Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Bolzano, sentenza 05/05/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Bolzano |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza 17/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE DI BOLZANO
composta dai magistrati:
IC MARINARO Presidente Francesco TARGIA Consigliere AN ZANELLA Referendario-relatore nel giudizio iscritto al n. 2615 del registro di segreteria sul conto dell’agente contabile in qualità di consegnatario delle partecipazioni societarie del COMUNE DI NOVA PONENTE, per l’esercizio finanziario 2023, reso dal sindaco del Comune di Nova Ponente, BERNHARD DAUM;
VISTI gli atti e i documenti di causa;
UDITI, nella pubblica udienza del 5 marzo 2026, con l’assistenza del segretario, dott.ssa Ombretta Ricoldo, il relatore, referendario AN ZA, e il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Marzia Sulzer;
F A T T O e D I R I T T O
1. Con relazione n. 45/2025 il magistrato designato all’esame del conto dell’agente contabile in qualità di consegnatario delle partecipazioni societarie del Comune di Nova Ponente, per l’esercizio 2023, reso dal sindaco Bernhard Daum, e iscritto al n. 2615 del registro di segreteria, ha rimesso al Collegio, ai sensi degli artt. 145 e 147, del c. g. c., l’esame dello stesso.
Al riguardo ha evidenziato che la sottoscrizione del conto da parte dell’agente contabile e la parifica del responsabile del servizio finanziario sono successive alla delibera di approvazione da parte della Giunta comunale.
Ha segnalato che è stato erroneamente usato il modello 16 anziché il prescritto modello 22 di cui all’art. d.P.R. n. 194/1996.
Ha fatto presente che nell’esposizione del valore delle partecipazioni è stato fatto riferimento al valore nominale, anziché al patrimonio netto o, in alternativa, del costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data di chiusura dell’esercizio, si ritengano durevoli.
Ha segnalato la mancata corrispondenza tra l’elenco delle partecipazioni indicate nel conto e l’elenco completo delle partecipazioni di cui alla delibera del Consiglio comunale n. 69 del 23 dicembre 2024 avente ad oggetto la revisione/razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.
In relazione a quanto sopra, ha evidenziato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avuto modo di precisare che l’esame del conto non è limitato al titolo originario nella sua materialità, ma “deve riguardare anche le variazioni del valore dei titoli e gli utili o i dividendi distribuiti” (Cass. Sez. Unite, ord. n. 7390 del 2007).
Ha chiarito, poi, che, secondo ormai pacifica giurisprudenza, anche di questa Sezione, nel determinare il valore delle azioni all’inizio e alla fine dell’anno di riferimento bisogna adottare il criterio del “patrimonio netto”, in quanto consente un’esposizione contabile più veritiera e trasparente (Sez. Bolzano, sent. n. 72/2025; Id. sent. n. 73/2026; Id. sent. n. 74/2025).
2. La Procura Regionale, in sede di conclusioni, condividendo le considerazioni svolte dal Magistrato istruttore, ha chiesto che venisse dichiarata l’irregolarità del conto in esame, poiché il valore delle partecipazioni è stato determinato secondo il criterio nominale, anziché sulla base del criterio patrimoniale o, in via subordinata, secondo il metodo recentemente adottato dalla Sezione giurisdizionale di Bolzano per le partecipazioni inferiori al 20% (sentenze nn. 72, 73, 74 del 25/09/2025 e nn. 84, 85 del 13/10/2025).
Ha, inoltre, rilevato che nella deliberazione della Giunta comunale n. 234 dell’08/04/2024, con la quale è stato approvato il conto, è stato erroneamente indicato quale agente contabile la società Eco Center S.p.A., mentre il conto risulta correttamente sottoscritto dal sindaco del Comune.
Ha rilevato che nella relazione depositata ai sensi dell’art. 139, comma 2, del codice di giustizia contabile e sottoscritta dal revisore del Comune di Nova Ponente, non è indicato il consegnatario dei beni, nonostante tale figura sia invece riportata nella menzionata deliberazione n. 234.
3. Con apposita memoria il Sindaco e agente contabile del Comune di Nova Ponente ha precisato che: i) il conto è stato nuovamente sottoscritto dopo che il deposito su SIRECO era stato rigettato in quanto il conto era stato reso da un soggetto che non poteva essere qualificato come consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione; ii) i dati contenuti nel modello 16 sono gli stessi del modello 22; iii) l’indicazione delle partecipazioni del Comune di Nova Ponente nella Eco Center s.p.a. al valore nominale è dovuta al fatto che il Comune ha fatto proprio il conto trasmesso dalla predetta società; iv) il Comune ha ritenuto che le società partecipate fossero esse stesse i consegnatari di azioni e che dovessero pertanto provvedere alla resa del conto in qualità di consegnatari delle azioni.
Ha, infine, evidenziato che tutte le società nelle quali il Comune detiene partecipazioni hanno registrato un incremento del patrimonio netto e che le indicazioni della Corte dei conti saranno prese in considerazione nei futuri esercizi.
In considerazione di quanto sopra ha chiesto il discarico dalle contestazioni sollevate, producendo tra l’altro un file contenente tutte le partecipazioni del Comune con riferimento al valore del patrimonio netto.
4. Il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla regolarità del conto giudiziale in oggetto.
Al riguardo, va preliminarmente evidenziato che l’agente contabile consegnatario di azioni è chiamato a svolgere un’attività di gestione e non di mera detenzione, rappresentando l’Ente alle riunioni delle società ed esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale (Sez. giur. Toscana, n. 20 del 2024 e n. 127 del 2020; Sez. giur Veneto, n. 99 del 2019). Conseguentemente, il conto dovrà contenere non solo la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, con l’indicazione del motivo delle variazioni (Sez. giur. Veneto, n. 122 del 2017 e n. 62 del 2012; Sez. giur. Molise, n. 64 del 2017), ma anche le modalità di esercizio della gestione da parte delle società stesse e le modalità di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle azioni o partecipazioni pubbliche (Sez. giur. Veneto, n. 99 del 2019, n. 122 del 2017 e n. 62 del 2012; Sez. giur. Molise, n. 64 del 2017).
In coerenza con quanto sopra esposto, dando continuità all’orientamento di questa Sezione (sent. n. 72/2025), il conto giudiziale dovrà « riportare tutte le partecipazioni societarie detenute dal Comune (essendo irrilevante l’intitolazione del modello 22 del dPR n. 194 del 1996, ove si fa riferimento al consegnatario di azioni), essere corredato da una dettagliata relazione sulla gestione, che consenta di avere contezza anche delle direttive impartite nei confronti della società e dei soggetti delegati a rappresentare l’Ente nell’assemblea degli azionisti e esporre i valori aggiornati delle azioni e delle partecipazioni, determinato, per le società controllate o partecipate, secondo il metodo del patrimonio netto, al fine di consentire un’esposizione contabile la più veritiera e trasparente possibile (Corte conti, sez. giur. Piemonte, sent. nn. 97 e 98 del 2024). Nell’ipotesi, invece, in cui la partecipazione sia inferiore al 20 per cento, invece, come correttamente evidenziato dall’Ente sarà sufficiente indicare il costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data di chiusura dell’esercizio, si ritengano durevoli.».
5. Con riferimento al modello da utilizzare, si evidenzia, da un punto di vista strettamente giuridico-formale, che l’art. 19, comma secondo, l.r. n. 10 del 23 ottobre 1998 prevede(va) che il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, approva(va) i modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili (lett. h).
In ragione della predetta previsione, ribadita dall’art. 48 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 4 del 28 maggio 1999, è stato adottato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 24 gennaio 2000 che all’art. 1 così dispone: «Sono approvati i seguenti modelli e schemi contabili, allegati al presente decreto e facenti parte integrante dello stesso: (…) r) il modello n. 16, relativo al conto della gestione dell'agente contabile consegnatario di azioni dei comuni, degli enti istituiti ai sensi dell’articolo 7 DPR 22 marzo 1974 n. 279 e delle unioni di comuni;».
Ebbene, l’art. 337 della l.r. n. 2 del 3 maggio 2018 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) ha disposto espressamente l’abrogazione dell’art. 19, comma 2, l.r. n. 10/1998, travolgendo, quindi, l’addentellato normativo su cui poggiavano i predetti decreti del Presidente della Giunta regionale.
Fermo quanto sopra, adottando un approccio più sostanzialistico, occorre, tuttavia, rilevare che i due modelli, a prescindere dal numero ad essi attribuito (16 o 22), hanno il medesimo contenuto, con l’unica precisazione che il modello 16 è bilingue.
Proprio in ragione della peculiarità del territorio di competenza, ove la lingua tedesca è parificata a quella italiana (d.P.R. n. 574/1988), questa Sezione ritiene che, ferma la necessaria corretta rappresentazione del valore delle partecipazioni (v. supra), le Amministrazioni e gli agenti contabili interessati possano usare, nella compilazione del modulo, la lingua che preferiscono.
6. Infine, con riferimento alle firme apposte sul conto in data successiva alla delibera di approvazione, si può ragionevolmente ritenere – con specifico e isolato riferimento al caso di specie – che la firma del sindaco equivalga ad una ratifica del precedente conto erroneamente reso da Ecocenter s.p.a., mentre la firma da parte del responsabile finanziario non ha alcuna incidenza nel caso che ci occupa, consistendo la sua attività in una verifica della regolarità amministrativo-contabile, non risultando, invero, alcuna modifica dal punto di vista contabile.
Ad ogni buon conto giova precisare che tutti i conti giudiziali devono confluire nel rendiconto finale dell’amministrazione per garantire l’integrità e la coerenza della ricostruzione contabile e devono essere approvati dall’organo competente (art. 2 del regolamento sulla contabilità del Comune di Nova Ponente).
La predetta approvazione dovrà di norma essere successiva alla sottoscrizione del conto da parte dell’agente contabile e alla parificazione (art. 3 del summenzionato regolamento).
Il conto giudiziale dovrà poi essere depositato unitamente alla relazione degli organi di controllo interno in ottemperanza al disposto dell’art. 139, secondo comma, c.g.c.
7. In conclusione, il Collegio ritiene di dover dichiarare irregolare senza addebito il conto dell’agente contabile in qualità di consegnatario delle partecipazioni del Comune di Nova Ponente reso, per l’esercizio 2023, dal sindaco, Bernhard Daum.
8. In assenza di condanna non vi è luogo a provvedere sulle spese.
PQM
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di Bolzano, dichiara irregolare senza addebito il conto giudiziale in epigrafe.
Nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 marzo 2026.
L’estensore Il presidente
AN ZA IC AR
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Pubblicata mediante deposito in segreteria il giorno 05.05.2026