Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 01/03/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
1940/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore dott.ssa Federica Abiuso -giudice dott. Nicola Del Vecchio -giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa n. 1940/2023 R.G. promossa da
( ), rappresentata e difesa dall'avv. BUX Parte_1 C.F._1 MARILY ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente-
contro
( ), rappresentato e difeso dall'avv. GIOLO CP C.F._2
LAURA ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
- resistente -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI Parte ricorrente e Parte resistente Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi
[...]
e , alle condizioni di seguito indicate: Parte_1 CP
1) i figli , e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 Per_3 con collocazione prevalente presso la madre;
2) la casa coniugale sita in VI via Bentivoglio 1 viene assegnata alla sig.ra
[...]
, che ivi vivrà con i figli;
Parte_1
3) Salvi migliori accordi tra i genitori, il sig. avrà facoltà di vedere e tenere con sé CP i figli ed previo accordo con gli stessi, e avrà facoltà di vedere e tenere Per_1 Per_2 con sé il figlio il martedì di ogni settimana dalle ore 18.00 con pernottamento fino Per_3 al giorno successivo e a fine settimana alterni dalle ore 18.00 del venerdì sino alle ore 21 della domenica, nonché, con riferimento a tutti e tre i figli, tre settimane anche non consecutive durante le vacanze scolastiche estive, comunque assecondando il loro desiderio;
durante le vacanze scolastiche natalizie il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio per 7 giorni anche consecutivi, alternando in ogni caso il giorno 24 e 25 Per_3 dicembre e il 31 dicembre e l'1 gennaio;
4) il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra , entro il giorno 5 di ogni CP Parte_1 mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma complessiva di 300,00
1
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) vacanze e campi estivi;
6) spese di lite di lite compensate.
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 6-10-2023 proponeva cumulativamente, ai Parte_1 sensi dell'art. 473-bis. 49 c.p.c., la domanda di separazione personale dal coniuge CP
, con il quale aveva contratto matrimonio il 21-8-2005 a VI (atto trascritto nel
[...] Registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune al n. 6, Parte II, Serie A, anno 2005), e la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, esponendo, in sintesi, che:
- dall'unione erano nati i figli, , e , rispettivamente l'8-6-2007, il Per_1 Per_2 Per_3 14-7-2008, e il 6-5-2011;
- nel rapporto coniugale erano sorti problemi sin dai primi mesi di convivenza, in quanto il si dedicava solo a sé stesso e al lavoro;
CP
- in data 29-6-2016 i coniugi avevano acquistato al prezzo di 235.000,00 euro l'immobile sito a VI, via Paolo Bentivoglio n. 1, presso il quale risiedevano, intestandolo al solo
, malgrado la avesse contribuito all'acquisto con oltre 50.000,00 euro CP Parte_1 e con altri considerevoli somme di denaro, avendo concordato con il marito la futura cessione della quota di metà dell'abitazione, che era invece rimasta nella proprietà esclusiva dello stesso;
- a seguito delle dimissioni dal posto di lavoro alle dipendenze di Liquigas S.p.a., il marito aveva percepito nell'agosto del 2022 l'importo di 60.000,00 euro a titolo di TFR e dal mese di settembre del 2023, decorso il termine stabilito dal patto di non concorrenza sottoscritto con il precedente datore di lavoro, il aveva intrapreso a lavorare nel settore CP (vendita di gas) alle dipendenze di un'altra impresa, mentre lei svolgeva l'attività di insegnante e percepiva una retribuzione mensile netta di 1.500,00/1.600,00 euro.
2 In conclusione, la ricorrente chiedeva la pronuncia di addebito della separazione nei confronti del marito, nonché l'affidamento condiviso dei tre figli, la collocazione degli stessi presso di lei, l'assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno e la statuizione dell'obbligo del di corrisponderle l'assegno CP mensile di 1.050,00 euro a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli, oltre al pagamento di quota di metà delle spese straordinarie e l'attribuzione dell'intero importo dell'Assegno unico e universale. 2. Con decreto depositato l'11-10-2023 veniva fissata la prima udienza alla data del 23-1- 2024.
3. Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 22-12-2023, il resistente non si opponeva alla pronuncia di separazione, né all'affidamento condiviso dei figli, alla loro collocazione presso la madre e all'assegnazione alla della casa coniugale, Parte_1 ma contestava in toto la ricostruzione dei fatti prospettata dalla controparte e formulava domanda di addebito della separazione nei confronti della moglie. Si dichiarava inoltre disposto a contribuire al mantenimento dei figli mediante la corresponsione di un assegno mensile complessivamente pari a 500,00 euro, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie.
4. Il chiedeva che il contributo periodico fisso da lui dovuto per il mantenimento CP dei figli fosse determinato in un importo mensile non superiore a 500,00 euro, anche in considerazione del futuro esborso relativo al canone di locazione di cui avrebbe dovuto farsi carico per reperire un'abitazione.
5. Dopo lo scambio delle memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c., all'esito della prima udienza tenuta il 23-1-2024, il giudice relatore emetteva il 6-2-2024 i provvedimenti temporanei e urgenti ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., di seguito modificati ex art. 473-bis. 23 c.p.c. con ordinanza depositata il 15-2-2024, con la quale - fermo l'affidamento condiviso dei figli e la loro collocazione degli stessi con la madre presso la casa familiare - (i) rideterminava in 660,00 euro l'assegno di cui all'art. 337-ter c.c. posto a carico del (ii) attribuiva CP alla l'intero importo dell'Assegno unico e universale, (iii) disponeva la Parte_1 successiva acquisizione da Agenzia delle Entrate delle CU2024 di entrambe le parti relative all'anno d'imposta 2023, nonché (iv) un accertamento da parte della Guardia di Finanza sulla titolarità di conti correnti (anche cointestati con terzi) e di investimenti mobiliari, autovetture e altri cespiti produttivi di reddito posseduti o detenuti negli ultimi 5 anni dai coniugi e (v) rimetteva la causa al Collegio per la pronuncia non definitiva sullo status.
6. Con la sentenza non definitiva n. 169/2024, veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi. All'udienza del 7-5-2024, sul presupposto dell'attribuzione alla dell'intero Parte_1 importo dell'assegno unico e universale, pari a 790,00 euro, il giudice relatore formulava una proposta conciliativa che le parti accettavano, sicché, sulle conclusioni formulate dai difensori e trascritte in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, senza l'assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c., avendovi le parti espressamente rinunciato.
7. Con la sentenza definitiva n. 377/2024 il collegio decideva sulle domande accessorie alla separazione e con ordinanza depositata in pari data rimetteva le parti innanzi al giudice relatore all'udienza del 25-2-2025, nella quale venivano precisate congiuntamente le conclusioni, cosicché, su richiesta dei difensori, il giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
8. Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti e delle dichiarazioni rese dalle stesse, nonché tenuto conto della volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. 898/1970
3 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, pronunciata dal Tribunale di VI con la sentenza non definitiva n. 169/2024, i coniugi sono comparsi all'udienza del 23-1-2024, sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
9. Gli accordi raggiunti dalle parti sono conformi alla legge e rispondono all'interesse morale e materiale dei figli minori di età.
10. Come richiesto dalle parti, le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 1940/2023 R.G. promossa da
[...]
, nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 CP
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1 e il 21-8-2005 a VI (atto trascritto nel Registro degli Atti di CP Matrimonio di quel Comune al n. 6, Parte II, Serie A, anno 2005);
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti in ordine dalla regolamentazione dell'affidamento della prole e ai rapporti economici e provvede in conformità con le conclusioni riportate in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
VI, 28 febbraio 2025 il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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