Cass. pen., sez. V, sentenza 30/12/2025, n. 41763
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Sentenza 30 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Applicazione dei principi in tema di prova nuova in sede di revocazione

    La Corte Suprema di Cassazione ha affermato che la revoca della confisca di prevenzione a norma dell'art. 7, legge 27 dicembre 1956, n. 1423 non può essere disposta sulla base di elementi preesistenti alla definizione del procedimento di prevenzione che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano stati però dedotti in assenza di cause di forza maggiore. Le generiche indicazioni fornite dalle ricorrenti circa l'impossibilità di produrre i documenti non costituiscono causa di forza maggiore, intesa come impedimento assoluto e esterno. La difficoltà di reperire documenti nella propria abitazione non configura forza maggiore. La Corte ha inoltre ritenuto che le somme indicate, anche se erroneamente, non erano talmente esigue da poter sovvertire il precedente giudizio e che non poteva affermarsi che fossero destinate al reinvestimento aziendale senza una perizia patrimoniale.

  • Inammissibile
    Diverso esito decisorio rispetto ad altri beni e revoca di confische su beni di terzi

    Il diverso esito decisorio rispetto ad altri beni non può costituire prova sopravvenuta, sostanziandosi in un giudizio e non in un elemento di fatto concreto. La mera restituzione di beni ad opera del giudice dell'esecuzione costituisce un "dictum" riferibile ai soli soggetti che avevano avanzato le istanze, senza che ciò possa comportare una corrispondente sussunzione nel presente giudizio di revocazione di elementi di prova giudicati inammissibili in questa sede.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 30/12/2025, n. 41763
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41763
    Data del deposito : 30 dicembre 2025

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