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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 13040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13040 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, Dr. Paolo Mormile, ha pronunciato fuori udienza la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 35380 R.G. degli Affari Civili contenziosi, dell'anno 2024 e vertente
TRA
(14/07/2005), rappresentato e difeso dall'avv. Ferrari Morandi Ester per Parte_1 procura in atti;
(RICORRENTE)
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore; Controparte_1
(RESISTENTE CONTUMACE)
*****
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/10/2024 l'istante in epigrafe ha impugnato con ATP la determinazione del 18/07/2023 con la quale, ad esito della visita di revisione, lo stesso veniva CP_2 riconosciuto invalido al 100%. Il ricorso ex art. 445 bis c.p.c., tuttavia, veniva dichiarato inammissibile dal Giudice designato sul presupposto della mancata presentazione di una idonea domanda di aggravamento finalizzata ad ottenere i benefici di cui all'art. 1 L. n. 18/1980, per cui è causa. Nonostante la rituale vocatio in ius l'Ente di previdenza non si costituiva in giudizio.
*****
Si rileva, in via preliminare, l'ammissibilità nonché la rilevanza dell'odierna opposizione. Con riferimento alla possibilità di instaurare un giudizio di merito a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per ATP, questo Giudicante, in aderenza a quanto più volte enunciato dalla Corte di Cassazione, ritiene che, considerate le finalità perseguite con i procedimenti in questione, il giudizio ex art. 445 bis c.p.c. che si sia concluso con una pronuncia in rito sia comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui al co. 2 del medesimo articolo, potendo pertanto procedersi secondo le forme ordinarie del rito in opposizione anche per l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari (cfr. Corte Cass. n. 8932/2015). Tanto affermato, si rileva con specifico riferimento alla questione relativa alla necessità di una domanda di aggravamento che, come chiarito dallo stesso Ente previdenziale con circolare n. 10 del 23.01.2015, CP_ le Commissioni mediche “sono chiamate ad esprimersi non soltanto sulla permanenza o meno del grado d'invalidità precedentemente accertato, ma anche sul suo eventuale sopravvenuto aggravamento”. Ciò determina la superfluità di una ulteriore e specifica domanda finalizzata ad ottenere il riconoscimento di un diritto per il quale è richiesta la sussistenza di una condizione medico-legale più grave di quella originariamente accertata. Peraltro, è lo stesso Ente, per prassi applicativa, a comunicare ai beneficiari delle prestazioni assistenziali che gli stessi potranno fruire della diversa prestazione – che prevede una diversa percentuale di invalidità – inviando telematicamente all'Ente le informazioni socioeconomiche rilevanti nonché gli estremi per il pagamento. Tanto precede in fatto ed in diritto premesso e considerato, ritenuto ammissibile, in primis, il giudizio di opposizione nonché la domanda ivi contenuta, presa visione delle conclusioni rese dal CTU (del 03.07.2025), il ricorso merita integrale accoglimento. Il nominato Consulte ha infatti osservato che il complessivo quadro clinico del ricorrente è tale da renderlo inidoneo a svolgere autonomamente gli atti della vita quotidiana, necessitando di assistenza permanente e continua per l'espletamento degli stessi, integrando così le condizioni normativamente previste dall'art. 1 L. n. 18/1980 per beneficiare dell'indennità di accompagnamento. Quanto alla decorrenza, il CTU ha ritenuto che, sulla base dei dati documentali prodotti, sia possibile far risalire il riconoscimento della prestazione in oggetto a far data dalla domanda amministrativa del 18/07/2023. Le conclusioni rese dal CTU risultano sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici. Pertanto, possono condividersi. Tutto quanto precede in fatto ed in diritto considerato, il ricorso merita accoglimento, accertando e dichiarando la sussistenza in capo al sig. dei requisiti medico -legali di cui all'art. 1 L. n. 18/1980 Pt_1
a decorrere dalla data della domanda amministrativa. CP_ Le spese di CTU e quelle processuali vanno poste a carico dell e si liquidano come in dispositivo in conformità al Decreto Ministeriale Giustizia n. 55/2014 e s.m.i.
*****
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvedeva:
1) accerta e dichiara la sussistenza del requisito sanitario, secondo le risultanze indicate nella relazione del Consulente tecnico d'ufficio, affermando, in favore del ricorrente, il diritto all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1, legge n. 18/1980, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 18/07/2023; CP_
2) condanna per l'effetto l al pagamento della predetta prestazione con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 18/07/2023 oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
CP_
3) pone definitivamente a carico dell le spese dell' liquidate come da separato decreto;
Pt_2
4) condanna l' resistente al pagamento delle spese processuali liquidate complessivamente in € CP_2
1.600,00, oltre IVA, CPA, e rimborso forfettario delle spese generali al 15%, da distrarsi ex art. 93 cod. proc. civ. Roma, 17/12/2025. Il Giudice del Lavoro Dr. Paolo Mormile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, Dr. Paolo Mormile, ha pronunciato fuori udienza la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 35380 R.G. degli Affari Civili contenziosi, dell'anno 2024 e vertente
TRA
(14/07/2005), rappresentato e difeso dall'avv. Ferrari Morandi Ester per Parte_1 procura in atti;
(RICORRENTE)
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore; Controparte_1
(RESISTENTE CONTUMACE)
*****
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/10/2024 l'istante in epigrafe ha impugnato con ATP la determinazione del 18/07/2023 con la quale, ad esito della visita di revisione, lo stesso veniva CP_2 riconosciuto invalido al 100%. Il ricorso ex art. 445 bis c.p.c., tuttavia, veniva dichiarato inammissibile dal Giudice designato sul presupposto della mancata presentazione di una idonea domanda di aggravamento finalizzata ad ottenere i benefici di cui all'art. 1 L. n. 18/1980, per cui è causa. Nonostante la rituale vocatio in ius l'Ente di previdenza non si costituiva in giudizio.
*****
Si rileva, in via preliminare, l'ammissibilità nonché la rilevanza dell'odierna opposizione. Con riferimento alla possibilità di instaurare un giudizio di merito a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per ATP, questo Giudicante, in aderenza a quanto più volte enunciato dalla Corte di Cassazione, ritiene che, considerate le finalità perseguite con i procedimenti in questione, il giudizio ex art. 445 bis c.p.c. che si sia concluso con una pronuncia in rito sia comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui al co. 2 del medesimo articolo, potendo pertanto procedersi secondo le forme ordinarie del rito in opposizione anche per l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari (cfr. Corte Cass. n. 8932/2015). Tanto affermato, si rileva con specifico riferimento alla questione relativa alla necessità di una domanda di aggravamento che, come chiarito dallo stesso Ente previdenziale con circolare n. 10 del 23.01.2015, CP_ le Commissioni mediche “sono chiamate ad esprimersi non soltanto sulla permanenza o meno del grado d'invalidità precedentemente accertato, ma anche sul suo eventuale sopravvenuto aggravamento”. Ciò determina la superfluità di una ulteriore e specifica domanda finalizzata ad ottenere il riconoscimento di un diritto per il quale è richiesta la sussistenza di una condizione medico-legale più grave di quella originariamente accertata. Peraltro, è lo stesso Ente, per prassi applicativa, a comunicare ai beneficiari delle prestazioni assistenziali che gli stessi potranno fruire della diversa prestazione – che prevede una diversa percentuale di invalidità – inviando telematicamente all'Ente le informazioni socioeconomiche rilevanti nonché gli estremi per il pagamento. Tanto precede in fatto ed in diritto premesso e considerato, ritenuto ammissibile, in primis, il giudizio di opposizione nonché la domanda ivi contenuta, presa visione delle conclusioni rese dal CTU (del 03.07.2025), il ricorso merita integrale accoglimento. Il nominato Consulte ha infatti osservato che il complessivo quadro clinico del ricorrente è tale da renderlo inidoneo a svolgere autonomamente gli atti della vita quotidiana, necessitando di assistenza permanente e continua per l'espletamento degli stessi, integrando così le condizioni normativamente previste dall'art. 1 L. n. 18/1980 per beneficiare dell'indennità di accompagnamento. Quanto alla decorrenza, il CTU ha ritenuto che, sulla base dei dati documentali prodotti, sia possibile far risalire il riconoscimento della prestazione in oggetto a far data dalla domanda amministrativa del 18/07/2023. Le conclusioni rese dal CTU risultano sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici. Pertanto, possono condividersi. Tutto quanto precede in fatto ed in diritto considerato, il ricorso merita accoglimento, accertando e dichiarando la sussistenza in capo al sig. dei requisiti medico -legali di cui all'art. 1 L. n. 18/1980 Pt_1
a decorrere dalla data della domanda amministrativa. CP_ Le spese di CTU e quelle processuali vanno poste a carico dell e si liquidano come in dispositivo in conformità al Decreto Ministeriale Giustizia n. 55/2014 e s.m.i.
*****
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvedeva:
1) accerta e dichiara la sussistenza del requisito sanitario, secondo le risultanze indicate nella relazione del Consulente tecnico d'ufficio, affermando, in favore del ricorrente, il diritto all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1, legge n. 18/1980, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 18/07/2023; CP_
2) condanna per l'effetto l al pagamento della predetta prestazione con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 18/07/2023 oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
CP_
3) pone definitivamente a carico dell le spese dell' liquidate come da separato decreto;
Pt_2
4) condanna l' resistente al pagamento delle spese processuali liquidate complessivamente in € CP_2
1.600,00, oltre IVA, CPA, e rimborso forfettario delle spese generali al 15%, da distrarsi ex art. 93 cod. proc. civ. Roma, 17/12/2025. Il Giudice del Lavoro Dr. Paolo Mormile