Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Bolzano, sentenza 05/05/2026, n. 17
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Sentenza 5 maggio 2026

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  • Rigettato
    Corrispondenza elenchi partecipazioni

    La Corte ha ritenuto che il conto debba riportare tutte le partecipazioni societarie detenute dal Comune.

  • Rigettato
    Qualifica dell'agente contabile

    La Corte ha ritenuto che la firma del sindaco, in qualità di agente contabile, sia sufficiente.

  • Rigettato
    Valutazione delle partecipazioni societarie

    La Corte ha ritenuto che il conto debba riportare valori aggiornati delle azioni e delle partecipazioni, determinati secondo il metodo del patrimonio netto per le società controllate o partecipate, al fine di consentire un'esposizione contabile veritiera e trasparente. Per partecipazioni inferiori al 20%, è sufficiente indicare il costo di acquisto rettificato dalle perdite durevoli.

  • Rigettato
    Modello di conto utilizzato

    La Corte ha ritenuto che, pur essendovi state abrogazioni normative, i modelli 16 e 22 hanno il medesimo contenuto, con la sola differenza che il modello 16 è bilingue. Pertanto, è consentito l'uso di uno dei due modelli, scegliendo la lingua preferita.

  • Altro
    Approvazione del conto

    La Corte ha ritenuto che la firma del sindaco successiva alla delibera di approvazione possa equivalere a una ratifica, mentre la firma del responsabile finanziario non ha incidenza contabile. Tuttavia, ha precisato che i conti giudiziali devono confluire nel rendiconto finale e essere approvati dall'organo competente, di norma dopo la sottoscrizione e la parifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Bolzano, sentenza 05/05/2026, n. 17
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Bolzano
    Numero : 17
    Data del deposito : 5 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo