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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 11/09/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127-ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 393 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
n. 6, elettivamente domiciliato in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 73 presso lo studio dell'Avv. Matteo Proja, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
– Sede Controparte_1
di Rieti, in persona del Direttore della Direzione Regionale per il Lazio, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Rosa Maria De Carlo, per delega in atti;
CONVENUTO
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, ha convenuto in giudizio l' , Parte_1 CP_1
rassegnando le seguenti conclusioni:
“- Accertare e dichiarare che, in ragione dell'aggravarsi delle conseguenze dell'infortunio lavorativo del 10.11.2012, il ricorrente ha riportato postumi permanenti con un grado di inabilità pari al 14% (come da relazione ctp del Prof. Dott. o una percentuale Persona_1
maggiore o minore ritenuta di giustizia, e pertanto, ha diritto ad ottenere il riconoscimento del danno biologico, complessivamente considerato, tenendo conto dell'ulteriore infortunio
e della malattia professionale riconosciuta, pari al 24%;
- per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla CP_1
corresponsione della prestazione provvidenziale per il danno biologico patito nella misura del 24% o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di
Consulenza Tecnica d'Ufficio, detratto quanto già percepito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario”.
Più in dettaglio, il ha allegato di aver presentato in data 22.2.2021 domanda di Pt_1
revisione su malattia professionale al fine di ottenere il riconoscimento dell'aggravamento dei postumi dell'infortunio sul lavoro n. 509697357 del 10.11.2012 (consistito in “Frattura malleolo-tibiale caviglia sinistra e della diafisi del perone con conseguente artrosi post- traumatica della caviglia sinistra”), da aggiungere a una precedente malattia professionale riconosciuta dall' con percentuale del 4% e a un precedente infortunio subito dal CP_1
lavoratore e riconosciuto con percentuale del 7%.
Ricevuto un provvedimento amministrativo non satisfattivo del 22.4.2021 del seguente tenore: “Il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica assunto ai sensi degli art. 13 del
D. Lgs. 38/2000 è pari a: 019%”, con la precisazione che, in merito alla malattia professionale accertata “ ” si riconosceva il grado dello 004%, con riferimento Persona_2 all'infortunio n. 513571771 del 17.03.2015 “INIZIALE DISCOPATIA L3-L4 IN MODESTE
NOTE ARTROSICHE E MODESTA LIMITAZIONE FUNZINALE” si riconosceva il grado dello 007% e infine, in merito all'infortunio di cui in oggetto, si riconosceva un grado pari
2 allo 009%, il ha proposto opposizione amministrativa, oggetto di respingimento e, Pt_1
infine, l'odierno ricorso giudiziale, concludendo come sopra.
Con memoria tempestivamente depositata, si è costituito l' , il quale ha contestato il CP_1
ricorso chiedendone il rigetto in quanto infondato.
La causa è stata quindi istruita mediante l'espletamento di c.t.u. medico legale e decisa ex art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso è fondato.
Il consulente tecnico nominato dal Tribunale, previo esame della documentazione in atti e visita del periziando, premesso che a seguito del suddetto infortunio del 10 novembre 2012 il
è stato sottoposto a intervento chirurgico con impianto di sintesi metallica Pt_1
successivamente rimossa, ha innanzitutto affermato che “Allo stato, si evidenziano esiti di frattura biossea della gamba, apprezzabili con indagini strumentali, con disturbi del microcircolo (lieve edema alla caviglia e al terzo inferiore della gamba) con modesta ripercussione funzionale. Coesistono due cicatrici chirurgiche di 11 e 7 cm discromiche con riferita iperalgesia locoregionale. Deambulazione autonoma. Cambi posturali e funzioni di complesso nei limiti”.
Ciò posto, il c.t.u. ha concluso “che l'entità del danno biologico derivante dall'infortunio sul lavoro “Frattura malleolo tibiale caviglia sinistra e della diafisi del perone” subito in data
10 novembre 2012, già riconosciuto dall' , sia quantificabile nella misura complessiva CP_1
del 12% (dodici percento) avuto riguardo della norma ISO 1999/90 e delle tabelle di riferimento di cui al D. Lgs. 38/2000.
L'unificazione con i pregiudizi da malattie professionali già riconosciuti al ricorrente portano ad una percentuale complessiva del danno biologico pari al 21% (ventuno percento).
Trattasi di menomazioni plurime, policrone, coesistenti”.
La causa deve pertanto essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica, alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici.
In conclusione, quindi, il ricorso deve essere accolto con conseguente condanna dell' CP_1
al pagamento in favore del ricorrente, tenuto conto di una complessiva menomazione dell'integrità psicofisica pari al 21%, del differenziale rispetto a quanto già riconosciuto in sede amministrativa.
3 Le spese di lite, come quelle di c.t.u., seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base del nuovo D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore del CP_1
ricorrente, tenuto conto di una complessiva menomazione dell'integrità psicofisica pari al 21%, del differenziale rispetto a quanto già riconosciuto in sede amministrativa;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.697,00 CP_1
oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u., liquidate come da separato CP_1
provvedimento.
Rieti, 11 settembre 2025
Il Giudice
dott. Alessio Marinelli
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