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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 07/10/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi
Varrecchione, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. n. 925/2021 vertente
TRA
C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Gregorio VII n. 466, presso lo studio dell'avv. Marina Flocco, che la rappresenta e difende, in virtù di mandato steso in calce all'atto di citazione in opposizione a precetto.
OPPONENTE
e
C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, e, per essa, quale mandataria, C.F. , in CP_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata in
Cosenza, via Beato Umile n. 14, presso lo studio dell'avv. Alessandra Villecco, che la rappresenta e difende, in virtù di mandato steso in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come in atti.
pagina 1 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Sull'opposizione di parte attrice.
L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.
L'opponente eccepisce in particolare l'illegittimità del precetto per difetto di prova della titolarità del credito in capo a nonché, per essa, a Controparte_1 CP_2 nonché per difetto in capo alla stessa della legittimazione all'azione.
Le eccezioni sollevate da parte opponente sono infondate.
Ed invero, l'odierna opponente contesta la sussistenza della titolarità del credito oggetto dell'opposto precetto in capo a e per l'effetto eccepisce, altresì, il Controparte_1 difetto di legittimazione attiva per la prosecuzione dell'azione esecutiva anche da parte di quale mandataria della predetta In particolare, CP_2 Controparte_1 le doglianze di parte opponente riguardano il difetto di prova dell'inclusione del credito di cui trattasi nella operazione di cessione in blocco dei crediti intervenuta, dapprima, tra
IC S.p.A. e e, successivamente, dopo la fusione di questa con Controparte_3
tra quest'ultima e ritenendo Controparte_4 Controparte_1 insufficiente il mero richiamo operato dall'intimante agli avvisi di dette operazioni di cartolarizzazione dei crediti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, essendo, invece, a suo dire, necessaria la produzione documentale del contratto di cessione e dei relativi allegati.
La doglianza è infondata, atteso che dal compendio probatorio in atti deve ritenersi provata la cessione del credito di cui trattasi e, dunque, la titolarità dello stesso e la legittimazione attiva ad agire esecutivamente di e per essa, quale Controparte_1 sua mandataria, di Controparte_2
Ed invero, a tale conclusione si perviene a seguito di una più puntuale disamina della documentazione serbata in atti, espletata anche alla luce dell'ulteriore produzione documentale operata dall'opposta nel corso del giudizio entro i termini all'uopo concessi, che impone una rivisitazione critica delle valutazioni sulla prova della titolarità del credito già effettuate, ma solo sommariamente, in sede cautelare.
Nel caso di cessione in blocco dei crediti, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non dalla prova dell'esistenza della cessione stessa. Colui che succede al creditore originario deve, dunque, provare la sua legittimazione e l'effettività della cessione, salvo pagina 2 di 9 che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. civ.,
02.03.2016, n. 4116 richiamata espressamente da Cass. civ., 05.11.2020, n. 24798).
La società cessionaria dovrà, quindi, in caso di contestazione, fornire adeguata dimostrazione dell'effettività della cessione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio (cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 17944/2023).
Secondo quanto recentemente chiarito dalla Suprema Corte, però, ai fini della prova della legittimazione in capo al creditore, «non può esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario» (Cfr. Cass. Civ., 16.04.2021, n. 10200).
Orbene, nel caso in esame sussistono plurimi e concordanti elementi che, valutati unitariamente, consentono di ritenere provata la titolarità del credito in capo alla opposta e dunque la sua legittimazione all'azione esecutiva e, per essa, della sua mandataria.
Assumono in tal senso particolare rilievo, ai fini della prova dell'intervenuta cessione, il possesso da parte di dell'esemplare del titolo esecutivo;
l'espresso Controparte_1 riconoscimento operato dallo stesso opponente con l'atto di opposizione all'esecuzione del 10.7.2007, depositato il 17.7.2007, spiegata nella procedura esecutiva n. 138/1995 R.G.E. Tribunale di Paola (v. all. 9 alla comparsa di costituzione di parte opposta) nel quale (quale procuratrice della società viene Parte_2 Controparte_1 indicata e riconosciuta proprio come cessionaria del credito originariamente di titolarità della IC;
le dichiarazioni, prodotte dall'opposta, rilasciate dal cedente
[...] nelle quali si attesta l'avvenuta cessione del credito vantato nei Controparte_4 confronti della odierna opponente mediante le Parte_3 Controparte_1 operazioni di cartolarizzazione ivi indicate;
la produzione da parte dell'opposta del contratto di cessione;
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale degli avvisi delle intervenute cessioni dei crediti.
Ed infatti, deve osservarsi preliminarmente che oggetto del presente giudizio è una opposizione a precetto avanzata ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. che, all'evidenza, presuppone che sia stato azionato un titolo esecutivo rappresentato, nella specie, dal contratto di mutuo fondiario munito di formula esecutiva, il cui possesso da parte dell'odierna opposta costituisce grave indizio dell'esistenza della titolarità del credito in capo alla stessa. Assolutamente dirimente, poi, è l'espressa ammissione di tale titolarità pagina 3 di 9 fatta dallo stesso opponente in altro giudizio di opposizione. Dalla documentazione serbata in atti (v. in particolare l'atto di opposizione del 10.7.2007 depositato il 17.07.2007), risulta la circostanza che nel giudizio di opposizione ad una precedente procedura esecutiva, poi dichiarata estinta, avviata dall'opposta sul medesimo titolo oggi azionato, la stessa odierna parte opponente ha riconosciuto espressamente che la IC
S.p.A. era titolare del credito e che alla stessa è succeduta prima la Controparte_4
quale titolare del credito cedutole da a sua volta cessionaria
[...] CP_3 di IC, e poi l' di Roma, ultimo cessionario del detto credito. Parte_2
Dalla documentazione prodotta dall'opposta, ed in particolare dalla sentenza n. 126/2010 resa dal Tribunale di Paola all'esito del giudizio di merito n. 740/2008
R.G.A.C. instaurato a seguito della predetta opposizione spiegata nella procedura esecutiva n. 138/1995 R.G.E. (v. all. 10 alla comparsa di costituzione di parte opposta), si evince, poi, che è intervenuto in quel giudizio nella qualità di Parte_2 procuratrice di Sempre nella suddetta sentenza si dà atto Controparte_1 dell'originaria appartenenza del credito in capo alla IC S.p.A. e del successivo azionamento del credito da parte di Parte_2
Risulta, altresì, prodotta in atti la duplice dichiarazione di (v. Controparte_5 all.ti 14.1, 14.2 e 15 alla comparsa di costituzione di parte opposta), la quale ha incorporato la cedente della Con Controparte_4 Controparte_1 le predette dichiarazioni, la ha confermato che tra i crediti ceduti Controparte_5 in favore di nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione del Controparte_1
6.12.2005, risulta incluso anche quello nei confronti di Controparte_6 con ndg 4245077.
[...]
Infine, come rilevato, nella specie la cessione del credito è stata, altresì, documentata attraverso gli avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale (v. all.ti 3, 3.1 e 4 alla comparsa di costituzione di parte opposta), e attraverso la produzione del contratto di cessione tra e (v. doc. B allegato alla memoria Controparte_4 Controparte_1 istruttoria n. 2 di parte opposta).
Dunque, dette circostanze precise, gravi e concordanti, esaminate nel loro insieme, costituiscono un quadro indiziario e probatorio idoneo a suffragare l'intervenuta cessione e la titolarità del credito in capo alla odierna opposta.
Pertanto, non sussiste alcuna incertezza in ordine all'attuale titolarità del credito e alla legittimazione in capo all'odierna opposta, e per essa alla sua mandataria, all'avvio e/o alla prosecuzione dell'azione esecutiva in essere.
pagina 4 di 9 L'opponente, poi, contesta il quantum della pretesa creditoria eccependo l'illegittimità del precetto per l'asserita indeterminatezza della pretesa in linea capitale per illegittima rivalutazione, per la presunta usurarietà dei tassi di interesse applicati, per la eccessività della clausola penale.
Anche dette doglianze di parte opponente devono essere disattese, in quanto infondate, smentite dal dato documentale serbato in atti nonché dalle risultanze emerse dalla espletata consulenza tecnica d'ufficio.
Dalla effettuata consulenza d'ufficio si evince che il contratto di mutuo di cui trattasi è stato stipulato in data 24.12.1986; che il mutuo è di tipo “fondiario”; che le condizioni indicate nel contratto possono riassumersi nei seguenti termini: l'importo pattuito, sottoscritto e finanziato ammonta a L. 2.275.000.000 (€ 1.174.939,44); il rimborso della somma finanziata è stato pattuito mediante rate semestrali al tasso d'interesse annuale netto (T.A.N.) del 12,80% annuo (6,40% semestrale); il tasso di mora convenuto tra le parti è nella misura stabilita dall'art. 1 del DM del Ministero del Tesoro del 2 marzo
1981. In atti è altresì presente l'atto di erogazione e quietanza del mutuo edilizio e contestuale frazionamento in n. 46 quote del mutuo stesso, e della relativa ipoteca, del
7.01.1987, in cui sono totalmente confermate le condizioni appena riportate ed è stata confermata anche la durata del periodo di rimborso, nella misura di 15 anni.
Ciò posto, le censure di parte opponente non appaiono fondate alla luce delle risultanze della documentazione versata in atti.
L'opponente contesta in primis che l'importo precettato di €. 33.464,55 “a titolo di capitale” sia stato maggiorato rispetto al reale debito residuo. L'opposta ha precisato in merito che alla data del 31.12.1995, come da piano di ammortamento, il debito residuo era di € 18.300,64 (pari a 35 milioni di vecchie lire) e che le rate arretrate dal 31.12.1992 al 31.12.1995 ammontavano a € 15.232,54; che, pertanto, il conteggio è stato effettuato sulla sorte capitale di € 33.533,18 comprensiva di capitale a scadere, pari a € 18.300,64,
e di capitale scaduto, pari a € 15.232,54 alla data di passaggio a sofferenza (31.12.1995).
Lo stesso consulente tecnico d'ufficio a p. 33 della sua relazione, in sede di risposta alle osservazioni alla bozza di consulenza, precisa che l'importo di € 33.533,18, rappresenta la sorte capitale cristallizzata, derivante dal capitale residuo del mutuo non pagato, oltre le rate e competenze addebitate dall'Istituto di Credito fino alla data di decadenza del beneficio del termine. Il consulente precisa, altresì, che tale importo risulta esposto in tutti i documenti contabili presenti in atti.
pagina 5 di 9 In merito, poi, alla eccepita usurarietà dei tassi di interessi applicati, deve osservarsi che la Legge n. 108 del 1996 non è applicabile al contratto di mutuo de quo e al relativo atto di erogazione e quietanza con contestuale frazionamento in n. 46 quote, in quanto gli stessi sono stati stipulati, come sopra precisato, prima della entrata in vigore della detta L. 108/96, la quale non è suscettibile di applicazione retroattiva. Anche in merito al superamento del tasso soglia via via considerato nel corso del rapporto da parte dei tassi applicati, i giudici di legittimità hanno statuito che l'usurarietà deve valutarsi con rifermento al momento della stipulazione del contratto e non può sanzionarsi la cosiddetta usurarietà sopravvenuta nel tempo.
Dunque, alcun rilievo può essere attribuito al fatto (evidenziato nell'espletata CTU) che, per un determinato periodo nel corso del rapporto, si sarebbe verificato un fenomeno di usura sopravvenuta. In proposito, infatti, è sufficiente richiamare la nota sentenza n.
24675 del 19.10.2017 con cui le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, nel dirimere un contrasto sorto in ambito giurisprudenziale, hanno negato qualsivoglia rilievo alla cosiddetta usura sopravvenuta (cfr., infatti, l'anzidetta pronuncia n. 24675/2017, secondo cui “Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o
l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto").
Anche tale doglianza di parte opponente, pertanto, deve essere respinta.
Infine, l'opponente eccepisce l'eccessività della clausola penale e richiede la riduzione giudiziale della stessa ad equità ex art. 1384 c.c. in assenza di pattuizione sulla misura applicata dalla creditrice.
Preliminarmente, deve osservarsi che la clausola n. 5 del capitolato allegato al contratto di mutuo (v. all. 5 alla comparsa di costituzione di parte opposta), determinante il tasso da applicare in caso di mora, non rientra nella nozione codicistica di clausola vessatoria e non richiede, pertanto, doppia sottoscrizione ai fini della sua efficacia. Inoltre, le pagina 6 di 9 condizioni generali contenute nel detto capitolato allegato al contratto di mutuo, risultano espressamene richiamate in esso. Dunque, detta clausola deve ritenersi valida.
Infine, si osserva che sussiste un contrasto dottrinale e giurisprudenziale sulla possibilità
o meno di ricondurre la pattuizione di interessi moratori al concetto di clausola penale, con conseguente assoggettabilità della stessa alla regola di cui all'art. 1384 c.c.
Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (v. sentenza n. 19597/2020), per gli interessi convenzionali di mora, che hanno natura di clausola penale in quanto consistono nella liquidazione preventiva e forfettaria del danno da ritardato pagamento, trovano contemporanea applicazione l'art. 1815 c.c., comma 2 -che prevede la nullità della pattuizione che oltrepassi il “tasso soglia” che determina la presunzione assoluta di usurarietà, ai sensi della L. n. 108 del 1996, art.
2- e l'art. 1384 c.c., secondo cui il giudice può ridurre ad equità la penale il cui ammontare sia manifestamente eccessivo. L'invalidità della pattuizione, comminata dall'art. 1815
c.c., comma 2, si sovrappone, dunque, al rimedio della reductio ad aequitatem, comunque possibile per gli interessi convenzionali di mora. Gli stessi, infatti, assolvono alla funzione di una clausola penale (art. 1382 c.c.), in quanto consistono nella liquidazione preventiva e forfettaria del danno da ritardato pagamento. I presupposti, però, per l'applicazione dell'art. 1815 c.c., comma 2, da un lato, e dell'art. 1384 c.c., dall'altro, sono differenti. La nullità comminata dall'art. 1815 c.c., comma 2, presuppone, infatti, la violazione formale del “tasso soglia”. L'art. 1384 c.c., invece, consente al giudice di intervenire tutte le volte in cui ritiene l'eccessività del saggio di mora convenuto fra le parti, a prescindere dalla circostanza che oltrepassi o sia attestato al di sotto del “tasso soglia”. Sono infatti diversi i presupposti e gli effetti, giacché nel secondo caso la valutazione di usurarietà è rimessa all'apprezzamento del giudice (che solo in via indiretta ed eventuale può prendere a parametro di riferimento il T.E.G.M.) e, comunque, l'obbligazione di corrispondere gli interessi permane, sia pur nella minor misura ritenuta equa.
Di contro, anche recentemente, i giudici di legittimità, discostandosi da detto orientamento, hanno avuto modo di affermare che la clausola penale e la convenzione di interessi moratori hanno funzioni diverse, poiché, per il caso di inadempienza o di ritardo nell'adempimento, la prima ha una finalità sanzionatoria e risarcitoria del danno, che viene predeterminato pattiziamente col limite della manifesta eccessività, mentre la seconda ha uno scopo di corrispettivo o retribuzione per il creditore, entro il limite inderogabile del cosiddetto "tasso soglia" di cui alla l. n. 108 del 1996; ne consegue che anche i rimedi di tutela sono differenti, dato che alla clausola penale non si applica la pagina 7 di 9 disciplina in tema di usurarietà dei tassi di interesse, bensì la "reductio ad aequitatem" ex art. 1384 c.c., non predeterminata dalla legge, ma affidata all'apprezzamento del giudice secondo equità, la quale va fondata non già sulla valutazione della prestazione, bensì sulla considerazione dell'interesse all'adempimento della parte creditrice e sulle ripercussioni del ritardo o dell'inadempimento sull'effettivo equilibrio sinallagmatico del rapporto (cfr. Cass. Civ., III, ord. 5379/2023).
Orbene, pur volendo aderire al primo orientamento delineato dalle Sezioni Unite con la detta sentenza n. 19597/2020, riconoscendosi dunque alla pattuizione di interessi moratori natura di clausola penale, deve comunque ritenersi che la domanda avanzata da parte opponente di riduzione ad equità della stessa clausola non sia, comunque, accoglibile in quanto non appaiono configurabili, nella specie, i requisiti richiesti a termine di norma ai fini dell'applicabilità di tale rimedio. Ed invero, non risulta integrato il presupposto della manifesta eccessività della prestazione richiesta per il ritardo nell'adempimento, all'esito di una valutazione effettuata in rapporto sia all'interesse del creditore alla prestazione, sia al lungo lasso di tempo trascorso. A tanto si aggiunga che lo stesso consulente tecnico d'ufficio, pur ribadendo l'inapplicabilità della legge anti usura al contratto di mutuo de quo in quanto antecedente alla entrata in vigore della stessa, avendo comunque proceduto al confronto tra il tasso di mora applicato e il tasso soglia usura tempo per tempo vigente, ha rilevato che l'importo totale a titolo di interessi di mora richiesto dall'opposta nell'atto di precetto è inferiore all'importo totale a titolo di interessi di mora ricalcolato dallo stesso consulente ai tassi di interesse soglia usura indicati dal Dipartimento del Tesoro e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del periodo.
Non può accogliersi, dunque, la richiesta di riduzione ad equità della penale non apparendo, comunque, la stessa manifestamente eccessiva.
Sicché, in applicazione dei principi ermeneutici sopra delineati, l'opposizione deve essere rigettata in quanto infondata.
2. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza sicché va disposta la condanna della parte opponente alla loro rifusione in favore della parte opposta. Tali spese sono liquidate sulla base del D.M. 55/14, come aggiornato dal D.M. 147/2022, considerato il valore medio delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dei giudizi ordinari, diminuito del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1 D.M. n. 55/2014, tenuto conto della natura del procedimento e della non particolare complessità -anche per numero ed pagina 8 di 9 importanza - delle questioni trattate, in relazione allo scaglione da € 52.001,00 fino a €
260.000,00).
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione avanzata da Parte_1
2. condanna in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore di parte opposta, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 7.051,50, di cui € 0,00 per esborsi e € 7.051,50 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa, nelle misure di legge;
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte opponente.
Così deciso in Paola, 07.10.2025 .
IL GIUDICE
(dr. Luigi Varrecchione)
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