamente esercitabili” anche “dal giudice”), essendo evidente che “l'accertamento così operato” – il quale “pervenga pura al risultato di stimare la fondatezza della pretesa esercitata dall'attore”, ma “in base a fatti diversi” e non “allegati … dal medesimo” istante – viola la “base dell'ordinamento processuale vigente” (i.e. il “principio dispositivo”, che “costituisce … un vincolo insormontabile” tanto “per il consulente”, quanto “per il giudice”, il quale “deve attenersi al comando secondo cui iudex iudicare debet iuxta alligata partium”) e, in quanto afflitta da
“una ragione di nullità … rilevabile d'ufficio” e sempre convertibile in “motivo di impugnazione”, non può essere in alcun modo impiegato per la decisione da assumersi (in quanto “si colloca al di fuori dei limiti della domanda e contrasta, dunque, con essa”) [cfr.,
e.g., Cass., Sez. un., n. 3086/2022, cit.].
VI.2.- Ciò detto, è evidente che il radicale difetto di allegazione e prova del danno da parte dell'attrice istante non potesse qui in alcun modo essere superato tramite le indicazioni rese dal C.T.U. di prime cure, considerando, al contempo:
(A) l'ontologica inidoneità di un siffatto mezzo istruttorio a supplire alle carenze deduttive e dimostrative delle parti, “non potendo in nessun caso la consulenza d'ufficio avere funzione sostitutiva dell'onere probatorio delle parti” (e ciò, come detto, “neppure nel caso di consulenza tecnica d'ufficio cosiddetta percipiente”), né surrogarsi a queste ultime nell'allegazione e prova dei “fatti principali” e, dunque, nella deduzione e dimostrazione del danno, pacificamente integrante l'ineludibile “fatto costitutivo della pretesa al risarcimento”
[v. supra, sub VI.1., spec. punti (B) e (C)];
(B) la pacifica non invocabilità, in senso contrario a quanto precede, dei meri termini del mandato peritale – poiché racchiuso in un (mero) provvedimento istruttorio, e dunque chiaramente inidoneo a precludere o in alcun modo vincolare la decisione [essendo del tutto noto e pacifico che le ordinanze istruttorie “non possono mai pregiudicare la decisione della causa” e non possono “spiega[re] alcun effetto preclusivo”, dovendo e potendo “qualsiasi
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questione” “essere nuovamente trattata in sede di decisione e [ivi] diversamente delibata”, con diversa valutazione che “non costituisce vizio di attività o di giudizio, ma” è fisiologica
“espressione del principio di cui all'art. 177 c.p.c., comma 1”, risultando la determinazione già assunta “implicitamente” e “ritualmente” “modificata o revocata dal provvedimento decisorio” (cfr., ex multis, Cass. civ., 17/09/2021, n. 25183; Cass. civ., 22/11/2018, n. 30161;
Cass. civ., 16/12/2013, n. 28021; Cass. civ., 10/12/2009, n. 25825; Cass. civ., 24/1/2007, n.
1596; Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass. civ., 22/12/2000, n. 16113)], essendosi peraltro già evidenziato che la violazione dei “limiti della domanda” costituisca un vizio sempre rilevabile
(anche nei gradi successivi a quello di espletamento della C.T.U.) pur ove derivi dai termini in cui la “consulenza” era stata “affidata al perito”, in quanto violazione della “sfera dei poteri legittimamente esercitabili” anche “dal giudice” e in particolare del “limite della domanda”, “costitu[ente]” un “vincolo insormontabile anche per il giudice” [v. supra, sub
VI.1., nonché spec. Cass., Sez. un., n. 3086/2022, cit.];
(c) l'evidente non ravvisabilità, neanche nella C.T.U. e in ogni caso, di “elementi certi” concretamente comprovanti “l'esistenza” e “l'ammontare” dello “specifico pregiudizio” patito e richiesto [v. supra, sub VI.1., spec. punto (A)]; e ciò considerando che anche nei predetti elaborati peritali del 5.09.2019 e del 17.12.2020 si fa invero riferimento:
(i) esclusivamente a “spese di ripristino” (cfr. pag. 10 della C.T.U. del 5.09.2019 e pag. 48 della C.T.U. del 17.12.2020) – e dunque non già a specifici pregiudizi patiti “in conseguenza” dell'evento dannoso, ma a spese (di riduzione in pristino) di per sé senz'altro estranee e non ricomprese nella domanda risarcitoria formulata in prime cure e qui esclusivamente delibabile
[avendo la parte attrice ivi domandato, come detto, il solo risarcimento per equivalente e non anche la reintegrazione in forma specifica (richiesta, quest'ultima, poi inammissibilmente formulata solo in questa sede e pacificamente non compresa, “neppure per implicito”, nella
“domanda” di “risarcimento per equivalente”: v. supra, sub III., punto (D))];
(ii) solo e soltanto a profili non oggetto di alcuna deduzione e domanda [con riguardo, in specie, al “tratto di muratura a secco adiacente alla strada provinciale” il cui asserito deterioramento a seguito di “dilavamento del terreno” è stato “considerato” dal C.T.U. (cfr. pag. 10 della C.T.U. del 5.09.2019) pur in difetto di qualunque prospettazione e istanza attorea a tal riguardo (come evidenziato in prime cure – cfr. pag. 9, 2° cpv., della pronuncia gravata - e chiaramente emergente per tabulas – cfr. gli scritti difensivi della parte istante -,
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trattandosi dunque di profilo del tutto estraneo alla domanda attorea)] ovvero non confortati da alcun riscontro documentale e determinati dall'ausiliario in via meramente astratta e ipotetica [con riferimento, in particolare, alle spese di conferimento in discarica del materiale detritico, invero stimate dall'ausiliario in via meramente congetturale e basandosi su dati medi a fronte di materiale, tuttavia, pacificamente non constatato de visu (“non essendo all'atto del sopralluogo presenti i detriti indicati”, “all'atto del sopralluogo non erano presenti i detriti”: cfr. pag. 10 della C.T.U. del 5.09.2019 e pag. 48 della C.T.U. del 17.12.2020), né il cui effettivo conferimento risultava corroborato da documento alcuno (“non sono stati forniti i giustificativi relativi al conferimento a discarica del materiale detritico”, “non erano presenti documenti attestanti le lavorazioni eseguite e i conferimenti a discarica eseguiti”: cfr. pagg.
48-49 della C.T.U. del 17.12.2020)].
VI.3.- Alla luce di quanto globalmente precede [v. supra, sub VI.-VI.2.], è evidente che risulti meritevole di reiezione anche tale seconda contestazione [v. supra, sub I.2.1., punto (2)].
VII.- Parimenti da rigettare, infine, risulta anche l'ultima deduzione critica veicolata nell'appello qui in esame [v. supra, sub I.2.1., punto (3)] e precipuamente riguardante il meccanismo liquidatorio ex art. 1226 c.c., di cui la parte appellante ha sostenuto l'applicabilità invocando:
(a) il carattere in re ipsa del danno (“inglobato” e discendente ex se dalla situazione illegittima);
(b) la sussistenza nel caso di specie degli estremi per dar corso alla liquidazione equitativa.
Neanche tali argomenti, tuttavia, risultano suscettibili di accoglimento.
VII.1.- Quanto al profilo indicato supra, sub VII., punto (a), esso risulta ormai superato.
Le Sezioni Unite hanno infatti anche da ultimo ribadito e definitivamente chiarito che la
“teorica” del “danno in re ipsa” – “immanente alla violazione del diritto” e sfociante in un'inammissibile “danno irrefutabile” (trattandosi di “risarcimento” che “spetterebbe sempre
a fronte della denuncia della compressione del diritto di godere della cosa quale astratta posizione riconosciuta dall'ordinamento, senza che si dia possibilità della prova contraria”) -
è senz'altro “inaccettabile”, poiché del tutto confliggente sia con la fondamentale “distinzione fra evento di danno e danno conseguenza” [“distinzione” integrante il vero e proprio
“caposaldo della teoria del risarcimento del danno”], sia con l'insuperabile “distinzione fra azione reale e azione risarcitoria” [risultando quest'ultima “la misura riparatoria per la
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concreta lesione del bene della vita verificatasi in conseguenza della condotta abusiva dei terzi” e non essendo dunque sufficiente per la sua concessione la mera “alterazione dell'ordinamento formale”, bensì occorrendo, “in ossequio alla teoria causale” (“secondo cui il pregiudizio risarcibile non è dato dalla lesione della situazione giuridica, ma dal danno conseguenza derivato dall'evento di danno corrispondente alla detta lesione”, essendo “la tutela risarcitoria” “compensativa”, in definitiva, “del bene della vita perduto”), “una specifica perdita subita” “a causa della violazione del diritto”] (cfr. Cass., Sez. un., n.
33645/2022, cit.).
VII.2.- Quanto, poi, al profilo indicato supra, sub VII., punto (b), occorre qui osservare che neanche l'art. 1226 c.c. consente di aggirare i principi strutturali della responsabilità civilistica e superare il generale principio per cui “il danno conseguenza deve essere provato” da parte dell'“attore” istante, atteso che, come detto, “l'esistenza e la derivazione causale dei danni integrano il fatto costitutivo della pretesa al risarcimento e la loro sussistenza va provata da chi la allega”, con allegazione e “prova” “in difetto dell[e] qual[i]”, come nel caso di specie, “non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale” [v., ex multis,
Cass. civ., 10/07/2023, n. 19551; Cass. civ., 5/03/2020, n. 6167; Cass. n. 28742/2018, cit.;
Cass., Sez. un., n. 17550/2017, cit.; Cass. n. 27447/2011, cit.; Cass. n. 20990/2011, cit.; Cass.
n. 10607/2010, cit.; Cass. n. 17677/2009, cit.; Cass. n. 3794/2008, cit.].
In coerenza a quanto precede, anche l'art. 1226 c.c. “presuppone” che “sia stato [già] provato
l'esistenza del danno da risarcire” e dunque “postula che sia [stata già] fornita la prova certa e concreta di tale danno”, “potendosi far ricorso alla liquidazione in via equitativa”, in definitiva “e pur sempre sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione”, “solo a condizione che l'esistenza del danno” risulti “comunque dimostrata”.
Diversamente, nei casi, analoghi a quello di specie, in cui non v'è solo un problema di
“millimetrica perimetrazione” ovvero di esatta “monetizzazione” di un danno già compiutamente dimostrato, ma, più radicalmente, una vera e propria “lacuna in ordine all'allegazione e prova … del danno risarcibile” [rimasto qui pacificamente indimostrato, non avendo la parte attrice invero prodotto o articolato alcuna prova atta a comprovare, e.g., la previa coltivazione del fondo o le spese di smaltimento effettivamente sostenute (pur trattandosi di circostanze evidentemente riscontrabili già in via documentale e rispetto alle
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quali non ha al contrario prodotto alcun documento: cfr. pagg. 48-49 della C.T.U. del
17.12.2020 nonché supra, sub V.2.2., punto (B) e pag. 9, 2° cpv., della pronuncia di prime cure)], non v'è dubbio che una siffatta carenza “non può essere colmata ricorrendo all'equità”: la “cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa”, infatti, trova il proprio insuperabile “limite” proprio nella “mancata … prova del danno”, in difetto del quale, in definitiva, “non può procedersi alla liquidazione”, “sia pure … equitativa o per presunzioni”
e, come detto, “non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale” [cfr. ancora
Cass. n. 28742/2018, cit.; Cass., Sez. un., n. 17550/2017, cit.; Cass. n. 27447/2011, cit.; Cass.
n. 20990/2011, cit.; Cass. n. 10607/2010, cit.; Cass. n. 17677/2009, cit.; Cass. n. 3794/2008, cit.].
VII.3.- Risultando pertanto da disattendere anche tali deduzioni [v. supra, sub VII.-VII.2.], è evidente che risulti da respingere anche la terza e ultima contestazione [v. supra, sub I.2.1., punto (3)].
VIII.- Apprezzando quindi in chiave sistematica quanto globalmente precede, risultando meritevoli di reiezione tutte le contestazioni avanzate dalla parte appellante (v. supra, sub V.-
VII.3.), è evidente, come detto [v. supra, sub IV.] e qui da ribadirsi, che vada respinto il gravame e integralmente confermata, per l'effetto, la pronuncia qui appellata [statuizione di conferma che non si ritiene tuttavia né necessario né opportuno riportare in dispositivo in ossequio al generale principio dell'effetto c.d. sostitutivo della sentenza d'appello, il quale, come noto, è pacificamente operante anche nei casi, come quello di specie, di rigetto del gravame nel merito (poiché “la sentenza di primo grado … deve considerarsi definitivamente assorbita e sostituita”, come noto, “sia in caso di riforma che in caso di conferma da parte del giudice di appello”: cfr., da ultimo, Cass. civ., 17/01/2025, n. 1186, nonché Cass. civ.,
8/07/2013, n. 16934; Cass. civ., 7/02/2013, n. 2955; Cass. civ., 9/03/2001, n. 3475)].
IX.- Venendo, infine, alle spese di lite, esse sono da regolarsi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio, considerando l'integrale conferma della sentenza appellata e il difetto di alcuno specifico gravame con riguardo alla statuizione ex art. 92 c.p.c. di prime cure
[sia da parte della (non risultando avanzata, come detto, alcuna richiesta Controparte_1
di riforma, né alcun appello incidentale: v. supra, sub III., punto (C)), sia da parte dell'appellante (non costituendo valida impugnativa la mera richiesta, formulata solo in sede di conclusioni, di refusione anche “delle competenze legali compensate nel giudizio di primo
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grado”, poiché evidentemente prospettata solo come conseguenza, ex art. 336 c.p.c., dell'accoglimento del proprio appello – eventualità qui pacificamente non verificatasi: v. supra - e comunque senza articolare specifica ragione di censura avverso la regolazione delle spese di prime cure - chiaramente difettando, per l'effetto e al contempo, sia il quia appellatum, sia alcuna valida impugnativa ex art. 342 c.p.c.)], ciò evidentemente precludendo in questa sede ogni “nuovo regolamento” delle relative spese [cfr., da ultimo, Cass. civ.,
19/12/2024, n. 33412; Cass. civ., 14/10/2024, n. 26623; Cass. civ., 13/06/2024, n. 16526)].
IX.1.- Tali spese seguono poi la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo avendo riguardo:
(a) alle disposizioni del D.M. 55/2014 e ss.mm. (tenendo altresì conto del D.M. 147/2022, da ultimo intervenuto e qui ratione temporis applicabile);
(b) alle voci di compenso dei giudizi innanzi alla Corte d'Appello per domande ricomprese nello scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 [non mutato in sede di gravame e pari all'importo domandato (€ 25.000,00) - trattandosi di “rigetto della domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro” e dunque “dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum” (cfr.
Cass. civ., Sez. un., 23/07/2025, n. 20805, nonché, ex multis, Cass. civ., 31/5/2021, n. 15106;
Cass. civ., 26/4/2021, n. 10984; Cass. civ., 9/9/2019, n. 22462; Cass. civ., 7/11/2018, n.
28417; Cass. civ., 30/11/2011, n. 25553; Cass. civ., 11/03/2006, n. 5381; Cass. civ.,
15/07/2004, n. 13113) - e non risultando strettamente rilevante la c.d. clausola di salvaguardia, i.e. l'ulteriore richiesta “della somma maggiore o minore”, insuscettibile di
“travolgere e rendere vana” “la determinazione del quantum operata dall'attore in termini specifici” e occorrendo pur in tal caso comunque “farsi applicazione dello scaglione tariffario corrispondente all'indicazione specifica” (cfr. Cass., Sez. un., n. 20805/2025, cit.)];
(c) alle fasi espletate [ivi compresa quella di trattazione, occorrendo rammentare che “nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.” (cfr. Cass. civ., 27/10/2023, n. 29857, nonché Cass. civ., 29/12/2022, n.
37994; Cass. civ., 26/05/2021, n. 14483; Cass. civ., 27/08/2019, n. 21743)];
(d) alla necessità di procedere, infine, a tutti gli adeguamenti che si rendono opportuni a norma dell'art. 4, comma I, D.M. 55/2014, considerando il carattere strettamente documentale dell'odierno gravame, il limitato numero di attività svolte (sia in fase di trattazione, sia in quella decisionale - non essendosi reso necessario il deposito dei due scritti conclusivi) e il
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non eccessivo numero e grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto qui trattate
(vertendo l'odierno gravame solo su questioni specifiche e circoscritte e in specie sul solo profilo della prova del danno), tutto ciò complessivamente giustificando la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento.
IX.2.- Trattandosi, poi, di gravame proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e
561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ.,
Sez. un., 20/02/2020, n. 4315].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 30/2022, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 599/2021, pubblicata in data 1.09.2021 ed emessa a definizione del proc. n. 293/2018 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CO la parte appellante ) alla refusione delle spese del Parte_1
presente grado in favore della parte appellata (CITTÀ di REGGIO), spese liquidate in misura pari a € 2.906,00, oltre R.S.F. al 15% e oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) DÀ ATTO, con riguardo all'appellante, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 16 dicembre 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 30/2022 R.G. e vertente tra
(C.F. ), con l'avv. STEFANO UMBERTO Parte_1 C.F._1
PO (C.F. CodiceFiscale_2 Email_1
-parte appellante- nei confronti di
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
C del l.r.p.t. e qui di seguito anche solo “ ” o ”, Controparte_1 Controparte_1 con l'avv. MARIA SIBILIO (C.F. CodiceFiscale_3
t) Email_2
-parte appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 599/2021, pubblicata in data 1.09.2021 ed emessa a definizione del proc. n. 293/2018 R.G..
* * *
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Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
30.10.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato la parte attrice ha adito Parte_1
il Tribunale di Locri, instaurando il giudizio di prime cure (proc. n. 293/2018 R.G.) e ivi in particolare dedotto che:
(A) essa attrice era proprietaria di un fondo agricolo sito in Sant'Agata del Bianco (in Catasto al fg. 10, p.lla 5), adiacente alla S.P. 108, detta “Mandanici”;
(B) tale fondo aveva patito ingenti danni in occasione degli eventi di pioggia nell'autunno
2016, avendo le acque piovane defluite sulla S.S. 108 superato il cordolo ed essendo quindi sfociate sul suo fondo;
(C) ciò era dipeso dal deterioramento del cordolo (realizzato interamente con calcestruzzo non armato e avente ormai perso la caratteristica dell'insormontabilità) e del canale di scolo (privo di qualsivoglia manutenzione ed interventi di pulizia e completamente ricoperto da sterpaglie, ciò impedendo lo scolo delle acque piovane);
(D) a seguito di ciò l'uso del fondo era divenuto impossibile, essendo rimasto inutilizzato fin dall'autunno del 2016;
(E) la CITTÀ di era responsabile, ex art. 2051 c.c., dei relativi danni, da CP_1 quantificarsi in misura pari a € 25.000,00 ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
I.1.2.- Con comparsa di costituzione del 21.06.2018 si è poi costituita la CITTÀ di , CP_1
contestando le altrui prospettazioni e in particolare eccependo:
(A) la sussistenza, in ragione degli eccezionali eventi calamitosi qui verificatisi, di un “caso fortuito” idoneo ad escludere la responsabilità dell'Ente;
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(B) il difetto di prova sia del nesso causale tra la strada provinciale (non recante anomalie) e i danni patiti dal fondo (peraltro regolarmente coltivato, sussistendo anche il 16.11.2017 le reti per la raccolta delle olive), sia dell'an e del quantum degli stessi.
I.1.3.- All'esito, poi, di tale giudizio, istruito con le produzioni documentali delle parti e con l'espletamento di approfondimento peritale (cfr. elaborati del 5.09.2019 e del 17.12.2020), è stata emessa la pronuncia qui gravata (n. 599/2021 dell'1.09.2021), nella quale il Tribunale di
1° grado ha:
(A) rigettato le domande attoree;
(B) compensato integralmente fra le parti le spese di lite e di C.T.U. (poste al 50% a carico di ciascuna parte).
I.2.1.- Avverso tale sentenza è stato poi proposto l'odierno appello (proc. n. 30/2022) dalla parte , la quale ha ivi contestato la mancata liquidazione del danno in via Parte_1
equitativa, eccependo, in particolare:
(1) la mancata valutazione di prove legali, nonché della C.T.P. e delle foto da sé prodotte;
(2) l'utilizzabilità, ai fini della quantificazione del danno, della C.T.U. dell'Ing. ; Pt_2
(3) la sussistenza dei presupposti, nel caso di specie, per la liquidazione ex art. 1226 c.c..
I.2.2.- Con comparsa del 14.06.2022 si è poi costituita la CITTÀ di , contestando le CP_1
prospettazioni dell'appellante e in particolare eccependo:
(A) l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.;
(B) la sua infondatezza, in ogni caso, anche nel merito e con riguardo a tutte le richieste ex adverso formulate, anche in via gradata.
I.2.3.- Con provvedimento dell'11.10.2024 il giudizio di gravame è stato poi rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 30.10.2025.
I.2.4.- All'esito di tale udienza e con provvedimento del 4.11.2025 (comunicato alle parti in data 5.11.2025), l'appello è stato definitivamente assegnato a sentenza con concessione di termini ridotti (20+20) ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre precisare che:
(A) la cancellazione dall'albo dell'avv. Sgambellone (come comunicato dalla Segreteria COA con missiva del 4.12.2025, con PEC caricata nel fascicolo telematico in pari data – “si
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comunica che l'avv. nata a [...] il [...] è stata cancellata a Controparte_3 domanda con delibera del 03.09.2025 a decorrere dal 31.08.2025”), pur trattandosi di evento astrattamente rientrante “nel novero di quelli previsti dall'art. 301 c.p.c.” [cfr. Cass. civ., Sez. un., 13/02/2017, n. 3702, nonché, ex multis, Cass. civ., 18/05/2020, n. 9104; Cass. civ., Sez. un., 13/02/2017, n. 3702; Cass. civ., 11/06/2014, n. 13244; Cass. civ., 31/01/2012, n. 1355;
Cass. civ., 17/12/2010, n. 25641; Cass. civ., 30/04/2009, n. 10112], è qui pacificamente inidonea a spiegare alcun effetto interruttivo, risultando la parte appellante rappresentata e assistita da altro difensore, i.e. l'avv. Marrapodi [legale qui costituitosi con comparsa del
9.12.2025 e già subentrato nella difesa della parte a seguito di rinuncia al mandato da parte dell'avv. Sgambellone (rinuncia intervenuta in data 25.01.2024 e dunque prima della cancellazione dall'Albo, deliberata il 3.09.2025 e decorrente dal 31.08.2025), non risultando dunque alcuna vacatio nello ius postulandi giustificante l'interruzione];
(B) è da ritenersi ormai superata l'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. [v. supra, sub I.2.2., punto
(A)], essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e avendo dunque la
Corte ritenuto non sussistenti i presupposti per definizione della procedura per il tramite di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.; sicché, impregiudicata ogni valutazione nel merito (qui di seguito da scrutinarsi), è in ogni caso da osservarsi che la decisione della presente causa non può che avvenire con la forma della sentenza e non dell'ordinanza;
(C) la parte appellata non risulta aver avanzato alcuna richiesta di riforma e dunque alcuna impugnativa incidentale rispetto alla pronuncia di prime cure;
e ciò anche con riguardo alle spese di lite (ivi compensate), avendo a tal proposito espressamente precisato, pur dopo aver richiamato il tendenziale principio della condanna in caso di soccombenza, che “sul punto”
“non e[ra] stato” tuttavia “proposto appello” e che “la sentenza di primo grado” doveva pertanto ormai “considerarsi definitiva”, concludendo poi con la sola richiesta di “rigettare
l'appello” e di “confermare integralmente l'impugnata sentenza”, nonché espressamente circoscrivendo la richiesta di condanna “delle spese” al solo “presente grado di giudizio” [cfr. pag. 29 della comparsa del 14.06.2022], ciò chiaramente escludendo, già in astratto, qualunque impugnativa e qualsivoglia possibilità di riqualificazione [ovviamente non predicabile nei casi, analoghi a quello di specie, in cui “l'appellata”, “costituendosi”, si sia
“limitata a chiedere il rigetto dell'appello”, “non proponendo appello incidentale”, pertanto,
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“neppure in ordine alla pronuncia di compensazione delle spese processuali” (come pur necessario, considerando che qualsivoglia “critica ad una decisione dinanzi ad un giudice di impugnazione” necessariamente “si deve articolare in appello con l'impugnazione incidentale”), difettando, perciò e al contempo, alcuna domanda di riforma (in quanto, come noto, “colui che”, “esposte determinate circostanze”, poi tuttavia ometta “di proporre le domande conseguenti a queste”, pacificamente “non propone” “alcuna domanda”), alcuna
“univoca manifestazione di volontà di proporre impugnazione” (qui al contrario espressamente esclusa: cfr. ancora pag. 29 della comparsa del 14.06.2022) e dunque alcuna
“idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo” (presupposto evidentemente ineludibile per “attivare il potere di riqualificazione”): cfr., ex aliis, Cass. civ., 23/02/2022, n. 5906;
Cass. civ., 1/04/2022, n. 10647; Cass. civ., 24/06/2021, n. 18119; Cass. civ., 3/11/2020, n.
24456; Cass. civ., 15/11/2013, n. 25751; Cass. civ., 5/06/2007, n. 13086];
(D) la richiesta della parte appellante avanzata “in via subordinata” [cfr. pag. 16, punto 4), dell'atto di gravame] non è poi in alcun modo scrutinabile, trattandosi, come eccepito ex adverso [cfr. pag. 27 della comparsa del 14.06.2022], di domanda nuova [avendo ad oggetto una richiesta di reintegrazione in forma specifica (“condannare la … ad Controparte_1 effettuare gli interventi necessari”) non già formulata in prime cure e del tutto estranea ed esorbitante dalla richiesta di risarcimento per equivalente (“condannare la
[...]
… al pagamento, a titolo di risarcimento danni”) ivi esclusivamente formulata CP_1
(essendo pacifico che “la reintegrazione in forma specifica” “non” risulti in alcun modo
“compresa”, “neppure per implicito”, nella “domanda” di “risarcimento per equivalente”: cfr.
Cass. civ., 26/08/2025, n. 23877, nonché già Cass. civ., 17/8/2023, n. 24737; Cass.,
30/4/2021, n. 11438; Cass. civ., 30/7/2018, n. 20080; Cass. civ., 21/11/2017, n. 27546; Cass. civ., 17/6/2015, n. 12582; Cass. civ., 8/1/2013, n. 259; Cass. civ., 8/3/2006, n. 4925; Cass. civ., 18/1/2002, n. 552; Cass. civ., 21/2/2001, n. 2569; Cass. civ., 3/7/1997, n. 5993] e dunque tardiva e inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. [divieto, quest'ultimo, esteso a tutte
“contestazioni” “non esplicate in primo grado” e dunque “non offerte al contraddittorio di prime cure”, “poiché l'ammissione di simili contestazioni in secondo grado trasformerebbe il giudizio in parola in giudizio nuovo, modello, quest'ultimo, estraneo al vigente ordinamento processuale” posto a tutela di un interesse di natura pubblicistica” e integrante un vero e proprio principio “di ordine pubblico”, la cui “violazione”, per l'effetto, è sempre rilevabile,
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anche ex officio, costituendo, in definitiva, un'invalicabile “preclusione all'esercizio della giurisdizione” che funditus impedisce lo stesso insorgere del potere-dovere di pronuncia (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. un., 09/01/2020, n. 157; Cass. civ., 4/03/2016, n. 4318; Cass. civ.,
30/09/2014, n. 20557; Cass. civ., 11/01/2007, n. 383; Cass. civ., 20/03/2006, n. 6094; Cass. civ., 21/12/2005, n. 28302; Cass. civ., 6/12/2004, n. 22786; Cass. civ., 2/07/2004, n. 12147;
Cass. civ., 26/05/2004, n. 10146; Cass. civ., 7/08/2003, n. 11933; Cass. civ., 17/07/2003, n.
11202; Cass. civ., 14/02/2001, n. 2080; Cass. civ., 10/04/2000, n. 4531; Cass. civ.,
22/12/1998, n. 12789)];
(E) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello”, poi e come pacifico, “è definito dai motivi di impugnazione formulati” e “non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado”,
“esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione”, poi, “con l'atto di appello”, “il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (v., ex multis,
Cass. civ., Sez. un., 16/02/2023, n. 4835; Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n. 7940; Cass. civ.,
24/05/2001, n. 7088), risultando l'odierno thema decidendum pertanto delimitato e circoscritto ai soli profili oggetto di espressa impugnativa, essendo ogni ulteriore questione ormai passata in giudicato e divenuta ormai irretrattabile.
IV.- Ciò detto, l'appello proposto è poi infondato e da disattendersi, con conseguente necessità di confermare la sentenza impugnata.
V.- Muovendo dalla prima contestazione [v. supra, sub I.2.1., punto (1)], l'appellante ha in particolare lamentato che il giudice di prime cure avrebbe:
(a) “disatteso” delle “prove legali”;
(b) non considerato che la quantificazione del danno risultava qui provata da foto e C.T.P..
V.1.- Quanto al rilievo compendiato supra, sub V., punto (a), è evidentemente da escludersi che il giudice di prime cure, nel caso di specie, “abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali” (cfr. Cass. civ., 11/12/2015, n. 25029), atteso che nel compendio istruttorio di prime cure non risultava invero prodotta o acquisita alcuna prova legale (e.g. dichiarazioni confessorie ovvero atti pubblici fidefacienti), bensì solo alcuni documenti (cfr. gli allegati ai fascicoli delle parti), e dunque prove liberamente esaminabili, ex art. 116, comma I, 1° parte, c.p.c., “secondo il suo prudente apprezzamento” – e ciò considerando che, come noto e “al di fuori dalle eccezioni in cui la legge attribuisce valore
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legale (positivo o negativo) alle prove” [ipotesi eccezionali e tassative in cui si deroga al principio generale e “la legge dispone altrimenti”], non esiste alcun vincolo e tutte “le prove” sono esclusivamente “soggette al prudente apprezzamento del giudice”, “non esiste[ndo] alcuna gerarchia tra le fonti di prova” e risultando il “momento probatorio”, poiché non predeterminato ex lege, integralmente rimesso al giudice e alla sua valutazione [cfr. art. 116, comma I, ult. parte, c.p.c., nonché, ex multis, Cass. civ., 25/07/2023, n. 22287].
V.2.- Quanto poi al merito della valutazione, oggetto del rilievo indicato supra, sub V., punto
(b), occorre qui prioritariamente rammentare che l'apprezzamento del compendio istruttorio è un potere latamente discrezionale ed ex se incensurabile (atteso che “non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento”), nonché strettamente
“riservato” al giudice del merito – il quale è pacificamente “libero di attingere il proprio convincimento” sulla base del grado di effettiva “concludenza” e decisività delle globali
“risultanze istruttorie”, da “apprezzare discrezionalmente” e procedendo, anche in sede di
“valutazione dei documenti”, a una “valutazione complessiva”, “senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata” [cfr., ex multis,
Cass. civ., 27/07/2024, n. 21074; Cass. civ., 1/03/2021, n. 5560; Cass. civ., 8/08/2019, n.
21187; Cass. civ., 4/07/2017, n. 16467; Cass. civ., 2/08/2016, n. 16056; Cass. civ.,
10/06/2014, n. 13054; Cass. civ., 23/05/2014, n. 11511; Cass. civ., 14/02/2014, n. 3424; Cass. civ., 15/05/2013, n. 11699; Cass. civ., 2/05/2013, n. 12988; Cass. civ., 28/07/2010, n. 17630;
Cass. civ., 6/08/2004, n. 15197].
V.2.1.- Valutazione discrezionale e complessiva qui poi non inficiata da alcuno specifico vizio, né meritevole di rimeditazione alcuna sulla scorta degli elementi addotti e costituiti, come detto, da una C.T.P. [cfr. all. 3 all'atto di citazione di 1° grado] e da alcune foto [cfr. all.
2 e 4 al medesimo atto difensivo].
V.2.2.- Quanto alla prima, occorre qui osservare che:
(A) qualsiasi perizia di parte è di per sé “priva” di “valore probatorio”, in quanto, come noto,
“non è dotata di efficacia probatoria” - non trattandosi né di prova, né di elemento munito di idoneità dimostrativa (“nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato”), ma, al contrario, di “una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico”, a
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ciò conseguendo, proprio sulla scorta della sua valenza (meramente) deduttivo-allegatoria,
“che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzare e confutare quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con il contenuto della stessa e conformi al parere del proprio consulente” [cfr., ex multis, Cass. civ.,
28/02/2025, n. 5362; Cass. civ., 15/02/2022, n. 4933; Cass. civ., 9/04/2021, n. 9483; Cass. civ., 24/08/2017, n. 20347; Cass. civ., Sez. un., 3/06/2013, n. 13902; Cass. civ., 8/01/2013, n.
259; Cass. civ., 26/09/2006, n. 20821; Cass. civ., 6/05/2002, n. 6432; Cass. civ., 18/04/2001,
n. 5687; Cass. civ., 23/05/1998, n. 5151],
(B) nel caso di specie è poi pacifico che la C.T.P. prodotta fosse del tutto inidonea a
“dimostrare” i danni lamentati, in quanto pacificamente “non cont[enente] alcun riferimento” né “a presunti danni alle coltivazioni”, né invero alla stessa concreta coltivazione del fondo prima dell'evento dannoso (“non” essendovi invero né deduzioni, né specifiche evidenze – anche documentali e contabili – comprovanti le coltivazioni previamente realizzate e la specifica produttività del fondo attoreo “nel periodo precedente” all'autunno 2016) [cfr. pag.
9, 2° cpv., della pronuncia gravata], non risultando dunque evidentemente forniti, neanche per il tramite di tale strumento (meramente) allegatorio, “elementi certi” tali da comprovare le
“conseguenze previste dall'art. 1223 c.c.”, in assenza delle quali, come noto e ove pure
“l'azione dannosa attinge” e determini l'“indisponibilità del bene fruttifero”, “non vi è alcuna responsabilità risarcitoria da accertare perché non vi è danno da risarcire” [cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. un., 15/11/2022, n. 33645 e Cass. civ., 8/03/2018, n. 5613].
V.2.3.- Difetto di prova del danno-conseguenza, poi, evidentemente non superabile neanche per il tramite delle riproduzioni fotografiche prodotte in atti [cfr. all. 2 e 4 all'atto di citazione di prime cure].
Trattandosi, infatti, di foto ritraenti lo stato dei luoghi (la S.P. 108 – cfr. all. 2 – e il fondo attoreo – cfr. all. 4), è evidente che la loro rilevanza probatoria fosse limitata al solo profilo del danno-evento occorso [versante rispetto al quale, peraltro, esse sono state diffusamente richiamate ed effettivamente utilizzate sia dal C.T.U., sia dal giudice di prime cure (cfr. pag.
5, pen. cpv., della pronuncia gravata)], non potendo tuttavia in alcun modo valere a dimostrare il danno-conseguenza; e ciò non già per eventuali questioni relativi alla valenza o al tempus delle foto [profilo invero in alcun modo contestato o esaminato nella sentenza di prime cure, non essendosi ivi affatto posto il tema della loro riferibilità “al fatto
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rappresentato” anche sotto “il dato temporale” (come invece in Cass. civ., 30/11/2017, n.
28665)], ma proprio per la loro intrinseca e ontologica inidoneità a rappresentare, oltre ai luoghi oggetto di causa, anche la “perdita patrimoniale subita in conseguenza” del “fatto illecito” (cfr. Cass., Sez. un., n. 33645/2022, cit.), non potendosi evidentemente stabilire, sol sulla scorta di siffatte riproduzioni, i concreti e specifici danni patiti [e dunque “la perdita subita e/o il mancato guadagno che, sulla base del nesso di causalità giuridica, siano conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso”, difettando dunque la “prova dello specifico pregiudizio subito” “a causa” del “fatto lesivo” (con “onere probatorio” chiaramente gravante sull'“attore”, tenuto a fornire “elementi certi” per dimostrare tanto
“l'esistenza”, quanto “l'ammontare” “del danno subito”) e dunque alcun “danno risarcibile”
– atteso che, come detto e come noto, “se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno- conseguenza, non vi è l'obbligazione risarcitoria”: cfr. Cass., Sez. un., n. 33645/2022, cit.;
Cass. n. 5613/2018, cit.; Cass. civ., Sez. un., 11/01/2008, n. 576].
V.3.- Non potendo pertanto trovare accoglimento, come evidente, alcuno dei profili di censura ivi veicolati [v. supra, sub V.-V.2.3.], è evidente che sia da globalmente disattendere tale prima contestazione [come compendiata supra, sub I.2.1., punto (1)].
VI.- Parimenti meritevole di reiezione risulta altresì il 2° rilievo critico [v. supra, sub I.2.1., punto (2)], fondato sull'invocata utilizzabilità, ai fini della prova del danno, delle indicazioni del C.T.U. (cfr. elaborati del 5.09.2019 e del 17.12.2020).
VI.1.- E tuttavia, occorre qui rammentare che:
(A) “l'esistenza e la derivazione causale dei danni integrano il fatto costitutivo della pretesa al risarcimento e la loro sussistenza va provata da chi la allega” (e, ancor prima, specificamente allegata da chi la invochi, in quanto “non può procedersi alla liquidazione di un danno non dedotto in modo sufficientemente specifico da consentire una liquidazione”), essendo del tutto pacifico che, in difetto di “elementi certi” comprovanti “l'esistenza” e
“l'ammontare” “dello specifico pregiudizio subito” - rimanendo in ogni caso “esclusi” i pregiudizi “ipotetici” o comunque “dipendenti da condizioni incerte” -, “non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale” [cfr. Cass., Sez. un., n. 33645/2022, cit.; Cass. civ., 9/11/2018, n. 28742; Cass. n. 5613/2018, cit.; Cass. civ., Sez. un., 14/07/2017, n. 17550;
Cass. civ., 3/12/2015, n. 24632; Cass. civ., 30/06/2015, n. 13328; Cass. civ., 19/12/2011, n.
27447; Cass. civ., 12/10/2011, n. 20990; Cass. civ., 20/05/2011, n. 11254; Cass. civ.,
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30/04/2010, n. 10607; Cass. civ., 29/07/2009, n. 17677; Cass. civ, 15/02/2008, n. 3794; Cass. civ., 20/11/2007, n. 24140; Cass. civ., 19/12/2006, n. 27149; Cass. civ., 3/09/1994, n. 7647 e altresì, con riguardo alla necessità di “specifica prova” delle “occasioni di guadagno perse”,
Cass. civ., 9/04/2025, n. 9314; Cass. civ., 2/04/2025, n. 8758; Cass. civ., 3/02/2025, n. 2525;
Cass. civ., 10/08/2004, n. 15418; Cass. civ., 10/11/2003, n. 16832; Cass. civ., 13/02/2002, n.
2070; Cass. civ., 29/01/2001, n. 13409; Cass. civ., 17/01/1999, n. 12757];
(B) a un tale difetto allegatorio e probatorio non può pacificamente sopperirsi tramite la
C.T.U., la quale, come noto e altresì ribadito in prime cure [cfr. pag. 9, 3° cpv., della pronuncia appellata] “non” è “un mezzo di soccorso volto a sopperire [al]l'inerzia delle parti stesse”, né per “supplire alla deficienza delle … allegazioni o offerte di prova” gravanti sulla “parte” e specificamente riguardanti “fatti principali”, “che è onere delle parti allegare”
e “provare” e integranti gli invalicabili “limiti” tanto “per il giudice”, quanto, a fortiori, “per il consulente dal medesimo nominato” [cfr. Cass. civ., Sez. un., 1/02/2022, n. 3086, nonché
Cass. civ., 31/03/2025, n. 8498; Cass. civ., 7/09/2023, n. 26048; Cass. civ., 13/09/2021, n.
24641; Cass. civ., 18/09/2020, n. 19631; Cass. civ., 12/04/2019, n. 10373; Cass. civ.,
15/12/2017, n. 30218; Cass. civ., 23/06/2015, n. 12921; Cass. civ., 6/12/2011, n. 26151; Cass. civ., 19/04/2011, n. 8989];
(C) è pacifico che al predetto limite, poiché di rango preminente [in quanto “diretta emanazione del principio dispositivo e del principio della domanda”, riposando dunque sui fondamentali principi ex artt. 99, 112, 115 c.p.c., nonché già artt. 24 e 111 Cost.] e di valenza generale [“non potendo in nessun caso la consulenza d'ufficio avere funzione sostitutiva dell'onere probatorio delle parti” o “supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova”], non possa derogarsi “neppure nel caso di consulenza tecnica d'ufficio cosiddetta percipiente”, atteso che anch'essa “si iscrive … nell'orbita istruttoria del processo” e dunque “non smarrisce mai il proprio radicamento nel campo della prova”, con la conseguenza che pur in tal caso “si rivela sempre indefettibile” “il sostrato probatorio” e già allegatorio, considerando che “è possibile assegnare alla consulenza tecnica d'ufficio … funzione percipiente” solo “a condizione che essa verta su elementi già allegati dalla parte”, poiché qualsivoglia “consulenza”, pur percipiente, “non costituisce la sede per aggirare le decadenze in cui le parti siano incorse” [cfr. Cass. civ., 31/08/2020, n. 18152, nonché, ex
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multis, Cass. civ., 17/01/2024, n. 1763; Cass., Sez. un., n. 3086/2022, cit.; Cass. civ.,
3/07/2020, n. 13736; Cass. civ., 22/01/2015, n. 1190];
(D) a fronte di quanto precede non v'è dubbio che qualsivoglia “accertamento” del C.T.U. che oltrepassi tale invalicabile “perimetro” è sempre e comunque inutilizzabile ai fini del decidere (e ciò pur se si tratti di “consulenza affidata al perito” proprio in tali termini, trattandosi di violazione della “sfera dei poteri legittimamente esercitabili” anche “dal giudice”), essendo evidente che “l'accertamento così operato” – il quale “pervenga pura al risultato di stimare la fondatezza della pretesa esercitata dall'attore”, ma “in base a fatti diversi” e non “allegati … dal medesimo” istante – viola la “base dell'ordinamento processuale vigente” (i.e. il “principio dispositivo”, che “costituisce … un vincolo insormontabile” tanto “per il consulente”, quanto “per il giudice”, il quale “deve attenersi al comando secondo cui iudex iudicare debet iuxta alligata partium”) e, in quanto afflitta da
“una ragione di nullità … rilevabile d'ufficio” e sempre convertibile in “motivo di impugnazione”, non può essere in alcun modo impiegato per la decisione da assumersi (in quanto “si colloca al di fuori dei limiti della domanda e contrasta, dunque, con essa”) [cfr.,
e.g., Cass., Sez. un., n. 3086/2022, cit.].
VI.2.- Ciò detto, è evidente che il radicale difetto di allegazione e prova del danno da parte dell'attrice istante non potesse qui in alcun modo essere superato tramite le indicazioni rese dal C.T.U. di prime cure, considerando, al contempo:
(A) l'ontologica inidoneità di un siffatto mezzo istruttorio a supplire alle carenze deduttive e dimostrative delle parti, “non potendo in nessun caso la consulenza d'ufficio avere funzione sostitutiva dell'onere probatorio delle parti” (e ciò, come detto, “neppure nel caso di consulenza tecnica d'ufficio cosiddetta percipiente”), né surrogarsi a queste ultime nell'allegazione e prova dei “fatti principali” e, dunque, nella deduzione e dimostrazione del danno, pacificamente integrante l'ineludibile “fatto costitutivo della pretesa al risarcimento”
[v. supra, sub VI.1., spec. punti (B) e (C)];
(B) la pacifica non invocabilità, in senso contrario a quanto precede, dei meri termini del mandato peritale – poiché racchiuso in un (mero) provvedimento istruttorio, e dunque chiaramente inidoneo a precludere o in alcun modo vincolare la decisione [essendo del tutto noto e pacifico che le ordinanze istruttorie “non possono mai pregiudicare la decisione della causa” e non possono “spiega[re] alcun effetto preclusivo”, dovendo e potendo “qualsiasi
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questione” “essere nuovamente trattata in sede di decisione e [ivi] diversamente delibata”, con diversa valutazione che “non costituisce vizio di attività o di giudizio, ma” è fisiologica
“espressione del principio di cui all'art. 177 c.p.c., comma 1”, risultando la determinazione già assunta “implicitamente” e “ritualmente” “modificata o revocata dal provvedimento decisorio” (cfr., ex multis, Cass. civ., 17/09/2021, n. 25183; Cass. civ., 22/11/2018, n. 30161;
Cass. civ., 16/12/2013, n. 28021; Cass. civ., 10/12/2009, n. 25825; Cass. civ., 24/1/2007, n.
1596; Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass. civ., 22/12/2000, n. 16113)], essendosi peraltro già evidenziato che la violazione dei “limiti della domanda” costituisca un vizio sempre rilevabile
(anche nei gradi successivi a quello di espletamento della C.T.U.) pur ove derivi dai termini in cui la “consulenza” era stata “affidata al perito”, in quanto violazione della “sfera dei poteri legittimamente esercitabili” anche “dal giudice” e in particolare del “limite della domanda”, “costitu[ente]” un “vincolo insormontabile anche per il giudice” [v. supra, sub
VI.1., nonché spec. Cass., Sez. un., n. 3086/2022, cit.];
(c) l'evidente non ravvisabilità, neanche nella C.T.U. e in ogni caso, di “elementi certi” concretamente comprovanti “l'esistenza” e “l'ammontare” dello “specifico pregiudizio” patito e richiesto [v. supra, sub VI.1., spec. punto (A)]; e ciò considerando che anche nei predetti elaborati peritali del 5.09.2019 e del 17.12.2020 si fa invero riferimento:
(i) esclusivamente a “spese di ripristino” (cfr. pag. 10 della C.T.U. del 5.09.2019 e pag. 48 della C.T.U. del 17.12.2020) – e dunque non già a specifici pregiudizi patiti “in conseguenza” dell'evento dannoso, ma a spese (di riduzione in pristino) di per sé senz'altro estranee e non ricomprese nella domanda risarcitoria formulata in prime cure e qui esclusivamente delibabile
[avendo la parte attrice ivi domandato, come detto, il solo risarcimento per equivalente e non anche la reintegrazione in forma specifica (richiesta, quest'ultima, poi inammissibilmente formulata solo in questa sede e pacificamente non compresa, “neppure per implicito”, nella
“domanda” di “risarcimento per equivalente”: v. supra, sub III., punto (D))];
(ii) solo e soltanto a profili non oggetto di alcuna deduzione e domanda [con riguardo, in specie, al “tratto di muratura a secco adiacente alla strada provinciale” il cui asserito deterioramento a seguito di “dilavamento del terreno” è stato “considerato” dal C.T.U. (cfr. pag. 10 della C.T.U. del 5.09.2019) pur in difetto di qualunque prospettazione e istanza attorea a tal riguardo (come evidenziato in prime cure – cfr. pag. 9, 2° cpv., della pronuncia gravata - e chiaramente emergente per tabulas – cfr. gli scritti difensivi della parte istante -,
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trattandosi dunque di profilo del tutto estraneo alla domanda attorea)] ovvero non confortati da alcun riscontro documentale e determinati dall'ausiliario in via meramente astratta e ipotetica [con riferimento, in particolare, alle spese di conferimento in discarica del materiale detritico, invero stimate dall'ausiliario in via meramente congetturale e basandosi su dati medi a fronte di materiale, tuttavia, pacificamente non constatato de visu (“non essendo all'atto del sopralluogo presenti i detriti indicati”, “all'atto del sopralluogo non erano presenti i detriti”: cfr. pag. 10 della C.T.U. del 5.09.2019 e pag. 48 della C.T.U. del 17.12.2020), né il cui effettivo conferimento risultava corroborato da documento alcuno (“non sono stati forniti i giustificativi relativi al conferimento a discarica del materiale detritico”, “non erano presenti documenti attestanti le lavorazioni eseguite e i conferimenti a discarica eseguiti”: cfr. pagg.
48-49 della C.T.U. del 17.12.2020)].
VI.3.- Alla luce di quanto globalmente precede [v. supra, sub VI.-VI.2.], è evidente che risulti meritevole di reiezione anche tale seconda contestazione [v. supra, sub I.2.1., punto (2)].
VII.- Parimenti da rigettare, infine, risulta anche l'ultima deduzione critica veicolata nell'appello qui in esame [v. supra, sub I.2.1., punto (3)] e precipuamente riguardante il meccanismo liquidatorio ex art. 1226 c.c., di cui la parte appellante ha sostenuto l'applicabilità invocando:
(a) il carattere in re ipsa del danno (“inglobato” e discendente ex se dalla situazione illegittima);
(b) la sussistenza nel caso di specie degli estremi per dar corso alla liquidazione equitativa.
Neanche tali argomenti, tuttavia, risultano suscettibili di accoglimento.
VII.1.- Quanto al profilo indicato supra, sub VII., punto (a), esso risulta ormai superato.
Le Sezioni Unite hanno infatti anche da ultimo ribadito e definitivamente chiarito che la
“teorica” del “danno in re ipsa” – “immanente alla violazione del diritto” e sfociante in un'inammissibile “danno irrefutabile” (trattandosi di “risarcimento” che “spetterebbe sempre
a fronte della denuncia della compressione del diritto di godere della cosa quale astratta posizione riconosciuta dall'ordinamento, senza che si dia possibilità della prova contraria”) -
è senz'altro “inaccettabile”, poiché del tutto confliggente sia con la fondamentale “distinzione fra evento di danno e danno conseguenza” [“distinzione” integrante il vero e proprio
“caposaldo della teoria del risarcimento del danno”], sia con l'insuperabile “distinzione fra azione reale e azione risarcitoria” [risultando quest'ultima “la misura riparatoria per la
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concreta lesione del bene della vita verificatasi in conseguenza della condotta abusiva dei terzi” e non essendo dunque sufficiente per la sua concessione la mera “alterazione dell'ordinamento formale”, bensì occorrendo, “in ossequio alla teoria causale” (“secondo cui il pregiudizio risarcibile non è dato dalla lesione della situazione giuridica, ma dal danno conseguenza derivato dall'evento di danno corrispondente alla detta lesione”, essendo “la tutela risarcitoria” “compensativa”, in definitiva, “del bene della vita perduto”), “una specifica perdita subita” “a causa della violazione del diritto”] (cfr. Cass., Sez. un., n.
33645/2022, cit.).
VII.2.- Quanto, poi, al profilo indicato supra, sub VII., punto (b), occorre qui osservare che neanche l'art. 1226 c.c. consente di aggirare i principi strutturali della responsabilità civilistica e superare il generale principio per cui “il danno conseguenza deve essere provato” da parte dell'“attore” istante, atteso che, come detto, “l'esistenza e la derivazione causale dei danni integrano il fatto costitutivo della pretesa al risarcimento e la loro sussistenza va provata da chi la allega”, con allegazione e “prova” “in difetto dell[e] qual[i]”, come nel caso di specie, “non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale” [v., ex multis,
Cass. civ., 10/07/2023, n. 19551; Cass. civ., 5/03/2020, n. 6167; Cass. n. 28742/2018, cit.;
Cass., Sez. un., n. 17550/2017, cit.; Cass. n. 27447/2011, cit.; Cass. n. 20990/2011, cit.; Cass.
n. 10607/2010, cit.; Cass. n. 17677/2009, cit.; Cass. n. 3794/2008, cit.].
In coerenza a quanto precede, anche l'art. 1226 c.c. “presuppone” che “sia stato [già] provato
l'esistenza del danno da risarcire” e dunque “postula che sia [stata già] fornita la prova certa e concreta di tale danno”, “potendosi far ricorso alla liquidazione in via equitativa”, in definitiva “e pur sempre sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione”, “solo a condizione che l'esistenza del danno” risulti “comunque dimostrata”.
Diversamente, nei casi, analoghi a quello di specie, in cui non v'è solo un problema di
“millimetrica perimetrazione” ovvero di esatta “monetizzazione” di un danno già compiutamente dimostrato, ma, più radicalmente, una vera e propria “lacuna in ordine all'allegazione e prova … del danno risarcibile” [rimasto qui pacificamente indimostrato, non avendo la parte attrice invero prodotto o articolato alcuna prova atta a comprovare, e.g., la previa coltivazione del fondo o le spese di smaltimento effettivamente sostenute (pur trattandosi di circostanze evidentemente riscontrabili già in via documentale e rispetto alle
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quali non ha al contrario prodotto alcun documento: cfr. pagg. 48-49 della C.T.U. del
17.12.2020 nonché supra, sub V.2.2., punto (B) e pag. 9, 2° cpv., della pronuncia di prime cure)], non v'è dubbio che una siffatta carenza “non può essere colmata ricorrendo all'equità”: la “cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa”, infatti, trova il proprio insuperabile “limite” proprio nella “mancata … prova del danno”, in difetto del quale, in definitiva, “non può procedersi alla liquidazione”, “sia pure … equitativa o per presunzioni”
e, come detto, “non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale” [cfr. ancora
Cass. n. 28742/2018, cit.; Cass., Sez. un., n. 17550/2017, cit.; Cass. n. 27447/2011, cit.; Cass.
n. 20990/2011, cit.; Cass. n. 10607/2010, cit.; Cass. n. 17677/2009, cit.; Cass. n. 3794/2008, cit.].
VII.3.- Risultando pertanto da disattendere anche tali deduzioni [v. supra, sub VII.-VII.2.], è evidente che risulti da respingere anche la terza e ultima contestazione [v. supra, sub I.2.1., punto (3)].
VIII.- Apprezzando quindi in chiave sistematica quanto globalmente precede, risultando meritevoli di reiezione tutte le contestazioni avanzate dalla parte appellante (v. supra, sub V.-
VII.3.), è evidente, come detto [v. supra, sub IV.] e qui da ribadirsi, che vada respinto il gravame e integralmente confermata, per l'effetto, la pronuncia qui appellata [statuizione di conferma che non si ritiene tuttavia né necessario né opportuno riportare in dispositivo in ossequio al generale principio dell'effetto c.d. sostitutivo della sentenza d'appello, il quale, come noto, è pacificamente operante anche nei casi, come quello di specie, di rigetto del gravame nel merito (poiché “la sentenza di primo grado … deve considerarsi definitivamente assorbita e sostituita”, come noto, “sia in caso di riforma che in caso di conferma da parte del giudice di appello”: cfr., da ultimo, Cass. civ., 17/01/2025, n. 1186, nonché Cass. civ.,
8/07/2013, n. 16934; Cass. civ., 7/02/2013, n. 2955; Cass. civ., 9/03/2001, n. 3475)].
IX.- Venendo, infine, alle spese di lite, esse sono da regolarsi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio, considerando l'integrale conferma della sentenza appellata e il difetto di alcuno specifico gravame con riguardo alla statuizione ex art. 92 c.p.c. di prime cure
[sia da parte della (non risultando avanzata, come detto, alcuna richiesta Controparte_1
di riforma, né alcun appello incidentale: v. supra, sub III., punto (C)), sia da parte dell'appellante (non costituendo valida impugnativa la mera richiesta, formulata solo in sede di conclusioni, di refusione anche “delle competenze legali compensate nel giudizio di primo
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grado”, poiché evidentemente prospettata solo come conseguenza, ex art. 336 c.p.c., dell'accoglimento del proprio appello – eventualità qui pacificamente non verificatasi: v. supra - e comunque senza articolare specifica ragione di censura avverso la regolazione delle spese di prime cure - chiaramente difettando, per l'effetto e al contempo, sia il quia appellatum, sia alcuna valida impugnativa ex art. 342 c.p.c.)], ciò evidentemente precludendo in questa sede ogni “nuovo regolamento” delle relative spese [cfr., da ultimo, Cass. civ.,
19/12/2024, n. 33412; Cass. civ., 14/10/2024, n. 26623; Cass. civ., 13/06/2024, n. 16526)].
IX.1.- Tali spese seguono poi la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo avendo riguardo:
(a) alle disposizioni del D.M. 55/2014 e ss.mm. (tenendo altresì conto del D.M. 147/2022, da ultimo intervenuto e qui ratione temporis applicabile);
(b) alle voci di compenso dei giudizi innanzi alla Corte d'Appello per domande ricomprese nello scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 [non mutato in sede di gravame e pari all'importo domandato (€ 25.000,00) - trattandosi di “rigetto della domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro” e dunque “dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum” (cfr.
Cass. civ., Sez. un., 23/07/2025, n. 20805, nonché, ex multis, Cass. civ., 31/5/2021, n. 15106;
Cass. civ., 26/4/2021, n. 10984; Cass. civ., 9/9/2019, n. 22462; Cass. civ., 7/11/2018, n.
28417; Cass. civ., 30/11/2011, n. 25553; Cass. civ., 11/03/2006, n. 5381; Cass. civ.,
15/07/2004, n. 13113) - e non risultando strettamente rilevante la c.d. clausola di salvaguardia, i.e. l'ulteriore richiesta “della somma maggiore o minore”, insuscettibile di
“travolgere e rendere vana” “la determinazione del quantum operata dall'attore in termini specifici” e occorrendo pur in tal caso comunque “farsi applicazione dello scaglione tariffario corrispondente all'indicazione specifica” (cfr. Cass., Sez. un., n. 20805/2025, cit.)];
(c) alle fasi espletate [ivi compresa quella di trattazione, occorrendo rammentare che “nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.” (cfr. Cass. civ., 27/10/2023, n. 29857, nonché Cass. civ., 29/12/2022, n.
37994; Cass. civ., 26/05/2021, n. 14483; Cass. civ., 27/08/2019, n. 21743)];
(d) alla necessità di procedere, infine, a tutti gli adeguamenti che si rendono opportuni a norma dell'art. 4, comma I, D.M. 55/2014, considerando il carattere strettamente documentale dell'odierno gravame, il limitato numero di attività svolte (sia in fase di trattazione, sia in quella decisionale - non essendosi reso necessario il deposito dei due scritti conclusivi) e il
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non eccessivo numero e grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto qui trattate
(vertendo l'odierno gravame solo su questioni specifiche e circoscritte e in specie sul solo profilo della prova del danno), tutto ciò complessivamente giustificando la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento.
IX.2.- Trattandosi, poi, di gravame proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e
561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ.,
Sez. un., 20/02/2020, n. 4315].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 30/2022, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 599/2021, pubblicata in data 1.09.2021 ed emessa a definizione del proc. n. 293/2018 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CO la parte appellante ) alla refusione delle spese del Parte_1
presente grado in favore della parte appellata (CITTÀ di REGGIO), spese liquidate in misura pari a € 2.906,00, oltre R.S.F. al 15% e oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) DÀ ATTO, con riguardo all'appellante, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 16 dicembre 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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