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Sentenza 15 luglio 2024
Sentenza 15 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/07/2024, n. 28408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28408 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL RO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/11/2023 del TRIBUNALE di CAGLIAR] udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
lette le conclusioni del PG DOMENICO ANGELO SECCIA, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 20 novembre 2023, il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con cui AI MA aveva chiesto il riconoscimento della continuazione tra le seguenti sentenze: 1) sentenza in data 5.10.2009 della Crown Court di Croydon (RegnbUnito) e riconosciuta dalla Corte d'appello di Cagliari;
2) sentenza n. 483316 del 25.10.2016, irrevocabile il 6.10.2020, emessa dal GUP presso il Tribunale di Cagliari, in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 e 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, commessi dall'aprile 2008 al febbraio 2009; C}1i Penale Sent. Sez. 1 Num. 28408 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 23/04/2024 3) sentenza del 3.3.2021, irrevocabile il 26.4.2021 pronunciata dal Tribunale di Cagliari in relazione al reato di cui all'art. 187, comma 1, d.lgs. n. 285 del 1992, commesso a Cagliari il 3.3.2016. Il Tribunale, dopo aver affermato l'incompletezza dell'istanza in ragione della mancata allegazione della sentenza pronunciata dal tribunale straniero e della sentenza della Corte d'appello che l'ha riconosciuta, ha ritenuto che la questione di legittimità costituzionale prospettata dal AI in relazione all'art. 12 cod. pen., nella parte in cui impedirebbe il riconoscimento della sentenza straniera ai fini del vincolo della continuazione, era già stata dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale con sentenza n. 72 del 1997. Anche di recente la giurisprudenza di legittimità aveva escluso la possibilità di applicare in executivis la continuazione tra reato giudicato in Italia e reato giudicato con sentenza straniera riconosciuta dall'ordinamento italiano, ritenendo che tale conclusione non sia stata superata dal d.lgs. n. 73 del 2016, il quale ha esteso la possibilità di valutazione alle sentenze straniere non riconosciute che formano oggetto di informazioni acquisite nell'ambito di procedure comunitarie di assistenza giudiziaria. Quanto ai reati giudicati con le sentenze sub 2) e 3), il Tribunale ha ritenuto che non potesse essere riconosciuto il vincolo della continuazione, trattandosi di reati commessi a distanza di ben otto anni gli uni dall'altro, e tra loro disomogenei. 2. AI MA ha proposto ricorso per cassazione avverso tale ordinanza. 2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge per inosservanza dell'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., il quale prescrive che sia il giudice dell'esecuzione ad acquisire d'ufficio copia delle sentenze nel c:aso in cui queste non siano allegate all'istanza di riconoscimento della continuazione. Il Tribunale, nel rilevare la mancanza di indicazioni in ordine alla sentenza straniera e alla sentenza della Corte d'appello di riconoscimento della stessa, avrebbe ignorato tale disposizione. Il ricorrente rileva inoltre come nell'istanza fossero evidenziati gli indici rivelatori dell'identità del disegno criminoso, ed in particolare l'omogeneità delle condotte criminose, tutte concernenti gli stupefacenti, nonché i tempi di commissione dei reati, essendo stata accertata l'instaurazione del vincolo associativo sin dal 9 ottobre 1990, e dunque anteriormente al reato commesso in Gran Bretagna. 2.2. Con il secondo motivo deduce la inosservanza dell'art. 12, comma 1, cod. pen. e l'erronea applicazione dell'art. 3, d.lgs n. 73 del 2016. Secondo il ricorrente, l'art. 12 cod. pen. non escluderebbe la possibilità di riconoscere il vincolo della continuazione tra reati giudicati con sentenze del giudice italiano e quelli oggetto di sentenze straniere, rientrando anzi tale possibilità tra gli "effetti penali" previsti dal comma 1, n. 1 dell'art. 12 cit. 2 Inoltre, l'art. 3, d.lgs n. 73 del 2016 sarebbe norma successiva rispetto all'ultimo dei reati giudicati dalle sentenze concernenti reati in materia di stupefacenti, sicché esso avrebbe potuto essere applicato solo se interpretato in senso favorevole al reo. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente reitera la questione di legittimità costituzionale, già prospettata avanti al giudice dell'esecuzione, concernente l'art. 12 cod. pen. nella parte in cui non prevede esplicitamente il riconoscimento di sentenze straniere ai fini del vincolo della continuazione. Esso, invero, violerebbe il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., creando disparità di trattamento tra il reo che commetta reati esclusivamente in Italia, e colui che invece commetta una condotta illecita anche all'estero. Sarebbe, altresì, violato l'art 27 Cost., vanificandosi l'opera di rieducazione del condannato che venisse collocato in carcere unitamente ad altro soggetto ritenuto colpevole di uguali delitti, ma giudicato solo in Italia. Infine, la previsione dell'art. 12 sarebbe irragionevole, in quanto «manca il suo obiettivo e tradisce la sua ratio». Il ricorren1:e, oltre a rilevare che la questione di costituzionalità era stata prospettata anche in relazione a parametri costituzionali non esaminati nella precedente pronuncia della Corte costituzionale, evidenzia che la riproposizione della questione non sarebbe comunque preclusa. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve pertanto essere rigettato. 2. Il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione dell'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., è infondato. È indubbio che nella fase di esecuzione, l'esplicita disposizione di cui all'art. 186 disp. att. cit. non onera l'istante della necessaria produzione delle sentenze accertative dei reati in relazione ai quali è chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione e determina la conseguenza che l'onere di provare i fatti dai quali dipende l'applicazione della continuazione è da ritenersi soddisfatto, non solo con la produzione della copia della sentenza rilevante ai fini del richiesto riconoscimento, ma anche con la semplice indicazione degli estremi di essa, ben potendo, in tale ipotesi, l'acquisizione del documento essere disposta dal giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 36289 del 08/05/2015, Malich, Rv. 265011 - 01). 3 Pertanto, assodato il dovere giudiziale in sede esecutiva di acquisire le sentenze accertative dei reati oggetto dell'istanza di applicazione cella continuazione, nel caso in esame il ricorrente non si confronta con la circostanza che il rilievo del giudice dell'esecuzione era rivolto non solo alla mancata allegazione della sentenza del tribunale straniero, e della sentenza di riconoscimento della Corte d'appello, ma anche alla mancanza di indicazioni precise e di completezza dell'istanza; soprattutto, non tiene conto del fatto che comunque il Tribunale ha esaminato nel merito detta istanza, affrontando la questione della possibilità di riconoscere la continuazione con la sentenza straniera, ed escludendola. 3. Anche il secondo motivo è infondato. Questa Corte ha affermato che, in sede di cognizione, il giudice che riconosca l'applicazione della disciplina della continuazione tra il reato giudicato in Italia ed altro reato giudicato all'estero, applica una pena illegale per la parte di pena relativa al reato giudicato all'estero, stante l'impossibilità per il condannato di opporre tale sentenza allo Stato estero che pretenda di eseguire per intero la pena inflitta dal proprio giudice nazionale (Sez. 1, n. 32212 del 15/06/2022, Perna, Rv. 283565 - 01, la quale ha rilevato che vi è il difetto di sovranità dello Stato italiano e quindi il difetto di giurisdizione nella rideterminazione della misura della pena inflitta con sentenza definitiva emessa da uno Stato estero, attraverso l'applicazione della disciplina del reato continuato). Ciò vale anche in sede di esecuzione, ove si è ritenuta non applicabile la continuazione tra il reato giudicato in Italia e il reato giudicato con sentenza straniera riconosciuta nell'ordinamento italiano, in quanto il vincolo della continuazione non rientra tra le condizioni cui può essere finalizzato il riconoscimento delle sentenze penali straniere, ex art. 12, cornma primo, cod. pen. (Sez. 5, n. 8365 del 26/09/2013, dep. 2014, Piscioneri, R.v. 259035 - 01. Conformi: Sez. 1, n. 44604 del 24/10/2011, Figliolino, Rv. 251477; Sez. 1, n. 19469 del 07/05/2008, Castellana, Rv. 240294). Si è altresì specificato che la situazione non è stata modificata dall'art. 3, d. Igs. 12 maggio 2016, n. 73, che ha esteso la possibilità dì valutazione alle sentenze straniere non riconosciute che formano oggetto di informazioni acquisite nell'ambito delle procedure comunitarie di assistenza giudiziaria, dal momento che tale disposizione reitera le indicazioni dell'art. 12 cod. pen., per quanto attiene alle finalità per le quali detta valutazione è consentita (Sez. 1, n. 17502 del 23/01/2020, Lazri, Rv. 279364 - 01; Sez. 5, n. 48059 del 02/10/2019, Balzano, Rv. 277650 - 01). Le conclusioni cui è pervenuta questa Corte di legittimità sono coerenti con la giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale, come rilevato dall'ordinanza 4 impugnata, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3 Cost. dell'art. 12 cod. pen., nella parte in cui impedisce il riconoscimento della sentenza straniera ai fini dell'individuazione del vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 671 del cod. proc. pen. (Corte cost., ordinanza n. 72 del 1997). La Consulta ha rilevato che la disciplina del reato continuato postula il riferimento a categorie di diritto sostanziale (reati e pene) che si qualificano soltanto in ragione del diritto interno, sicché «il riconoscimento della sentenza straniera agli effetti di quanto richiesto dal giudice a quo comporterebbe l'individuazione di un meccanismo che rendesse fra loro omologabili il reato giudicato all'estero e quello giudicato nello Stato nonché le pene in concreto irrogate nei due giudizi, posto che soltanto per questa via sarebbe possibile individuare la 'violazione più grave' e determinare, in ragione di essa, l'aumento di una pena prevista dall'ordinamento interno» e che «l'applicazione della continuazione tra la condanna subita in Italia e le condanne all'estero determinerebbe una automatica invasione del giudicato estero al di fuori di qualsiasi meccanismo convenzionale, così restando totalmente eluso, fra l'altro, il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale, programmaticamente assunto a chiave di volta (art. 696) della disciplina dettata dal nuovo codice in tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere». 4. Il terzo motivo, con il quale il ricorrente reitera le questioni di legittimità costituzionale prospettate avanti al giudice dell'esecuzione, è infondato. A fronte della manifesta inammissibilità della questione di costituzionalità prospettata in relazione all'art. 3 Cost. dichiarata dalla Corte costituzionale con la citata ordinanza n. 72 del 1997, il ricorrente non ha dedotto argomentazioni nuove o profili di censura ulteriori a sostegno della violazione dell'art. 3 Cost, sicché deve essere ribadita in questa sede la manifesta infondatezza della censura. 4.1. Manifestamente infondata è altresì la dedotta violazione dell'art. 27, terzo comma, Cost. Secondo la giurisprudenza costituzionale, il principio della finalità rieducativa della pena, in forza del quale le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato, è ormai da tempo diventato patrimonio della cultura giuridica europea, particolarmente per il suo collegamento con il "principio di proporzione" fra qualità e quantità della sanzione, da una parte, ed offesa, dall'altra (tra molte, sentenze n. 179 del 2017 e n. 313 del 1990). La Corte costituzionale ne ha ravvisato la violazione, ritenendo che il legislatore avesse superato il limite della ragionevolezza, non solo nel caso di sperequazioni punitive di tale gravità da 5 risultare radicalmente ingiustificate (ex plurimis, sentenze n. 282 del 2010, n. 22 del 2007, n. 325 del 2005 e n. 364 del 2004), anche alla luce dei canoni di razionalità (sentenza n. 218 del 1974) e di ragionevolezza, ma altresì in ipotesi in cui la pena comminata dal legislatore è risultata manifestamente sproporzionata non tanto in rapporto alle pene previste per altre figure di reato, quanto piuttosto in rapporto - direttamente - alla gravità delle condotte abbracciate dalla fattispecie astratta (Corte cost., sent. n. sentenza n. 112 del 2019; sent. n. 86 del 2024). 4.2. Nella specie, non ricorre alcuna di tali ipotesi, dal momento che il mancato riconoscimento della continuazione tra reati giudicati con sentenze emesse dal giudice italiano e sentenze pronunciate dall'Autorità straniera non determina irragionevoli sperequazioni punitive conseguenza della arbitrarietà di scelte legislative, ma discende dai naturali limiti che incontra la sovranità dello Stato italiano e la sua giurisdizione. 5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 aprile 2024.
lette le conclusioni del PG DOMENICO ANGELO SECCIA, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 20 novembre 2023, il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con cui AI MA aveva chiesto il riconoscimento della continuazione tra le seguenti sentenze: 1) sentenza in data 5.10.2009 della Crown Court di Croydon (RegnbUnito) e riconosciuta dalla Corte d'appello di Cagliari;
2) sentenza n. 483316 del 25.10.2016, irrevocabile il 6.10.2020, emessa dal GUP presso il Tribunale di Cagliari, in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 e 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, commessi dall'aprile 2008 al febbraio 2009; C}1i Penale Sent. Sez. 1 Num. 28408 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 23/04/2024 3) sentenza del 3.3.2021, irrevocabile il 26.4.2021 pronunciata dal Tribunale di Cagliari in relazione al reato di cui all'art. 187, comma 1, d.lgs. n. 285 del 1992, commesso a Cagliari il 3.3.2016. Il Tribunale, dopo aver affermato l'incompletezza dell'istanza in ragione della mancata allegazione della sentenza pronunciata dal tribunale straniero e della sentenza della Corte d'appello che l'ha riconosciuta, ha ritenuto che la questione di legittimità costituzionale prospettata dal AI in relazione all'art. 12 cod. pen., nella parte in cui impedirebbe il riconoscimento della sentenza straniera ai fini del vincolo della continuazione, era già stata dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale con sentenza n. 72 del 1997. Anche di recente la giurisprudenza di legittimità aveva escluso la possibilità di applicare in executivis la continuazione tra reato giudicato in Italia e reato giudicato con sentenza straniera riconosciuta dall'ordinamento italiano, ritenendo che tale conclusione non sia stata superata dal d.lgs. n. 73 del 2016, il quale ha esteso la possibilità di valutazione alle sentenze straniere non riconosciute che formano oggetto di informazioni acquisite nell'ambito di procedure comunitarie di assistenza giudiziaria. Quanto ai reati giudicati con le sentenze sub 2) e 3), il Tribunale ha ritenuto che non potesse essere riconosciuto il vincolo della continuazione, trattandosi di reati commessi a distanza di ben otto anni gli uni dall'altro, e tra loro disomogenei. 2. AI MA ha proposto ricorso per cassazione avverso tale ordinanza. 2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge per inosservanza dell'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., il quale prescrive che sia il giudice dell'esecuzione ad acquisire d'ufficio copia delle sentenze nel c:aso in cui queste non siano allegate all'istanza di riconoscimento della continuazione. Il Tribunale, nel rilevare la mancanza di indicazioni in ordine alla sentenza straniera e alla sentenza della Corte d'appello di riconoscimento della stessa, avrebbe ignorato tale disposizione. Il ricorrente rileva inoltre come nell'istanza fossero evidenziati gli indici rivelatori dell'identità del disegno criminoso, ed in particolare l'omogeneità delle condotte criminose, tutte concernenti gli stupefacenti, nonché i tempi di commissione dei reati, essendo stata accertata l'instaurazione del vincolo associativo sin dal 9 ottobre 1990, e dunque anteriormente al reato commesso in Gran Bretagna. 2.2. Con il secondo motivo deduce la inosservanza dell'art. 12, comma 1, cod. pen. e l'erronea applicazione dell'art. 3, d.lgs n. 73 del 2016. Secondo il ricorrente, l'art. 12 cod. pen. non escluderebbe la possibilità di riconoscere il vincolo della continuazione tra reati giudicati con sentenze del giudice italiano e quelli oggetto di sentenze straniere, rientrando anzi tale possibilità tra gli "effetti penali" previsti dal comma 1, n. 1 dell'art. 12 cit. 2 Inoltre, l'art. 3, d.lgs n. 73 del 2016 sarebbe norma successiva rispetto all'ultimo dei reati giudicati dalle sentenze concernenti reati in materia di stupefacenti, sicché esso avrebbe potuto essere applicato solo se interpretato in senso favorevole al reo. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente reitera la questione di legittimità costituzionale, già prospettata avanti al giudice dell'esecuzione, concernente l'art. 12 cod. pen. nella parte in cui non prevede esplicitamente il riconoscimento di sentenze straniere ai fini del vincolo della continuazione. Esso, invero, violerebbe il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., creando disparità di trattamento tra il reo che commetta reati esclusivamente in Italia, e colui che invece commetta una condotta illecita anche all'estero. Sarebbe, altresì, violato l'art 27 Cost., vanificandosi l'opera di rieducazione del condannato che venisse collocato in carcere unitamente ad altro soggetto ritenuto colpevole di uguali delitti, ma giudicato solo in Italia. Infine, la previsione dell'art. 12 sarebbe irragionevole, in quanto «manca il suo obiettivo e tradisce la sua ratio». Il ricorren1:e, oltre a rilevare che la questione di costituzionalità era stata prospettata anche in relazione a parametri costituzionali non esaminati nella precedente pronuncia della Corte costituzionale, evidenzia che la riproposizione della questione non sarebbe comunque preclusa. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve pertanto essere rigettato. 2. Il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione dell'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., è infondato. È indubbio che nella fase di esecuzione, l'esplicita disposizione di cui all'art. 186 disp. att. cit. non onera l'istante della necessaria produzione delle sentenze accertative dei reati in relazione ai quali è chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione e determina la conseguenza che l'onere di provare i fatti dai quali dipende l'applicazione della continuazione è da ritenersi soddisfatto, non solo con la produzione della copia della sentenza rilevante ai fini del richiesto riconoscimento, ma anche con la semplice indicazione degli estremi di essa, ben potendo, in tale ipotesi, l'acquisizione del documento essere disposta dal giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 36289 del 08/05/2015, Malich, Rv. 265011 - 01). 3 Pertanto, assodato il dovere giudiziale in sede esecutiva di acquisire le sentenze accertative dei reati oggetto dell'istanza di applicazione cella continuazione, nel caso in esame il ricorrente non si confronta con la circostanza che il rilievo del giudice dell'esecuzione era rivolto non solo alla mancata allegazione della sentenza del tribunale straniero, e della sentenza di riconoscimento della Corte d'appello, ma anche alla mancanza di indicazioni precise e di completezza dell'istanza; soprattutto, non tiene conto del fatto che comunque il Tribunale ha esaminato nel merito detta istanza, affrontando la questione della possibilità di riconoscere la continuazione con la sentenza straniera, ed escludendola. 3. Anche il secondo motivo è infondato. Questa Corte ha affermato che, in sede di cognizione, il giudice che riconosca l'applicazione della disciplina della continuazione tra il reato giudicato in Italia ed altro reato giudicato all'estero, applica una pena illegale per la parte di pena relativa al reato giudicato all'estero, stante l'impossibilità per il condannato di opporre tale sentenza allo Stato estero che pretenda di eseguire per intero la pena inflitta dal proprio giudice nazionale (Sez. 1, n. 32212 del 15/06/2022, Perna, Rv. 283565 - 01, la quale ha rilevato che vi è il difetto di sovranità dello Stato italiano e quindi il difetto di giurisdizione nella rideterminazione della misura della pena inflitta con sentenza definitiva emessa da uno Stato estero, attraverso l'applicazione della disciplina del reato continuato). Ciò vale anche in sede di esecuzione, ove si è ritenuta non applicabile la continuazione tra il reato giudicato in Italia e il reato giudicato con sentenza straniera riconosciuta nell'ordinamento italiano, in quanto il vincolo della continuazione non rientra tra le condizioni cui può essere finalizzato il riconoscimento delle sentenze penali straniere, ex art. 12, cornma primo, cod. pen. (Sez. 5, n. 8365 del 26/09/2013, dep. 2014, Piscioneri, R.v. 259035 - 01. Conformi: Sez. 1, n. 44604 del 24/10/2011, Figliolino, Rv. 251477; Sez. 1, n. 19469 del 07/05/2008, Castellana, Rv. 240294). Si è altresì specificato che la situazione non è stata modificata dall'art. 3, d. Igs. 12 maggio 2016, n. 73, che ha esteso la possibilità dì valutazione alle sentenze straniere non riconosciute che formano oggetto di informazioni acquisite nell'ambito delle procedure comunitarie di assistenza giudiziaria, dal momento che tale disposizione reitera le indicazioni dell'art. 12 cod. pen., per quanto attiene alle finalità per le quali detta valutazione è consentita (Sez. 1, n. 17502 del 23/01/2020, Lazri, Rv. 279364 - 01; Sez. 5, n. 48059 del 02/10/2019, Balzano, Rv. 277650 - 01). Le conclusioni cui è pervenuta questa Corte di legittimità sono coerenti con la giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale, come rilevato dall'ordinanza 4 impugnata, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3 Cost. dell'art. 12 cod. pen., nella parte in cui impedisce il riconoscimento della sentenza straniera ai fini dell'individuazione del vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 671 del cod. proc. pen. (Corte cost., ordinanza n. 72 del 1997). La Consulta ha rilevato che la disciplina del reato continuato postula il riferimento a categorie di diritto sostanziale (reati e pene) che si qualificano soltanto in ragione del diritto interno, sicché «il riconoscimento della sentenza straniera agli effetti di quanto richiesto dal giudice a quo comporterebbe l'individuazione di un meccanismo che rendesse fra loro omologabili il reato giudicato all'estero e quello giudicato nello Stato nonché le pene in concreto irrogate nei due giudizi, posto che soltanto per questa via sarebbe possibile individuare la 'violazione più grave' e determinare, in ragione di essa, l'aumento di una pena prevista dall'ordinamento interno» e che «l'applicazione della continuazione tra la condanna subita in Italia e le condanne all'estero determinerebbe una automatica invasione del giudicato estero al di fuori di qualsiasi meccanismo convenzionale, così restando totalmente eluso, fra l'altro, il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale, programmaticamente assunto a chiave di volta (art. 696) della disciplina dettata dal nuovo codice in tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere». 4. Il terzo motivo, con il quale il ricorrente reitera le questioni di legittimità costituzionale prospettate avanti al giudice dell'esecuzione, è infondato. A fronte della manifesta inammissibilità della questione di costituzionalità prospettata in relazione all'art. 3 Cost. dichiarata dalla Corte costituzionale con la citata ordinanza n. 72 del 1997, il ricorrente non ha dedotto argomentazioni nuove o profili di censura ulteriori a sostegno della violazione dell'art. 3 Cost, sicché deve essere ribadita in questa sede la manifesta infondatezza della censura. 4.1. Manifestamente infondata è altresì la dedotta violazione dell'art. 27, terzo comma, Cost. Secondo la giurisprudenza costituzionale, il principio della finalità rieducativa della pena, in forza del quale le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato, è ormai da tempo diventato patrimonio della cultura giuridica europea, particolarmente per il suo collegamento con il "principio di proporzione" fra qualità e quantità della sanzione, da una parte, ed offesa, dall'altra (tra molte, sentenze n. 179 del 2017 e n. 313 del 1990). La Corte costituzionale ne ha ravvisato la violazione, ritenendo che il legislatore avesse superato il limite della ragionevolezza, non solo nel caso di sperequazioni punitive di tale gravità da 5 risultare radicalmente ingiustificate (ex plurimis, sentenze n. 282 del 2010, n. 22 del 2007, n. 325 del 2005 e n. 364 del 2004), anche alla luce dei canoni di razionalità (sentenza n. 218 del 1974) e di ragionevolezza, ma altresì in ipotesi in cui la pena comminata dal legislatore è risultata manifestamente sproporzionata non tanto in rapporto alle pene previste per altre figure di reato, quanto piuttosto in rapporto - direttamente - alla gravità delle condotte abbracciate dalla fattispecie astratta (Corte cost., sent. n. sentenza n. 112 del 2019; sent. n. 86 del 2024). 4.2. Nella specie, non ricorre alcuna di tali ipotesi, dal momento che il mancato riconoscimento della continuazione tra reati giudicati con sentenze emesse dal giudice italiano e sentenze pronunciate dall'Autorità straniera non determina irragionevoli sperequazioni punitive conseguenza della arbitrarietà di scelte legislative, ma discende dai naturali limiti che incontra la sovranità dello Stato italiano e la sua giurisdizione. 5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 aprile 2024.