Articolo 4 della Legge 11 ottobre 2000, n. 290
Articolo 3Articolo 5
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20 ottobre 2000
Art. 4. Disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della riduzione dell'accisa sulla benzina. 1. La perdita di entrata realizzata dalle regioni a statuto ordinario per l'anno 1998 derivante dalla riduzione dell'accisa sulla benzina a lire 242 al litro, non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche come determinato dall' articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e' assunta a carico del bilancio dello Stato secondo gli importi evidenziati nella tabella B allegata alla presente legge.
Nota all'art. 4:
- Il testo del comma 22 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), e' il seguente:
"22. Le tariffe delle tasse automobilistiche devono fornire un gettito equivalente a quello delle stesse tasse automobilistiche vigenti al 31 dicembre 1997, comprese le maggiorazioni previste dall' art. 3, comma 154, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , maggiorato di un importo pari a quello delle imposte da abolire ai sensi dei commi 4, 6, 7, 8 e 21, nonche' delle riduzioni di cui al comma 5.
Corrispondentemente, la quota dell'accisa spettante alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell' art. 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , e' ridotta da L. 350 a L. 242 per ciascun litro. L'insieme dei provvedimenti di cui al presente articolo deve consentire di realizzare maggiori entrate nette al bilancio dello Stato per almeno 100 miliardi di lire".
Entrata in vigore il 20 ottobre 2000
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