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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 19/06/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ASTI
N. 2706/2022 R.G.
Il giorno 19.6.2025, davanti al giudice Marco Bottallo, nella causa iscritta al numero di registro in epigrafe indicato compaiono per parte attrice l'avv. Invernizzi e per parte convenuta l'avv. Aragona per delega orale dell'avv. Garbolino Riva.
L'avv. Invernizzi precisa le conclusioni come da note conclusive del 15.1.2025 richiamando altresì le argomentazioni ivi contenute.
L'avv. Aragona precisa le conclusioni come da note conclusive del 16.1.2025 e richiama le difese in atti, osservando che in relazione alle forniture del 2019 la convenuta ha detratto la somma una tantum di € 1.094,00.
Dopo essersi ritirato in camera di conSIlio, il giudice pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c., dandone lettura in udienza in assenza delle parti:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASTI in composizione monocratica, in persona del dott. Marco Bottallo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, elettivamente domiciliata in Asti, corso Alfieri n. 310, presso lo studio dell'avv. Alessio Parte_1
Invernizzi che la rappresenta e difende come da procura in atti
- parte attrice opponente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante SI. , Controparte_1 CP_1 elettivamente domiciliata in Torino, corso Principe Oddone n. 20, presso lo studio dell'avv. Mauro
Garbolino Riva, che la rappresenta e difende come da procura in atti
- parte convenuta opposta –
MOTIVI DELLA DECISIONE
La SI.ra ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.188/2022 emesso dal Parte_1
Tribunale di Asti in data 14.2.2022 con il quale le è stato ingiunto di pagare alla Controparte_1
la somma di € 20.443,23, oltre interessi e spese, a titolo di restituzione di sconti anticipati,
[...] violazione del patto di esclusiva e corrispettivo per fornitura di merce, il tutto con riferimento al rapporto di somministrazione di caffè intercorso tra le parti.
pagina 1 di 5 L'opponente ha eccepito in particolare: i) la non debenza delle somme di € 1.964,13 ed € 1.983,68 di cui rispettivamente alle note di credito n. 10/C e n. 14/C in quanto relative la prima a forniture di merce mai consegnata e la seconda a un presunto sconto anticipato in realtà inesistente;
ii) l'illegittimità della richiesta di restituzione della somma di € 8.400,00 per asserita violazione del patto di esclusiva, atteso che il rapporto si era in realtà interrotto a causa di un inadempimento imputabile alla società opposta e non essendo in ogni caso in alcun modo stata regolata la clausola di esclusiva su cui si fondava la pretesa di quest'ultima; iii) la non debenza della somma di € 1.003,42 di cui alla fattura n. 322 dell'11.4.2019 in quanto relativa a presunte forniture mai ricevute;
iv) l'erronea determinazione delle somme richieste a titolo di restituzione dei c.d. “sconti anticipati”, non essendo stata scomputata sin dall'inizio del rapporto la “quota-sconto” contrattualmente stabilita di € 3,50 al kg, bensì la minor somma di € 3,00 sino al Marzo 2018 e soltanto da Aprile 2018 di € 3,50 e non avendo la società opposta tenuto conto di tutte le forniture effettuate nell'anno 2019 consistenti in 281 kg di caffè.
L'opponente ha chiesto pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La (d'ora innanzi, per brevità, semplicemente si è costituita Controparte_1 CP_1 in giudizio contestando la fondatezza di tutte le eccezioni avversarie e chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione.
Ciò premesso, l'opposizione appare parzialmente fondata alla luce delle seguenti considerazioni.
In fatto, è pacifico che tra le parti sia intercorso un rapporto di somministrazione a tempo indeterminato avente ad oggetto la fornitura periodica di caffè da parte della società opposta, quale cessionaria dell'azienda già di proprietà del SI. , in favore della SI.ra , Controparte_2 Pt_1 titolare della ditta individuale Bar Sport di Finetto Lorena.
Tale rapporto era caratterizzato, oltre che dalle suddette forniture periodiche di caffè, da una prassi commerciale, tipica del settore in questione, per cui la società somministrante versava delle somme di denaro alla somministrata a titolo di sconto anticipato sulle successive forniture a fronte dell'obbligo, da parte della , di restituire in tutto o in parte le somme anticipate laddove non avesse Pt_1 raggiunto i quantitativi stabiliti di acquisto della merce.
In relazione a questo titolo, la ha chiesto in via monitoria il pagamento della somma di € CP_1
11.039,81 di cui alla nota di debito n. 546/C del 10.11.2020 (doc. 4 fascicolo monitorio), che l'opponente ha parzialmente contestato con riferimento alla nota di credito n. 10/C dell'importo di €
1.964,13 (doc. 5, pag. 6 fascicolo monitorio), sostenendo di non aver ricevuto le relative forniture, e alla nota di credito n. 14/C dell'importo di € 1.983,68 (doc. 5, pag. 7 fascicolo monitorio), negando l'esistenza dello sconto anticipato ivi indicato.
Tali contestazioni sono entrambe infondate.
Per quanto riguarda il versamento della somma di € 1.983,68 la parte opposta ha, infatti, prodotto copia dell'e/c del rapporto di c/c intestato alla ditta del SI. , ossia il precedente Controparte_2 titolare dell'azienda poi ceduta alla da cui risulta un bonifico del predetto importo in favore CP_1
pagina 2 di 5 della ditta della SI.ra (doc. 9 di parte opposta). L'opponente non ha specificamente contestato Pt_1 le risultanze di tale documento di talché può ritenersi accertata la relativa dazione di denaro in suo favore e la sua riconducibilità al titolo dedotto dalla a fondamento della domanda di CP_1 restituzione, in assenza di contrarie deduzioni.
Quanto, invece, alla somma di € 1.964,13 di cui alla nota di credito n. 10/C è stato escusso quale CP_ teste lo stesso SI. , il quale ha riferito che dopo aver ceduto l'azienda alla veva iniziato a CP_1 svolgere l'attività di agente di commercio per conto di quest'ultima, continuando ad occuparsi, sia pure con tale nuovo inquadramento giuridico, delle forniture di caffè in favore dei clienti dell'azienda tra cui la SI.ra ; il teste ha quindi riferito che l'importo in questione si riferiva a due forniture di caffè e Pt_1 prodotti affini effettuate nel mese di agosto 2018 che la SI.ra aveva chiesto di convertire in Pt_1 sconto anticipato, ossia di non pagarle nella misura corrispondente allo sconto, andando poi a scalare dalla somma anticipata come sconto un determinato importo per ogni kg di caffè successivamente acquistato;
il teste ha spiegato che in questo caso lo sconto non era dunque consistito nell'anticipo di una somma di denaro da parte della somministrante, bensì in una fornitura di merce che non era stata pagata, fermo restando il meccanismo per cui se la non avesse successivamente effettuato il Pt_1 previsto quantitativo di ordini avrebbe dovuto restituire la somma corrispondente allo sconto, detratto un determinato importo per ogni kg di merce effettivamente acquistato. CP_ La deposizione del teste – che non può essere dichiarato incapace di testimoniare ex art. 246
c.p.c. atteso che a prescindere da ogni altra considerazione la relativa questione è stata tardivamente eccepita dalla parte opponente solo nelle note conclusive – appare attendibile in quanto precisa, priva di contraddizioni e resa da un soggetto che, oltre ad essere direttamente informato sui fatti, non risulta avere questioni pendenti con la società opposta relativamente alla cessione di azienda.
In merito alle ulteriori contestazioni sollevate dalla parte opponente con riferimento alla domanda avente ad oggetto la restituzione degli sconti anticipati si osserva come non sia stato assolto il relativo onere della prova.
In particolare, l'opponente non ha in alcun modo provato né offerto di provare, come sarebbe stato suo onere, che la c.d. “quota-sconto” da scomputare dalle somme eventualmente da restituire fosse stata pattuita sin dall'inizio nell'importo di € 3,50 (anziché di € 3,00) per ogni kg di caffè acquistato.
Risulta, anzi, documentalmente che l'importo iniziale fosse effettivamente di € 3,00 al kg (v. doc. 5, pag. 2 fascicolo monitorio) e pertanto solo a partire dal mese di marzo 2018, così come riconosciuto dalla può tenersi conto del diverso importo di € 3,50. CP_1
Altresì destituita di fondamento è l'eccezione secondo cui la non avrebbe tenuto conto, al fine CP_1 di determinare le somme da restituire, delle forniture effettuate nel 2019: in primo luogo, infatti,
l'opponente non ha provato di aver effettuato gli acquisti in oggetto e l'opposta ha inoltre dedotto e provato di aver scomputato, oltre alle somme maturate sulle forniture dal 2015 al 2018, un'ulteriore importo una tantum di € 1.094,00 per le forniture successive (doc. 4 fascicolo monitorio).
pagina 3 di 5 Appare, invece, tardiva la contestazione del quantitativo di forniture scomputato per l'anno 2017 in quanto specificamente sollevata per la prima volta solo con le note conclusive.
Alla luce di quanto precede va, pertanto, confermato l'importo di € 11.039,81 di cui alla nota di debito n. 546/C del 10.11.2020 richiesto a titolo di restituzione degli sconti anticipati.
Va, parimenti, disatteso il motivo di opposizione relativo alla somma di € 1.003,42 richiesta per il mancato pagamento della fattura n. 322 dell'11.4.2019 (doc. 7 fascicolo monitorio). CP_ La fornitura di cui alla suddetta fattura appare, infatti, provata, dalla deposizione del teste , il quale ha dichiarato di aver consegnato personalmente la merce in questione. Un ulteriore riscontro è costituito dalla deposizione resa dal teste , manutentore delle macchine per il caffè di Tes_1 CP_ proprietà della il quale ha dichiarato di essersi recato con il SI. presso il bar della CP_1 Pt_1 nel mese di aprile 2019 a effettuare un intervento manutentivo e di ricordare che in quell'occasione, CP_ temporalmente compatibile con la data di emissione della fattura in esame, consegnò del caffè alla . Pt_1
Appare, invece, fondato il motivo di opposizione concernente la domanda di restituzione dell'importo di € 8.400,00 corrisposto dal dante causa della società opposta a fronte della clausola di esclusiva per la fornitura dei prodotti.
Al riguardo va in primo luogo osservato che sia la pattuizione della clausola di esclusiva sia la dazione della suddetta somma sono pacifiche, così come non vi è contestazione sul fatto che il rapporto di somministrazione, cui accedeva la clausola in oggetto, fosse a tempo indeterminato.
In assenza di diversa pattuizione tra le parti, deve quindi ritenersi che la clausola di esclusiva fosse destinata a operare per l'intera durata del contratto e comunque, evidentemente, non oltre la cessazione di quest'ultimo.
L'art. 1569 c.c. dispone che se la durata della somministrazione non è stabilita ciascuna delle parti può recedere liberamente dal contratto, dando preavviso nel termine pattuito o, in mancanza, in quello da ritenersi congruo con riguardo alla natura della somministrazione.
Nel caso di specie il cambio di fornitore da parte della è pacificamente coinciso con Pt_1
l'interruzione del rapporto di somministrazione con la risalente al 2019, come confermato CP_1 anche dal teste , il quale ha riferito che nell'aprile 2019 si recò presso l'esercizio Tes_1 commerciale gestito dall'opponente per “ritirare la macchina del caffè e tutta l'attrezzatura perché la
aveva cambiato fornitore”. Pt_1
Non pare, quindi, ravvisabile una violazione del patto di esclusiva, bensì una normale cessazione del rapporto di somministrazione – che ai sensi dell'art. 1569 c.c. poteva essere comunicata ad nutum ossia a prescindere da un inadempimento delle parti – conseguente alla decisione in sé legittima della di rivolgersi a un altro fornitore. Pt_1
In tale contesto, l'obbligo di restituzione della somma pagata dalla parte opposta (rectius dal suo dante causa che le aveva ceduto l'azienda) potrebbe ravvisarsi solo in presenza di una specifica pagina 4 di 5 pattuizione in tal senso – con la quale fosse stato in particolare stabilito che l'importo pagato avrebbe dovuto essere restituito laddove il recesso o comunque l'interruzione del rapporto fossero intervenuti prima di un determinato termine – pattuizione che non è stata tuttavia in alcun modo provata dalla parte opposta. Né può farsi riferimento, come invocato dalla convenuta, al termine quinquennale previsto dall'art. 2596 c.c. per la diversa ipotesi del patto di non concorrenza, non emergendo dagli atti che la clausola di esclusiva pattuita tra le parti svolgesse tale autonoma funzione. La non ha, CP_1 infine, richiesto il risarcimento del danno eventualmente derivante dalla violazione della clausola di esclusiva (comunque non configurabile alla luce delle suesposte osservazioni) di talché la restituzione della somma di € 8.400,00 non può ritenersi dovuta neppure sotto tale profilo.
Alla luce di quanto precede la domanda formulata dalla in via monitoria risulta pertanto CP_1 accoglibile limitatamente all'importo di € 12.043,23 in linea capitale, oltre interessi legali al tasso previsto dall'art. 1284 c.c. così come richiesto dalla parte opposta e pertanto al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c. dalla scadenza delle fatture insolute alla domanda giudiziale e al saggio previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.
Atteso l'accoglimento della domanda per un importo inferiore a quello riconosciuto in sede monitoria, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
In ragione del parziale accoglimento dell'opposizione si ritiene equo disporre la compensazione delle spese di lite nella misura del 50%, ponendo la restante metà, liquidata come da dispositivo in assenza di notula tenendo conto dell'attività processuale espletata e del valore della causa secondo i parametri di cui al D.M. 55/14, a carico della parte opponente in ragione dell'accertata esistenza, sia pure parziale, del credito azionato nei suoi confronti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione,
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna a pagare alla la somma di € 12.043,23, Parte_1 Controparte_1 oltre interessi legali calcolati come indicato in parte motiva;
- condanna la parte opponente alla rifusione in favore della convenuta opposta della metà delle spese di lite, che liquida per tale frazione per la fase di opposizione in € 2.500,00 per compenso professionale e per la fase monitoria in € 270,00 per compenso professionale ed € 72,75 per esposti, oltre pesi e accessori di legge.
Il Giudice
Marco Bottallo
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