Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/03/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2269/2019 del R.G. di questa Corte di Appel- lo, vertente in questo grado
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato a Licata in Caltanis- C.F._1
setta n. 1/A presso lo studio dell'Avv. Irene Fragapani che lo rappre- senta e difende per mandato in atti;
– parte appellante –
CONTRO
(C.F. in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato a Licata in Piazza Progresso n. 10, presso il Palazzo Municipale della città, rappresentato e difeso dall'Avv. Grazia Zarbo, giusta deliberazione di G.M. del 30.12.2019 in atti;
– parte appellata –
E
Corte di Appello Palermo sez. I civile
Parte_2
, già (C.F. in persona del
[...] Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante legale pro tempore
– parte appellata non costituita –
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Conclusioni delle parti: Appellante: “come in atto di appello”; Appellato: “come nella comparsa di costituzione e risposta”.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
Il Tribunale di Agrigento, con sentenza n. 794/2019 emessa in data
4 giugno 2019, rigettò la domanda di risarcimento dei danni proposta da nei confronti del ai sensi degli artt. Parte_1 Controparte_1
2043 e 2051 c.c., condannandolo a rifondere al le Controparte_1
spese di lite e compensandole tra quest'ultimo e la terza chiamata
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore. Controparte_3
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello , Parte_1
chiedendone l'integrale rigetto.
Si costituiva nel giudizio di secondo grado il chiedendo CP_1
preliminarmente il rigetto dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, in via principale, la conferma della sentenza di primo grado;
in subor- dine, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, chiedeva, al- tresì, che la n.q. di ente gestore del servizio idrico Controparte_2
del fosse dichiarata unica responsabile del sinistro e Controparte_1
che fosse condannata al pagamento del risarcimento nei confronti
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dell'attore.
Si costituiva la Gestione Commissariale Parte_2
, già in persona dei Commissari Straor-
[...] Controparte_2
dinari pro-tempore (di seguito indicata come , chieden- Controparte_2
do, in via preliminare, che l'appello proposto venisse dichiarato inam- missibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. In via principale, chiedeva che venisse rilevata l'acquiescenza dell'appellante avverso i capi della sen- tenza che escludevano la responsabilità della con con- Controparte_2
seguente formazione del giudicato sul punto, nonché il rigetto integra- le dell'appello.
In data 27 giugno 2024 il processo veniva interrotto ai sensi dell'art. 300 c.p.c. a seguito dell'avvenuta dichiarazione di fallimento della
[...]
i cui alla sentenza n. 65/2021 emessa dal Tribunale Controparte_3
di Palermo in data 04.06.2021.
Dopo la riassunzione del processo ad opera dell'appellante, precisa- te le conclusioni con il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione in data 15 gennaio 2025, con assegnazione alle parti dei termini di giorni 30+20 ex art. 190 II comma c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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❖ MOTIVI DI APPELLO
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante lamenta l'erronea applicazione dell'art. 2051 c.c. da parte del giudice di prime cure. L'appellante rappresenta che il nel corso del primo gra- CP_1
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do di giudizio, si sia solo limitato ad affermare la sussistenza del caso fortuito, senza provare in maniera specifica i presupposti che lo avrebbero integrato. L'appellante, invero, lamenta che il per CP_1
essere esonerato da responsabilità, avrebbe dovuto dimostrare di ave- re posto in essere tutti gli accorgimenti possibili in base alla più evolu- ta scienza ed esperienza al fine di dimostrare che il sistema fognario fosse stato realizzato e mantenuto a regola d'arte e che, nonostante questa diligenza, a causa della eccezionalità della pioggia, l'evento dannoso si sarebbe comunque verificato. Il invece, non ha CP_1
fornito prova né del proprio comportamento diligente né dell'impossibilità di porvi rimedio anche nel caso in cui il sistema fo- gnario fosse stato realizzato e mantenuto a regola d'arte. L'appellante, pertanto, insiste nella richiesta di dichiarazione di responsabilità per danno da cose in custodia, con conseguente richiesta di risarcimento pari a € 60.000,00.
2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante lamenta l'assoluta carenza di valutazione del materiale nel giudizio di primo grado. Il giudice avrebbe dovuto ammettere le prove, quali testimo- nianza e C.T.U., che avrebbero consentito di chiarire la dinamica dell'evento dannoso. Infine, l'appellante lamenta la mancata valutazio- ne da parte del giudice di prime cure della sussistenza di un danno ai sensi dell'art. 2043 c.c., dal momento che la domanda risarcitoria era stata formulata in via subordinata.
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Preliminarmente, devono essere rigettate le eccezioni preliminari di
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inammissibilità dell'appello, sollevate dalle parti appellate, ai sensi dell'art. 348bis c.p.c., non emergendo alcuna manifesta infondatezza dei motivi di gravame avanzati dall'appellante (cfr. Cassazione civile sez. un., 21/03/2017, n. 7155), né ai sensi dell'art 342 c.p.c., dovendosi richiamare, in proposito, il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità per il quale, ancorché non si richieda l'utilizzo di partico- lare formalità, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpreta- ti nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibi- lità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affian- cando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contra- sti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternati- vo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (SS.UU. Cassazione civile sez. un., 21/03/2017,
n.7155). Nella specie, dalla lettura dell'atto introduttivo sono chiara- mente individuati i capi della sentenza del Tribunale investiti da gra- vame e i passaggi argomentativi che li sorreggono;
“le argomentazioni che vengono formulate devono esporre le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare una differente decisione" (Cass. n.
2143/15).
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Tutti i motivi di appello, da trattarsi congiuntamente perché lo- gicamente connessi investendo l'integrale percorso motivazionale del- la sentenza impugnata, sono infondati.
La richiesta risarcitoria oggetto del presente giudizio trae origi- ne dai danni provocati all'attività commerciale di cui era titolare l'appellante, causati dalla violenta alluvione verificatasi nel territorio del Comune di Licata in data 19 novembre 2016 all'origine dell'allagamento e del conseguente danneggiamento dei locali adibiti a bar e ristorazione, siti in Piazza Duomo, totalmente invasi da acqua e fango che raggiungevano l'altezza di 1,50 m.
A causa della forte pioggia i predetti locali subivano ingenti danni, in particolare il cedimento della porzione di muratura con la ri- spettiva paratia, lo sradicamento della vetrata e una totale inondazio- ne del locale, con conseguente distruzione di tutti i beni e generi ali- mentari presenti all'interno del locale, per un totale di € 60.000,00
(cfr. “Scheda C Ricognizione dei danni subiti”, allegata all'atto di appel- lo).
L'appellante addebitava tali eventi dannosi alla responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c. Sosteneva, infatti, che l'alluvione CP_1
si fosse verificata a causa della omessa manutenzione e pulizia delle strade, che il sistema di pompe idrovere non funzionasse regolarmente e, più in generale, riteneva che i danni fossero stati cagionati “dal catti- vo funzionamento della rete fognaria e dei relativi impianti” (cfr. atto di citazione di primo grado, pag. 4), imputando tale omissione colposa
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al nella qualità di custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. quale CP_1
proprietario delle strade e della rete fognaria.
La domanda risarcitoria, tuttavia, deve essere rigettata ricor- rendo, nella specie, un evento avente i caratteri dell'eccezionalità e della imprevedibilità tali da configurare il “caso fortuito” idoneo ad elidere la responsabilità dell'ente.
La responsabilità derivante da danni da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., infatti, introduce una presunzione di responsabilità in capo al soggetto, il custode, per i danni cagionati dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito (cd. prova positiva della causa esterna), da intendersi come nesso interruttivo del nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso (cfr. Cass. 29 gennaio 2019, n.
2345).
Il in quanto custode, ha dimostrato di aver diligente- CP_1
mente assolto i suoi doveri derivanti dalla custodia e ha, altresì, fornito la prova della sussistenza del caso fortuito (su cui v. infra).
Con riferimento agli obblighi di custodia, il ha dimo- CP_1
strato di essersi adoperato per garantire il corretto funzionamento dei sistemi di smaltimento delle acque piovane, nonché delle pompe idro- vore, eseguendo interventi di pulizia dei canali di scarico delle acque meteoriche attraverso opere mirate ad eliminare le cause di insuffi- cienza della capacità di deflusso delle acque, affidando incarico di pro- cedere alla manutenzione della rete delle acque bianche attraverso in- terventi ordinari di pulizia dei canali e delle caditoie, ed effettuato an- che interventi di natura straordinaria come quelli realizzati nell'ambi-
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to dell' "Accordo Quadro Manutenzione canali acque bianche Rione
Marina" nell'anno 2015 (all n. 1 alla Memoria ex art. 183 VI comma n. 2
- 1°grado) a seguito dei quali, nel Viale XXIV Maggio (parallelo al C.so
Vittorio Emanuele), sono state interrate due vasche della capacità di litri 12.000 ciascuna con relative pompe sommerse che consentono il deflusso delle acque verso la destinazione finale, il Fiume Salso.
Tuttavia, nonostante tali interventi l'intensità della precipita- zione nella giornata del 19.11.2016, pari a 160 mm di pioggia in due ore, ha provocato un rilevante e anomalo trasporto di materiali solidi,
a causa del quale le caditoie e le condotte delle acque bianche del vec- chio impianto si sono repentinamente occluse al punto da inibirne la funzione di ricezione e smaltimento, nonché del sistema di pompaggio
(si veda, in particolare, il contenuto dell'ordinanza sindacale 76 del
23.11.2016 cfr. All. 2, memoria di replica del 16 gennaio 2019, fascico- lo di primo grado, che descrive l'evento).
Emerge, in particolare dalla predetta ordinanza, che l'occlusione dei canali di scolo e delle caditoie con gli allagamenti con- sequenziali è stata provocata dalla forza erosiva causata dall'ingente ed eccezionale pioggia (sono caduti 160mm di acqua piovana nell'arco di 2 ore), delle aree collinari sovrastanti il comune di Licata producen- do un “anomalo trasporto di materiale solido” determinando gravi danni anche al sistema di pompaggio tant'è che l'Ente è stato costretto ad affidare l'incarico, d'urgenza, ad imprese specializzate per provve- dere alla relativa pulizia, anche contraendo debiti fuori bilancio.
Tutti gli atti amministrativi adottati dall'ente dimostrano la
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gravità del fenomeno. Oltre alla predetta ordinanza, adottata nell'immediatezza del nubifragio, il emanava una determina CP_1
dirigenziale (D.D. 879 del 7.1.2016) per far fronte a tutti i danni, inter- venendo per ripulire e liberare tutte le caditoie, ripristinare i tratti di rete fognaria danneggiati e i canali di scolo delle acque bianche;
nel corpo di tale atto viene descritta dettagliatamente la grave situazione del territorio con riferimento all'alluvione all'origine dei gravi danni.
Il carattere delle piogge torrenziali che si sono abbattute sul territorio emerge ancora dai dati pluviometrici prodotti dall'ente con- venuto – aventi carattere di oggettività – da cui risulta la caratteristica di violento nubifragio che ha colpito il Comune di Licata nel novembre del 2016 rovesciando “un quantitativo d'acqua di 87 mm., elevato a
175,6 mm. nell'arco di 7 ore. Nella predetta analisi si legge che “para- gonando il dato di massima intensità e durata assegnata relativo all'evento con quanto è stato registrato nella storia se ne deduce che nella serie storica (dal 1973 al 2013) disponibile non sono stati regi- strati eventi di intensità paragonabile” e l'effetto che ne consegue po- stula tempi di ritorno non ponderabili e “localmente eccezionali” (si leggano i dati riportati a pag. 8 della relazione depositata dal CP_1
redatta dall'Osservatorio delle Acque del Dipartimento Regionale Ac- que e Rifiuti del 22.11.2016, redatta pochi giorni dopo il nubifragio).
A conferma della straordinarietà degli eventi in esame, con de- libera del Consiglio dei Ministri del 10/02/2017 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio di Licata e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con Ordinanza n. 458 del 01/06/2017, pubblicata sulla
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Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 136 del 14/06/2017, ha disposto i primi interventi urgenti di protezione civile (cfr. all. n. 9 fascicolo di primo grado per il ), confermando lo stato di calamità Controparte_1
naturale di cui al provvedimento 382 del 22.11.2016 adottato dalla
Regione Siciliana.
I fatti descritti consentono di affermare che il abbia CP_1
fornito la prova positiva del caso fortuito, che è causa di esonero da re- sponsabilità da cose in custodia. Il caso fortuito, infatti, deve essere in- teso come uno specifico fatto capace di determinare autonomamente il danno. Deve trattarsi, pertanto, di un fatto naturale (o un fatto del ter- zo o dello stesso danneggiato) che per la sua imprevedibilità, eccezio- nalità e inevitabilità sia completamente estraneo alla sfera di controllo del custode (v. Cass. 23 gennaio 2019 n. 1725).
Inoltre, occorre ricordare che “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., perché le precipitazioni atmosferiche possano integrare l'ipotesi del caso fortuito, assumendo rilievo causale esclusivo, occorre che esse rivestano i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità ed il conseguente accertamento, in particolare quello della ricorrenza di un “forte temporale”, di un “nubifragio” o di una “calamità naturale”, presuppone un giudizio da formulare – in relazione alla peculiarità del fenomeno – non sulla base di nozioni di comune esperienza, ma con un'indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statisti- co (i cosiddetti dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di loca- lizzazione della “res” oggetto di custodia” (Cass., civ., sez. III, sentenza del 22 novembre 2019, n. 30521). Ed ancora, Le precipitazioni atmo-
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sferiche, peraltro, “integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c. quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi – sulla base delle prove offerte dalla parte onerata (cioè, il custode) – con indagine orientata essenzialmen- te da dati scientifici di tipo statistico (i cc.dd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della “res” oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presen- ta al momento dell'evento atmosferico, restando, invece, irrilevanti i profili relativi alla diligenza osservata dal custode in ordine alla realiz- zazione e manutenzione dei sistemi di deflusso delle acque piovane.
(Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, nella valuta- zione della riconducibilità dell'evento atmosferico all'esimente del ca- so fortuito, aveva attribuito rilievo alla mancanza di prova riguardo al- la diligenza del custode nella manutenzione dei sistemi di deflusso”
(Cass., civ., sez. III, ordinanza del 11 febbraio 2022, n. 4588).
Nella specie, il caso fortuito è integrato dall'eccezionalità dell'evento atmosferico, con tempi di ritorno come detto imponderabi- li, che ha provocato la caduta di fango e materiali solidi di ingente enti- tà sicché anche qualora la condotta omissiva manutentiva fosse stata correttamente adempiuta ciò non avrebbe potuto evitare l'evento dannoso che si sarebbe comunque verificato con le medesime caratte- ristiche e, dunque, non sussistendo un comportamento alternativo corretto idoneo a scongiurare i danni patiti dall'appellante ciò elide il nesso di causalità.
Ne consegue che il non può essere ritenuto responsabi-CP_1
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le e l'appello è rigettato.
In ossequio alle regole della soccombenza, la parte appellante deve essere condannata alla refusione delle spese di lite sostenute dall'appellata che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del va- lore della causa e delle questioni trattate, secondo i parametri di cui al
D.M. 55/2014 come modificato ed integrato dal D.M. 147/2022.
In ragione del rigetto dell'appello, l'appellante deve condannato al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, nella contumacia della
[...]
, già Parte_2 Controparte_2
rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. 794/2019 emessa dal Tribunale di Agrigento in data 04.06.2019; condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese di lite che liquida in complessivi € 3.900,00, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 com- ma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione della Corte d'Appello
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Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
R.G. n.2269/2019
Dott. Giovanni D'Antoni
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