Cass. civ., sez. I, sentenza 09/04/1965, n. 624
CASS
Sentenza 9 aprile 1965

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Le donazioni remuneratorie,previste dall'art 770 comma primo cod civ, sono soggette all'Azione revocatoria ai sensi del n. 1 dell'art.2901 cod. civ. e non ai sensi del n. 2 dello stesso articolo. ( V. 926/57).*

In presenza di piu Atti compiuti uno dopo l'altro, in breve periodo, dal debitore, con l'unico preordinato disegno di rendersi insolvente, il creditore che agisca in revocatoria non e tenuto ad osservare inversamente un ordine di successione nel tempo, agli effetti della prova del danno, e ad impugnare l'ultimo o gli ultimi Atti con i quali si sia perfezionata la totale distruzione della garanzia del suo credito, ma puo rivolgere l'impugnativa contro uno qualsiasi dei vari Atti, secondo il proprio interesse, e quindi eventualmente contro quello che abbia maggiore portata economica e nel quale meglio si rivelino gli elementi della frode. ( Conf. 1147/40).*

Il contumace e parte del giudizio,e pertanto e legittimato a compiere tutte le attivita che sono proprie delle parti, ad eccezione di quelle che hanno come presupposto la rituale Costituzione. Al contumace e inibito quindi addurre difese e compiere Atti di impulso processuale, ma non e negata la legittimazione alla prestazione dell'interrogatorio o all'assoggettamento ad ispezione corporale o ad esibizione di documenti oppure alla prestazione del giuramento. ( V. 2282/54).*

La valutazione delle prove attiene al giudizio di merito, che, se adeguatamente motivato e non affetto da vizi logici e giuridici, non e sindacabile in Cassazione. ( Conf. 367/65).*

Nel giudizio di Cassazione possono proporsi questioni di diritto che non siano state enunciate dinanzi ai giudici di merito. L'ammissibilita di tali questioni e condizionata soltanto alla circostanza che, per sostenere l'applicabilita, o meno, delle norme di diritto che si assumono violate dai giudici di merito, non sia necessario accertare elementi di fatto non dedotti nelle fasi di merito. ( V. 145/65).*

Rientra nelle facolta del giudice di merito ed e insindacabile in Cassazione la condanna alla totalita delle spese della parte parzialmente soccombente. ( V. 349/65).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 09/04/1965, n. 624
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 624
    Data del deposito : 9 aprile 1965

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