Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 03/02/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 316 /2024 R.G. promossa da
( ),rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. PERRONE ANNA RITA ed elettivamente domiciliata in Indirizzo
Telematico
-ricorrente- contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.RIZZO ANTONINO , CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
-resistente-
OGGETTO: contribuzione figurativa LSU
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 9/01/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente con ricorso depositato in data Parte_1
19/02/2024, ha evocato in giudizio l' e, premettendo di essere stata impiegata in CP_1
progetti quale lavoratore socialmente utile – LSU dal 10.4.1989 al 9.4.1990 e dall'1.2.1991 al 31.7.1993, ha chiesto dichiararsi il diritto all'accredito dei contributi figurativi per tali periodi di lavoro, la cui domanda amministrativa è stata respinta dall' mediante formazione del silenzio-rigetto. CP_1
A sostegno della domanda giudiziale, la parte ricorrente ha dedotto che tali contributi hanno una incidenza sul diritto e sulla misura della pensione, da riconoscersi ex art. 1 comma 9 l. 608/1966, ai fini dell'accesso anticipato alla pensione denominato “ opzione donna”.
1
contraddittorio,ha eccepito la carenza di interesse ad agire sotto diversi profili, chiedendo il rigetto del ricorso, siccome infondato.
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
Il ricorso è fondato e va accolto.
In via preliminare deve respingersi l'eccezione di carenza di interesse ad agire in capo alla ricorrente, sostenuta dall' con le seguenti motivazioni “ CP_1
“1) perché l'accredito della contribuzione figurativa si appaleserebbe concretamente utile solo se in forza di esso controparte potesse grazie ad esso accedere ad un trattamento pensionistico, anche solo in prospettiva futura, ma ciò non è nel caso di specie: la ricorrente ha ad oggi una età anagrafica di 60 anni e 10 mesi, ed una anzianità contributiva (da estratto conto che si allega, aggiornato sino al 30.4.2024 e che indica i contributi utili rispettivamente al diritto e-o anche al calcolo della pensione) di 30 anni 5 mesi e 29 maturazione di tale diritto alla pensione di vecchiaia
l'eventuale accredito della chiesta contribuzione figurativa è del tutto ininfluente, posto che il diritto è legato all'età anagrafica;
2 )” tale accredito è altresì ininfluente ai fini della misura della futura pensione di vecchiaia, perché come si vedrà il riconoscimento della contribuzione figurativa, in via generale, è utile solo ai fini del diritto e non della misura della pensione.
Né si può pensare che l'accredito figurativo sia utile ai fini della pensione anticipata ex l. 214/2011: ed invero rileva a tal fine una anzianità di iscrizione contributiva di 42 e 10 mesi e al contempo una contribuzione effettiva (cioè al netto dei contributi figurativi) di 1820 settimane, ex art. 22 lett. B l. 153/1969, requisito che la ricorrente non integra ed al quale non tornerebbe in alcun modo utile l'accredito figurativo per cui è causa.”
La tesi dell' non appare fondata, se si considera che la stessa circolare n. CP_1
33/2010 interpretativa della materia, all'epoca dell'entrata in vigore della d.lgs
468/1997 prevede:
2 “Il decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, in vigore il 23 gennaio 1998, ha dettato disposizioni di "Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196".
Com'è noto, ai sensi del combinato disposto dell'art.1, comma 9, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 convertito con modificazioni in legge 28 novembre
1996, n. 608 e dell'art. 7, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 i periodi di impiego nelle attività di lavori socialmente utili, per i quali viene erogato il relativo assegno fino al 31 luglio 1995 sono riconosciuti figurativamente utili ai fini del conseguimento del diritto a pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa.
A partire dal 1° agosto 1995, invece, i periodi di lavoro socialmente utili per i quali continua ad essere erogato il relativo assegno, sono efficaci ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto a pensionamento.
In virtù dell'art. 8, comma 19, del D.Lgs. n. 468/1997 in oggetto, detti periodi possono essere riscattati ai fini pensionistici (per la misura della pensione), ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo agli articoli 5 e seguenti del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184.”.
Pertanto, contrariamente a quanto dedotto dall , i periodi di lavoro prestato CP_1
quale LSU,(senza distinzione di progetti con impiego diretto da parte di enti oppure c.d. autofinanziati da parte di soggetti privati convenzionati), e prestati ante 1995 concorrono ai fini del diritto e della misura della pensione.
Nel merito, si osserva:
Nel caso in esame, tenuto conto delle deduzioni di parte ricorrente, va richiamato l'art. 16 del Dl 4/2019 che riconosce un anticipo pensionistico denominato
“opzione donna”, per le lavoratrici dipendenti ed autonome che hanno maturato entro il 31/12/2021 il requisito contributivo pari o superiore a 35 anni ed il requisito di almeno 58 anni di età (59 per le lavoratrici autonome). L'accesso a pensione decorre dopo la finestra mobile pari a 12 mesi (18 per le lavoratrici autonome) dalla maturazione di entrambi i requisiti.
Con la legge di Bilancio del 2023 (197/2022) e quella di Bilancio dell'anno successivo i requisiti sono divenuti più stringenti.
3 Trattasi in ogni caso di contribuzione utile senza alcun riferimento alla contribuzione effettiva, concorrendo quindi anche la contribuzione figurativa.
Per l'accesso anticipato è previsto che, oltre al requisito anagrafico,ora pari a 60 anni di età da compiere entro il 31.12.2022 oppure 61 anni di età da compiere entro il 31.12.2023 (requisito riducibile di un anno qualora l'interessata abbia un figlio o di due anni qualora abbia due o più figli), è stata inserita un'ulteriore condizione soggettiva da possedere in quanto la dipendente deve rientrare anche in una delle seguenti condizioni, fra di loro alternative:
a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. Per le lavoratrici di cui alla presente lettera la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di ((sessantuno)) anni di cui all'alinea del presente comma si applica a prescindere dal numero di figli.
La ricorrente ha dedotto ulteriormente che, in virtù dell'accertamento giudiziale del diritto alla contribuzione figurativa chiesta in ricorso, pari a 3 anni e 6 mesi
(dal 10.04.1989 al 09.04.1990 e dal 01.02.1991 al 31.07.1993 - cfr. all.02 del ricorso), raggiungerebbe il primo requisito previsto dalla a legge per l'accesso alla pensione anticipata (35 anni di contributi), nel mese di aprile 2025, poiché il detto periodo contributivo si cumulerebbe all'anzianità contributiva già maturata di 30 anni e 6 mesi fino al 30.04.2024, sì come riconosciuta dall' nella memoria CP_2
difensiva ;
4 b) è in possesso del requisito anagrafico previsto dalla legge: compimento, entro il
31 dicembre 2023, di 61 anni di età, ridotti a 60 anni di età con un figlio solo. La ricorrente, avendo un solo figlio, sig. (cfr. all.10 delle note di Parte_2
trattazione scritta dell'11.07.2024), rientrava in questa seconda categoria, avendo compiuto 60 anni di età il 16.09.2023 (cfr. all.09 del ricorso);
c) raggiungerebbe il requisito contributivo nel mese di aprile 2025 per fruire del trattamento pensionistico nel mese di aprile 2026, rientrando nel periodo di finestra, a partire dalla data di maturazione dell'ultimo requisito e sino alla decorrenza della pensione, pari a 12 mesi per le lavoratrici dipendenti;
d) appartiene alla categoria tutelata dalla legge denominata “caregiver” atteso che assisteva, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, eun familiare , sig. dichiarato invalido (100% con indennità di accompagnamento;
Parte_3
persona handicappata con situazione di gravità art.3, comma 3, L. n.104/92) con verbale della Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap - Servizio
Sanitario Nazionale – Regione Sicilia del 19.01.2005 (cfr. all.11 delle note di trattazione scritta dell'11.07.2024). L'effettiva assistenza è dimostrata dalla fruizione dei permessi ex legge n.104/1992 sin dal mese di maggio 2005 (cfr. all.12 delle note di trattazione scritta dell'11.07.2024).
Trattasi di elementi in punto di fatto documentati dalla parte ricorrente, per l'evoluzione del processo e non contestati dall . CP_1
Pertanto, deve ritenersi che la ricorrente ha diritto riconoscimento dei contributi figurativi per i periodi di lavoro quale LSU in quanto incidenti sul diritto e sulla misura della pensione, il cui interesse al riconoscimento sorge per effetto delle speciali norme per l'accesso anticipato ex art 16 d.l. 4/2019 denominato “opzione donna”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento della contribuzione figurativa utile ai fini del diritto e della misura della pensione per i periodi
5 compresi fra il 10.04.1989 ed il 09.04.1990 e fra il 01.02.1991 ed il 31.07.1993 per il lavoro prestato quale LSU.
2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi CP_1
euro 2.500,00 per compenso professionale oltre iva e cpa, in favore di parte ricorrente, con distrazione al procuratore.
Trapani, 01/02/2025
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
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