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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 24/04/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2096/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2096/2024
PROMOSSA DA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1 da avv. Riccardo Schininà, Angelo Frediani, Francesco Androne ed Eleonora Candelli ed elettivamente domiciliato presso la casa comunale in , via Giuseppe Verdi, 1 Parte_1 parte appellante
CONTRO
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._1 parte appellata
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 24.04.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il giudizio concerne l'appello proposto dal avverso la sentenza n. Parte_1
543/2024 con cui il giudice di pace di Brindisi, su ricorso di in opposizione a Controparte_1 verbale di accertamento di violazione del codice della strada n. 668/U/22 elevato dalla polizia locale del per l'importo complessivo di € 183,00, di cui € 167,00 a titolo di Parte_1 sanzione e il residuo a titolo di spese, ha rigettato il ricorso iscritto al n. RG 3848/2022, confermando così la sanzione comminata nel verbale opposto, e ha disposto “nulla per le spese”.
In particolare, con ricorso depositato il 22.07.2024, l'appellante ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., oltre che l'omessa motivazione sul punto ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., atteso che, a fronte del rigetto del ricorso presentato da CP_1
Pag. 1 a 3 , il giudice di pace non ha condannato la ricorrente soccombente al pagamento delle CP_1 spese di lite sostenute dal resistente vittorioso. Pt_1
Ha concluso chiedendo, quindi, la riforma parziale della sentenza di primo grado nel senso di condannare la soccombente alla rifusione delle spese di lite sostenute dal vittorioso, Pt_1 vinte altresì le spese del giudizio di appello.
2. Nonostante la regolarità della notifica svolta il 12.09.2024 via pec, presso il difensore costituitosi in primo grado, non si è costituita in giudizio. Controparte_1
2.1 Alla prima udienza, il Tribunale ha dichiarato, quindi, la contumacia dell'appellata e ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni con discussione orale e decisione.
All'esito della discussione orale, il giudizio viene definito con la presente sentenza.
***
3. L'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
3.1 Il giudice di pace ha erroneamente disposto, infatti, “nulla per le spese” nonostante il rigetto del ricorso presentato da senza fornire alcuna motivazione del perché Controparte_1 si sia disposto “nulla per le spese”, così violando gli artt. 91 e 92 c.p.c. nonché l'obbligo di motivazione previsto dall'art. 111, comma 6, Cost. e dell'art. 132, comma 2, c.p.c.
Al rigetto del ricorso e in assenza di giustificate ragioni legittimanti la compensazione, il giudice di pace avrebbe dovuto, invero, condannare la ricorrente soccombente alla rifusione delle spese di lite sostenute dal resistente costituitosi in primo grado. Pt_1
3.2 La sentenza impugnata n. 543/2024 va riformata, quindi, nel senso di condannare la ricorrente soccombente al pagamento delle spese di lite del primo grado in Controparte_1 favore del resistente vittorioso. Parte_1
Queste vanno liquidate sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 e aggiornati al
D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M., l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per i giudizi dinanzi al giudice di pace fino a € 1.100, in considerazione del valore della causa (€ 183), con esclusione della fase istruttoria, in quanto mai svolta.
4. All'accoglimento dell'appello segue, poi, la condanna dell'appellata contumace soccombente al pagamento delle spese di lite del giudizio di appello, a norma dell'art. 91 c.p.c.
Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M.,
l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per i giudizi dinanzi al Tribunale fino a € 1.100, in considerazione del valore della causa (€ 183), con esclusione della fase istruttoria, in quanto
Pag. 2 a 3 mai svolta, e con riduzione del 50% dei compensi previsti per la fase decisoria, a norma dell'art. 4 del D.M. 55/2014, in ragione della ripetitività delle difese già svolte in sede introduttiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello, riforma il capo concernente le spese di lite contenuto nella sentenza di primo grado n. 543/2024 nel senso di condannare CP_1
al pagamento delle spese di lite del primo grado in favore del
[...] Parte_1
, che liquida in € 278,00 a titolo di onorario, oltre rimborso forfettario del
[...]
15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
2. condanna, altresì, al pagamento delle spese di lite del giudizio di Controparte_1 appello in favore del , che liquida in € 453,50, di cui € 362,00 a Parte_1 titolo di onorario e € 91,50 per spese borsuali, oltre rimborso forfettario del 15%,
C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Brindisi, 24.04.2025
La Giudice
Teresa Raimo
Pag. 3 a 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2096/2024
PROMOSSA DA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1 da avv. Riccardo Schininà, Angelo Frediani, Francesco Androne ed Eleonora Candelli ed elettivamente domiciliato presso la casa comunale in , via Giuseppe Verdi, 1 Parte_1 parte appellante
CONTRO
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._1 parte appellata
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 24.04.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il giudizio concerne l'appello proposto dal avverso la sentenza n. Parte_1
543/2024 con cui il giudice di pace di Brindisi, su ricorso di in opposizione a Controparte_1 verbale di accertamento di violazione del codice della strada n. 668/U/22 elevato dalla polizia locale del per l'importo complessivo di € 183,00, di cui € 167,00 a titolo di Parte_1 sanzione e il residuo a titolo di spese, ha rigettato il ricorso iscritto al n. RG 3848/2022, confermando così la sanzione comminata nel verbale opposto, e ha disposto “nulla per le spese”.
In particolare, con ricorso depositato il 22.07.2024, l'appellante ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., oltre che l'omessa motivazione sul punto ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., atteso che, a fronte del rigetto del ricorso presentato da CP_1
Pag. 1 a 3 , il giudice di pace non ha condannato la ricorrente soccombente al pagamento delle CP_1 spese di lite sostenute dal resistente vittorioso. Pt_1
Ha concluso chiedendo, quindi, la riforma parziale della sentenza di primo grado nel senso di condannare la soccombente alla rifusione delle spese di lite sostenute dal vittorioso, Pt_1 vinte altresì le spese del giudizio di appello.
2. Nonostante la regolarità della notifica svolta il 12.09.2024 via pec, presso il difensore costituitosi in primo grado, non si è costituita in giudizio. Controparte_1
2.1 Alla prima udienza, il Tribunale ha dichiarato, quindi, la contumacia dell'appellata e ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni con discussione orale e decisione.
All'esito della discussione orale, il giudizio viene definito con la presente sentenza.
***
3. L'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
3.1 Il giudice di pace ha erroneamente disposto, infatti, “nulla per le spese” nonostante il rigetto del ricorso presentato da senza fornire alcuna motivazione del perché Controparte_1 si sia disposto “nulla per le spese”, così violando gli artt. 91 e 92 c.p.c. nonché l'obbligo di motivazione previsto dall'art. 111, comma 6, Cost. e dell'art. 132, comma 2, c.p.c.
Al rigetto del ricorso e in assenza di giustificate ragioni legittimanti la compensazione, il giudice di pace avrebbe dovuto, invero, condannare la ricorrente soccombente alla rifusione delle spese di lite sostenute dal resistente costituitosi in primo grado. Pt_1
3.2 La sentenza impugnata n. 543/2024 va riformata, quindi, nel senso di condannare la ricorrente soccombente al pagamento delle spese di lite del primo grado in Controparte_1 favore del resistente vittorioso. Parte_1
Queste vanno liquidate sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 e aggiornati al
D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M., l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per i giudizi dinanzi al giudice di pace fino a € 1.100, in considerazione del valore della causa (€ 183), con esclusione della fase istruttoria, in quanto mai svolta.
4. All'accoglimento dell'appello segue, poi, la condanna dell'appellata contumace soccombente al pagamento delle spese di lite del giudizio di appello, a norma dell'art. 91 c.p.c.
Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M.,
l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per i giudizi dinanzi al Tribunale fino a € 1.100, in considerazione del valore della causa (€ 183), con esclusione della fase istruttoria, in quanto
Pag. 2 a 3 mai svolta, e con riduzione del 50% dei compensi previsti per la fase decisoria, a norma dell'art. 4 del D.M. 55/2014, in ragione della ripetitività delle difese già svolte in sede introduttiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello, riforma il capo concernente le spese di lite contenuto nella sentenza di primo grado n. 543/2024 nel senso di condannare CP_1
al pagamento delle spese di lite del primo grado in favore del
[...] Parte_1
, che liquida in € 278,00 a titolo di onorario, oltre rimborso forfettario del
[...]
15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
2. condanna, altresì, al pagamento delle spese di lite del giudizio di Controparte_1 appello in favore del , che liquida in € 453,50, di cui € 362,00 a Parte_1 titolo di onorario e € 91,50 per spese borsuali, oltre rimborso forfettario del 15%,
C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Brindisi, 24.04.2025
La Giudice
Teresa Raimo
Pag. 3 a 3