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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 30/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Gela sezione civile - settore lavoro
nella persona del G.O.P., Cipolla Raimondo, in funzione di G.L. uscendo dalla camera di consiglio del giorno 30/01/2025 ha pronunziato pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo ordinario n. 454/2023 r.g.a.c. degli affari contenziosi civili settore lavoro
TRA
nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
, , nato a C.F._1 Parte_2
Gela il 31.05.1974 C.F. C.F._2 Parte_3
nata a [...] il [...] C.F. ,
[...] C.F._3
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_4
, nato a [...] il C.F._4 Parte_5
18.08.1986 C.F. , nella qualità di eredi di C.F._5
nata a [...] il [...] e Persona_1
deceduta in data 05.06.2024, rappresentati e difesi dall'avv. Maria
Cannizzaro, presso il cui studio hanno eletto domicilio ricorrenti
E
Controparte_1
, (c.f.: , in persona del Suo legale
[...] P.IVA_1
rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Russo e Dolce resistente
oggetto: indennità di accompagnamento l. 508/1988 e ss. modificazioni conclusioni per le parti (ud. 30/01/2025): “...concludono le parti richiamando i propri scritti difensivi e le conclusioni rese all'udienza anzi richiamata, tenuta ai sensi dell'art. 127 TER CPC, così, per come disposto dal d.lgs. n. 149/2022…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 co. VI bis c.p.c. regolarmente notificato l'istante ha chiesto per mezzo di questo Tribunale che venisse dichiarato lo status di invalido civile in capo alla ricorrente e che conseguentemente venissero riconosciuti tutti i benefici di legge (indennità di accompagnamento) dalla data di presentazione della domanda (mese successivo), contestando le risultanze medico – legali a cui era pervenuto il CTU in sede di esperimento di ATP.
Si è costituita l' per mano dei propri difensori che ne ha chiesto il CP_1
rigetto, non essendoci i presupposti sanitari e proponendo questione pregiudiziale preliminare di decadenza del diritto al beneficio, chiedendo di verificare se lo stesso giudizio fosse stato promosso nei termini di 30 gg. dalla comunicazione del decreto di cui al comma V dell'art. 445
c.p.c.
Nel frattempo il ricorrente era deceduto, costituendosi gli eredi che hanno insistito nella domanda giudiziaria formulata.
Nelle more è stata disposta la rinnovazione della CTU. Le parti hanno concluso richiamandosi ai propri scritti all'udienza del 30 gennaio 2025.
MOTIVO SUCCINTO DELLA DECISIONE
La domanda dei ricorrenti appare in parte fondata e, pertanto, l'istanza deve essere accolta per i motivi cui in appresso.
Ed appunto, disposto il rinnovo della CTU, la quale consulenza dovrà intendersi qui fatta propria da questo giudicante, in quanto immune e scevra da vizio alcuno, il consulente nominato ha rinvenuto in capo al ricorrente medesimo sussistere i requisiti sanitari imposti dalla normativa vigente: “…il de cuius era un soggetto affetto da Cerebrovasculopatia cronica con Parkinsonismo caratterizzato da tremori, da sintomi extrapiramidali, da bradicinesia e da deficit cognitivo, MMSE non somministrabile,ADL:0/6;IADL:0/8, ecc…”. Ha statuito il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento (L. ) e ciò per come Numer_1
precisato dal 01 ottobre 2023 (aggravamento quadro clinico) e sino alla data di decesso (05/06/2024).
Or dunque, è configurabile un diritto all'indennità di accompagnamento in relazione a tutte quelle malattie che per il grado di gravità comportano un impedimento dell'apparato cognitivo e/o motorio e che allo stesso tempo comportano una assistenza quotidiana farmacologica, evidenziando come nel caso in specie detti impedimenti non fossero presenti atti ad impedire gli atti quotidiani giornalieri.
Quanto alle spese e competenze di lite, queste dovranno in ragione della decorrenza compensarsi, mentre quelle di CTU della fase di ATP e di quella di ATPO dovranno definitivamente porsi a carico dell' CP_1
resistente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, per l'effetto accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza del presupposto sanitario in capo a nata a Persona_1
Caltagirone il 25.09.1949 e deceduta in data 05.06.2024 codice fiscale:
a potere beneficiare dell'indennità di C.F._6
accompagnamento. Compensa le spese di lite.
Dispone, infine, che le spese di C.T.U. della fase di ATP siano definitivamente poste a carico dell' che si liquidano come da CP_1
separato decreto.
Il Giudice
Raimondo Cipolla
Il Tribunale Ordinario di Gela sezione civile - settore lavoro
nella persona del G.O.P., Cipolla Raimondo, in funzione di G.L. uscendo dalla camera di consiglio del giorno 30/01/2025 ha pronunziato pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo ordinario n. 454/2023 r.g.a.c. degli affari contenziosi civili settore lavoro
TRA
nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
, , nato a C.F._1 Parte_2
Gela il 31.05.1974 C.F. C.F._2 Parte_3
nata a [...] il [...] C.F. ,
[...] C.F._3
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_4
, nato a [...] il C.F._4 Parte_5
18.08.1986 C.F. , nella qualità di eredi di C.F._5
nata a [...] il [...] e Persona_1
deceduta in data 05.06.2024, rappresentati e difesi dall'avv. Maria
Cannizzaro, presso il cui studio hanno eletto domicilio ricorrenti
E
Controparte_1
, (c.f.: , in persona del Suo legale
[...] P.IVA_1
rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Russo e Dolce resistente
oggetto: indennità di accompagnamento l. 508/1988 e ss. modificazioni conclusioni per le parti (ud. 30/01/2025): “...concludono le parti richiamando i propri scritti difensivi e le conclusioni rese all'udienza anzi richiamata, tenuta ai sensi dell'art. 127 TER CPC, così, per come disposto dal d.lgs. n. 149/2022…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 co. VI bis c.p.c. regolarmente notificato l'istante ha chiesto per mezzo di questo Tribunale che venisse dichiarato lo status di invalido civile in capo alla ricorrente e che conseguentemente venissero riconosciuti tutti i benefici di legge (indennità di accompagnamento) dalla data di presentazione della domanda (mese successivo), contestando le risultanze medico – legali a cui era pervenuto il CTU in sede di esperimento di ATP.
Si è costituita l' per mano dei propri difensori che ne ha chiesto il CP_1
rigetto, non essendoci i presupposti sanitari e proponendo questione pregiudiziale preliminare di decadenza del diritto al beneficio, chiedendo di verificare se lo stesso giudizio fosse stato promosso nei termini di 30 gg. dalla comunicazione del decreto di cui al comma V dell'art. 445
c.p.c.
Nel frattempo il ricorrente era deceduto, costituendosi gli eredi che hanno insistito nella domanda giudiziaria formulata.
Nelle more è stata disposta la rinnovazione della CTU. Le parti hanno concluso richiamandosi ai propri scritti all'udienza del 30 gennaio 2025.
MOTIVO SUCCINTO DELLA DECISIONE
La domanda dei ricorrenti appare in parte fondata e, pertanto, l'istanza deve essere accolta per i motivi cui in appresso.
Ed appunto, disposto il rinnovo della CTU, la quale consulenza dovrà intendersi qui fatta propria da questo giudicante, in quanto immune e scevra da vizio alcuno, il consulente nominato ha rinvenuto in capo al ricorrente medesimo sussistere i requisiti sanitari imposti dalla normativa vigente: “…il de cuius era un soggetto affetto da Cerebrovasculopatia cronica con Parkinsonismo caratterizzato da tremori, da sintomi extrapiramidali, da bradicinesia e da deficit cognitivo, MMSE non somministrabile,ADL:0/6;IADL:0/8, ecc…”. Ha statuito il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento (L. ) e ciò per come Numer_1
precisato dal 01 ottobre 2023 (aggravamento quadro clinico) e sino alla data di decesso (05/06/2024).
Or dunque, è configurabile un diritto all'indennità di accompagnamento in relazione a tutte quelle malattie che per il grado di gravità comportano un impedimento dell'apparato cognitivo e/o motorio e che allo stesso tempo comportano una assistenza quotidiana farmacologica, evidenziando come nel caso in specie detti impedimenti non fossero presenti atti ad impedire gli atti quotidiani giornalieri.
Quanto alle spese e competenze di lite, queste dovranno in ragione della decorrenza compensarsi, mentre quelle di CTU della fase di ATP e di quella di ATPO dovranno definitivamente porsi a carico dell' CP_1
resistente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, per l'effetto accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza del presupposto sanitario in capo a nata a Persona_1
Caltagirone il 25.09.1949 e deceduta in data 05.06.2024 codice fiscale:
a potere beneficiare dell'indennità di C.F._6
accompagnamento. Compensa le spese di lite.
Dispone, infine, che le spese di C.T.U. della fase di ATP siano definitivamente poste a carico dell' che si liquidano come da CP_1
separato decreto.
Il Giudice
Raimondo Cipolla