TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/11/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 3224/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3224/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza del 13.10.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto e vertente
TRA
, c.f.: elettivamente domiciliata in Cesa, alla Parte_1 C.F._1 via Atellana, 56, presso lo studio dell'avv. ZO Guida, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
, c.f.: , elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Marcianise alla via D. Santoro, presso lo studio dell'avv. Concetta Golino, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI All'udienza del 13.10.2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 12.08.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Cesa il 01.06.2006, dal quale è nato un figlio, ZO (nato ad [...] in data [...]), chiedevano pronunziarsi la separazione e, contestualmente, la cessazione del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 13.10.2025, i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto rilasciando sin d'ora, ciascuno per l'altro e per il figlio minore, autorizzazione all'espatrio; 2) Il figlio minore,
ZO , viene affidato ad entrambi i genitori che si impegnano a curarlo, educarlo ed istruirlo con costanza e continuità con collocamento preferenziale presso la madre.
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé. Il figlio minore, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi che tengano conto del preminente interesse del figlio, trascorrerà con il padre due giorni infrasettimanali, da concordarsi tra i coniugi, e, a settimane alterne, i fine settimana dalle ore 16,00 del sabato alle ore
20,00 della domenica;
nonché un periodo continuativo, da concordarsi tra i coniugi nel rispetto del principio dell'alternanza in modo che il figlio minore possa trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore, di 7 giorni in occasione delle festività natalizie e di quelle pasquali, e di 15 giorni in occasione delle vacanze estive, nel mese di agosto, salvo diverso accordo tra i coniugi. 3) Il marito, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio ZO minore di età e studente verserà all'altro genitore, con bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 500,00 (cinquecento /00), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e contribuirà, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludico-sportive e mediche) sostenute nell'interesse del figlio , preventivamente concordate tra i coniugi e successivamente documentate;
4) la casa coniugale di proprietà del sig. , viene Controparte_1 assegnata a quest'ultimo ; 5) i coniugi si danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
6) i coniugi dichiarano di aver già provveduto a regolare ogni altro rapporto patrimoniale e relativo ai beni mobili ed ai beni immobili.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, ed essendo conformi all'interesse della prole, il cui ascolto pertanto non si ritiene necessario, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede il combinato disposto degli artt. 473-bis.49 e 51 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
a) Pronuncia la separazione personale di , c.f.: Parte_1 C.F._1
e , c.f.: , ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con Controparte_1 C.F._2 omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CESA (Atto n. 26, Parte II, Serie
A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2006) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett.
f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
d) spese al definitivo;
e) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 29.10.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3224/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza del 13.10.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto e vertente
TRA
, c.f.: elettivamente domiciliata in Cesa, alla Parte_1 C.F._1 via Atellana, 56, presso lo studio dell'avv. ZO Guida, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
, c.f.: , elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Marcianise alla via D. Santoro, presso lo studio dell'avv. Concetta Golino, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI All'udienza del 13.10.2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 12.08.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Cesa il 01.06.2006, dal quale è nato un figlio, ZO (nato ad [...] in data [...]), chiedevano pronunziarsi la separazione e, contestualmente, la cessazione del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 13.10.2025, i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto rilasciando sin d'ora, ciascuno per l'altro e per il figlio minore, autorizzazione all'espatrio; 2) Il figlio minore,
ZO , viene affidato ad entrambi i genitori che si impegnano a curarlo, educarlo ed istruirlo con costanza e continuità con collocamento preferenziale presso la madre.
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé. Il figlio minore, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi che tengano conto del preminente interesse del figlio, trascorrerà con il padre due giorni infrasettimanali, da concordarsi tra i coniugi, e, a settimane alterne, i fine settimana dalle ore 16,00 del sabato alle ore
20,00 della domenica;
nonché un periodo continuativo, da concordarsi tra i coniugi nel rispetto del principio dell'alternanza in modo che il figlio minore possa trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore, di 7 giorni in occasione delle festività natalizie e di quelle pasquali, e di 15 giorni in occasione delle vacanze estive, nel mese di agosto, salvo diverso accordo tra i coniugi. 3) Il marito, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio ZO minore di età e studente verserà all'altro genitore, con bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 500,00 (cinquecento /00), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e contribuirà, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludico-sportive e mediche) sostenute nell'interesse del figlio , preventivamente concordate tra i coniugi e successivamente documentate;
4) la casa coniugale di proprietà del sig. , viene Controparte_1 assegnata a quest'ultimo ; 5) i coniugi si danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
6) i coniugi dichiarano di aver già provveduto a regolare ogni altro rapporto patrimoniale e relativo ai beni mobili ed ai beni immobili.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, ed essendo conformi all'interesse della prole, il cui ascolto pertanto non si ritiene necessario, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede il combinato disposto degli artt. 473-bis.49 e 51 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
a) Pronuncia la separazione personale di , c.f.: Parte_1 C.F._1
e , c.f.: , ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con Controparte_1 C.F._2 omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CESA (Atto n. 26, Parte II, Serie
A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2006) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett.
f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
d) spese al definitivo;
e) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 29.10.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro