Art. 2.
All'onere di lire 100.000.000 annue derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1971, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.
A quello di lire 100.000.000 per ciascuno degli anni 1972 e 1973 si provvede a riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 100.000.000 annue derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1971, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.
A quello di lire 100.000.000 per ciascuno degli anni 1972 e 1973 si provvede a riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.