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Sentenza 22 luglio 2020
Sentenza 22 luglio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/07/2020, n. 21923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21923 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2020 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: PO CA nato il [...] OT AL MA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/12/2019 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;
lette le conclusioni del PG FULVIO BALDI Penale Sent. Sez. 4 Num. 21923 Anno 2020 Presidente: FUMU GIACOMO Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 10/07/2020 Ritenuto in fatto 1.11 Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale ha applicato in data 18.11.2019 la misura cautelare della custodia in carcere a OP RL, per il delitto di partecipazione ad un'associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, tipo cocaina e hashish, (capo D) con a capo TE FA, alias AB ( deceduto il 7.08.2019), ET FA e TO IA, svolgendo in particolare il ruolo funzionale di messa a disposizione di un magazzino situato in Roma, sede della società Autotrasporti Roma Est, destinato alla ricezione e al temporaneo deposito dello stupefacente, prima della distribuzione al mercato degli acquirenti;
nonché per il reato di cui al capo D2, relativo alla illecita detenzione, in concorso con altri, di Kg 12 di sostanza stupefacente di tipo cocaina, di cui Kg 6 contraddistinti dal marchio scorpione, occultati all'interno del magazzino della società riconducibile al medesimo OP;
ha confermato altresì la medesima ordinanza che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di TI SA MA, in relazione al reato di cui al capo D28, riguardante la illecita detenzione di 25 Kg di sostanza stupefacente del tipo cocaina, contraddistinta con il marchio delfino, parte della quale era offerta in vendita a ET FA. Fatto commesso in Roma il 21.04.2018 1.1. Il Tribunale ha preso in esame il complessivo materiale indiziario da cui si desume l'esistenza di un'organizzazione criminale, operante nel territorio laziale, dedita all'attività di spaccio di sostanze stupefacenti, dotata di straordinaria capacità operativa, al cui vertice erano ET FA e TE FA, promotori e organizzatori, TO IA, RI CO, AV SA, SS IC, quali fornitori e finanziatori dediti all'importazione e all'acquisto di stupefacente;
attorno ai capi si muovevano poi altri soggetti, con ruoli di collaborazione ben individuati, tra cui il OP RL, partecipe dell'organismo criminale in qualità di titolare del magazzino sede della società Autotrasporti Roma Est, utilizzato per la gestione e lo stoccaggio dello stupefacente giunto nella capitale;
vi erano poi altri soggetti, che costituivano il secondo anello della struttura associativa, acquirenti all'ingrosso e rivenditori di droga, con una loro rete di distribuzione che consentivano all'associazione di operare in modo continuativo e stabile, di immettere sul mercato quantitativi notevoli di stupefacente e di smerciarlo, garantendo così la stabilità economica dell'associazione criminale. E' risultato infatti che il sodalizio era in grado di muovere migliaia di chili di stupefacenti, come riscontrato anche dai sequestri di cocaina e hashish ( fol 18 ); il Tribunale ha evidenziato il sequestro di Kg 641,42 di hashish del 13/03/2018, avvenuto in occasione dell'arresto in flagranza del OP e di altri correi. Il Tribunale del riesame ha analizzato i risultati delle intercettazioni ambientali, in particolare quelle effettuate all'interno dell'abitazione del ET FA e le conversazioni telefoniche in cui si parlava di sostanza stupefacente anche con linguaggio criptico, oltre che gli esiti dell'attività di videosorveglianza e i riscontri sui veicoli di cui si servivano i soggetti 2 indagati della vendita della sostanza stupefacente. Ha evidenziato che non v'è difficoltà nell'individuare l'oggetto delle comunicazioni intercettate: i rapporti fra gli indagati miravano alla conclusione di transazioni di droga, leggera e pesante, come si rileva dall'uso a volte di termini convenzionali, a volte di termini univocamente significativi, dalle precise indicazioni su quantità e qualità della sostanza e dalla disponibilità di risorse finanziarie rilevanti, investite negli affari illeciti e dai plurimi luoghi utilizzati per lo stoccaggio del narcotico, tra cui il box di OP RL. Ha, infatti, delineato dal corposo materiale investigativo lo specifico ruolo svolto dal OP ( arrestato 1'1.03.2018 in flagranza, mentre era in procinto di scaricare un ingente quantitativo di stupefacente), di partecipe dell'organizzazione criminale, avendo messo a disposizione il magazzino, sede della società Autotrasporti Roma est, per la gestione e il temporaneo stoccaggio dello stupefacente giunto a Roma ( fol 25), prima della distribuzione agli acquirenti finali. 1.2. Con riferimento al TI ( Capo D28), il Tribunale ha ripercorso, anche alla luce delle osservazioni difensive, il quadro indiziario ( fol 62,63,64) grave ed univoco, desumibile dalle conversazioni ambientali registrate nell'abitazione di ET FA il 20.04.2018 1.3. In ordine alle esigenze cautelari il Tribunale ha rilevato il pericolo di reiterazione criminosa desumibile dalle modalità del fatto, dalla personalità e dalla particolare spregiudicatezza degli indagati. Ha aggiunto che ogni altra misura sarebbe inadeguata a fronteggiare l'evidenziata esigenza cautelare ( fol 74 e 75, 76, 78 79). 2.Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso i difensori degli indagati. 2.1.Per SA MA TI l'Avv. Cesare Placanica ha dedotto i seguenti motivi: I) vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Invero dalla trascrizione della registrazione della conversazione ambientale avvenuta il 21.04.2018 si evince che l'oggetto della trattativa tra gli interlocutori (ET e TI) sia rimasto allo stadio di mera possibilità, cioè di mero intento ai sensi dell'art. 115 cod.pen., tale da non configurare la condotta contestata di detenzione illecita di 25 kg di sostanza stupefacente di tipo cocaina e di offerta in vendita al ET di una parte. Il Tribunale del riesame non si è confrontato con il dato storico offerto dalla difesa, vale a dire che il promittente, cioè l'indagato, si era riservato di verificare, il lunedì successivo all'incontro, la disponibilità della sostanza;
su tale segmento rilevante della condotta non vi è stato alcun atto investigativo nè riscontro. Anzi il Tribunale del riesame ha reinterpretato la imputazione formulata a carico del ricorrente in termini di mera offerta in vendita non confacente con il capo d'accusa, che è 3 stato formulato in relazione alla detenzione di 25 kg di sostanza stupefacente di tipo cocaina e che implica quindi l'accertamento della effettiva disponibilità. II) vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dì esigenze cautelar'. Il Gip aveva omesso di esplicitare in maniera specifica le argomentazioni a sostegno della scelta della misura custodiale nei confronti del TI ( fol 120 e ss. ordinanza di custodia cautelare in carcere); conseguentemente il Tribunale del riesame ha effettuato una illegittima integrazione della motivazione dell'ordinanza genetica che deve considerarsi nulla. Inoltre il Tribunale del riesame ha omesso di valutare circostanze fattuali che consentivano una soluzione cautelare più mite, in particolare la condizione di giovane padre, lo svolgimento di una regolare attività lavorativa oltre che l' incensuratezza. 2.2. Per OP RL l'Avv CO Bruzzese ha dedotto i seguenti motivi: I) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai capi D e D2. L'ordinanza non illustra alcun effettivo contributo dell'indagato al gruppo associativo e ha preso in esame elementi che al più attestano il coinvolgimento nell'unico episodio in cui si accordò con un soggetto albanese per ottenere il pagamento di 5000,00 euro in cambio della possibilità di effettuare lo scarico presso il piazzale della sua società di autotrasporti. Deduce il vizio di difetto di motivazione in ordine alla valutazione della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, in considerazione del fatto che i riferimenti alle condotte delittuose addebitate al OP emergevano indirettamente dal monitoraggio delle utenze telefoniche in uso ad altri indagati o da conversazioni ambientali di terzi, in quanto non sono state sottoposte a intercettazioni le utenze a lui intestate;
lamenta la mancata identificazione del OP negli atti di indagine oltre il mancato rinvenimento della sostanza stupefacente. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta in atti, ha chiesto dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi. Considerato in diritto 1.11 ricorso del OP è inammissibile per genericità e aspecificità dei motivi. 2. Il Tribunale ha illustrato gli elementi di gravità indiziaria, tenendo conto dei rilievi difensivi volti a sostenere l'estraneità del OP al sodalizio stabilmente dedito al commercio di sostanze stupefacenti, nella specie cocaina e hashish, con a capo ET FA che, mentre si trovava agli arresti domiciliari, in accordo con TE FA e con altri soggetti che costituivano la struttura portante dell'organizzazione criminale, gestiva l'approvvigionamento e la distribuzione dello stupefacente, anche con l'apporto continuativo di altri collaboratori, tra cui il OP, che ne garantivano il funzionamento e l'attuazione dello scopo sociale, vale a dire la commercializzazione di ingenti quantitativi di stupefacenti sul territorio laziale. Nel far ciò il Tribunale ha dato adeguata motivazione, richiamando i molteplici elementi indiziari, già 4 enucleati nell'ordinanza del Gip, per lo più tratti dalle attività di intercettazione telefonica ed ambientale, dai risultati della videosorveglianza e di riscontro investigativo, che descrivono, in termini di sufficiente certezza, l'esistenza di un rapporto assiduo e stabile di collaborazione tra il OP ed il gruppo dei promotori organizzatori, proprio sul piano logistico: il magazzino della società Autotrasporti Roma est, di cui il OP era titolare, era utilizzato, infatti, per la gestione e lo stoccaggio dello stupefacente appena giunto nella capitale, prima della distribuzione agli acquirenti finali. Viene evidenziato, a fol 25, che, dopo l'arresto in flagranza del OP, avvenuto il 03.2018, mentre era in procinto di scaricare un ingente quantitativo di narcotico, ET FA e DO RO ( quest'ultimo aveva il ruolo di individuare luoghi sicuri dove far arrivare e stoccare lo stupefacente e contribuiva alla gestione della rete di distribuzione oltre che alla riscossione dei proventi illeciti) si preoccupavano di prendere contatti con la moglie del OP, EN CL, per assicurarsi che quest'ultima fosse di "sostegno al marito in carcere"; la donna li rassicurava che il marito si era "accollato tutto"; dalle conversazioni ambientali intercorse tra DO e ET emerge, inoltre, che per l'attività di "scarico" della sostanza stupefacente, hashish, nel deposito il OP aveva già ricevuto 40 sacchi ( 40.000 euro ) e che, dopo qualche tempo, il ET gli avrebbe fatto recapitare, sempre tramite la moglie, almeno ulteriori altri 5.000,00 euro. Il Tribunale ha opportunamente richiamato nella logica e coerente ricostruzione del quadro indiziario i brani di intercettazione che attengono agli elementi descrittivi di una stabile e organizzata attività di spaccio di stupefacenti cui è partecipe il OP, con il ruolo di garante della base logistica destinata allo stoccaggio dello stupefacente,( fol 53 e 54 ); ha evidenziato in particolare il contenuto di conversazioni, sempre oggetto di intercettazione ambientale a casa di ET, intercorse con il DO, che poi hanno consentito il sequestro da parte del GICO, in data 1.03.2018 di 2,134 Kg di cocaina ceduta da DO, su disposizione di ET, a Salvemini LO e l'arresto del corriere di quest'ultimo, PO TT. Il Tribunale nella ricostruzione dell'episodio illecito, oggetto della contestazione di cui al capo D2, ha messo in evidenza ( fol 53 e ss) che proprio il DO, nel concordare con il ET le modalità operative della cessione, spiegava che si sarebbe recato a prelevare lo stupefacente da consegnare ai "grossisti" presso i locali della società autotrasporti di OP RL ( il monitoraggio dell'automobile in uso a DO e l'intercettazione ambientale disposta sull'autovettura costituirà l'ulteriore riscontro del fatto che il DO si recò in via Polense, sede della società del OP, dove incontrò quest'ultimo, IN, e prelevò lo stupefacente da consegnare al Salvemini ). 2.1. In ordine, infine, alle denunciate carenze di motivazione in punto di esigenze cautelari, si osserva che il Tribunale ha adeguatamente argomentato, desumendo il pericolo di cd. reiterazione criminosa sia dalle modalità delle condotte, rivelatrici di capacità delinquenziale, che dal ruolo strategico e di peculiare importanza assunto, sintomatico del legame stabile con il sodalizio, avvalorato anche in occasione dell'arresto in flagranza di reato e dal successivo comportamento processuale da cui si ricava la completa affidabilità per il gruppo criminale, 5 senza mai mostrare intenti collaborativi o segnali si resipiscenza. Vale poi, in considerazione della contestazione cautelare del fatto associativo, la presunzione di legge (articolo 275, comma 3, c.p.p.) circa l'idoneità della misura cautelare carceraria, non superabile data l'assenza di elementi tali da far ritenere l'adeguatezza di misure cautelari meno afflittive, anche in considerazione della personalità e dei precedenti penali specifici ( fol 77). 3. Il ricorso di TI è infondato. 3.1.Quanto al primo motivo, va osservato che il Tribunale ha illustrato gli elementi di gravità indiziaria, tenendo conto dei rilievi difensivi ( fol 63 e 64). 3.1.1.E' bene ribadire che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 25546001). Va, inoltre, precisato che, dal punto di vista indiziario, nella fase cautelare è ancora sufficiente il requisito della sola gravità (articolo 273, comma 1, cod. proc. pen.), giacché il comma 1-bis del citato art. 273 (introdotto, appunto, dalla suddetta legge) richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 dell'articolo 192 cod. proc. pen., che prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli indizi: derivandone, quindi, che gli indizi, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'articolo 192, comma 2, cod. proc. pen., e cioè con i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza (Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179; Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, Cuccaro, Rv. 237475). Tutte le censure del ricorrente di cui al primo motivo si incentrano nell'eccepita mancanza o manifesta illogicità di motivazione della ordinanza impugnata in riferimento alla sussistenza di un sufficientemente grave quadro indiziario a carico del ricorrente, offrendo una lettura alternativa e riduttiva delle risultanze delle indagini, lamentando un asserito difetto di valutazione critica da parte del Tribunale rispetto alla mancata concreta disponibilità della sostanza stupefacente e dilungandosi in considerazioni in punto di fatto, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità. Il sindacato di questa Corte resta pur sempre di legittimità, con la conseguenza che non può esserle demandato un riesame critico delle risultanze istruttorie. Il riferimento ad atti del processo può essere utilizzato unicamente per contestare la correttezza dell'iter logico-argomentativo utilizzato dal giudice di merito, non già 6 per confutare in punto di fatto la valutazione dal medesimo offerta del materiale istruttorio allegato a fondamento della ipotesi accusatoria. Vale a dire che la omessa motivazione può essere dedotta là dove il giudice di merito abbia ingiustificatamente negato l'ingresso nella giustificazione della sua decisione ad un elemento di prova di segno contrario pacificamente risultante dagli atti processuali e dotato di efficacia "scardinante" dell'impianto motivazionale, non già quando ne abbia dato, coerentemente ed esaustivamente, una valutazione difforme rispetto alla prospettazione del ricorrente. 3.1.2.Gli elementi addotti dal ricorrente attinenti alla gravità indiziaria sono già stati tutti valutati e correttamente "smontati" dal Tribunale del Riesame. Invero nella parte motiva dell'ordinanza censurata, il Tribunale di Roma ha, peraltro, come si è visto, fatto esplicito riferimento ad una conversazione ambientale intercettata in data 20. 04.2018 e ha ( fol 63 64) richiamato gli univoci elementi gravemente indiziari, tratti anche dall'ascolto diretto del file audio, rimarcandone la perfetta sovrapponibilità con il brogliaccio in atti e ricostruendo la vicenda nei seguenti termini: ET aveva incontrato a casa, per il tramite di altro sodale, il Cappoli, intraneo all'ambiente del narcotraffico, il TI che intendeva aprire un ulteriore canale per la vendita dello stupefacente. L'incontro è volto alla concretizzazione della cessione di 25 Kg di cocaina di cui il TI aveva la disponibilità, avendola acquistata ad euro 26,5 al Kg ( "ce ne stanno venticinque parcheggiati di questa qua... la sto a prende a 26,5"): si trattava di cocaina del tipo Delfino, il ET era disposto a porre a disposizione di TI la propria rete di clienti, precisando che potevano vendere a 28 ( 28.000 al Kg), con un guadagno di mezzo punto ( 500 euro) ciascuno ( conv. ambientale 864 /18 tra ET, Cappoli, TI fol 64). L'ordinanza impugnata si sottrae, pertanto, alle censure di ricorso, perché non rivela alcuna carenza o (manifesta) illogicità del discorso giustificativo e in piena coerenza con la contestazione della condotta di detenzione e offerta in vendita ha enucleato tutti gli elementi sintomatici (fol 65) della certa e attuale capacità di concretizzare in tempi rapidi l'operazione relativa alla cessione dei 25 chili di cocaina. 3.2. Con riferimento al motivo relativo alle esigenze cautelari, il Tribunale a fol 79 ha valutato le concrete modalità dell'azione che denotano una personalità spregiudicata ed incline al crimine;
ha evidenziato che il TI, dedito al traffico di sostanze stupefacenti ha cercato infatti il contatto diretto con il capo dell'organizzazione criminale, non facendosi scrupolo di incontrarlo mentre si trovava agli arresti domiciliari;
aveva la disponibilità di un notevole quantitativo di cocaina e ciò lasciava intendere l'inserimento in ambiente delinquenziale di notevole spessore e rappresentava l'indice di una scelta di vita non occasionale;
ha ritenuto pertanto, inadeguata, ogni altra misura cautelare se non quella della custodia cautelare in carcere. 3.2.1. La doglianza relativa alla mancanza assoluta della motivazione, sottesa alla valutazione delle esigenze cautelari, da cui deriverebbe il divieto per il Tribunale del riesame di integrazione della motivazione ai sensi dell'art. 309 comma 9 cod.proc.pen., è al limite 7 dell'inammissibilità. Va osservato, infatti, che, in sede di riesame, come indicato nell'ordinanza impugnata, a fol 10, e ammesso dallo stesso ricorrente ( fol 8 ricorso), il motivo riguardava la mancanza di autonoma valutazione delle esigenze cautelari, con riferimento alla ordinanza genetica;
tanto che il Tribunale del riesame ha argomentato ( fol 74) che, sia pure con motivazione sintetica e complessiva, il GIP aveva rispettato la previsione di cui all' art. 292, comma primo, lett.c), cod. proc. pen., così come risultante dalla modifica normativa di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, che impone al giudice di esplicitare, indipendentemente dal richiamo in tutto o in parte di altri atti del procedimento, i criteri adottati a fondamento della decisione e non implica, invece, la necessità di una riscrittura "originale" degli elementi o circostanze rilevanti ai fini della disposizione della misura (Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017 - dep. 21/03/2017, Marra, Rv. 269648). In sede di ricorso dinanzi a questa Corte, il TI ha dedotto, invece, un diverso profilo, lamentando che il Gip, nella parte della ordinanza dedicata alle esigenze cautelari (da fol 120 e ss), non si era minimamente preoccupato di menzionare il TI, rilevando una mancanza assoluta di esposizione della motivazione;
in realtà l'esame dell'ordinanza genetica evidenzia che il Gip ha analizzato la posizione di ciascuno degli indagati, sotto il profilo della gravità indiziaria, dando conto della totale autonomia espositiva dei gravi indizi di colpevolezza e, quanto alle esigenze cautelari, seguendo una tecnica espositiva più sintetica, ha motivato cumulativamente per tutti gli indagati, tra cui il TI, ad eccezione di alcuni espressamente indicati, l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, come unica misura adeguata, stante la sussistenza di un concreto e attuale pericolo di reiterazione di analoghi reati e la necessità di recidere i collegamenti criminali nel mercato del narcotraffico, facendo riferimento ad elementi oggettivi di valutazione comunque riferibili al TI ( fol 120,121). La motivazione, dell'ordinanza genetica in punto di esigenze cautelari, sia pure cumulativa, non può dirsi carente ai sensi dell'art. 309 comma 9 c.p.p, in quanto del tutto omessa o meramente apparente, sicché essa poteva essere legittimamente integrata dal Tribunale della Libertà che, a fol 79, ha puntualmente e adeguatamente argomentato il permanere del pericolo di cd. reiterazione criminosa facendo riferimento alle modalità della condotta, rivelatrice di capacità delinquenziale e di familiarità col commercio di sostanze stupefacenti, sia ad alcuni tratti della personalità, come delineati dai plurimi contatti sul territorio, dall'inserimento non marginale con personaggi di spicco del sodalizio criminoso, dalla spregiudicatezza dimostrata nel rapportarsi con il ET, figura apicale nella gestione del traffico di stupefacenti nel territorio laziale. 4. In conclusione va dichiarata la inammissibilità del ricorso di OP RL con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Il ricorso di TI SA MA deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 8 Il Presidente Gadpf;
no Fumu Li 114 ti Il Consigliere estensore EYbn ateU aFe r,à nti ( (./ 110N - Copia del presente provvedimento deve essere trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda per entrambi i ricorrenti a quanto stabilito all'art. 94 c.
1-ter disp. att. del c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di OP RL che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Rigetta il ricorso di TI SA MA che condanna al pagamento delle spese processuali. Si provveda per entrambi ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p. Così deciso il 10.07.2020
lette le conclusioni del PG FULVIO BALDI Penale Sent. Sez. 4 Num. 21923 Anno 2020 Presidente: FUMU GIACOMO Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 10/07/2020 Ritenuto in fatto 1.11 Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale ha applicato in data 18.11.2019 la misura cautelare della custodia in carcere a OP RL, per il delitto di partecipazione ad un'associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, tipo cocaina e hashish, (capo D) con a capo TE FA, alias AB ( deceduto il 7.08.2019), ET FA e TO IA, svolgendo in particolare il ruolo funzionale di messa a disposizione di un magazzino situato in Roma, sede della società Autotrasporti Roma Est, destinato alla ricezione e al temporaneo deposito dello stupefacente, prima della distribuzione al mercato degli acquirenti;
nonché per il reato di cui al capo D2, relativo alla illecita detenzione, in concorso con altri, di Kg 12 di sostanza stupefacente di tipo cocaina, di cui Kg 6 contraddistinti dal marchio scorpione, occultati all'interno del magazzino della società riconducibile al medesimo OP;
ha confermato altresì la medesima ordinanza che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di TI SA MA, in relazione al reato di cui al capo D28, riguardante la illecita detenzione di 25 Kg di sostanza stupefacente del tipo cocaina, contraddistinta con il marchio delfino, parte della quale era offerta in vendita a ET FA. Fatto commesso in Roma il 21.04.2018 1.1. Il Tribunale ha preso in esame il complessivo materiale indiziario da cui si desume l'esistenza di un'organizzazione criminale, operante nel territorio laziale, dedita all'attività di spaccio di sostanze stupefacenti, dotata di straordinaria capacità operativa, al cui vertice erano ET FA e TE FA, promotori e organizzatori, TO IA, RI CO, AV SA, SS IC, quali fornitori e finanziatori dediti all'importazione e all'acquisto di stupefacente;
attorno ai capi si muovevano poi altri soggetti, con ruoli di collaborazione ben individuati, tra cui il OP RL, partecipe dell'organismo criminale in qualità di titolare del magazzino sede della società Autotrasporti Roma Est, utilizzato per la gestione e lo stoccaggio dello stupefacente giunto nella capitale;
vi erano poi altri soggetti, che costituivano il secondo anello della struttura associativa, acquirenti all'ingrosso e rivenditori di droga, con una loro rete di distribuzione che consentivano all'associazione di operare in modo continuativo e stabile, di immettere sul mercato quantitativi notevoli di stupefacente e di smerciarlo, garantendo così la stabilità economica dell'associazione criminale. E' risultato infatti che il sodalizio era in grado di muovere migliaia di chili di stupefacenti, come riscontrato anche dai sequestri di cocaina e hashish ( fol 18 ); il Tribunale ha evidenziato il sequestro di Kg 641,42 di hashish del 13/03/2018, avvenuto in occasione dell'arresto in flagranza del OP e di altri correi. Il Tribunale del riesame ha analizzato i risultati delle intercettazioni ambientali, in particolare quelle effettuate all'interno dell'abitazione del ET FA e le conversazioni telefoniche in cui si parlava di sostanza stupefacente anche con linguaggio criptico, oltre che gli esiti dell'attività di videosorveglianza e i riscontri sui veicoli di cui si servivano i soggetti 2 indagati della vendita della sostanza stupefacente. Ha evidenziato che non v'è difficoltà nell'individuare l'oggetto delle comunicazioni intercettate: i rapporti fra gli indagati miravano alla conclusione di transazioni di droga, leggera e pesante, come si rileva dall'uso a volte di termini convenzionali, a volte di termini univocamente significativi, dalle precise indicazioni su quantità e qualità della sostanza e dalla disponibilità di risorse finanziarie rilevanti, investite negli affari illeciti e dai plurimi luoghi utilizzati per lo stoccaggio del narcotico, tra cui il box di OP RL. Ha, infatti, delineato dal corposo materiale investigativo lo specifico ruolo svolto dal OP ( arrestato 1'1.03.2018 in flagranza, mentre era in procinto di scaricare un ingente quantitativo di stupefacente), di partecipe dell'organizzazione criminale, avendo messo a disposizione il magazzino, sede della società Autotrasporti Roma est, per la gestione e il temporaneo stoccaggio dello stupefacente giunto a Roma ( fol 25), prima della distribuzione agli acquirenti finali. 1.2. Con riferimento al TI ( Capo D28), il Tribunale ha ripercorso, anche alla luce delle osservazioni difensive, il quadro indiziario ( fol 62,63,64) grave ed univoco, desumibile dalle conversazioni ambientali registrate nell'abitazione di ET FA il 20.04.2018 1.3. In ordine alle esigenze cautelari il Tribunale ha rilevato il pericolo di reiterazione criminosa desumibile dalle modalità del fatto, dalla personalità e dalla particolare spregiudicatezza degli indagati. Ha aggiunto che ogni altra misura sarebbe inadeguata a fronteggiare l'evidenziata esigenza cautelare ( fol 74 e 75, 76, 78 79). 2.Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso i difensori degli indagati. 2.1.Per SA MA TI l'Avv. Cesare Placanica ha dedotto i seguenti motivi: I) vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Invero dalla trascrizione della registrazione della conversazione ambientale avvenuta il 21.04.2018 si evince che l'oggetto della trattativa tra gli interlocutori (ET e TI) sia rimasto allo stadio di mera possibilità, cioè di mero intento ai sensi dell'art. 115 cod.pen., tale da non configurare la condotta contestata di detenzione illecita di 25 kg di sostanza stupefacente di tipo cocaina e di offerta in vendita al ET di una parte. Il Tribunale del riesame non si è confrontato con il dato storico offerto dalla difesa, vale a dire che il promittente, cioè l'indagato, si era riservato di verificare, il lunedì successivo all'incontro, la disponibilità della sostanza;
su tale segmento rilevante della condotta non vi è stato alcun atto investigativo nè riscontro. Anzi il Tribunale del riesame ha reinterpretato la imputazione formulata a carico del ricorrente in termini di mera offerta in vendita non confacente con il capo d'accusa, che è 3 stato formulato in relazione alla detenzione di 25 kg di sostanza stupefacente di tipo cocaina e che implica quindi l'accertamento della effettiva disponibilità. II) vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dì esigenze cautelar'. Il Gip aveva omesso di esplicitare in maniera specifica le argomentazioni a sostegno della scelta della misura custodiale nei confronti del TI ( fol 120 e ss. ordinanza di custodia cautelare in carcere); conseguentemente il Tribunale del riesame ha effettuato una illegittima integrazione della motivazione dell'ordinanza genetica che deve considerarsi nulla. Inoltre il Tribunale del riesame ha omesso di valutare circostanze fattuali che consentivano una soluzione cautelare più mite, in particolare la condizione di giovane padre, lo svolgimento di una regolare attività lavorativa oltre che l' incensuratezza. 2.2. Per OP RL l'Avv CO Bruzzese ha dedotto i seguenti motivi: I) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai capi D e D2. L'ordinanza non illustra alcun effettivo contributo dell'indagato al gruppo associativo e ha preso in esame elementi che al più attestano il coinvolgimento nell'unico episodio in cui si accordò con un soggetto albanese per ottenere il pagamento di 5000,00 euro in cambio della possibilità di effettuare lo scarico presso il piazzale della sua società di autotrasporti. Deduce il vizio di difetto di motivazione in ordine alla valutazione della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, in considerazione del fatto che i riferimenti alle condotte delittuose addebitate al OP emergevano indirettamente dal monitoraggio delle utenze telefoniche in uso ad altri indagati o da conversazioni ambientali di terzi, in quanto non sono state sottoposte a intercettazioni le utenze a lui intestate;
lamenta la mancata identificazione del OP negli atti di indagine oltre il mancato rinvenimento della sostanza stupefacente. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta in atti, ha chiesto dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi. Considerato in diritto 1.11 ricorso del OP è inammissibile per genericità e aspecificità dei motivi. 2. Il Tribunale ha illustrato gli elementi di gravità indiziaria, tenendo conto dei rilievi difensivi volti a sostenere l'estraneità del OP al sodalizio stabilmente dedito al commercio di sostanze stupefacenti, nella specie cocaina e hashish, con a capo ET FA che, mentre si trovava agli arresti domiciliari, in accordo con TE FA e con altri soggetti che costituivano la struttura portante dell'organizzazione criminale, gestiva l'approvvigionamento e la distribuzione dello stupefacente, anche con l'apporto continuativo di altri collaboratori, tra cui il OP, che ne garantivano il funzionamento e l'attuazione dello scopo sociale, vale a dire la commercializzazione di ingenti quantitativi di stupefacenti sul territorio laziale. Nel far ciò il Tribunale ha dato adeguata motivazione, richiamando i molteplici elementi indiziari, già 4 enucleati nell'ordinanza del Gip, per lo più tratti dalle attività di intercettazione telefonica ed ambientale, dai risultati della videosorveglianza e di riscontro investigativo, che descrivono, in termini di sufficiente certezza, l'esistenza di un rapporto assiduo e stabile di collaborazione tra il OP ed il gruppo dei promotori organizzatori, proprio sul piano logistico: il magazzino della società Autotrasporti Roma est, di cui il OP era titolare, era utilizzato, infatti, per la gestione e lo stoccaggio dello stupefacente appena giunto nella capitale, prima della distribuzione agli acquirenti finali. Viene evidenziato, a fol 25, che, dopo l'arresto in flagranza del OP, avvenuto il 03.2018, mentre era in procinto di scaricare un ingente quantitativo di narcotico, ET FA e DO RO ( quest'ultimo aveva il ruolo di individuare luoghi sicuri dove far arrivare e stoccare lo stupefacente e contribuiva alla gestione della rete di distribuzione oltre che alla riscossione dei proventi illeciti) si preoccupavano di prendere contatti con la moglie del OP, EN CL, per assicurarsi che quest'ultima fosse di "sostegno al marito in carcere"; la donna li rassicurava che il marito si era "accollato tutto"; dalle conversazioni ambientali intercorse tra DO e ET emerge, inoltre, che per l'attività di "scarico" della sostanza stupefacente, hashish, nel deposito il OP aveva già ricevuto 40 sacchi ( 40.000 euro ) e che, dopo qualche tempo, il ET gli avrebbe fatto recapitare, sempre tramite la moglie, almeno ulteriori altri 5.000,00 euro. Il Tribunale ha opportunamente richiamato nella logica e coerente ricostruzione del quadro indiziario i brani di intercettazione che attengono agli elementi descrittivi di una stabile e organizzata attività di spaccio di stupefacenti cui è partecipe il OP, con il ruolo di garante della base logistica destinata allo stoccaggio dello stupefacente,( fol 53 e 54 ); ha evidenziato in particolare il contenuto di conversazioni, sempre oggetto di intercettazione ambientale a casa di ET, intercorse con il DO, che poi hanno consentito il sequestro da parte del GICO, in data 1.03.2018 di 2,134 Kg di cocaina ceduta da DO, su disposizione di ET, a Salvemini LO e l'arresto del corriere di quest'ultimo, PO TT. Il Tribunale nella ricostruzione dell'episodio illecito, oggetto della contestazione di cui al capo D2, ha messo in evidenza ( fol 53 e ss) che proprio il DO, nel concordare con il ET le modalità operative della cessione, spiegava che si sarebbe recato a prelevare lo stupefacente da consegnare ai "grossisti" presso i locali della società autotrasporti di OP RL ( il monitoraggio dell'automobile in uso a DO e l'intercettazione ambientale disposta sull'autovettura costituirà l'ulteriore riscontro del fatto che il DO si recò in via Polense, sede della società del OP, dove incontrò quest'ultimo, IN, e prelevò lo stupefacente da consegnare al Salvemini ). 2.1. In ordine, infine, alle denunciate carenze di motivazione in punto di esigenze cautelari, si osserva che il Tribunale ha adeguatamente argomentato, desumendo il pericolo di cd. reiterazione criminosa sia dalle modalità delle condotte, rivelatrici di capacità delinquenziale, che dal ruolo strategico e di peculiare importanza assunto, sintomatico del legame stabile con il sodalizio, avvalorato anche in occasione dell'arresto in flagranza di reato e dal successivo comportamento processuale da cui si ricava la completa affidabilità per il gruppo criminale, 5 senza mai mostrare intenti collaborativi o segnali si resipiscenza. Vale poi, in considerazione della contestazione cautelare del fatto associativo, la presunzione di legge (articolo 275, comma 3, c.p.p.) circa l'idoneità della misura cautelare carceraria, non superabile data l'assenza di elementi tali da far ritenere l'adeguatezza di misure cautelari meno afflittive, anche in considerazione della personalità e dei precedenti penali specifici ( fol 77). 3. Il ricorso di TI è infondato. 3.1.Quanto al primo motivo, va osservato che il Tribunale ha illustrato gli elementi di gravità indiziaria, tenendo conto dei rilievi difensivi ( fol 63 e 64). 3.1.1.E' bene ribadire che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 25546001). Va, inoltre, precisato che, dal punto di vista indiziario, nella fase cautelare è ancora sufficiente il requisito della sola gravità (articolo 273, comma 1, cod. proc. pen.), giacché il comma 1-bis del citato art. 273 (introdotto, appunto, dalla suddetta legge) richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 dell'articolo 192 cod. proc. pen., che prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli indizi: derivandone, quindi, che gli indizi, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'articolo 192, comma 2, cod. proc. pen., e cioè con i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza (Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179; Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, Cuccaro, Rv. 237475). Tutte le censure del ricorrente di cui al primo motivo si incentrano nell'eccepita mancanza o manifesta illogicità di motivazione della ordinanza impugnata in riferimento alla sussistenza di un sufficientemente grave quadro indiziario a carico del ricorrente, offrendo una lettura alternativa e riduttiva delle risultanze delle indagini, lamentando un asserito difetto di valutazione critica da parte del Tribunale rispetto alla mancata concreta disponibilità della sostanza stupefacente e dilungandosi in considerazioni in punto di fatto, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità. Il sindacato di questa Corte resta pur sempre di legittimità, con la conseguenza che non può esserle demandato un riesame critico delle risultanze istruttorie. Il riferimento ad atti del processo può essere utilizzato unicamente per contestare la correttezza dell'iter logico-argomentativo utilizzato dal giudice di merito, non già 6 per confutare in punto di fatto la valutazione dal medesimo offerta del materiale istruttorio allegato a fondamento della ipotesi accusatoria. Vale a dire che la omessa motivazione può essere dedotta là dove il giudice di merito abbia ingiustificatamente negato l'ingresso nella giustificazione della sua decisione ad un elemento di prova di segno contrario pacificamente risultante dagli atti processuali e dotato di efficacia "scardinante" dell'impianto motivazionale, non già quando ne abbia dato, coerentemente ed esaustivamente, una valutazione difforme rispetto alla prospettazione del ricorrente. 3.1.2.Gli elementi addotti dal ricorrente attinenti alla gravità indiziaria sono già stati tutti valutati e correttamente "smontati" dal Tribunale del Riesame. Invero nella parte motiva dell'ordinanza censurata, il Tribunale di Roma ha, peraltro, come si è visto, fatto esplicito riferimento ad una conversazione ambientale intercettata in data 20. 04.2018 e ha ( fol 63 64) richiamato gli univoci elementi gravemente indiziari, tratti anche dall'ascolto diretto del file audio, rimarcandone la perfetta sovrapponibilità con il brogliaccio in atti e ricostruendo la vicenda nei seguenti termini: ET aveva incontrato a casa, per il tramite di altro sodale, il Cappoli, intraneo all'ambiente del narcotraffico, il TI che intendeva aprire un ulteriore canale per la vendita dello stupefacente. L'incontro è volto alla concretizzazione della cessione di 25 Kg di cocaina di cui il TI aveva la disponibilità, avendola acquistata ad euro 26,5 al Kg ( "ce ne stanno venticinque parcheggiati di questa qua... la sto a prende a 26,5"): si trattava di cocaina del tipo Delfino, il ET era disposto a porre a disposizione di TI la propria rete di clienti, precisando che potevano vendere a 28 ( 28.000 al Kg), con un guadagno di mezzo punto ( 500 euro) ciascuno ( conv. ambientale 864 /18 tra ET, Cappoli, TI fol 64). L'ordinanza impugnata si sottrae, pertanto, alle censure di ricorso, perché non rivela alcuna carenza o (manifesta) illogicità del discorso giustificativo e in piena coerenza con la contestazione della condotta di detenzione e offerta in vendita ha enucleato tutti gli elementi sintomatici (fol 65) della certa e attuale capacità di concretizzare in tempi rapidi l'operazione relativa alla cessione dei 25 chili di cocaina. 3.2. Con riferimento al motivo relativo alle esigenze cautelari, il Tribunale a fol 79 ha valutato le concrete modalità dell'azione che denotano una personalità spregiudicata ed incline al crimine;
ha evidenziato che il TI, dedito al traffico di sostanze stupefacenti ha cercato infatti il contatto diretto con il capo dell'organizzazione criminale, non facendosi scrupolo di incontrarlo mentre si trovava agli arresti domiciliari;
aveva la disponibilità di un notevole quantitativo di cocaina e ciò lasciava intendere l'inserimento in ambiente delinquenziale di notevole spessore e rappresentava l'indice di una scelta di vita non occasionale;
ha ritenuto pertanto, inadeguata, ogni altra misura cautelare se non quella della custodia cautelare in carcere. 3.2.1. La doglianza relativa alla mancanza assoluta della motivazione, sottesa alla valutazione delle esigenze cautelari, da cui deriverebbe il divieto per il Tribunale del riesame di integrazione della motivazione ai sensi dell'art. 309 comma 9 cod.proc.pen., è al limite 7 dell'inammissibilità. Va osservato, infatti, che, in sede di riesame, come indicato nell'ordinanza impugnata, a fol 10, e ammesso dallo stesso ricorrente ( fol 8 ricorso), il motivo riguardava la mancanza di autonoma valutazione delle esigenze cautelari, con riferimento alla ordinanza genetica;
tanto che il Tribunale del riesame ha argomentato ( fol 74) che, sia pure con motivazione sintetica e complessiva, il GIP aveva rispettato la previsione di cui all' art. 292, comma primo, lett.c), cod. proc. pen., così come risultante dalla modifica normativa di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, che impone al giudice di esplicitare, indipendentemente dal richiamo in tutto o in parte di altri atti del procedimento, i criteri adottati a fondamento della decisione e non implica, invece, la necessità di una riscrittura "originale" degli elementi o circostanze rilevanti ai fini della disposizione della misura (Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017 - dep. 21/03/2017, Marra, Rv. 269648). In sede di ricorso dinanzi a questa Corte, il TI ha dedotto, invece, un diverso profilo, lamentando che il Gip, nella parte della ordinanza dedicata alle esigenze cautelari (da fol 120 e ss), non si era minimamente preoccupato di menzionare il TI, rilevando una mancanza assoluta di esposizione della motivazione;
in realtà l'esame dell'ordinanza genetica evidenzia che il Gip ha analizzato la posizione di ciascuno degli indagati, sotto il profilo della gravità indiziaria, dando conto della totale autonomia espositiva dei gravi indizi di colpevolezza e, quanto alle esigenze cautelari, seguendo una tecnica espositiva più sintetica, ha motivato cumulativamente per tutti gli indagati, tra cui il TI, ad eccezione di alcuni espressamente indicati, l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, come unica misura adeguata, stante la sussistenza di un concreto e attuale pericolo di reiterazione di analoghi reati e la necessità di recidere i collegamenti criminali nel mercato del narcotraffico, facendo riferimento ad elementi oggettivi di valutazione comunque riferibili al TI ( fol 120,121). La motivazione, dell'ordinanza genetica in punto di esigenze cautelari, sia pure cumulativa, non può dirsi carente ai sensi dell'art. 309 comma 9 c.p.p, in quanto del tutto omessa o meramente apparente, sicché essa poteva essere legittimamente integrata dal Tribunale della Libertà che, a fol 79, ha puntualmente e adeguatamente argomentato il permanere del pericolo di cd. reiterazione criminosa facendo riferimento alle modalità della condotta, rivelatrice di capacità delinquenziale e di familiarità col commercio di sostanze stupefacenti, sia ad alcuni tratti della personalità, come delineati dai plurimi contatti sul territorio, dall'inserimento non marginale con personaggi di spicco del sodalizio criminoso, dalla spregiudicatezza dimostrata nel rapportarsi con il ET, figura apicale nella gestione del traffico di stupefacenti nel territorio laziale. 4. In conclusione va dichiarata la inammissibilità del ricorso di OP RL con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Il ricorso di TI SA MA deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 8 Il Presidente Gadpf;
no Fumu Li 114 ti Il Consigliere estensore EYbn ateU aFe r,à nti ( (./ 110N - Copia del presente provvedimento deve essere trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda per entrambi i ricorrenti a quanto stabilito all'art. 94 c.
1-ter disp. att. del c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di OP RL che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Rigetta il ricorso di TI SA MA che condanna al pagamento delle spese processuali. Si provveda per entrambi ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p. Così deciso il 10.07.2020