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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 12/04/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1400/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente Rel. ed est.
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1400/2024 R.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale dell' 11/3/2025; promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...] ed elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Siracusa, Viale Scala Greca n. 406, presso lo studio dell'avv. Marco Nocera, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nato ad [...] il [...] ed elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato in Augusta, Viale Italia n. 33, presso lo studio dell'avv. Marzia Fasoli, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente pagina 1 di 4 con l'intervento del pubblico ministero (visto del 19/7/2024);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16/4/2024, la ricorrente chiedeva a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto con la resistente in Augusta (SR), il giorno 11/12/1996 (Atto iscritto nei Registri dello stato civile del medesimo Comune, al n. 33, P. 1, Uff. 1, Anno 1996).
Esponeva in premessa:
- di avere contratto matrimonio con il Sig. in data 11/12/1996, in Augusta (SR); CP_1
- che dalla loro unione è nata la figlia (a Siracusa, il 19/12/2005) ad oggi maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente;
- di essersi separata dal marito con sentenza n. 2006/2019, pubblicata il 24/10/2019;
- che i coniugi non si sono più riconciliati dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale.
Tutto ciò premesso, trascorsi i termini di legge, chiedeva che il Tribunale adito pronunciasse la declaratoria invocata e atteso il mutamento della situazione patrimoniale delle parti chiedeva che venisse revocato l'obbligo di corrispondere in favore del marito la somma di € 150,00 a titolo di mantenimento del predetto, confermando l'obbligo in capo al di contribuire al mantenimento della figlia versando CP_1 la somma di €150,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 24/4/2024, il Giudice delegato ordinava innanzi a sé la comparizione dei coniugi all'udienza del 5/12/2024, fissando il termine fino al 9/7/2024 per la notificazione del ricorso e del decreto, nonché il termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio del coniuge convenuto.
Con comparsa dell'1/11/2024 si costituiva in giudizio il resistente, il quale non si opponeva alla declaratoria ex adverso formulata, ma chiedeva, tuttavia, il rigetto della domanda di revoca del proprio mantenimento spiegata dalla moglie con conferma delle pattuizioni rese in sede di separazione.
Con provvedimento del 29/11/2024, il GOP Dott.ssa Fugallo, in sostituzione del Giudice titolare, rimetteva la causa al Giudice tabellarmente competente e la causa veniva successivamente rinviata all'udienza dell'11/3/2025 per la comparizione delle parti.
Comparse le parti all'udienza sopra indicata, il Giudice – dopo aver sentito i coniugi – formulava proposta conciliativa, che veniva accettata dalle parti, nei seguenti termini:
“conferma delle condizioni della separazione inerenti al versamento dell'assegno di € 150 del in CP_1 favore della figlia e di € 150 della in favore del oltre al 50% delle spese straordinarie Pt_1 CP_1 per la figlia.”
pagina 2 di 4 Il Giudice – stante l'accordo raggiunto dalle parti - poneva quindi la causa in decisione confermando le precedenti condizioni a titolo temporaneo ed urgente.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 19/7/2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre
1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno, inoltre, concordato che la pronuncia di divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“conferma delle condizioni della separazione inerenti al versamento dell'assegno di € 150 del in CP_1 favore della figlia e di € 150 della in favore del oltre al 50% delle spese straordinarie Pt_1 CP_1 per la figlia.”
Le parti hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti ai loro rapporti personali, che appaiono rispondenti all'interesse della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Le parti hanno, altresì, indicato compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, stabilendo altresì le modalità con cui il padre contribuirà al mantenimento, alla cura e all'istruzione della figlia.
Il Tribunale, pertanto, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P. Q. M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio contratto tra e , in Augusta Parte_1 CP_1
(SR) l'11/12/1996, (Atto iscritto nei Registri dello stato civile del medesimo Comune, al n. 33, Parte I,
Uff. 1, Anno 1996), alle condizioni sopra riportate.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di AUGUSTA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
pagina 3 di 4 Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
18/03/2025.
Il Presidente Rel. ed est.
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente Rel. ed est.
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1400/2024 R.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale dell' 11/3/2025; promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...] ed elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Siracusa, Viale Scala Greca n. 406, presso lo studio dell'avv. Marco Nocera, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nato ad [...] il [...] ed elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato in Augusta, Viale Italia n. 33, presso lo studio dell'avv. Marzia Fasoli, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente pagina 1 di 4 con l'intervento del pubblico ministero (visto del 19/7/2024);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16/4/2024, la ricorrente chiedeva a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto con la resistente in Augusta (SR), il giorno 11/12/1996 (Atto iscritto nei Registri dello stato civile del medesimo Comune, al n. 33, P. 1, Uff. 1, Anno 1996).
Esponeva in premessa:
- di avere contratto matrimonio con il Sig. in data 11/12/1996, in Augusta (SR); CP_1
- che dalla loro unione è nata la figlia (a Siracusa, il 19/12/2005) ad oggi maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente;
- di essersi separata dal marito con sentenza n. 2006/2019, pubblicata il 24/10/2019;
- che i coniugi non si sono più riconciliati dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale.
Tutto ciò premesso, trascorsi i termini di legge, chiedeva che il Tribunale adito pronunciasse la declaratoria invocata e atteso il mutamento della situazione patrimoniale delle parti chiedeva che venisse revocato l'obbligo di corrispondere in favore del marito la somma di € 150,00 a titolo di mantenimento del predetto, confermando l'obbligo in capo al di contribuire al mantenimento della figlia versando CP_1 la somma di €150,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 24/4/2024, il Giudice delegato ordinava innanzi a sé la comparizione dei coniugi all'udienza del 5/12/2024, fissando il termine fino al 9/7/2024 per la notificazione del ricorso e del decreto, nonché il termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio del coniuge convenuto.
Con comparsa dell'1/11/2024 si costituiva in giudizio il resistente, il quale non si opponeva alla declaratoria ex adverso formulata, ma chiedeva, tuttavia, il rigetto della domanda di revoca del proprio mantenimento spiegata dalla moglie con conferma delle pattuizioni rese in sede di separazione.
Con provvedimento del 29/11/2024, il GOP Dott.ssa Fugallo, in sostituzione del Giudice titolare, rimetteva la causa al Giudice tabellarmente competente e la causa veniva successivamente rinviata all'udienza dell'11/3/2025 per la comparizione delle parti.
Comparse le parti all'udienza sopra indicata, il Giudice – dopo aver sentito i coniugi – formulava proposta conciliativa, che veniva accettata dalle parti, nei seguenti termini:
“conferma delle condizioni della separazione inerenti al versamento dell'assegno di € 150 del in CP_1 favore della figlia e di € 150 della in favore del oltre al 50% delle spese straordinarie Pt_1 CP_1 per la figlia.”
pagina 2 di 4 Il Giudice – stante l'accordo raggiunto dalle parti - poneva quindi la causa in decisione confermando le precedenti condizioni a titolo temporaneo ed urgente.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 19/7/2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre
1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno, inoltre, concordato che la pronuncia di divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“conferma delle condizioni della separazione inerenti al versamento dell'assegno di € 150 del in CP_1 favore della figlia e di € 150 della in favore del oltre al 50% delle spese straordinarie Pt_1 CP_1 per la figlia.”
Le parti hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti ai loro rapporti personali, che appaiono rispondenti all'interesse della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Le parti hanno, altresì, indicato compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, stabilendo altresì le modalità con cui il padre contribuirà al mantenimento, alla cura e all'istruzione della figlia.
Il Tribunale, pertanto, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P. Q. M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio contratto tra e , in Augusta Parte_1 CP_1
(SR) l'11/12/1996, (Atto iscritto nei Registri dello stato civile del medesimo Comune, al n. 33, Parte I,
Uff. 1, Anno 1996), alle condizioni sopra riportate.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di AUGUSTA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
pagina 3 di 4 Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
18/03/2025.
Il Presidente Rel. ed est.
Dott.ssa Veronica Milone
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