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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 16/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.SS Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. AleSSndro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1081/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nata a [...] il [...], residente in [...], alla Parte_1
via Roma, n. 28, cod. fisc. , rappresentata e difesa, in virtù di C.F._1 mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Carmine Volpe, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via M. Mascia, n. 16; appellante
E
“ PA
”, con sede legale in
[...]
Battipaglia, piazza A. De Curtis, n. 1/2, cod. fisc. e p. iva , in P.IVA_1 P.IVA_2
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. , Controparte_2
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Pasquale Bambino, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in
Battipaglia, piazza Amendola, n. 17; appellata
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 3768/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:
1 per l'appellante (come da atto di appello) – “1. in via preliminare ed in prima udienza, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado impugnata;
2. nel merito, in riforma della sentenza impugnata aderire alla consulenza grafologica eseguita dalla dott.SS e, per l'effetto, accertare e dichiarare che le sottoscrizioni apposte Persona_1
sulla fideiussione ed apparentemente riferibili all'appellante sono apocrife, con conseguente insussistenza dell'obbligo fideiussorio e revoca del decreto ingiuntivo nei confronti dell'appellante medesima;
3. nel merito, in subordine, disporre consulenza grafologica collegiale al fine di accertare l'autenticità o l'apocrifia delle sottoscrizioni apparentemente riferibili all'appellante sui documenti di cui innanzi;
4. in ordine all'an ed al quantum della presunta pretesa creditoria, per le motivazioni di cui innanzi ed in riforma della sentenza appellata, disporre consulenza tecnica contabile al fine di verificare la legittimità degli addebiti in conto corrente e l'esatto dare/avere tra le parti;
5. in esito comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto;
6. in riforma della sentenza impugnata condannare parte appellata al pagamento delle spese legali afferenti il ricorso per sequestro conservativo in corso di causa e relativo reclamo, in subordine quanto meno quelle afferenti il reclamo, con attribuzione al sottoscritto procuratore”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “- preliminarmente: dichiarare inammissibile ovvero rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per tutte le ragioni fatte valere in questo atto difensivo, ed in particolare perché mal posta, ovvero perché non ne ricorrono i presupposti di accoglimento, anche in considerazione dell'eccezione di inammissibilità dell'appello, a causa di sua manifesta infondatezza;
- sempre preliminarmente ed in rito: dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla signora in ragione della Parte_2 manifesta sua infondatezza ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. provvedendone al rigetto;
- in ogni caso: rigettare la richiesta di ammissione di c.t.u. grafologica collegiale per tutte le ragioni in atto difensivo fatte valere, e, così pure, la ulteriore richiesta di ammissione di c.t.u. contabile, sempre per tutte le ragioni in atto difensivo fatte valere;
- nel merito: rigettare l'appello proposto dalla signora avverso la sentenza n. Parte_1
3768/2023 del Tribunale di Salerno perché infondato in fatto ed in diritto, di conseguenza confermandola integralmente;
- condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado (compenso ai sensi del D.M. n. 55/14 … oltre spese e oneri accessori)”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3768/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dall' e da nei confronti Parte_3 Parte_1
2 della Controparte_3
(poi
[...] PA
”), ex art. 645 c.p.c., con atto di citazione
[...]
notificato il 17 gennaio 2014, così provvedeva: 1) rigettava l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2380/2013, emanato su ricorso spiegato dalla
[...]
Controparte_3
per ottenere il pagamento della somma di euro 112.569,40 a titolo di saldo passivo del rapporto di conto corrente n. 330779 del 28 gennaio 2011, oltre interessi moratori al tasso convenzionale dal 13 giugno 2013 al soddisfo e spese del procedimento monitorio;
2) condannava la alla refusione delle spese di lite;
3) poneva definitivamente a Pt_1
carico della le spese delle due consulenze grafologiche espletate nel giudizio, Pt_1 dichiarato interrotto nei confronti della con ordinanza del 3 luglio Parte_3
2014 per intervenuto fallimento e non proseguito dagli organi concorsuali.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la con atto di citazione Pt_1
notificato il 17 ottobre 2023, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) il giudice di primo grado, limitandosi ad una motivazione di stile, non aveva enunciato le ragioni per le quali, nel contrasto tra le due consulenze tecniche d'ufficio espletate, aveva ritenuto di recepire e porre a base della decisione le conclusioni rassegnate dal secondo ausiliario, che, a differenza del primo, aveva ritenuto autentiche le firme apposte a nome dell'opponente sulla fideiussione omnibus del 28 gennaio 2011 e sull'autorizzazione ex art. 1956 cod. civ. del 22 aprile 2011; peraltro, nel corso del giudizio, non era emerso alcun elemento istruttorio che potesse suffragare l'affermazione dell'autenticità delle predette sottoscrizioni, correttamente esclusa con la prima relazione peritale, sicché soltanto una consulenza tecnica d'ufficio collegiale avrebbe consentito di rimuovere ogni dubbio sulla loro eventuale riferibilità all'opponente; 2) il giudice di prime cure aveva ritenuto fondata la pretesa creditoria della
[...]
senza disporre alcun PA accertamento peritale, nonostante le circostanziate eccezioni mosse dall'opponente in ordine all'indebita capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, alla loro usurarietà
e all'applicazione di commissioni massimo scoperto prive del requisito della determinatezza;
in particolare, il contratto di conto corrente n. 330779 violava gli artt. 3 e
6 della delibera C.I.C.R. del 24 febbraio 2000, atteso che non prevedeva una reale reciprocità della capitalizzazione degli interessi debitori e di quelli creditori, essendo il tasso annuo effettivo di questi ultimi stato concordato in misura corrispondente e non
3 superiore al loro tasso annuo nominale;
parimenti, la clausola contrattuale relativa alla commissione di massimo scoperto era nulla per indeterminatezza, giacché ne indicava solo la misura percentuale, ma non anche le modalità di calcolo;
in ogni caso, il giudice di primo grado non poteva non avvalersi di una consulenza tecnica d'ufficio, essendo tale mezzo istruttorio indispensabile per accertare l'esistenza e l'entità del credito vantato dall'istituto bancario in ragione non solo della nullità delle clausole in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e di commissione di massimo scoperto, ma anche del complesso meccanismo di verifica dell'eventuale usurarietà dei tassi;
3) il
Tribunale di Salerno era incorso nell'errore di porre a carico dell'opponente anche le spese del procedimento cautelare di sequestro conservativo promosso in suo danno e di quello del reclamo, sebbene la “ PA
” fosse risultata soccombente in entrambi;
in realtà,
[...]
almeno per la fase del reclamo, che aveva la natura di un autonomo procedimento definito con la pronuncia di rigetto della pretesa dell'istituto di credito, le spese giudiziali sarebbero dovute gravare su quest'ultimo.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 12 gennaio 2024, la
[...]
PA
” contestava la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto con la
[...]
conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale, con ordinanza del 28 marzo/10 aprile 2024, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, perveniva, per la rimessione in decisione, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 7 novembre 2024, poi sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 25/28 novembre 2024, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è infondato e va rigettato.
In ordine al primo motivo di gravame, con il quale la lamenta che il Tribunale Pt_1
di Salerno non ha illustrato le ragioni che lo hanno indotto a condividere la seconda consulenza tecnica d'ufficio e non la prima, occorre osservare che, come sancito dalla giurisprudenza di legittimità in numerosi arresti (cfr., ex plurimis, Cass. 5 giugno 2000, n.
7478; Cass. 27 febbraio 2009, n. 4850; Cass. ord. 25 marzo 2021, n. 8429), in presenza di due contrastanti consulenze tecniche d'ufficio, qualora il giudice recepisca le conclusioni rese dall'ausiliario che abbia espletato per ultimo l'incarico, pur senza giustificare specificamente tale adesione, la sentenza non può ritenersi affetta da carenza di
4 motivazione nelle ipotesi in cui il secondo parere peritale fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito nella decisione e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella prima relazione o desumibili aliunde.
Una specifica motivazione, invece, è neceSSria nella diversa ipotesi di adesione alle conclusioni della prima delle due divergenti consulenze tecniche d'ufficio disposte dallo stesso giudice (cfr., ex plurimis, Cass. 13 luglio 2001, n. 9567; Cass. 15 maggio 2004, n.
9300; Cass. 7 marzo 2006, n. 4885), dovendo quest'ultimo, in tal caso, senz'altro esplicitare le ragioni per le quali, dopo aver ritenuto inidonee o insufficienti ai fini decisionali le risultanze della prima relazione peritale, al punto da ordinare, in via istruttoria, l'espletamento della seconda, abbia poi posto a fondamento della sentenza gli esiti del precedente elaborato.
Ne deriva che, sebbene il Tribunale di Salerno si sia limitato a sostenere che “la seconda consulenza grafologica … di tutta evidenza è stata disposta, non avendo fornito il precedente ausiliare rassicuranti e convincenti elementi di valutazione”, e che, di contro,
“la dr.SS , con relazione convincente e immune da vizi logici o tecnico-giuridici, Per_2
ha concluso che le firme apposte da in calce al contratto erano Parte_1 certamente autografe, in contrasto con quanto stabilito dal primo grafologo”, con la conseguenza che “la seconda relazione grafologica si lascia certamente preferire per la esaustività delle argomentazioni esposte”, in tal modo non enunciando analiticamente le ragioni per le quali ha reputato di maggiore attendibilità il successivo elaborato peritale, tuttavia, la sentenza impugnata non è inficiata da un difetto di motivazione, atteso che le risultanze della seconda consulenza tecnica d'ufficio consentivano di comprendere il ragionamento che aveva indotto il giudice di primo grado a condividerle e ad escludere la rilevanza di quelle della relazione precedentemente espletata.
Ed invero, il secondo consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale di Salerno, dott.SS R. , dopo aver analizzato le sottoscrizioni in contestazione e quelle Per_2 autografe della asseverava che il loro confronto aveva “dato esito positivo, Pt_1
portando in luce la medesima impronta grafica, le medesime linee guida, connotati tipo e natura del movimento”, giacché le firme in verifica rientravano tutte nell'ambito della variabilità grafica propria dell'opponente, di cui riflettevano le abitudini cinetiche esecutive, evidenziando, nello specifico, che le analogie riguardavano: 1) la qualità del tratto grafico, per come emergente dall'interazione delle tre dimensioni dell'ampiezza, della velocità e della pressione;
2) i rapporti di coesione grafo-motoria; 3) le modalità di
5 esercizio della pressione;
4) le spinte vettoriali dei tratti grafici;
5) lo stile espressivo e l'aspetto inimitabile, che nasce dalla complessità dei gesti fuggitivi in azione e non trova mai identità con quello di un'altra persona.
In particolare, ad avviso del secondo consulente tecnico d'ufficio, le sottoscrizioni in verifica e quelle autentiche coincidevano per “le abilità cinetico-gestuali di base, il clima di maturità grafica, le personalizzazioni dei simboli grafici. In entrambe le firme a confronto l'immagine grafica corrisponde ad una mano matura, in possesso di una buona dimestichezza con il mezzo scrittorio …”, così come sovrapponibili apparivano “i profili letterali improntati alla curvilineità, alle acuità smuSSte, le linee flessuose e morbide”.
Parimenti comuni risultavano: 1) “la proiezione del grafismo verso il vettore destro, tanto più marcata quanto maggiore è la velocità esecutiva …”; 2) la morfologia delle lettere maiuscole, come “la foggia grafica semplice e scarna della 'P'”, la “'M' a festoni, con la tipicità dell'ultimo engramma ridotto”, e la “'T' con riccio interno di chiusura”; 3) la modalità di procedere sul rigo di base che, “seppur in assenza di serpeggiamenti di rilievo, si connota per lievi scatti di lettere o gruppi di lettere al di sopra dell'allineamento complessivo; 4) i “contenuti” allunghi inferiori e superiori;
5) la modalità esecutiva dei tratti accessori, quali “il puntino della 'i' lanciato verso destra”, “l'apposizione del tratto accessorio della 'a', vergato in unicità gestuale con il corpo della lettera, orientato concavo verso destra o verso il basso”; 6) l'alternanza di attacchi e stacchi nella continuità della linea scrittoria, “le soluzioni adottate nei raccordi ove presenti”; 7) l'estrinsecazione dell'impulso nervoso e la natura del ritmo;
8) il paSSggio rapido ed immediato dalla fase ideativa a quella esecutiva, nel senso che “la gestualità è sollecita e vivace, frenata unicamente dalle fratture nella continuità della linea scrittoria”; 9) “la natura della carica pressoria, nutrita e lievemente differenziata in virtù delle accelerazioni cinetiche”.
Pertanto, in ragione delle riscontrate analogie, l'ausiliario propendeva per la piena riconducibilità alla delle sottoscrizioni apposte a suo nome sulla fideiussione del Pt_1
28 gennaio 2011 e sull'autorizzazione di cui all'art. 1956 cod. civ. del 22 aprile 2011, concludendo che “le firme in esame hanno palesato i medesimi connotati tipo e tratti tipici individuali, risultando opera di una medesima mano che si è espreSS in libertà e naturalezza, stante l'assenza di fenomenologie grafiche anomale a carico del movimento”
e che “il confronto con le firme autografe … ha dato esito positivo, permettendo di inscrivere le firme in esame nell'ambito espressivo e cinetico-gestuale della perizianda”.
In sostanza, risulta oltremodo evidente che proprio la pluralità delle convergenze grafiche individuate dal secondo consulente tecnico d'ufficio tra le sottoscrizioni in contestazione
6 e quelle autografe della ha costituito il motivo per il quale il Tribunale di Salerno Pt_1
ha condiviso la sua relazione peritale rispetto a quella redatta dal primo ausiliario, dott.SS
, le cui conclusioni, in realtà, si erano rivelate di dubbia affidabilità alla luce della Per_3
documentazione formatasi successivamente al termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 2,
c.p.c., e depositata in giudizio dalla PA
” il 29 maggio 2019.
[...]
Ed infatti, l'istituto di credito produceva la consulenza tecnica d'ufficio predisposta il 20 novembre/20 dicembre 2018 in altro giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente tra le parti con il n. 1908/2014 RGC, con la quale l'ausiliario ivi incaricato, dott.SS
[...]
, aveva confermato l'appartenenza alla delle disconosciute firme Per_4 Pt_1
presenti sulla fideiussione del 26 maggio 2011, vale a dire su un'ulteriore garanzia rilasciata in favore della Controparte_3
a distanza di un breve lasso temporale da
[...] quella del 28 gennaio 2011 e dall'autorizzazione del 22 aprile 2011, inducendo, di conseguenza, il Tribunale di Salerno, in fase decisionale, a dubitare delle correttezza delle conclusioni cui era pervenuta la dott.SS e a rimettere la causa sul ruolo con Per_3
ordinanza del 18 gennaio 2020 allo specifico fine di rinnovare gli “accertamenti peritali con un nuovo consulente, che potrà fornire un ulteriore contributo chiarificatore”.
Né la può sostenere, con il primo motivo di appello, che, al di là delle risultanze Pt_1
della seconda consulenza tecnica d'ufficio, non sarebbe emerso dal giudizio alcun ulteriore elemento istruttorio che potesse corroborare la valutazione dell'autenticità delle sottoscrizioni della fideiussione del 28 gennaio 2011 e dell'autorizzazione del 22 aprile
2011, atteso che proprio la relazione peritale redatta nel giudizio n. 1908/2014 RGC avvalorava le conclusioni rassegnate dalla dott.SS , concorrendo ad escludere Parte_4
che le firme contestate fossero state apposte da terzi e rendendo, dunque, del tutto superfluo un accertamento grafologico da espletarsi in via collegiale.
In definitiva, le risultanze della seconda consulenza tecnica d'ufficio, disposta a seguito della produzione, da parte della PA
”, di quella espletata nel giudizio n. 1908/2014
[...]
RGC, permettevano di ricostruire l'iter logico seguito dal Tribunale di Salerno nel disattendere le contestazioni sollevate dalla in ordine all'autenticità delle Pt_1 sottoscrizioni della fideiussione del 28 gennaio 2011 e dell'autorizzazione del 22 aprile
2011 e, quindi, le conclusioni della prima relazione peritale, ancorché la sentenza impugnata fosse priva, sul punto, di una circostanziata motivazione.
7 In ogni caso, anche a voler aderire al diverso orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. 30 ottobre 2009, n. 23063; Cass. 26 agosto 2013, n.
19572; Cass. ord. 7 luglio 2021, n. 19372) secondo cui, qualora nel corso del giudizio di merito siano state espletate più consulenze tecniche in tempi diversi e con risultati difformi, il giudice può seguire il parere che ritiene più congruo o discostarsene, fornendo adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento, sicché, quando intenda uniformarsi alla seconda consulenza, non può limitarsi ad un'adesione acritica, ma deve giustificare la propria preferenza, la contestata genericità della motivazione resa dal
Tribunale di Salerno sulla maggiore valenza della relazione peritale della dott.SS Per_2
rispetto a quella redatta dalla dott.SS non costituirebbe comunque ragione idonea Per_3
a comportare la riforma della sentenza impugnata, per non avere la con l'atto di Pt_1
appello, mosso alcuna censura utile ad evidenziare le criticità e ad inficiare le risultanze del secondo elaborato e, quindi, a dimostrare l'errore nel quale sarebbe incorso il
Tribunale di Salerno nel ritenere autografe le sottoscrizioni controverse.
In realtà, la nel lamentare l'immotivata adesione, da parte del Tribunale di Pt_1
Salerno, alle conclusioni della seconda consulenza tecnica d'ufficio, ha rimarcato la validità di quella precedentemente elaborata dalla dott.SS , ma non ha, neppure in Per_3
maniera sommaria, indicato quali sarebbero stati i vizi e le lacune da cui sarebbe stata affetta la relazione peritale della dott.SS e, di conseguenza, le ragioni per le quali Per_2
il giudice di primo grado non avrebbe potuto considerare autografe le sottoscrizioni apposte sulla fideiussione omnibus del 28 gennaio 2011 e sull'autorizzazione del 22 aprile
2011, in tal modo non infirmando le risultanze dell'accertamento grafologico posto a fondamento della sentenza impugnata.
Del resto, la dott.SS , nel replicare alle osservazioni formulatele dalla Per_2 Pt_1 ai sensi dell'art. 195, comma 3, c.p.c., aveva chiarito, con riguardo al primo rilievo, che la firma da costei apposta sul documento di riconoscimento era stata, “come ogni altra autografa, attentamente analizzata e valutata, ma non utilizzata quale comparativa stante la scarsa qualità del prodotto grafico, come facilmente osservabile dal rilievo fotografico acquisito”, con la precisazione che, in ogni caso, dall'estensione del confronto anche “alla suddetta autografa”, si rilevavano “- i medesimi motivi ed esiti formativi;
- medesima natura del ritmo e gestione del quantum pressorio;
- analoghe soluzioni morfologiche- strutturali adottate per semplificare il gesto;
- analoga foggia grafica delle maiuscole e modalità di procedere sul rigo di base”, e, in merito al secondo rilievo, che “tutti gli indici indicati” dall'opponente, vale a dire il posizionamento della firma rispetto al rigo, il livello
8 di sommità, la pendenza, il calibro e il tipo di scrittura, le caratteristiche delle aste superiori al rigo e di quelle inferiori o sotto al rigo, le asole, gli occhielli, i punti di attacco e i contrassegni, “sono stati attentamente vagliati e analizzati in corso di elaborato tecnico
e dal confronto sono risultate perfettamente coincidenti tutte le categorie grafiche significative, quali quelle proprie del movimento, della pressione e dei gesti tipo, nonché quelle secondarie rappresentate dall'impianto morfologico-strutturale”, puntualizzando che “la modalità di procedere sul rigo di base, l'ampiezza del calibro e la qualità della pendenza sono fattori morfologico-strutturali che possono subire variazioni in relazione ad altri parametri grafici primari, come la velocità/intensità di scrittura: pertanto, quanto più rapido sarà il movimento tanto maggiore sarà la spinta della mano verso il vettore destro, minore saranno i valori di calibratura. L'identità di mano richiede, in primo luogo, la coincidenza di indici ritmici e cinetici, identità pressorie e nei gesti-tipo. Le identità strutturali e morfologiche acquistano valore ai fini identificatori solo se sono state soddisfatte in primo luogo le analogie negli aspetti fondanti del grafismo
(movimento, pressione e gesti-tipo)”, per poi ribadire, in maniera perentoria, “tenuto conto della qualità delle analogie emerse negli aspetti fondanti del grafismo, quali natura del movimento, soluzioni cinetiche/strutturali, erogazione della carica pressoria e gesti tipo nonché rarità eido-motorie, … la piena riconducibilità alla mano della elle Pt_1
firme oggetto di accertamento tecnico”.
Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame, con il quale la lamenta che Pt_1
il Tribunale di Salerno ha ritenuto fondata la pretesa creditoria vantata dalla
[...]
” senza disporre alcun PA
accertamento peritale, eccependo la nullità delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e alla commissione di massimo scoperto.
Ed invero, non essendo il contratto di conto corrente n. 330779 del 28 gennaio 2011 affetto da alcuna nullità, il giudice di primo grado non poteva disporre l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio diretta a ricostruire il saldo finale del rapporto, proprio in ragione dell'insussistenza di addebiti illegittimi da espungere al fine di accertare con esattezza l'an e il quantum del credito azionato in via monitoria dall'allora
[...]
. Controparte_3
In particolare, ad onta di quanto sostenuto dall'appellante, l'art. 4 del contratto di conto corrente in oggetto prevedeva la medesima periodicità nel conteggio degli interessi attivi e di quelli passivi, stabilendone la durata trimestrale mediante il rinvio all'allegato documento di sintesi, nel quale, proprio al fine di garantire realmente la reciproca
9 capitalizzazione infrannuale (cfr. Cass. ord. 10 febbraio 2022, n. 4321), come il tasso
(annuo) debitore effettivo veniva fiSSto nell'11,73357 e, dunque, in misura eccedente il tasso (annuo) debitore nominale, pari allo 11,25000%, così il tasso (anno) creditore effettivo, corrispondente allo 0,10003%, veniva determinato in misura maggiore del tasso
(annuo) creditore nominale dello 0,10000%, con la conseguenza che non è configurabile alcuna ipotesi di invalidità negoziale, essendo la richiamata clausola, peraltro specificamente approvata per iscritto dalla quale legale rappresentante dell' Pt_1
, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, cod. civ., de plano compatibile Parte_3
con il dettato normativo e, segnatamente, con gli art. 2, 3 e 6 della delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, n. 224000, adottata in attuazione dell'art. 120, comma 2, d.lgs. n. 385/1993, nella formulazione applicabile ratione temporis.
Inoltre, il contratto di conto corrente n. 330779 del 28 gennaio 2011 non contemplava l'applicazione della commissione di massimo scoperto, sicché l'eccezione della Pt_1
secondo cui la relativa clausola era priva del requisito della determinatezza o della determinabilità, per indicarne la misura percentuale, ma non anche le modalità di calcolo, risulta del tutto inconferente, essendo completamente disancorata dal dato testuale.
Né il giudice di prime cure era tenuto ad avvalersi di una consulenza tecnica d'ufficio per verificare l'eventuale usurarietà del tasso degli interessi passivi.
Ed infatti, il debitore che intenda dimostrare la natura usuraria dei tassi di interesse passivi
è pur sempre tenuto, sotto il profilo deduttivo, ad indicare la tipologia contrattuale di riferimento, le clausole negoziali che li prevedono, quelli concretamente applicati, la misura del tasso effettivo globale medio nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nei decreti ministeriali attuativi dell'art. 2, comma 4, legge n. 108/1996, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (cfr.
Sez. Un. 18 settembre 2020, n. 19597; Cass. ord. 11 ottobre 2024, n. 26525).
Ne deriva che, non avendo la sebbene ne fosse onerata ai sensi degli artt. 2697, Pt_1
comma 2, cod. civ. e 115 c.p.c., neanche indicato i tassi soglia vigenti al momento della stipulazione, quale legale rappresentante dell' “ , del contratto di Parte_3
conto corrente n. 330779 del 28 gennaio 2011, né, tanto meno, la misura in cui il convenuto tasso degli interessi passivi avrebbe travalicato i limiti imposti dall'art. 2, comma 4, legge n. 108/1996 e, dunque, non avendo fornito alcun elemento valutativo utile a dimostrare la loro ipotetica usurarietà, il giudice di primo grado non avrebbe giammai potuto, in violazione del principio dell'onere della prova, disporre un accertamento peritale di carattere meramente esplorativo.
10 Del resto, costituisce ius receptum il principio secondo cui la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, sicché non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la dimostrazione di quanto assume ed è, quindi, legittimamente negata qualora con eSS si tenda a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni od offerte di prova e a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati (cfr., ex plurimis, Cass. 7 marzo 2001, n. 3343; Cass. 14 febbraio 2006, n. 3191; Cass. ord. 8 febbraio 2011, n. 3130; Cass. ord. 15 dicembre 2017, n. 30218).
Peraltro, anche nelle ipotesi in cui la consulenza tecnica d'ufficio assuma non una mera valenza “deducente”, che si realizza quando il giudice di merito affida all'ausiliario l'incarico di valutare i fatti acclarati o dati per esistenti, ma una funzione “percipiente”, diretta ad accertare l'esistenza dei fatti stessi, in tal modo costituendo fonte oggettiva di prova, è comunque neceSSrio che la parte intereSSta prospetti le circostanze poste a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (cfr., ex plurimis, Cass. 23 febbraio 2006, n. 3990; Cass. 13 marzo
2009, n. 6155; Cass. 26 febbraio 2013, n. 4792).
Manifestamente infondato è l'ultimo motivo di gravame, con il quale la lamenta Pt_1 che il Tribunale di Salerno l'ha condannata alla refusione anche delle spese del procedimento cautelare di sequestro conservativo promosso in suo danno e di quelle del reclamo, sebbene la PA PA
” fosse risultata soccombente in entrambi.
[...]
In realtà, come riconosciuto dalla steSS appellante, l'individuazione della parte soccombente, ai fini della statuizione di condanna alle spese in favore della parte vittoriosa, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., deve essere operata in considerazione dell'esito finale della controversia sulla base di una valutazione globale ed unitaria, senza che poSS assumere rilevanza l'esito di una particolare fase del processo.
In sostanza, il criterio della soccombenza che il giudice è tenuto ad applicare per la distribuzione dell'onere delle spese processuali non si fraziona secondo l'esito delle varie fasi del giudizio, ma deve essere riferito unitariamente al risultato ultimo della lite, non assumendo rilevanza, in senso contrario, che, in qualche fase o grado, la parte poi soccombente abbia conseguito un provvedimento a sé favorevole (cfr., ex plurimis, Cass.
29 settembre 2011, n. 19880; Cass. ord. 13 marzo 2013, n. 6369; Cass. ord. 18 maggio
2021, n. 13356; Cass. ord. 25 marzo 2022, n. 9785).
11 Ne consegue che, essendo la risultata integralmente soccombente all'esito del Pt_1
controversia, le spese del procedimento di sequestro conservativo promosso nei suoi confronti in corso di causa e quelle del reclamo, anch'eSS fase cautelare priva di autonomia rispetto al giudizio di merito nel quale sorge in via incidentale, non potevano in alcun modo essere poste a carico della PA
”, atteso che la parte vittoriosa non può essere condannata,
[...]
neppure pro quota, a rifondere alla controparte gli oneri della lite, se non nell'eccezionale ipotesi di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa formulata dal giudice (cfr., ex ceteris, Cass. 23 gennaio 2018, n. 1572; Cass.,
Sez. Un., 31 ottobre 2022, n. 32061; Cass. ord. 15 maggio 2023, n. 13212).
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sulla e si liquidano, come Pt_1
da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, in ragione dell'entità del credito in contestazione, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla
[...]
”, in PA
complessivi euro 10.000,00 per compenso, di cui euro 2.900,00 per la fase di studio, euro
2.100,00 per la fase introduttiva ed euro 5.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 3768/2023 del Tribunale di Salerno con Parte_1
atto di citazione notificato il 17 ottobre 2023, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna alla refusione, in favore della Parte_1 [...]
”, PA
delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro
10.000,00 per compenso difensivo, di cui euro 2.900,00 per la fase di studio, euro
12 2.100,00 per la fase introduttiva ed euro 5.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di . Parte_1
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 9 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. AleSSndro Brancaccio dott. Vito Colucci
13
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.SS Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. AleSSndro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1081/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nata a [...] il [...], residente in [...], alla Parte_1
via Roma, n. 28, cod. fisc. , rappresentata e difesa, in virtù di C.F._1 mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Carmine Volpe, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via M. Mascia, n. 16; appellante
E
“ PA
”, con sede legale in
[...]
Battipaglia, piazza A. De Curtis, n. 1/2, cod. fisc. e p. iva , in P.IVA_1 P.IVA_2
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. , Controparte_2
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Pasquale Bambino, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in
Battipaglia, piazza Amendola, n. 17; appellata
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 3768/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:
1 per l'appellante (come da atto di appello) – “1. in via preliminare ed in prima udienza, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado impugnata;
2. nel merito, in riforma della sentenza impugnata aderire alla consulenza grafologica eseguita dalla dott.SS e, per l'effetto, accertare e dichiarare che le sottoscrizioni apposte Persona_1
sulla fideiussione ed apparentemente riferibili all'appellante sono apocrife, con conseguente insussistenza dell'obbligo fideiussorio e revoca del decreto ingiuntivo nei confronti dell'appellante medesima;
3. nel merito, in subordine, disporre consulenza grafologica collegiale al fine di accertare l'autenticità o l'apocrifia delle sottoscrizioni apparentemente riferibili all'appellante sui documenti di cui innanzi;
4. in ordine all'an ed al quantum della presunta pretesa creditoria, per le motivazioni di cui innanzi ed in riforma della sentenza appellata, disporre consulenza tecnica contabile al fine di verificare la legittimità degli addebiti in conto corrente e l'esatto dare/avere tra le parti;
5. in esito comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto;
6. in riforma della sentenza impugnata condannare parte appellata al pagamento delle spese legali afferenti il ricorso per sequestro conservativo in corso di causa e relativo reclamo, in subordine quanto meno quelle afferenti il reclamo, con attribuzione al sottoscritto procuratore”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “- preliminarmente: dichiarare inammissibile ovvero rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per tutte le ragioni fatte valere in questo atto difensivo, ed in particolare perché mal posta, ovvero perché non ne ricorrono i presupposti di accoglimento, anche in considerazione dell'eccezione di inammissibilità dell'appello, a causa di sua manifesta infondatezza;
- sempre preliminarmente ed in rito: dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla signora in ragione della Parte_2 manifesta sua infondatezza ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. provvedendone al rigetto;
- in ogni caso: rigettare la richiesta di ammissione di c.t.u. grafologica collegiale per tutte le ragioni in atto difensivo fatte valere, e, così pure, la ulteriore richiesta di ammissione di c.t.u. contabile, sempre per tutte le ragioni in atto difensivo fatte valere;
- nel merito: rigettare l'appello proposto dalla signora avverso la sentenza n. Parte_1
3768/2023 del Tribunale di Salerno perché infondato in fatto ed in diritto, di conseguenza confermandola integralmente;
- condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado (compenso ai sensi del D.M. n. 55/14 … oltre spese e oneri accessori)”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3768/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dall' e da nei confronti Parte_3 Parte_1
2 della Controparte_3
(poi
[...] PA
”), ex art. 645 c.p.c., con atto di citazione
[...]
notificato il 17 gennaio 2014, così provvedeva: 1) rigettava l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2380/2013, emanato su ricorso spiegato dalla
[...]
Controparte_3
per ottenere il pagamento della somma di euro 112.569,40 a titolo di saldo passivo del rapporto di conto corrente n. 330779 del 28 gennaio 2011, oltre interessi moratori al tasso convenzionale dal 13 giugno 2013 al soddisfo e spese del procedimento monitorio;
2) condannava la alla refusione delle spese di lite;
3) poneva definitivamente a Pt_1
carico della le spese delle due consulenze grafologiche espletate nel giudizio, Pt_1 dichiarato interrotto nei confronti della con ordinanza del 3 luglio Parte_3
2014 per intervenuto fallimento e non proseguito dagli organi concorsuali.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la con atto di citazione Pt_1
notificato il 17 ottobre 2023, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) il giudice di primo grado, limitandosi ad una motivazione di stile, non aveva enunciato le ragioni per le quali, nel contrasto tra le due consulenze tecniche d'ufficio espletate, aveva ritenuto di recepire e porre a base della decisione le conclusioni rassegnate dal secondo ausiliario, che, a differenza del primo, aveva ritenuto autentiche le firme apposte a nome dell'opponente sulla fideiussione omnibus del 28 gennaio 2011 e sull'autorizzazione ex art. 1956 cod. civ. del 22 aprile 2011; peraltro, nel corso del giudizio, non era emerso alcun elemento istruttorio che potesse suffragare l'affermazione dell'autenticità delle predette sottoscrizioni, correttamente esclusa con la prima relazione peritale, sicché soltanto una consulenza tecnica d'ufficio collegiale avrebbe consentito di rimuovere ogni dubbio sulla loro eventuale riferibilità all'opponente; 2) il giudice di prime cure aveva ritenuto fondata la pretesa creditoria della
[...]
senza disporre alcun PA accertamento peritale, nonostante le circostanziate eccezioni mosse dall'opponente in ordine all'indebita capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, alla loro usurarietà
e all'applicazione di commissioni massimo scoperto prive del requisito della determinatezza;
in particolare, il contratto di conto corrente n. 330779 violava gli artt. 3 e
6 della delibera C.I.C.R. del 24 febbraio 2000, atteso che non prevedeva una reale reciprocità della capitalizzazione degli interessi debitori e di quelli creditori, essendo il tasso annuo effettivo di questi ultimi stato concordato in misura corrispondente e non
3 superiore al loro tasso annuo nominale;
parimenti, la clausola contrattuale relativa alla commissione di massimo scoperto era nulla per indeterminatezza, giacché ne indicava solo la misura percentuale, ma non anche le modalità di calcolo;
in ogni caso, il giudice di primo grado non poteva non avvalersi di una consulenza tecnica d'ufficio, essendo tale mezzo istruttorio indispensabile per accertare l'esistenza e l'entità del credito vantato dall'istituto bancario in ragione non solo della nullità delle clausole in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e di commissione di massimo scoperto, ma anche del complesso meccanismo di verifica dell'eventuale usurarietà dei tassi;
3) il
Tribunale di Salerno era incorso nell'errore di porre a carico dell'opponente anche le spese del procedimento cautelare di sequestro conservativo promosso in suo danno e di quello del reclamo, sebbene la “ PA
” fosse risultata soccombente in entrambi;
in realtà,
[...]
almeno per la fase del reclamo, che aveva la natura di un autonomo procedimento definito con la pronuncia di rigetto della pretesa dell'istituto di credito, le spese giudiziali sarebbero dovute gravare su quest'ultimo.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 12 gennaio 2024, la
[...]
PA
” contestava la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto con la
[...]
conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale, con ordinanza del 28 marzo/10 aprile 2024, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, perveniva, per la rimessione in decisione, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 7 novembre 2024, poi sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 25/28 novembre 2024, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è infondato e va rigettato.
In ordine al primo motivo di gravame, con il quale la lamenta che il Tribunale Pt_1
di Salerno non ha illustrato le ragioni che lo hanno indotto a condividere la seconda consulenza tecnica d'ufficio e non la prima, occorre osservare che, come sancito dalla giurisprudenza di legittimità in numerosi arresti (cfr., ex plurimis, Cass. 5 giugno 2000, n.
7478; Cass. 27 febbraio 2009, n. 4850; Cass. ord. 25 marzo 2021, n. 8429), in presenza di due contrastanti consulenze tecniche d'ufficio, qualora il giudice recepisca le conclusioni rese dall'ausiliario che abbia espletato per ultimo l'incarico, pur senza giustificare specificamente tale adesione, la sentenza non può ritenersi affetta da carenza di
4 motivazione nelle ipotesi in cui il secondo parere peritale fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito nella decisione e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella prima relazione o desumibili aliunde.
Una specifica motivazione, invece, è neceSSria nella diversa ipotesi di adesione alle conclusioni della prima delle due divergenti consulenze tecniche d'ufficio disposte dallo stesso giudice (cfr., ex plurimis, Cass. 13 luglio 2001, n. 9567; Cass. 15 maggio 2004, n.
9300; Cass. 7 marzo 2006, n. 4885), dovendo quest'ultimo, in tal caso, senz'altro esplicitare le ragioni per le quali, dopo aver ritenuto inidonee o insufficienti ai fini decisionali le risultanze della prima relazione peritale, al punto da ordinare, in via istruttoria, l'espletamento della seconda, abbia poi posto a fondamento della sentenza gli esiti del precedente elaborato.
Ne deriva che, sebbene il Tribunale di Salerno si sia limitato a sostenere che “la seconda consulenza grafologica … di tutta evidenza è stata disposta, non avendo fornito il precedente ausiliare rassicuranti e convincenti elementi di valutazione”, e che, di contro,
“la dr.SS , con relazione convincente e immune da vizi logici o tecnico-giuridici, Per_2
ha concluso che le firme apposte da in calce al contratto erano Parte_1 certamente autografe, in contrasto con quanto stabilito dal primo grafologo”, con la conseguenza che “la seconda relazione grafologica si lascia certamente preferire per la esaustività delle argomentazioni esposte”, in tal modo non enunciando analiticamente le ragioni per le quali ha reputato di maggiore attendibilità il successivo elaborato peritale, tuttavia, la sentenza impugnata non è inficiata da un difetto di motivazione, atteso che le risultanze della seconda consulenza tecnica d'ufficio consentivano di comprendere il ragionamento che aveva indotto il giudice di primo grado a condividerle e ad escludere la rilevanza di quelle della relazione precedentemente espletata.
Ed invero, il secondo consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale di Salerno, dott.SS R. , dopo aver analizzato le sottoscrizioni in contestazione e quelle Per_2 autografe della asseverava che il loro confronto aveva “dato esito positivo, Pt_1
portando in luce la medesima impronta grafica, le medesime linee guida, connotati tipo e natura del movimento”, giacché le firme in verifica rientravano tutte nell'ambito della variabilità grafica propria dell'opponente, di cui riflettevano le abitudini cinetiche esecutive, evidenziando, nello specifico, che le analogie riguardavano: 1) la qualità del tratto grafico, per come emergente dall'interazione delle tre dimensioni dell'ampiezza, della velocità e della pressione;
2) i rapporti di coesione grafo-motoria; 3) le modalità di
5 esercizio della pressione;
4) le spinte vettoriali dei tratti grafici;
5) lo stile espressivo e l'aspetto inimitabile, che nasce dalla complessità dei gesti fuggitivi in azione e non trova mai identità con quello di un'altra persona.
In particolare, ad avviso del secondo consulente tecnico d'ufficio, le sottoscrizioni in verifica e quelle autentiche coincidevano per “le abilità cinetico-gestuali di base, il clima di maturità grafica, le personalizzazioni dei simboli grafici. In entrambe le firme a confronto l'immagine grafica corrisponde ad una mano matura, in possesso di una buona dimestichezza con il mezzo scrittorio …”, così come sovrapponibili apparivano “i profili letterali improntati alla curvilineità, alle acuità smuSSte, le linee flessuose e morbide”.
Parimenti comuni risultavano: 1) “la proiezione del grafismo verso il vettore destro, tanto più marcata quanto maggiore è la velocità esecutiva …”; 2) la morfologia delle lettere maiuscole, come “la foggia grafica semplice e scarna della 'P'”, la “'M' a festoni, con la tipicità dell'ultimo engramma ridotto”, e la “'T' con riccio interno di chiusura”; 3) la modalità di procedere sul rigo di base che, “seppur in assenza di serpeggiamenti di rilievo, si connota per lievi scatti di lettere o gruppi di lettere al di sopra dell'allineamento complessivo; 4) i “contenuti” allunghi inferiori e superiori;
5) la modalità esecutiva dei tratti accessori, quali “il puntino della 'i' lanciato verso destra”, “l'apposizione del tratto accessorio della 'a', vergato in unicità gestuale con il corpo della lettera, orientato concavo verso destra o verso il basso”; 6) l'alternanza di attacchi e stacchi nella continuità della linea scrittoria, “le soluzioni adottate nei raccordi ove presenti”; 7) l'estrinsecazione dell'impulso nervoso e la natura del ritmo;
8) il paSSggio rapido ed immediato dalla fase ideativa a quella esecutiva, nel senso che “la gestualità è sollecita e vivace, frenata unicamente dalle fratture nella continuità della linea scrittoria”; 9) “la natura della carica pressoria, nutrita e lievemente differenziata in virtù delle accelerazioni cinetiche”.
Pertanto, in ragione delle riscontrate analogie, l'ausiliario propendeva per la piena riconducibilità alla delle sottoscrizioni apposte a suo nome sulla fideiussione del Pt_1
28 gennaio 2011 e sull'autorizzazione di cui all'art. 1956 cod. civ. del 22 aprile 2011, concludendo che “le firme in esame hanno palesato i medesimi connotati tipo e tratti tipici individuali, risultando opera di una medesima mano che si è espreSS in libertà e naturalezza, stante l'assenza di fenomenologie grafiche anomale a carico del movimento”
e che “il confronto con le firme autografe … ha dato esito positivo, permettendo di inscrivere le firme in esame nell'ambito espressivo e cinetico-gestuale della perizianda”.
In sostanza, risulta oltremodo evidente che proprio la pluralità delle convergenze grafiche individuate dal secondo consulente tecnico d'ufficio tra le sottoscrizioni in contestazione
6 e quelle autografe della ha costituito il motivo per il quale il Tribunale di Salerno Pt_1
ha condiviso la sua relazione peritale rispetto a quella redatta dal primo ausiliario, dott.SS
, le cui conclusioni, in realtà, si erano rivelate di dubbia affidabilità alla luce della Per_3
documentazione formatasi successivamente al termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 2,
c.p.c., e depositata in giudizio dalla PA
” il 29 maggio 2019.
[...]
Ed infatti, l'istituto di credito produceva la consulenza tecnica d'ufficio predisposta il 20 novembre/20 dicembre 2018 in altro giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente tra le parti con il n. 1908/2014 RGC, con la quale l'ausiliario ivi incaricato, dott.SS
[...]
, aveva confermato l'appartenenza alla delle disconosciute firme Per_4 Pt_1
presenti sulla fideiussione del 26 maggio 2011, vale a dire su un'ulteriore garanzia rilasciata in favore della Controparte_3
a distanza di un breve lasso temporale da
[...] quella del 28 gennaio 2011 e dall'autorizzazione del 22 aprile 2011, inducendo, di conseguenza, il Tribunale di Salerno, in fase decisionale, a dubitare delle correttezza delle conclusioni cui era pervenuta la dott.SS e a rimettere la causa sul ruolo con Per_3
ordinanza del 18 gennaio 2020 allo specifico fine di rinnovare gli “accertamenti peritali con un nuovo consulente, che potrà fornire un ulteriore contributo chiarificatore”.
Né la può sostenere, con il primo motivo di appello, che, al di là delle risultanze Pt_1
della seconda consulenza tecnica d'ufficio, non sarebbe emerso dal giudizio alcun ulteriore elemento istruttorio che potesse corroborare la valutazione dell'autenticità delle sottoscrizioni della fideiussione del 28 gennaio 2011 e dell'autorizzazione del 22 aprile
2011, atteso che proprio la relazione peritale redatta nel giudizio n. 1908/2014 RGC avvalorava le conclusioni rassegnate dalla dott.SS , concorrendo ad escludere Parte_4
che le firme contestate fossero state apposte da terzi e rendendo, dunque, del tutto superfluo un accertamento grafologico da espletarsi in via collegiale.
In definitiva, le risultanze della seconda consulenza tecnica d'ufficio, disposta a seguito della produzione, da parte della PA
”, di quella espletata nel giudizio n. 1908/2014
[...]
RGC, permettevano di ricostruire l'iter logico seguito dal Tribunale di Salerno nel disattendere le contestazioni sollevate dalla in ordine all'autenticità delle Pt_1 sottoscrizioni della fideiussione del 28 gennaio 2011 e dell'autorizzazione del 22 aprile
2011 e, quindi, le conclusioni della prima relazione peritale, ancorché la sentenza impugnata fosse priva, sul punto, di una circostanziata motivazione.
7 In ogni caso, anche a voler aderire al diverso orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. 30 ottobre 2009, n. 23063; Cass. 26 agosto 2013, n.
19572; Cass. ord. 7 luglio 2021, n. 19372) secondo cui, qualora nel corso del giudizio di merito siano state espletate più consulenze tecniche in tempi diversi e con risultati difformi, il giudice può seguire il parere che ritiene più congruo o discostarsene, fornendo adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento, sicché, quando intenda uniformarsi alla seconda consulenza, non può limitarsi ad un'adesione acritica, ma deve giustificare la propria preferenza, la contestata genericità della motivazione resa dal
Tribunale di Salerno sulla maggiore valenza della relazione peritale della dott.SS Per_2
rispetto a quella redatta dalla dott.SS non costituirebbe comunque ragione idonea Per_3
a comportare la riforma della sentenza impugnata, per non avere la con l'atto di Pt_1
appello, mosso alcuna censura utile ad evidenziare le criticità e ad inficiare le risultanze del secondo elaborato e, quindi, a dimostrare l'errore nel quale sarebbe incorso il
Tribunale di Salerno nel ritenere autografe le sottoscrizioni controverse.
In realtà, la nel lamentare l'immotivata adesione, da parte del Tribunale di Pt_1
Salerno, alle conclusioni della seconda consulenza tecnica d'ufficio, ha rimarcato la validità di quella precedentemente elaborata dalla dott.SS , ma non ha, neppure in Per_3
maniera sommaria, indicato quali sarebbero stati i vizi e le lacune da cui sarebbe stata affetta la relazione peritale della dott.SS e, di conseguenza, le ragioni per le quali Per_2
il giudice di primo grado non avrebbe potuto considerare autografe le sottoscrizioni apposte sulla fideiussione omnibus del 28 gennaio 2011 e sull'autorizzazione del 22 aprile
2011, in tal modo non infirmando le risultanze dell'accertamento grafologico posto a fondamento della sentenza impugnata.
Del resto, la dott.SS , nel replicare alle osservazioni formulatele dalla Per_2 Pt_1 ai sensi dell'art. 195, comma 3, c.p.c., aveva chiarito, con riguardo al primo rilievo, che la firma da costei apposta sul documento di riconoscimento era stata, “come ogni altra autografa, attentamente analizzata e valutata, ma non utilizzata quale comparativa stante la scarsa qualità del prodotto grafico, come facilmente osservabile dal rilievo fotografico acquisito”, con la precisazione che, in ogni caso, dall'estensione del confronto anche “alla suddetta autografa”, si rilevavano “- i medesimi motivi ed esiti formativi;
- medesima natura del ritmo e gestione del quantum pressorio;
- analoghe soluzioni morfologiche- strutturali adottate per semplificare il gesto;
- analoga foggia grafica delle maiuscole e modalità di procedere sul rigo di base”, e, in merito al secondo rilievo, che “tutti gli indici indicati” dall'opponente, vale a dire il posizionamento della firma rispetto al rigo, il livello
8 di sommità, la pendenza, il calibro e il tipo di scrittura, le caratteristiche delle aste superiori al rigo e di quelle inferiori o sotto al rigo, le asole, gli occhielli, i punti di attacco e i contrassegni, “sono stati attentamente vagliati e analizzati in corso di elaborato tecnico
e dal confronto sono risultate perfettamente coincidenti tutte le categorie grafiche significative, quali quelle proprie del movimento, della pressione e dei gesti tipo, nonché quelle secondarie rappresentate dall'impianto morfologico-strutturale”, puntualizzando che “la modalità di procedere sul rigo di base, l'ampiezza del calibro e la qualità della pendenza sono fattori morfologico-strutturali che possono subire variazioni in relazione ad altri parametri grafici primari, come la velocità/intensità di scrittura: pertanto, quanto più rapido sarà il movimento tanto maggiore sarà la spinta della mano verso il vettore destro, minore saranno i valori di calibratura. L'identità di mano richiede, in primo luogo, la coincidenza di indici ritmici e cinetici, identità pressorie e nei gesti-tipo. Le identità strutturali e morfologiche acquistano valore ai fini identificatori solo se sono state soddisfatte in primo luogo le analogie negli aspetti fondanti del grafismo
(movimento, pressione e gesti-tipo)”, per poi ribadire, in maniera perentoria, “tenuto conto della qualità delle analogie emerse negli aspetti fondanti del grafismo, quali natura del movimento, soluzioni cinetiche/strutturali, erogazione della carica pressoria e gesti tipo nonché rarità eido-motorie, … la piena riconducibilità alla mano della elle Pt_1
firme oggetto di accertamento tecnico”.
Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame, con il quale la lamenta che Pt_1
il Tribunale di Salerno ha ritenuto fondata la pretesa creditoria vantata dalla
[...]
” senza disporre alcun PA
accertamento peritale, eccependo la nullità delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e alla commissione di massimo scoperto.
Ed invero, non essendo il contratto di conto corrente n. 330779 del 28 gennaio 2011 affetto da alcuna nullità, il giudice di primo grado non poteva disporre l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio diretta a ricostruire il saldo finale del rapporto, proprio in ragione dell'insussistenza di addebiti illegittimi da espungere al fine di accertare con esattezza l'an e il quantum del credito azionato in via monitoria dall'allora
[...]
. Controparte_3
In particolare, ad onta di quanto sostenuto dall'appellante, l'art. 4 del contratto di conto corrente in oggetto prevedeva la medesima periodicità nel conteggio degli interessi attivi e di quelli passivi, stabilendone la durata trimestrale mediante il rinvio all'allegato documento di sintesi, nel quale, proprio al fine di garantire realmente la reciproca
9 capitalizzazione infrannuale (cfr. Cass. ord. 10 febbraio 2022, n. 4321), come il tasso
(annuo) debitore effettivo veniva fiSSto nell'11,73357 e, dunque, in misura eccedente il tasso (annuo) debitore nominale, pari allo 11,25000%, così il tasso (anno) creditore effettivo, corrispondente allo 0,10003%, veniva determinato in misura maggiore del tasso
(annuo) creditore nominale dello 0,10000%, con la conseguenza che non è configurabile alcuna ipotesi di invalidità negoziale, essendo la richiamata clausola, peraltro specificamente approvata per iscritto dalla quale legale rappresentante dell' Pt_1
, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, cod. civ., de plano compatibile Parte_3
con il dettato normativo e, segnatamente, con gli art. 2, 3 e 6 della delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, n. 224000, adottata in attuazione dell'art. 120, comma 2, d.lgs. n. 385/1993, nella formulazione applicabile ratione temporis.
Inoltre, il contratto di conto corrente n. 330779 del 28 gennaio 2011 non contemplava l'applicazione della commissione di massimo scoperto, sicché l'eccezione della Pt_1
secondo cui la relativa clausola era priva del requisito della determinatezza o della determinabilità, per indicarne la misura percentuale, ma non anche le modalità di calcolo, risulta del tutto inconferente, essendo completamente disancorata dal dato testuale.
Né il giudice di prime cure era tenuto ad avvalersi di una consulenza tecnica d'ufficio per verificare l'eventuale usurarietà del tasso degli interessi passivi.
Ed infatti, il debitore che intenda dimostrare la natura usuraria dei tassi di interesse passivi
è pur sempre tenuto, sotto il profilo deduttivo, ad indicare la tipologia contrattuale di riferimento, le clausole negoziali che li prevedono, quelli concretamente applicati, la misura del tasso effettivo globale medio nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nei decreti ministeriali attuativi dell'art. 2, comma 4, legge n. 108/1996, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (cfr.
Sez. Un. 18 settembre 2020, n. 19597; Cass. ord. 11 ottobre 2024, n. 26525).
Ne deriva che, non avendo la sebbene ne fosse onerata ai sensi degli artt. 2697, Pt_1
comma 2, cod. civ. e 115 c.p.c., neanche indicato i tassi soglia vigenti al momento della stipulazione, quale legale rappresentante dell' “ , del contratto di Parte_3
conto corrente n. 330779 del 28 gennaio 2011, né, tanto meno, la misura in cui il convenuto tasso degli interessi passivi avrebbe travalicato i limiti imposti dall'art. 2, comma 4, legge n. 108/1996 e, dunque, non avendo fornito alcun elemento valutativo utile a dimostrare la loro ipotetica usurarietà, il giudice di primo grado non avrebbe giammai potuto, in violazione del principio dell'onere della prova, disporre un accertamento peritale di carattere meramente esplorativo.
10 Del resto, costituisce ius receptum il principio secondo cui la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, sicché non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la dimostrazione di quanto assume ed è, quindi, legittimamente negata qualora con eSS si tenda a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni od offerte di prova e a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati (cfr., ex plurimis, Cass. 7 marzo 2001, n. 3343; Cass. 14 febbraio 2006, n. 3191; Cass. ord. 8 febbraio 2011, n. 3130; Cass. ord. 15 dicembre 2017, n. 30218).
Peraltro, anche nelle ipotesi in cui la consulenza tecnica d'ufficio assuma non una mera valenza “deducente”, che si realizza quando il giudice di merito affida all'ausiliario l'incarico di valutare i fatti acclarati o dati per esistenti, ma una funzione “percipiente”, diretta ad accertare l'esistenza dei fatti stessi, in tal modo costituendo fonte oggettiva di prova, è comunque neceSSrio che la parte intereSSta prospetti le circostanze poste a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (cfr., ex plurimis, Cass. 23 febbraio 2006, n. 3990; Cass. 13 marzo
2009, n. 6155; Cass. 26 febbraio 2013, n. 4792).
Manifestamente infondato è l'ultimo motivo di gravame, con il quale la lamenta Pt_1 che il Tribunale di Salerno l'ha condannata alla refusione anche delle spese del procedimento cautelare di sequestro conservativo promosso in suo danno e di quelle del reclamo, sebbene la PA PA
” fosse risultata soccombente in entrambi.
[...]
In realtà, come riconosciuto dalla steSS appellante, l'individuazione della parte soccombente, ai fini della statuizione di condanna alle spese in favore della parte vittoriosa, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., deve essere operata in considerazione dell'esito finale della controversia sulla base di una valutazione globale ed unitaria, senza che poSS assumere rilevanza l'esito di una particolare fase del processo.
In sostanza, il criterio della soccombenza che il giudice è tenuto ad applicare per la distribuzione dell'onere delle spese processuali non si fraziona secondo l'esito delle varie fasi del giudizio, ma deve essere riferito unitariamente al risultato ultimo della lite, non assumendo rilevanza, in senso contrario, che, in qualche fase o grado, la parte poi soccombente abbia conseguito un provvedimento a sé favorevole (cfr., ex plurimis, Cass.
29 settembre 2011, n. 19880; Cass. ord. 13 marzo 2013, n. 6369; Cass. ord. 18 maggio
2021, n. 13356; Cass. ord. 25 marzo 2022, n. 9785).
11 Ne consegue che, essendo la risultata integralmente soccombente all'esito del Pt_1
controversia, le spese del procedimento di sequestro conservativo promosso nei suoi confronti in corso di causa e quelle del reclamo, anch'eSS fase cautelare priva di autonomia rispetto al giudizio di merito nel quale sorge in via incidentale, non potevano in alcun modo essere poste a carico della PA
”, atteso che la parte vittoriosa non può essere condannata,
[...]
neppure pro quota, a rifondere alla controparte gli oneri della lite, se non nell'eccezionale ipotesi di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa formulata dal giudice (cfr., ex ceteris, Cass. 23 gennaio 2018, n. 1572; Cass.,
Sez. Un., 31 ottobre 2022, n. 32061; Cass. ord. 15 maggio 2023, n. 13212).
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sulla e si liquidano, come Pt_1
da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, in ragione dell'entità del credito in contestazione, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla
[...]
”, in PA
complessivi euro 10.000,00 per compenso, di cui euro 2.900,00 per la fase di studio, euro
2.100,00 per la fase introduttiva ed euro 5.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 3768/2023 del Tribunale di Salerno con Parte_1
atto di citazione notificato il 17 ottobre 2023, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna alla refusione, in favore della Parte_1 [...]
”, PA
delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro
10.000,00 per compenso difensivo, di cui euro 2.900,00 per la fase di studio, euro
12 2.100,00 per la fase introduttiva ed euro 5.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di . Parte_1
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 9 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. AleSSndro Brancaccio dott. Vito Colucci
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