Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 22/12/2025, n. 1195
CA
Sentenza 22 dicembre 2025

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Mancata valutazione di prove legali, C.T.P. e foto

    La Corte ha ritenuto che non vi fossero prove legali prodotte e che la C.T.P. e le foto non fossero sufficienti a dimostrare il danno-conseguenza, essendo la valutazione del materiale probatorio discrezionale e incensurabile se motivata.

  • Rigettato
    Utilizzabilità della C.T.U. per la quantificazione del danno

    La Corte ha affermato che la CTU non può supplire all'inerzia delle parti nell'allegazione e prova dei fatti costitutivi del diritto, inclusa la prova del danno-conseguenza. La CTU, inoltre, non ha fornito elementi certi sul danno subito e ha considerato spese non richieste o non provate.

  • Rigettato
    Applicabilità dell'art. 1226 c.c. per liquidazione equitativa

    La Corte ha rigettato tale richiesta, ribadendo che la liquidazione equitativa presuppone la prova dell'esistenza del danno, che nel caso di specie è mancata. La teoria del danno in re ipsa è stata ritenuta inaccettabile.

  • Inammissibile
    Domanda nuova in appello

    La Corte ha dichiarato inammissibile la domanda in quanto nuova e non formulata in primo grado, violando il divieto di cui all'art. 345 c.p.c.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 22/12/2025, n. 1195
    Giurisdizione : Corte d'Appello Reggio Calabria
    Numero : 1195
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

    Testo completo