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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XV, sentenza 04/02/2026, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 480/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 16/05/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DELL'ATTI VITTORIO, Giudice monocratico in data 16/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 582/2025 depositato il 08/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240123672304000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2058/2025 depositato il
23/05/2025
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso
Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, ha impugnato la cartella di pagamento n. 068 2024 01236723 04 000, notificata in data 19.12.2024 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Milano, per complessivi € 2.141,09, avente ad oggetto somme iscritte a ruolo a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36 bis D.P.R. 600/73 sul modello Redditi anno d'imposta 2021.
Con l'atto impugnato, l'Ufficio ha contestato la legittimità del credito d'imposta riportato dal ricorrente nel
Modello Redditi 2022 per l'anno d'imposta 2021, relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi previsti dalla Legge 160/2019.
Il credito indicato dal ricorrente, pari a € 1.268,00, corrisponde al 40% della spesa complessiva di € 3.171,00 sostenuta nell'anno 2020. Nello specifico, si tratta dell'acquisto di strumentazione a marchio Società_1, utilizzata dal ricorrente nell'esercizio dell'attività di Meccanico e Meccatronico.
Il ricorrente segnala di aver presentato la dichiarazione integrativa Mod. Redditi 2021, a.i. 2020, in data
12.01.2024 esponendo nel quadro RU “Crediti di imposta concessi alle imprese” e di aver presentato nell'anno successivo nei termini ordinari il Mod. Redditi 2022, a.i. 2021.
Parte ricorrente segnala, altresì, di aver utilizzato il credito per € 252,00 nel corso dell'anno 2021 e per
€ 1.000,00 il 31.7.2024, per un totale utilizzato di € 1.252,00.
Tanto precisato, il ricorrente eccepisce la violazione dell'art. 1, commi da 185 a 197 della Legge 160/2019 avendo rispettato il dettato normativo e per conseguenza la spettanza del credito d'imposta.
Controdeduzioni dell'Ufficio
L'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale II di Milano si è costituita in giudizio con proprie controdeduzioni del 18.03.2025, chiedendo il rigetto del ricorso, ritenendolo infondato sia in fatto che in diritto.
Preliminarmente, l'Ufficio spiega che l'importo iscritto a ruolo deriva da due modifiche alla dichiarazione del contribuente: la prima riguarda una correzione di € 1.260,00 al rigo RU2, dovuta a incongruenze con la dichiarazione precedente. La seconda riguarda una variazione di € 252,00 al rigo RU6, relativa a compensazioni non dichiarate effettuate con il codice tributo 6933 nel periodo 18.01.2021-16.02.2021.
Il ricorrente contesta la ripresa del credito d'imposta di € 1.260,00, relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi, sostenendo di averlo correttamente indicato nella dichiarazione integrativa del Società_2 (anno d'imposta 2020) presentata il 12.01.2024.
Tuttavia, l'Ufficio ha azzerato il credito indicato al rigo RU2, “come eccedenza residua della precedente dichiarazione” in quanto parte ricorrente nell'originario Mod. Redditi 2021 (del 24.11.2021) aveva omesso di compilare il quadro RU. Solo con la dichiarazione integrativa presentata il 12.01.2024 il ricorrente provvedeva a compilare il quadro RU riportando il credito d'imposta, ciò oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.
Pertanto, tale credito andava indicato nella dichiarazione del periodo d'imposta 2024 ed utilizzato in compensazione a partire dal 1.1.2025.
Relativamente invece all'importo di € 252,00 utilizzato in compensazione dal ricorrente e non dichiarato,
l'Ufficio ritiene di aver operato correttamente. Da ultimo, l'Ufficio precisa di aver proposto per le vie brevi alla parte di conciliare la controversia. Purtuttavia, parte ricorrente non ha accettato.
Alla pubblica udienza del 16.05.2025 sono presenti i rappresentanti delle parti, i quali discutono la causa riportandosi sostanzialmente ai propri atti.
Il ricorso viene deciso in Camera di Consiglio in pari data, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti di causa, la Corte, in composizione monocratica, osserva quanto segue.
La cartella di pagamento impugnata ha per oggetto somme dovute a seguito del controllo automatizzato ex art. 36 bis D.P.R. n. 600/1973 relative alla dichiarazione Mod. Redditi 2022, anno d'imposta 2021.
Tali importi si riferiscono a somme iscritte a ruolo a titolo di ripresa del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato “A” dell'art. 1, co. 189, L. 160/19.
In particolare, l'Ufficio ha recuperato l'importo di € 1.260,00 indicato nel rigo RU2 della dichiarazione anno
2021, col. 1, quale eccedenza residua della dichiarazione precedente (anno d'imposta 2020), poiché in quest'ultima dichiarazione il contribuente aveva omesso di compilare il quadro RU.
Inoltre, la stessa cartella contiene l'iscrizione a ruolo dell'importo di € 252,00, pari alle compensazioni effettuate dal contribuente e non dichiarate nel rigo RU6, col 1, della stessa dichiarazione.
Innanzitutto, va rilevato che l'Ufficio non ha contestato la spettanza del credito d'imposta; ha solo rilevato l'omessa compilazione del quadro RU nella dichiarazione presentata per l'anno d'imposta 2020, pertanto, osserva la Corte, il credito in questione può considerarsi accertato in questo giudizio.
Ciò posto, va affermato che laddove il legislatore avesse voluto attribuire rilevanza di presupposto costitutivo all'indicazione del credito in dichiarazione, con conseguente decadenza nel caso di inadempimento, lo avrebbe espressamente previsto. Nel caso di specie, nessuna norma ha previsto che il credito d'imposta andasse denunciato nella dichiarazione dei redditi dell'annualità in cui viene utilizzato a pena di decadenza del beneficio. Il silenzio espresso è, quindi, indice della volontà dello stesso legislatore di non disporre una conseguenza così grave per una mera dimenticanza formale.
A tal proposito, con varie sentenze la Suprema Corte ha affermato (sent. n. 6665/2015, richiamata dalla
Ord. n. 313/2016) come sia ammissibile “l'emendabilità, in via generale, di qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto in una dichiarazione resa dal contribuente all'Amministrazione fiscale, anche se non direttamente rilevabile dalla stessa dichiarazione. Ed invero la dichiarazione non si configura quale atto negoziale e dispositivo, bensì reca una mera esternazione di scienza o di giudizio, modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti, e costituisce un momento dell'iter procedimentale volto all'accertamento dell'obbligazione tributaria. Il termine annuale di cui all'art. 2 comma 8 bis del d.p.r. 322/1998, previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa e finalizzata all'utilizzo in compensazione il credito eventualmente risultante, così come non interferisce sul termine di decadenza di quarantotto mesi previsto per l'istanza di rimborso di cui all'art. 38 del dpr n. 602/73…, non esplica alcun effetto sul procedimento contenzioso instaurato dal contribuente per contestare la pretesa tributaria - quand'anche fondata su elementi o dichiarazioni forniti dal contribuente medesimo”.
La Corte, con la sentenza in commento, consolida dunque un'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale piuttosto eterogenea su uno dei temi più dibattuti in questi ultimi anni, vale a dire la ritrattabilità della dichiarazione tributaria viziata da errori in danno del contribuente. L'orientamento giurisprudenziale afferma il principio della piena ritrattabilità della dichiarazione, anche al di là dei termini fissati dalla succitata normativa e persino in sede contenziosa.
Peraltro, va evidenziato che l'illegittimità del disconoscimento del credito d'imposta è resa più evidente con l'emanazione del D. Lgs. n. 1/2024, in vigore dal 13.01.2024, che prevede espressamente all'art. 13
l'impossibilità della decadenza del beneficio nel caso tale credito non sia stato indicato in dichiarazione. La relazione illustrativa del decreto fa riferimento ad una norma che entra in vigore nel 2024, sulla base dell'affermarsi di un costante indirizzo giurisprudenziale. La disposizione, pur non applicandosi retroattivamente, costituisce un criterio interpretativo delle norme previgenti in linea con i principi generali.
Da ultimo, osserva la Corte, la nuova disposizione che rende illegittima la decadenza dal beneficio, va applicata anche al caso di specie tenendo conto del principio del favor rei di cui all'art. 3, co. 3, del D. Lgs.
n. 472/1997, il quale prevede che se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole al contribuente.
Per tutto quanto sopra illustrato, va riconosciuto in capo al ricorrente l'importo del credito d'imposta recuperato, detratto quanto eventualmente già compensato. Il ricorso, pertanto, va accolto, con annullamento dell'atto impugnato.
Spese comunque compensate in ragione della complessità delle questioni trattate e di una giurisprudenza sia di legittimità che di merito piuttosto eterogenea.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Milano, il 16.05.2025
Il Giudice
RI LLTI
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 16/05/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DELL'ATTI VITTORIO, Giudice monocratico in data 16/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 582/2025 depositato il 08/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240123672304000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2058/2025 depositato il
23/05/2025
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso
Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, ha impugnato la cartella di pagamento n. 068 2024 01236723 04 000, notificata in data 19.12.2024 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Milano, per complessivi € 2.141,09, avente ad oggetto somme iscritte a ruolo a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36 bis D.P.R. 600/73 sul modello Redditi anno d'imposta 2021.
Con l'atto impugnato, l'Ufficio ha contestato la legittimità del credito d'imposta riportato dal ricorrente nel
Modello Redditi 2022 per l'anno d'imposta 2021, relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi previsti dalla Legge 160/2019.
Il credito indicato dal ricorrente, pari a € 1.268,00, corrisponde al 40% della spesa complessiva di € 3.171,00 sostenuta nell'anno 2020. Nello specifico, si tratta dell'acquisto di strumentazione a marchio Società_1, utilizzata dal ricorrente nell'esercizio dell'attività di Meccanico e Meccatronico.
Il ricorrente segnala di aver presentato la dichiarazione integrativa Mod. Redditi 2021, a.i. 2020, in data
12.01.2024 esponendo nel quadro RU “Crediti di imposta concessi alle imprese” e di aver presentato nell'anno successivo nei termini ordinari il Mod. Redditi 2022, a.i. 2021.
Parte ricorrente segnala, altresì, di aver utilizzato il credito per € 252,00 nel corso dell'anno 2021 e per
€ 1.000,00 il 31.7.2024, per un totale utilizzato di € 1.252,00.
Tanto precisato, il ricorrente eccepisce la violazione dell'art. 1, commi da 185 a 197 della Legge 160/2019 avendo rispettato il dettato normativo e per conseguenza la spettanza del credito d'imposta.
Controdeduzioni dell'Ufficio
L'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale II di Milano si è costituita in giudizio con proprie controdeduzioni del 18.03.2025, chiedendo il rigetto del ricorso, ritenendolo infondato sia in fatto che in diritto.
Preliminarmente, l'Ufficio spiega che l'importo iscritto a ruolo deriva da due modifiche alla dichiarazione del contribuente: la prima riguarda una correzione di € 1.260,00 al rigo RU2, dovuta a incongruenze con la dichiarazione precedente. La seconda riguarda una variazione di € 252,00 al rigo RU6, relativa a compensazioni non dichiarate effettuate con il codice tributo 6933 nel periodo 18.01.2021-16.02.2021.
Il ricorrente contesta la ripresa del credito d'imposta di € 1.260,00, relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi, sostenendo di averlo correttamente indicato nella dichiarazione integrativa del Società_2 (anno d'imposta 2020) presentata il 12.01.2024.
Tuttavia, l'Ufficio ha azzerato il credito indicato al rigo RU2, “come eccedenza residua della precedente dichiarazione” in quanto parte ricorrente nell'originario Mod. Redditi 2021 (del 24.11.2021) aveva omesso di compilare il quadro RU. Solo con la dichiarazione integrativa presentata il 12.01.2024 il ricorrente provvedeva a compilare il quadro RU riportando il credito d'imposta, ciò oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.
Pertanto, tale credito andava indicato nella dichiarazione del periodo d'imposta 2024 ed utilizzato in compensazione a partire dal 1.1.2025.
Relativamente invece all'importo di € 252,00 utilizzato in compensazione dal ricorrente e non dichiarato,
l'Ufficio ritiene di aver operato correttamente. Da ultimo, l'Ufficio precisa di aver proposto per le vie brevi alla parte di conciliare la controversia. Purtuttavia, parte ricorrente non ha accettato.
Alla pubblica udienza del 16.05.2025 sono presenti i rappresentanti delle parti, i quali discutono la causa riportandosi sostanzialmente ai propri atti.
Il ricorso viene deciso in Camera di Consiglio in pari data, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti di causa, la Corte, in composizione monocratica, osserva quanto segue.
La cartella di pagamento impugnata ha per oggetto somme dovute a seguito del controllo automatizzato ex art. 36 bis D.P.R. n. 600/1973 relative alla dichiarazione Mod. Redditi 2022, anno d'imposta 2021.
Tali importi si riferiscono a somme iscritte a ruolo a titolo di ripresa del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato “A” dell'art. 1, co. 189, L. 160/19.
In particolare, l'Ufficio ha recuperato l'importo di € 1.260,00 indicato nel rigo RU2 della dichiarazione anno
2021, col. 1, quale eccedenza residua della dichiarazione precedente (anno d'imposta 2020), poiché in quest'ultima dichiarazione il contribuente aveva omesso di compilare il quadro RU.
Inoltre, la stessa cartella contiene l'iscrizione a ruolo dell'importo di € 252,00, pari alle compensazioni effettuate dal contribuente e non dichiarate nel rigo RU6, col 1, della stessa dichiarazione.
Innanzitutto, va rilevato che l'Ufficio non ha contestato la spettanza del credito d'imposta; ha solo rilevato l'omessa compilazione del quadro RU nella dichiarazione presentata per l'anno d'imposta 2020, pertanto, osserva la Corte, il credito in questione può considerarsi accertato in questo giudizio.
Ciò posto, va affermato che laddove il legislatore avesse voluto attribuire rilevanza di presupposto costitutivo all'indicazione del credito in dichiarazione, con conseguente decadenza nel caso di inadempimento, lo avrebbe espressamente previsto. Nel caso di specie, nessuna norma ha previsto che il credito d'imposta andasse denunciato nella dichiarazione dei redditi dell'annualità in cui viene utilizzato a pena di decadenza del beneficio. Il silenzio espresso è, quindi, indice della volontà dello stesso legislatore di non disporre una conseguenza così grave per una mera dimenticanza formale.
A tal proposito, con varie sentenze la Suprema Corte ha affermato (sent. n. 6665/2015, richiamata dalla
Ord. n. 313/2016) come sia ammissibile “l'emendabilità, in via generale, di qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto in una dichiarazione resa dal contribuente all'Amministrazione fiscale, anche se non direttamente rilevabile dalla stessa dichiarazione. Ed invero la dichiarazione non si configura quale atto negoziale e dispositivo, bensì reca una mera esternazione di scienza o di giudizio, modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti, e costituisce un momento dell'iter procedimentale volto all'accertamento dell'obbligazione tributaria. Il termine annuale di cui all'art. 2 comma 8 bis del d.p.r. 322/1998, previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa e finalizzata all'utilizzo in compensazione il credito eventualmente risultante, così come non interferisce sul termine di decadenza di quarantotto mesi previsto per l'istanza di rimborso di cui all'art. 38 del dpr n. 602/73…, non esplica alcun effetto sul procedimento contenzioso instaurato dal contribuente per contestare la pretesa tributaria - quand'anche fondata su elementi o dichiarazioni forniti dal contribuente medesimo”.
La Corte, con la sentenza in commento, consolida dunque un'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale piuttosto eterogenea su uno dei temi più dibattuti in questi ultimi anni, vale a dire la ritrattabilità della dichiarazione tributaria viziata da errori in danno del contribuente. L'orientamento giurisprudenziale afferma il principio della piena ritrattabilità della dichiarazione, anche al di là dei termini fissati dalla succitata normativa e persino in sede contenziosa.
Peraltro, va evidenziato che l'illegittimità del disconoscimento del credito d'imposta è resa più evidente con l'emanazione del D. Lgs. n. 1/2024, in vigore dal 13.01.2024, che prevede espressamente all'art. 13
l'impossibilità della decadenza del beneficio nel caso tale credito non sia stato indicato in dichiarazione. La relazione illustrativa del decreto fa riferimento ad una norma che entra in vigore nel 2024, sulla base dell'affermarsi di un costante indirizzo giurisprudenziale. La disposizione, pur non applicandosi retroattivamente, costituisce un criterio interpretativo delle norme previgenti in linea con i principi generali.
Da ultimo, osserva la Corte, la nuova disposizione che rende illegittima la decadenza dal beneficio, va applicata anche al caso di specie tenendo conto del principio del favor rei di cui all'art. 3, co. 3, del D. Lgs.
n. 472/1997, il quale prevede che se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole al contribuente.
Per tutto quanto sopra illustrato, va riconosciuto in capo al ricorrente l'importo del credito d'imposta recuperato, detratto quanto eventualmente già compensato. Il ricorso, pertanto, va accolto, con annullamento dell'atto impugnato.
Spese comunque compensate in ragione della complessità delle questioni trattate e di una giurisprudenza sia di legittimità che di merito piuttosto eterogenea.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Milano, il 16.05.2025
Il Giudice
RI LLTI