Ordinanza cautelare 27 marzo 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Ordinanza cautelare 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 22/12/2025, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01197/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00127/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 127 del 2025, proposto da:
AN TA della Punta Sardegna S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Pasquale Pierre Filigheddu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Soprintendenza ai Beni Architettonici Paesaggistici e al Patrimonio Storico Artistico Etnografico per le Province di Sassari e Nuoro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, ivi domiciliataria ex lege in via Nuoro n. 50;
- Tribunale di Tempio Pausania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, ivi domiciliataria ex lege in via Nuoro n. 50;
- Comune di Palau, Regione Sardegna, non costituiti in giudizio;
nei confronti
- SA OR, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Granara, con domicilio eletto presso il suo studio, in Genova, via Bartolomeo Bosco 31/4;
- Il RB Società Cooperativa a R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Montobbio, con domicilio eletto presso il suo studio, in Genova, via Porta D'Archi 10/21;
per l''annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari:
- della “determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi asincrona - Provvedimento unico negativo n. 33 Prot. n. 23491 del 23/12/2024” del SUAPE del Comune di Palau e di tutti gli atti e pareri della relativa conferenza di servizi;
- del parere a riscontro sfavorevole – prot. n. 23414/2024 del 20 dicembre 2024 avente ad oggetto “L.R. 24/2016, D.P.R. 380/01, D.G.R. n.10/13 del 27 febbraio 2018. Rif. D.U.A.A.P. in Sardegna S.U.A.P. n°1055.799379, prot. gen. n. 20485 del 29 ottobre 2024, presentata da TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA. Riscontro sfavorevole” , reso dall’Ufficio tecnico - Settore Urbanistica del Comune di Palau e richiamato a fondamento del provvedimento unico negativo di cui al punto che precede;
- ove occorrer possa, della nota prot. n. 21298 del 14 novembre 2024 del SUAPE del Comune di Palau;
- ove occorrer possa e nei limiti in cui sia ritenuto lesivo, del parere prot. uscita n. 57224 del 13 novembre 2024, reso nell’ambito della conferenza di servizi di cui sopra, dal Servizio Tutela del Paesaggio Sardegna settentrionale Nord-Est dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna e delle eventuali valutazioni della Soprintendenza all’Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro formatesi su di esso in forma tacita o espressa;
- di ogni altro atto connesso presupposto o conseguente a quelli di cui sopra.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Tribunale di Tempio Pausania, della Soprintendenza ai Beni Architettonici Paesaggistici e al Patrimonio Storico Artistico Etnografico per le Province di Sassari e Nuoro, di SA OR e di Il RB Società Cooperativa a R.L.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. Antonio NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 303/2002, confermata prima dalla Corte d’appello di Cagliari - Sezione Distaccata di Sassari, con sentenza 21 ottobre 2010, n. 581, poi dalla Corte di Cassazione, con sentenza 4 marzo 2016, n. 4300 -in accoglimento della domanda proposta dalla società AN TA della Punta Sardegna S.r.l., ricorrente anche in questa sede (da qui in poi soltanto “AN TA”)- il Tribunale di Tempio Pausania aveva ordinato la parziale demolizione di un fabbricato (identificato con la sigla B2 nell’ambito di una più ampia Lottizzazione) sito in Comune di Palau, Località Punta Sardegna , di proprietà de Il RB Società Cooperativa a r.l. e destinato in assegnazione alla socia SA OR.
Tale ordine di parziale demolizione prevedeva, in particolare, la riduzione dell’altezza del fabbricato, così da ripristinare la panoramicità di alcuni appartamenti siti su fondo limitrofo di proprietà di AN TA, in applicazione di quanto previsto nel rogito notarile dell’anno 1988 con cui quest’ultima aveva trasferito alla predetta Cooperativa la proprietà del relativo lotto edificabile, nel quale era stata inserita apposita clausola a garanzia del rispetto della vista panoramica degli appartamenti di proprietà della dante causa.
Successivamente AN TA aveva agito innanzi al Tribunale di Tempio Pausania, ai sensi dell’art. 612 c.p.c., per chiedere che Il RB Società cooperativa a r.l. fosse condannata all’esecuzione forzata della sopra descritta pronuncia di cognizione e nel relativo giudizio era intervenuta ad opponendum la sig.ra OR.
All’udienza del 25 settembre 2019 il Tribunale di Tempio aveva ordinato “al legale rappresentante della cooperativa Il RB nonché a OR SA di consegnare al consulente tecnico le chiavi di accesso all’immobile entro il 25.10.2019”, autorizzando contestualmente lo stesso ausiliario del giudice “ad accedere all’immobile (anche con l’ausilio della Forza Pubblica)” per “procedere con le misurazioni necessarie con la documentazione fotografica”, nonché “elaborare un computo metrico estimativo e a richiedere almeno tre preventivi a ditte specializzate e, infine, a richiedere ai competenti Uffici le autorizzazioni necessarie all’esecuzione della demolizione” .
Con Provvedimento unico 17 giugno 2020, prot. 9111, rilasciato su istanza presentata dal C.T.U. nominato dal Giudice dell’esecuzione, il SUAPE del Comune di Olbia, all’esito del prescritto procedimento, aveva autorizzato sul piano edilizio e paesaggistico gli interventi di demolizione necessari a dare esecuzione al giudicato sopra descritto.
Con ricorso R.G. n. 339/2020 proposto innanzi a questo Tribunale la sig.ra SA OR, assegnataria del fabbricato in discussione, aveva impugnato il dianzi citato provvedimento autorizzativo, sostenendo, in sintesi, che la prescritta riduzione in altezza del fabbricato lo avrebbe di fatto trasformato in un rudere, privandolo dei requisiti minimi di agibilità e realizzando un risultato inaccettabile anche sotto il profilo paesaggistico, ragion per cui il Comune di Palau, il quale non sarebbe stato rigidamente vincolato alle statuizioni del Giudice dell’esecuzione, avrebbe omesso di svolgere l’istruttoria necessaria, che avrebbe confermato l’impossibilità tecnica di eseguire il sopra descritto giudicato di demolizione parziale.
La società AN TA si era costituita nel giudizio R.G. 339/2020, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso proposto dalla sig.ra OR.
Con sentenza 2 marzo 2021, n. 125, questa Sezione aveva dichiarato detto ricorso inammissibile, ritenendo in tal senso “…dirimente l’esistenza di un dictum giurisdizionale del giudice civile, da tempo passato in giudicato, che ha accertato il diritto della Società AN TA della Punta Sardegna S.r.l. a ottenere la demolizione dell’immobile di proprietà dell’odierna ricorrente, rispetto al quale l’impugnato titolo edilizio si pone quale atto di natura meramente strumentale e sostanzialmente dovuto. Pertanto l’odierna ricorrente non è titolare di alcun interesse giuridicamente qualificato a contestare il suddetto provvedimento, come tale è priva di legittimazione a ricorrere: diversamente opinando verrebbe ad aprirsi una “pericolosa breccia” capace di paralizzare l’efficacia dei giudicati civili (cfr., sul punto, Consiglio di Stato, Sezione IV, 22 gennaio 2013, n. 376, ove la domanda di annullamento di un atto amministrativo di demolizione adottato in esecuzione di giudicato civile è stata dichiarata inammissibile proprio perché “tesa, attraverso l’annullamento del permesso per demolire rilasciato al CTU nominato dal giudice dell’esecuzione civile, ad utilizzare il giudizio amministrativo per paralizzare provvedimenti adottati dal GE stesso”; si veda, altresì, la pronuncia della Sezione VI, 20 aprile 2020, n. 2515, con cui tale principio è stato pienamente riaffermato, nonostante un precedente e isolato dictum difforme). Fermo restando, comunque, che -ove, per mera ipotesi, il provvedimento impugnato fosse inficiato da vizi capaci di arrecare lesione a beni giuridici estranei alla sfera soggettiva della sig.ra OR, come il paventato rischio che la demolizione possa arrecare pregiudizio a manufatti limitrofi- la stessa ricorrente non sarebbe legittimata a farli valere in giudizio e il gravame risulterebbe, anche sotto questo profilo, inammissibile” .
A seguito di ricorso in appello, il Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza 11 novembre 2024, n. 8965, aveva “corretto” detta pronuncia di inammissibilità del ricorso, optando per il rigetto dello stesso nel merito, con la seguente motivazione “12. Nondimeno, nel merito, l’atto impugnato costituisce espressione di un potere del tutto vincolato, essendo sulla statuizione di demolizione oramai sceso il giudicato, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 4300/16, di conferma dell’ordine di demolizione dell’immobile disposto dal Tribunale di Tempio Pausania con sentenza n. 303/02. Per tali ragioni, è evidente l’infondatezza, nel merito, del proposto ricorso, non potendo l’appellante rimettere nuovamente in discussione, in sede giurisdizionale amministrativa, quanto già accertato in sede giurisdizionale ordinaria con pronuncia passata in giudicato” .
Nelle more di tale giudizio, essendo il giudicato civile rimasto ineseguito, AN TA aveva proposto un nuovo ricorso ai sensi dell’art. 613 c.p.c., poi accolto con decreto decisorio 8 maggio 2024, avendo il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Tempio Pausania statuito che “…constatato che quanto statuito nella sentenza di primo grado e in quella di appello confermata dalla Corte di Cassazione, diversamente da quanto affermato dalla terza intervenuta è eseguibile, autorizza il geom. RA a proseguire l’esecuzione e ad attuare ogni attività che renderà necessaria (es. verifica delle autorizzazioni amministrative, aggiornamento dei prezzi delle lavorazioni, liberazione dell’immobile da arredi etc.)”, rinviando “per la verifica all’udienza del 7.5.2025 – h. 10.30.” .
A quel punto l’ausiliario nominato dal Giudice civile -che nel richiedere al Comune di Palau il primo titolo autorizzativo (vedi supra ) aveva, in realtà, prospettato una demolizione totale del fabbricato- ha presentato allo stesso Comune una richiesta di variante, chiedendo, questa volta, di effettuare una demolizione parziale, mediante rimozione della copertura e abbassamento delle quote perimetrali del fabbricato, così da eseguire puntualmente quanto stabilito nella sentenza di cognizione.
Con nota 13 novembre 2024, n. 57224, il Servizio Tutela del Paesaggio Sardegna Settentrionale Nord-Est della Regione Sardegna, competente a esprimersi sulla richiesta di variante sotto il profilo paesaggistico, ha chiesto un’integrazione documentale, avente a oggetto i titoli abilitativi con i quali era stata a suo tempo autorizzata, sotto il profilo edilizio e paesaggistico, la costruzione del fabbricato in discussione.
Il SUAPE comunale ha disposto che tale documentazione integrativa fosse depositata entro il 14 dicembre 2024, ma l’ausiliario del Giudice civile ha chiesto una proroga di trenta giorni per acquisire i documenti, di cui non era in possesso, presso gli stessi uffici comunali.
A quel punto il SUAPE del Comune di Palau, senza pronunciarsi su tale richiesta di proroga, ha adottato il Provvedimento unico 23 dicembre 2024, n. 33, prot. n. 23491, respingendo la richiesta di variante presentata dall’ausiliario del Giudice civile sulla scorta del conforme parere espresso dal Responsabile del Settore Urbanistica comunale con nota 20 dicembre 2024, prot. n. 23414/2024, ove si legge che: “Nella presente istanza, presentata a seguito di verbale di udienza del 08.05.2024 del procedimento n. 145/2017 R.G.E, riportante le quote di demolizione fissate in m 1,46 dalla quota della terrazza e m. 1,84 dalla quota del colmo del tetto, si propone la demolizione parziale dell’edificio per la sola parte eccedente le altezze di cui sopra. Nei grafici di progetto viene rappresentata la totale demolizione della copertura e la demolizione parziale delle murature del fabbricato, coerentemente con le altezze indicate nel verbale di udienza del 08.05.2024, prevedendo il mantenimento della restante parte emergente dal terreno (piano di pavimento e residue murature con altezze comprese tra metri 1,54 e metri 1,72). Si ritiene non corretto quanto dichiarato nel Mod. A1 – Parametri Urbanistico-Edilizi, circa le immutate variazioni nelle dimensioni e nella destinazione d’uso dell’unità immobiliare (residenziale). Dal punto di vista urbanistico, infatti, l’intervento determina una trasformazione sostanziale dell’edificio che assume le caratteristiche di un manufatto assimilabile ad un “rudere”, non configurabile come “entità volumetrica”, senza alcuna previsione di riutilizzo con una destinazione d’uso possibile e compatibile con le previsioni dello piano attuativo vigente. Occorre evidenziare inoltre, che l’immobile ricade all’interno della fascia dei 300 m dal mare, (zona di “interesse paesaggistico” ex art. 142, comma 1, lett. a) del D.lgs. 42/2004, e più precisamente a circa 75 metri dalla battigia marina. Le opere previste infatti, portano ad un organismo edilizio diverso dal precedente per modifica di sagoma, di volumetria e di destinazione d’uso e non sono riconducibili ad alcuna fattispecie di intervento eseguibile in conformità agli strumenti urbanistici comunali vigenti (P.di F. e P.di L.), alla normativa regionale (L.R. 23/85, L.R. 8/2015 etc.) e al PPR (artt. 12 e 15)” .
Con il ricorso ora sottoposto all’esame del Collegio, notificato in data 18 febbraio 2025, AN TA chiede l’annullamento di tali esiti procedimentali, sulla base di censure che saranno fra breve esaminate.
Si sono costituite in giudizio Il RB Società cooperativa a r.l. e la sig.ra SA OR, opponendosi all’accoglimento del ricorso ed eccependone l’inammissibilità in quanto avente a oggetto un mero preavviso di diniego non attualmente lesivo.
Con ordinanza 26 marzo 2025, n. 62, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente, ritenendo sussistente sia il fumus boni iuris , “posto che gli atti impugnati si pongono in frontale contrasto con pronunce del Tribunale di Tempio Pausania che hanno disposto, senza alcun limite o condizione, la demolizione del manufatto di proprietà della controinteressata nella misura e nei termini oggetto della richiesta che il Comune di Alghero (rectius Palau: n.d.e.) ha ora respinto” sia il periculum in mora , “considerato il rilevante lasso di tempo trascorso dalle predette pronunce senza che queste siano state eseguite e il conseguente pregiudizio che parte ricorrente subisce a causa della persistenza del manufatto nelle dimensioni abusivamente realizzate. Ritenuto, pertanto, che l’istanza cautelare debba trovare accoglimento, con fissazione contestuale dell’udienza per la trattazione nel merito e la compensazione delle spese relative alla presente fase del giudizio” .
Tale decisione cautelare è stata poi confermata dalla II Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza 17 maggio 2025, n. 1737, con la seguente motivazione: “Rilevato che l’appello risulta sprovvisto di pregiudizio grave irreparabile, tenuto conto della natura del provvedimento impugnato, consistente nel mero diniego di autorizzazione alla demolizione parziale (il quale, peraltro, si inserisce nell’ambito di un giudizio di esecuzione ancora pendente dinanzi al giudice ordinario), e della circostanza che l’udienza per la definizione del giudizio nel merito risulta già fissata alla data 17 dicembre 2015” .
Nel frattempo il Giudice dell’Esecuzione, da ultimo all’udienza del 22 ottobre 2025, ha rinviato la trattazione al 18 marzo 2026, per attendere l’esito del presente giudizio nel merito.
È seguito il deposito di documenti e memorie, con cui le parti hanno ulteriormente argomentato le rispettive tesi.
Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2025 la causa è stata definitivamente trattenuta in decisione.
In primo luogo deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalle difese di controparte, secondo cui l’impugnato Provvedimento unico del SUAPE, recando espresso richiamo all’art. 10 bis della legge n. 241/1990, avrebbe natura meramente endoprocedimentale e non sarebbe, dunque, lesivo per la ricorrente.
Tale eccezione è infondata in quanto, secondo quanto previsto dalla normativa di settore, il provvedimento emesso dal SUAPE a conclusione della conferenza di servizi asincrona svolge una duplice funzione, consentendo alla parte interessata di presentare memorie nei dieci giorni successivi e assumendo, in caso contrario, gli effetti del provvedimento finale di rigetto della D.U.A., come chiaramente emerge all’art. 11.2.3 delle “Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia” (espressamente richiamato nel provvedimento ora in esame), adottate con deliberazione della Giunta regionale 5 dicembre 2019, n. 49/19, in attuazione di quanto previsto dall’art. 29, comma 4, della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24, secondo cui “qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso fondati sull’assoluta incompatibilità dell’intervento e non superabili con prescrizioni o modifiche progettuali anche rilevanti, ovvero sulla irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza dell’istanza, laddove tale dissenso sia tale da condizionare l’esito complessivo del procedimento il SUAPE provvede direttamente ad emettere la determinazione di conclusione negativa della conferenza, la quale produce gli effetti della comunicazione di cui all’art. 10bis della legge n. 241/1990; in caso di mancata presentazione di osservazioni il SUAPE non è tenuto all’emissione di alcun ulteriore atto” .
Evidente, dunque, la diretta lesività dell’atto impugnato e, con essa, l’infondatezza dell’esaminata eccezione processuale.
Passando all’esame del merito, con il primo motivo parte ricorrente denuncia la violazione del giudicato e sostiene che il Comune resistente fosse rigidamente vincolato all’esecuzione dello stesso.
Tale censura è fondata e il suo accoglimento consente di ritenere assorbita le ulteriori doglianze dedotte in ricorso.
Preliminarmente deve evidenziarsi come il parere dell’Ufficio tecnico comunale, su cui si fonda sul piano motivazionale l’impugnato Provvedimento negativo del SUAPE, riconosca espressamente che la demolizione parziale proposta dall’ausiliario del Giudice dell’esecuzione è conforme al giudicato emesso dal Tribunale di Tempio in sede di cognizione, evidenziando, però, che la sua effettuazione trasformerebbe l’attuale fabbricato aa destinazione residenziale in un rudere, rendendolo incompatibile con la disciplina urbanistica e con i valori paesaggistici di riferimento.
Tale argomentazione non è condivisibile, traducendosi in un rifiuto di eseguire il giudicato, che non è giuridicamente consentito.
Difatti, come già affermato nel corso del presente giudizio da questa Sezione e dal Consiglio di Stato, qualunque pronuncia passata in giudicato deve essere eseguita tutte le volte in cui ciò sia “fisicamente possibile” -il che, nel caso in esame, non è in discussione- come impongono, a garanzia della “tenuta complessiva del sistema”, prima di tutto gli articoli 24, 97, 103 e 113 della Costituzione, cui si aggiunge il noto insieme di norme primarie che regolano, sotto il profilo sostanziale e processuale, l’efficacia delle pronunce giurisdizionali.
A fondamento di tale assunto è qui sufficiente richiamare le parti fondamentali delle pronunce già indicate nella parte in narrativa, laddove questa Sezione ha osservato che il “...titolo edilizio si pone quale atto di natura meramente strumentale e sostanzialmente dovuto...” e il Consiglio di Stato ha ribadito che non è possibile “...rimettere nuovamente in discussione, in sede giurisdizionale amministrativa, quanto già accertato in sede giurisdizionale ordinaria con pronuncia passata in giudicato” (si vedano, altresì, nei medesimi termini, Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 aprile 2020, n. 2515 e Sez. IV, 24 giugno 2024, n. 5576).
A tutto ciò consegue che, nei casi in cui l’esecuzione di un giudicato richieda il rilascio di titoli edilizi, la relativa attività amministrativa è rigidamente vincolata all’attuazione del dictum giurisdizionale, dovendo l’Amministrazione limitarsi a verificare la corrispondenza tra quanto esso prescrive e ciò che il richiedente propone, salvo specificare, ove possibile e necessario, le modalità realizzative più appropriate, tra quelle, beninteso, conformi al giudicato da eseguire.
Né può condividersi l’assunto difensivo che fa leva sul paventato contrasto tra l’intervento di demolizione parziale richiesto dall’ausiliario del Giudice civile e la vigente normativa urbanistica e paesaggistica della zona di riferimento, giacché detta disciplina di settore regola (soltanto) la realizzazione di nuovi interventi edilizi “in condizioni normali”, senza cioè prendere in considerazione, ovviamente, la peculiare fattispecie di un intervento edilizio necessario ad attuare un giudicato, sulla quale incidono -con disciplina primaria e speciale, come tale prevalente- le norme che garantiscono la piena e corretta esecuzione dei giudicati.
Infine è possibile evidenziare, a fini di completezza della trattazione, che laddove l’attuazione del dictum giurisdizionale facesse emergere un edificio incompatibile (sul piano tecnico e sostanziale, non già squisitamente tecnico-giuridico, per quanto dianzi chiarito) con la disciplina urbanistica e paesaggistica di riferimento, il Comune potrebbe ancora esercitare i propri residui poteri di gestione del territorio, disponendo, se del caso, la demolizione (anche) della parte residua dell’edificio.
Difatti quest’ultimo, una volta privato di copertura e con muri perimetrali ridotti in altezza, potrebbe ricadere nell’ambito applicativo del principio affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza 30 luglio 2024, n. 14, secondo cui, a fronte di una costruzione “non finita”, “occorre distinguere a seconda se le opere incomplete siano autonome e funzionali oppure no. Nel caso di costruzioni prive dei suddetti requisiti di autonomia e funzionalità, il Comune deve disporne la demolizione e la riduzione in pristino ai sensi dell'art. 31 d.p.r. n. 380/2001” , perché non più fondate su un titolo edilizio valido ed efficace. Questo sempre che il proprietario non chieda e ottenga un nuovo titolo volto a conferire all’edificio una diversa veste compiuta, titolo che sarà, però, rilasciabile solo a condizione che la relativa proposta progettuale risulti compatibile con la disciplina di riferimento, ovviamente comprensiva del giudicato civile ora in discussione.
Per quanto sin qui esposto, dunque, il ricorso va accolto, con il conseguente annullamento degli atti impugnati e spese di lite compensate tra le parti, considerata l’obiettiva particolarità delle questioni giuridiche implicate dalla controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe proposto e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate tra le parti del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IT RU, Presidente
Antonio NT, Consigliere, Estensore
Silvio Esposito, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio NT | IT RU |
IL SEGRETARIO