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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 30/01/2026, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1091/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente e Relatore
GALASSO GIOVANNI, Giudice
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4445/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 25
e pubblicata il 02/01/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028202400053734 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 430/2026 depositato il
26/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso in esame Ricorrente_1 propone parziale appello avverso la decisione della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli – sentenza n. 10, pubblicata il 2 gennaio 2025 e non notificata - con la quale è stata accolta la domanda a suo tempo proposta da se stesso per impugnare la CARTELLA di
PAGAMENTO n. 02820240005373401, notificatagli il 04/04/2024 dall'AGENZIA delle ENTRATE/
RISCOSSIONE per l'importo di euro 307,90, a titolo di TASSA AUTOMOBILISTICA, anno d'imposta 2018, di spettanza della REGIONE CAMPANIA, eccependo di aver diritto per l'autovettura oggetto di tassazione, targata Targa_1, all'esenzione dal pagamento del bollo auto, ex art. 8, comma 7, L. 449/97, L. 342/2000, L. 388/2000 e successive modifiche.
La CGT di I grado, nella sentenza n. 10/25/2025, ha accolto il ricorso ed annullato la Cartella, avendo il contribuente depositato il provvedimento dell'AdE, Ufficio di Aversa, del 15/06/2009, con cui – a decorrere dal 30/05/2007 – gli è stata concessa l'invocata esenzione per disabilità.
Ha compensato le spese “alla luce della natura della controversia”.
Avverso la predetta sentenza il contribuente ha proposto il presente appello parziale, riferito esclusivamente al capo in cui le spese di lite risultano compensate, a suo dire, immotivatamente, in assenza sia di soccombenza reciproca sia di “altre gravi ed eccezionali ragioni”, come richieste dall'art. 15 del D.Lgs.
546/1992, individuate dalla giurisprudenza di legittimità nella “assoluta novità della questione trattata” o nel
“mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
Ha chiesto, pertanto, la riforma parziale della sentenza, con condanna alle spese per il primo e secondo grado, ex art. 15 D.Lgs. 546/92, come da relative note allegate, ed anche per lite temeraria, ex art. 96, commi
1 e 3, c.p.c., avendo l'AdER e la Regione Campania rifiutato lo sgravio in sede di autotutela.
L'AdER e la Regione Campania, cui l'appello è stato notificato a mezzo PEC in data 05/06/2025, non risultano costituite neppure in questo grado.
All'esito della discussione, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2026, l'appello è stato trattenuto in decisione, dandosi lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Verificata la tempestività dell'impugnazione e la regolarità del contraddittorio, possono esaminarsi le questioni proposte.
Ordinate le questioni secondo l'ordine di priorità, può rilevarsi quanto segue.
1. Trattasi di appello parziale, che investe esclusivamente la statuizione sulle spese di lite.
Nella gravata sentenza, infatti, la CGT di I grado ha annullato l'opposta Cartella intimante il pagamento della
Tassa Automobilistica, a.i. 2018, in quanto è risultato provato il diritto del contribuente all'esenzione ex lege per disabilità, come riconosciuto da apposito provvedimento dell'AdE, Ufficio di Aversa, del 15/06/2009, relativo al veicolo targato Targa_1 per il quale, nella specie, è tassazione.
Tale statuizione non è stata oggetto di specifica impugnazione da parte dell'AdER o della Regione Campania, che sono rimaste contumaci in entrambi i gradi: di conseguenza, tale decisione è passata in giudicato, con impossibilità per questo Giudice di conoscere della stessa, rimettendola in discussione.
Il contribuente ha appellato il capo della sentenza relativo alle spese, eccependo l'insussistenza nella specie delle “gravi ed eccezionali ragioni” che, da sole, nei casi diversi dalla soccombenza reciproca, legittimano la compensazione totale o parziale ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 546/92, ragioni dalla giurisprudenza di legittimità individuate nella “assoluta novità della questione trattata” o nel “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
Per la CGT di I grado, invece, la compensazione, nella fattispecie di esame, sarebbe giustificata “alla luce della natura della controversia”.
2. Questo Giudice, pertanto, è chiamato a valutare la sussistenza o meno, nel caso di specie, delle
“gravi ed eccezionali ragioni”, riguardanti specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, indicate dalla legge e dalla giurisprudenza di legittimità quale unica giustificazione alla compensazione delle spese nel caso in cui non vi sia soccombenza reciproca.
A parere di questo Collegio, la suddetta valutazione ha esito negativo, non potendosi – di certo – giustificare la compensazione sulla base di una motivazione generica come la semplice “natura della controversia”, come da costante orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Si legge, infatti, nella ordinanza della Cassazione n. 21723 del 28 luglio 2025, “in tema di spese giudiziali
… le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale … non possono essere espresse con una formula generica (nella specie,
“la natura della controversia e le alterne vicende dell'iter processuale”) inidonea a consentire il necessario controllo (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 22310 del 25/09/2017)”.
La disciplina della condanna alle spese di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, infatti, riposa esclusivamente sul principio della soccombenza, che costituisce espressione del principio di causalità, onde chi abbia dato causa alla necessità dell'introduzione del giudizio col proprio comportamento rivelatosi contra ius, è tenuto alla rifusione delle spese anticipate da controparte.
Nello specifico, è stata statuita la illegittimità del comportamento dell'Ente della Riscossione, il quale ha emesso l'opposta Cartella per una pretesa dal cui pagamento il contribuente è stato esonerato sin dal 2007.
2.2. Neppure a giustificare la compensazione delle spese può soccorrere la nuova formulazione dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. 546/92, vigente ratione temporis, a norma del quale la compensazione può essere disposta anche “quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio”: nella specie, infatti, il provvedimento di esonero è stato già prodotto all'AdER in sede di autotutela. Tale modifica è stata apportata all'art. 15, comma 2, del D.Lgs. 546/92 ad opera dell'art. 1, comma 1, lett.
e), n. 1), del D.Lgs. 220/2023 e trova applicazione ai giudizi, come quello de quo, instaurato in primo grado dopo il 4 gennaio 2024.
Pertanto, l'appello si rivela fondato, poiché effettivamente il Giudice di prime cure illegittimamente – al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 15, comma 2, del D.Lgs. 546/92 – ha disposto la compensazione delle spese di lite: di conseguenza, questo capo della sentenza andrà modificato.
3. Occorre premettere che il valore della controversia di primo grado è pari ad euro 307,90, come dal contribuente indicato nella nota di iscrizione a ruolo. Dunque, la controversia – per il suo valore – rientra nel primo scaglione di cui al DM 55/2014 (valore della causa: fino ad euro 1.100,00).
3.1. In base al D.M. 55/2014, aggiornato col D.M. n. 147/2022, applicabile nel caso specifico ratione temporis, in considerazione del valore della controversia, a parere di questo Collegio, il primo Giudice avrebbe dovuto liquidare euro 233,00, riconoscendo i compensi minimi – data la natura della causa non di particolare complessità - per la fase di studio (euro 90,00), introduttiva (euro 53,00), decisionale (euro 90,00), escludendo le fasi non svolte (cautelare ed istruttoria).
Aggiungendo, poi, alla somma di cui sopra (233,00) l'importo di euro 34,95 a titolo di spese generali (15% sul compenso totale), nonché l'importo di euro 30,00, a titolo di CUT, si perviene all'importo di euro 297,95.
Dunque, l'appello va accolto, con il conseguente riconoscimento del diritto del contribuente Ricorrente_1 alla liquidazione in suo favore delle spese del primo grado nella misura complessiva di euro 297,95, oltre
IVA e CPA, se dovuti.
4. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di euro 297,95, oltre accessori, se dovuti, in applicazione dei valori minimi, stante la speditezza e celerità della questione, la quale non ha richiesto alcun particolare studio ed attività.
Il valore della controversia nel presente grado è stato accertato dall'Ufficio in euro 798,10.
Pertanto, in applicazione dei valori minimi previsti dal DM 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, per le controversie di valore fino ad euro 1.100,00 (euro 90,00 per la fase di studio;
euro 53,00 per la fase introduttiva;
euro 90,00 per la fase decisionale), si procede a liquidare un importo pari ad euro 233,00.
Al suddetto importo (euro 233,00), vanno aggiunti euro 34,95 a titolo di spese generali (15% sul compenso totale), nonché il CUT (30,00) e gli accessori, se dovuti.
5. Viene, invece, rigettata la domanda di condanna per lite temeraria, ai sensi dell'art 96 c.p.c., poiché la Cartella de qua è stata emessa in seguito al mancato pagamento della Tassa Auto, come risultante dal prodromico Avviso di Accertamento n. 834336192545, che si vuole notificato il 22/10/2021.
Il contribuente non ha contestato tale notifica né risulta che abbia impugnato l'atto: ciò, dunque, potrebbe aver indotto in errore la Regione, che ha provveduto alla formazione del ruolo, trasmesso, poi, all'AdER per la riscossione.
Inoltre, se agli atti di causa vi è prova della presentazione dell'istanza di sgravio in autotutela all'AdER, lo stesso non può dirsi per la Regione, unica titolata a provvedervi.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna in solido l'AGENZIA delle ENTRATE/RISCOSSIONE e la REGIONE CAMPANIA al pagamento delle spese di lite per il primo grado in favore del ricorrente, liquidandole in complessivi euro 297,95, oltre accessori, se dovuti, con attribuzione all'avvocato per anticipo fattone.
Condanna in solido l'AdE/Riscossione e la REGIONE Campania alla refusione delle spese di lite per il presente grado in favore dell'appellante, liquidandole in euro 297,95, oltre accessori, se dovuti, con attribuzione all'avvocato dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli il 22 gennaio 2026.
Il Giudice estensore e Presidente
Dr. EUGENIO FORGILLO
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente e Relatore
GALASSO GIOVANNI, Giudice
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4445/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 25
e pubblicata il 02/01/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028202400053734 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 430/2026 depositato il
26/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso in esame Ricorrente_1 propone parziale appello avverso la decisione della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli – sentenza n. 10, pubblicata il 2 gennaio 2025 e non notificata - con la quale è stata accolta la domanda a suo tempo proposta da se stesso per impugnare la CARTELLA di
PAGAMENTO n. 02820240005373401, notificatagli il 04/04/2024 dall'AGENZIA delle ENTRATE/
RISCOSSIONE per l'importo di euro 307,90, a titolo di TASSA AUTOMOBILISTICA, anno d'imposta 2018, di spettanza della REGIONE CAMPANIA, eccependo di aver diritto per l'autovettura oggetto di tassazione, targata Targa_1, all'esenzione dal pagamento del bollo auto, ex art. 8, comma 7, L. 449/97, L. 342/2000, L. 388/2000 e successive modifiche.
La CGT di I grado, nella sentenza n. 10/25/2025, ha accolto il ricorso ed annullato la Cartella, avendo il contribuente depositato il provvedimento dell'AdE, Ufficio di Aversa, del 15/06/2009, con cui – a decorrere dal 30/05/2007 – gli è stata concessa l'invocata esenzione per disabilità.
Ha compensato le spese “alla luce della natura della controversia”.
Avverso la predetta sentenza il contribuente ha proposto il presente appello parziale, riferito esclusivamente al capo in cui le spese di lite risultano compensate, a suo dire, immotivatamente, in assenza sia di soccombenza reciproca sia di “altre gravi ed eccezionali ragioni”, come richieste dall'art. 15 del D.Lgs.
546/1992, individuate dalla giurisprudenza di legittimità nella “assoluta novità della questione trattata” o nel
“mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
Ha chiesto, pertanto, la riforma parziale della sentenza, con condanna alle spese per il primo e secondo grado, ex art. 15 D.Lgs. 546/92, come da relative note allegate, ed anche per lite temeraria, ex art. 96, commi
1 e 3, c.p.c., avendo l'AdER e la Regione Campania rifiutato lo sgravio in sede di autotutela.
L'AdER e la Regione Campania, cui l'appello è stato notificato a mezzo PEC in data 05/06/2025, non risultano costituite neppure in questo grado.
All'esito della discussione, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2026, l'appello è stato trattenuto in decisione, dandosi lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Verificata la tempestività dell'impugnazione e la regolarità del contraddittorio, possono esaminarsi le questioni proposte.
Ordinate le questioni secondo l'ordine di priorità, può rilevarsi quanto segue.
1. Trattasi di appello parziale, che investe esclusivamente la statuizione sulle spese di lite.
Nella gravata sentenza, infatti, la CGT di I grado ha annullato l'opposta Cartella intimante il pagamento della
Tassa Automobilistica, a.i. 2018, in quanto è risultato provato il diritto del contribuente all'esenzione ex lege per disabilità, come riconosciuto da apposito provvedimento dell'AdE, Ufficio di Aversa, del 15/06/2009, relativo al veicolo targato Targa_1 per il quale, nella specie, è tassazione.
Tale statuizione non è stata oggetto di specifica impugnazione da parte dell'AdER o della Regione Campania, che sono rimaste contumaci in entrambi i gradi: di conseguenza, tale decisione è passata in giudicato, con impossibilità per questo Giudice di conoscere della stessa, rimettendola in discussione.
Il contribuente ha appellato il capo della sentenza relativo alle spese, eccependo l'insussistenza nella specie delle “gravi ed eccezionali ragioni” che, da sole, nei casi diversi dalla soccombenza reciproca, legittimano la compensazione totale o parziale ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 546/92, ragioni dalla giurisprudenza di legittimità individuate nella “assoluta novità della questione trattata” o nel “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
Per la CGT di I grado, invece, la compensazione, nella fattispecie di esame, sarebbe giustificata “alla luce della natura della controversia”.
2. Questo Giudice, pertanto, è chiamato a valutare la sussistenza o meno, nel caso di specie, delle
“gravi ed eccezionali ragioni”, riguardanti specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, indicate dalla legge e dalla giurisprudenza di legittimità quale unica giustificazione alla compensazione delle spese nel caso in cui non vi sia soccombenza reciproca.
A parere di questo Collegio, la suddetta valutazione ha esito negativo, non potendosi – di certo – giustificare la compensazione sulla base di una motivazione generica come la semplice “natura della controversia”, come da costante orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Si legge, infatti, nella ordinanza della Cassazione n. 21723 del 28 luglio 2025, “in tema di spese giudiziali
… le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale … non possono essere espresse con una formula generica (nella specie,
“la natura della controversia e le alterne vicende dell'iter processuale”) inidonea a consentire il necessario controllo (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 22310 del 25/09/2017)”.
La disciplina della condanna alle spese di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, infatti, riposa esclusivamente sul principio della soccombenza, che costituisce espressione del principio di causalità, onde chi abbia dato causa alla necessità dell'introduzione del giudizio col proprio comportamento rivelatosi contra ius, è tenuto alla rifusione delle spese anticipate da controparte.
Nello specifico, è stata statuita la illegittimità del comportamento dell'Ente della Riscossione, il quale ha emesso l'opposta Cartella per una pretesa dal cui pagamento il contribuente è stato esonerato sin dal 2007.
2.2. Neppure a giustificare la compensazione delle spese può soccorrere la nuova formulazione dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. 546/92, vigente ratione temporis, a norma del quale la compensazione può essere disposta anche “quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio”: nella specie, infatti, il provvedimento di esonero è stato già prodotto all'AdER in sede di autotutela. Tale modifica è stata apportata all'art. 15, comma 2, del D.Lgs. 546/92 ad opera dell'art. 1, comma 1, lett.
e), n. 1), del D.Lgs. 220/2023 e trova applicazione ai giudizi, come quello de quo, instaurato in primo grado dopo il 4 gennaio 2024.
Pertanto, l'appello si rivela fondato, poiché effettivamente il Giudice di prime cure illegittimamente – al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 15, comma 2, del D.Lgs. 546/92 – ha disposto la compensazione delle spese di lite: di conseguenza, questo capo della sentenza andrà modificato.
3. Occorre premettere che il valore della controversia di primo grado è pari ad euro 307,90, come dal contribuente indicato nella nota di iscrizione a ruolo. Dunque, la controversia – per il suo valore – rientra nel primo scaglione di cui al DM 55/2014 (valore della causa: fino ad euro 1.100,00).
3.1. In base al D.M. 55/2014, aggiornato col D.M. n. 147/2022, applicabile nel caso specifico ratione temporis, in considerazione del valore della controversia, a parere di questo Collegio, il primo Giudice avrebbe dovuto liquidare euro 233,00, riconoscendo i compensi minimi – data la natura della causa non di particolare complessità - per la fase di studio (euro 90,00), introduttiva (euro 53,00), decisionale (euro 90,00), escludendo le fasi non svolte (cautelare ed istruttoria).
Aggiungendo, poi, alla somma di cui sopra (233,00) l'importo di euro 34,95 a titolo di spese generali (15% sul compenso totale), nonché l'importo di euro 30,00, a titolo di CUT, si perviene all'importo di euro 297,95.
Dunque, l'appello va accolto, con il conseguente riconoscimento del diritto del contribuente Ricorrente_1 alla liquidazione in suo favore delle spese del primo grado nella misura complessiva di euro 297,95, oltre
IVA e CPA, se dovuti.
4. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di euro 297,95, oltre accessori, se dovuti, in applicazione dei valori minimi, stante la speditezza e celerità della questione, la quale non ha richiesto alcun particolare studio ed attività.
Il valore della controversia nel presente grado è stato accertato dall'Ufficio in euro 798,10.
Pertanto, in applicazione dei valori minimi previsti dal DM 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, per le controversie di valore fino ad euro 1.100,00 (euro 90,00 per la fase di studio;
euro 53,00 per la fase introduttiva;
euro 90,00 per la fase decisionale), si procede a liquidare un importo pari ad euro 233,00.
Al suddetto importo (euro 233,00), vanno aggiunti euro 34,95 a titolo di spese generali (15% sul compenso totale), nonché il CUT (30,00) e gli accessori, se dovuti.
5. Viene, invece, rigettata la domanda di condanna per lite temeraria, ai sensi dell'art 96 c.p.c., poiché la Cartella de qua è stata emessa in seguito al mancato pagamento della Tassa Auto, come risultante dal prodromico Avviso di Accertamento n. 834336192545, che si vuole notificato il 22/10/2021.
Il contribuente non ha contestato tale notifica né risulta che abbia impugnato l'atto: ciò, dunque, potrebbe aver indotto in errore la Regione, che ha provveduto alla formazione del ruolo, trasmesso, poi, all'AdER per la riscossione.
Inoltre, se agli atti di causa vi è prova della presentazione dell'istanza di sgravio in autotutela all'AdER, lo stesso non può dirsi per la Regione, unica titolata a provvedervi.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna in solido l'AGENZIA delle ENTRATE/RISCOSSIONE e la REGIONE CAMPANIA al pagamento delle spese di lite per il primo grado in favore del ricorrente, liquidandole in complessivi euro 297,95, oltre accessori, se dovuti, con attribuzione all'avvocato per anticipo fattone.
Condanna in solido l'AdE/Riscossione e la REGIONE Campania alla refusione delle spese di lite per il presente grado in favore dell'appellante, liquidandole in euro 297,95, oltre accessori, se dovuti, con attribuzione all'avvocato dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli il 22 gennaio 2026.
Il Giudice estensore e Presidente
Dr. EUGENIO FORGILLO