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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 13/01/2026, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 252/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CARUSO ANTONIO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 88/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo, 3 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9415/2024 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 5.12.2024 SC Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento meglio specificato in epigrafe, avente ad oggetto TARI anno 2019, sanzioni ed interessi, adducendo che in ragione dell'intervenuta separazione giudiziale con la moglie Nominativo_2 , omologata dal Tribunale di Catania in data 3.7.2009, aveva perso la proprietà e la disponibilità sull'abitazione in relazione alla quale era stato accertato il tributo.
Si costituiva in giudizio il Comune di Catania il quale, prendeva atto di quanto rappresentato e documentato dal ricorrente e disponeva lo sgravio integrale del tributo evidenziando tuttavia, al contempo, che l'atto impugnato era stato emesso perché il ricorrente aveva omesso, come sarebbe stato suo dovere, di presentare tempestivamente denuncia di variazione ai fini TARI in relazione alla perdita di possesso dell'immobile.
All'odierna udienza il ricorrente, e prima ancora con le memorie illustrative, insisteva nella richiesta di condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
Ritiene la Corte che vada dichiarata l'estinzione del processo attesa intervenuta la cessazione della materia del contendere, a spese compensate tra le parti atteso che sarebbe stato onere del ricorrente – il quale così facendo ha dato causa alla lite –, comunicare per tempo all'ente impositore le circostanze allegate solo in sede giurisdizionale,
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I^ grado di Catania, definitivamente decidendo sul ricorso iscritto al n. 88/25
R.G:
dichiara estinto il processo.
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Corte di giustizia tributaria di I^ grado di Catania, sez.
IV^, il 9 gennaio 2026
Il Giudice
Dott. A. Caruso
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CARUSO ANTONIO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 88/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo, 3 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9415/2024 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 5.12.2024 SC Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento meglio specificato in epigrafe, avente ad oggetto TARI anno 2019, sanzioni ed interessi, adducendo che in ragione dell'intervenuta separazione giudiziale con la moglie Nominativo_2 , omologata dal Tribunale di Catania in data 3.7.2009, aveva perso la proprietà e la disponibilità sull'abitazione in relazione alla quale era stato accertato il tributo.
Si costituiva in giudizio il Comune di Catania il quale, prendeva atto di quanto rappresentato e documentato dal ricorrente e disponeva lo sgravio integrale del tributo evidenziando tuttavia, al contempo, che l'atto impugnato era stato emesso perché il ricorrente aveva omesso, come sarebbe stato suo dovere, di presentare tempestivamente denuncia di variazione ai fini TARI in relazione alla perdita di possesso dell'immobile.
All'odierna udienza il ricorrente, e prima ancora con le memorie illustrative, insisteva nella richiesta di condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
Ritiene la Corte che vada dichiarata l'estinzione del processo attesa intervenuta la cessazione della materia del contendere, a spese compensate tra le parti atteso che sarebbe stato onere del ricorrente – il quale così facendo ha dato causa alla lite –, comunicare per tempo all'ente impositore le circostanze allegate solo in sede giurisdizionale,
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I^ grado di Catania, definitivamente decidendo sul ricorso iscritto al n. 88/25
R.G:
dichiara estinto il processo.
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Corte di giustizia tributaria di I^ grado di Catania, sez.
IV^, il 9 gennaio 2026
Il Giudice
Dott. A. Caruso