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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/12/2025, n. 4167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4167 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4648/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe vertente tra
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. BERNARDO Parte_1
ENZA, la quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso)
CONCLUSIONI: All'udienza del 19/12/2025 il procuratore della ricorrente si è riportato all'atto introduttivo.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/07/2025 la ricorrente esponeva che con sentenza di separazione del
10/01/2025 il Tribunale le aveva assegnato la casa familiare, sita in San Nicola la Strada alla via
Bronzetti, giacché convivente con la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente
[...]
, nata il [...]. Rilevava che la figlia aveva manifestato la volontà di trasferire la propria Per_1 residenza altrove poiché la permanenza presso la predetta casa era diventata fonte di disagio
1 significativo e, pertanto, chiedeva la revoca dell'assegnazione della casa familiare in suo favore.
All'udienza del 19/12/2025 il giudice rel., dichiarata la contumacia del resistente, revocava l'assegnazione della casa familiare in favore della ricorrente, confermando per il resto la disciplina della separazione;
la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Va confermata la revoca dell'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente, non sussistendone più i presupposti giacché la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente ha manifestato la volontà di trasferirsi in un'altra abitazione anche perché, come dichiarato dalla madre, la stessa sta studiando a Roma (cfr. verbale del 19/12/2025).
Attesa la natura della controversia e la mancata opposizione di parte resistente, le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica della disciplina di separazione, così provvede:
1. conferma la revoca dell'assegnazione della casa familiare in favore della ricorrente;
2. dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 19/12/2025
Il Presidente rel. dott. Giovanni D'Onofrio
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe vertente tra
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. BERNARDO Parte_1
ENZA, la quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso)
CONCLUSIONI: All'udienza del 19/12/2025 il procuratore della ricorrente si è riportato all'atto introduttivo.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/07/2025 la ricorrente esponeva che con sentenza di separazione del
10/01/2025 il Tribunale le aveva assegnato la casa familiare, sita in San Nicola la Strada alla via
Bronzetti, giacché convivente con la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente
[...]
, nata il [...]. Rilevava che la figlia aveva manifestato la volontà di trasferire la propria Per_1 residenza altrove poiché la permanenza presso la predetta casa era diventata fonte di disagio
1 significativo e, pertanto, chiedeva la revoca dell'assegnazione della casa familiare in suo favore.
All'udienza del 19/12/2025 il giudice rel., dichiarata la contumacia del resistente, revocava l'assegnazione della casa familiare in favore della ricorrente, confermando per il resto la disciplina della separazione;
la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Va confermata la revoca dell'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente, non sussistendone più i presupposti giacché la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente ha manifestato la volontà di trasferirsi in un'altra abitazione anche perché, come dichiarato dalla madre, la stessa sta studiando a Roma (cfr. verbale del 19/12/2025).
Attesa la natura della controversia e la mancata opposizione di parte resistente, le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica della disciplina di separazione, così provvede:
1. conferma la revoca dell'assegnazione della casa familiare in favore della ricorrente;
2. dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 19/12/2025
Il Presidente rel. dott. Giovanni D'Onofrio
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