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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 19/06/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2429/2022
Il giorno 19/06/2025, nella causa iscritta al n RG 2429 /2022
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2429/2022 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Roma, P.le Medaglie Parte_1 C.F._1
d'Oro 72, con l'avv. CIUFO CLAUDIO ) e l'avv. MAZZACUVA MARIA C.F._2
GABRIELLA, dai quali rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio la al fine di sentirne Parte_1 Controparte_1 accertare l'inadempimento al contratto recato dal copia commissioni 580506 sottoscritto il 7.5.2021 da per l'acquisto di due poltrone “global med dispositivo medico” e conseguentemente Persona_1 dichiarare la risoluzione del contratto e condannare la convenuta al risarcimento del danno.
A sostegno della domanda, ha dedotto di essere la vedova di che in vita era Persona_1 portatore di handicap consistente, tra l'altro, nell'amputazione dell'arto inferiore sinistro protesizzato;
2 di 5 ha sostenuto che il de cuius, contattato da tale quale venditore della società convenuta, Persona_2 aveva acquistato due poltrone provviste di meccanismo di alzata perpendicolare al pavimento, versando la complessiva somma di € 1.540,00; le poltrone venivano consegnate in data 29.7.2021, ma erano prive della funzione di elevazione verticale, possedendo solo quella di elevazione obliqua;
segnalata la problematica prima al venditore e poi con il direttore sanitario della società convenuta, venivano effettuate le dovute verifiche tecniche, che riscontravano il mancato funzionamento del meccanismo, ma ciononostante non è stata eseguita né la riparazione né la sostituzione delle poltrone, come richiesto secondo la normativa a tutela del consumatore.
La è rimasta contumace. Controparte_1
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti da parte attrice e l'escussione di testi;
all'esito, è stata rinviata all'odierna udienza a trattazione scritta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. La domanda attorea è parzialmente fondata.
Parte attrice ha agito iure hereditatis, promuovendo l'azione contrattuale ereditata dal defunto marito Persona_1
Risulta versato in atti il contratto sottoscritto da per acquisto delle poltrone, Persona_1 provviste di dispositivo sanitario per agevolare l'alzata. Al contratto si applica la disciplina di cui al d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) in quanto evidentemente concluso tra professionista e consumatore.
Il contratto riporta chiaramente i dati identificativi della società convenuta e risulta sottoscritto da tale quale addetto alla vendita delle poltrone a marchio “Global Relax” Persona_2 per conto della convenuta, il quale è stato sentito in qualità di teste ed ha confermato i fatti come narrati in citazione relativamente alla conclusione del contratto, alla consegna delle poltrone e al contestato malfunzionamento del meccanismo di alzata perpendicolare.
Nel contratto è infatti espressamente indicato il “meccanismo lift (alzata perpendicolare al pavimento
16 cm)” di cui dovevano essere dotate le poltrone. Tale qualità dei beni deve ritenersi essenziale, in considerazione del tipo di disabilità da cui era affetto l'acquirente (amputazione gamba sinistra).
Tanto è vero che, come riferito dai testi escussi, il malfunzionamento del meccanismo di alzata verticale è stato immediatamente riscontrato e segnalato dall'acquirente.
Ciò posto, risulta che il tecnico eseguita la verifica a domicilio per conto della Tes_1 società convenuta, ha accertato il mancato sollevamento della poltrona in verticale.
3 di 5 Risulta altresì che ha richiesto la riparazione o sostituzione delle poltrone, cosa Persona_1 che non è avvenuta.
Pertanto, la società convenuta è responsabile ai sensi dell'art. 133 Codice del Consumo (“Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene eseguita ai sensi dell'articolo 61 e che si manifesta entro due anni da tale momento”), tenuto conto della operatività della presunzione di cui all'art. 135 Codice del Consumo (“Salvo prova contraria, si presume che qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro un anno dal momento in cui il bene è stato consegnato esistesse già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità”).
Sussiste quindi il diritto del consumatore alla risoluzione del contratto di vendita ai sensi dell'art. 135-bis comma 4 lett. a) (“Il consumatore ha diritto ad una riduzione proporzionale del prezzo o alla risoluzione del contratto di vendita ai sensi dell'articolo 135-quater nel caso in cui: a) il venditore non ha effettuato la riparazione o la sostituzione”).
Non può invece pronunciarsi condanna della convenuta alla restituzione di somme, in mancanza di prova dei pagamenti. Parte attrice ha infatti richiesto il pagamento degli importi che, in base al contratto, risultano dovuti al momento della consegna, ma ha omesso di produrre documentazione attestante l'esecuzione di tali pagamenti. Si noti, infatti, che ai sensi del contratto il pagamento della caparra di € 300,00 e dell'acconto di € 1.150,00 sarebbe dovuto avvenire a mezzo assegno (non prodotto) e che il contratto non contiene alcuna attestazione di pagamento del contributo spese di consegna per € 90,00.
La domanda risarcitoria risulta altresì sfornita di adeguata prova, non essendo riscontrabile alcun pregiudizio morale giuridicamente rilevante nelle circostanze allegate da parte attrice a supporto dell'allegazione del danno, che comunque sono rimaste sfornite di riscontro probatorio (“a) nel fatto che l'acquirente non ha potuto fruire negli ultimi mesi della sua vita delle poltrone che, se avessero avuto le funzionalità promesse, avrebbero alleviato le sofferenze di soggetto portatore di handicap in quanto privo di una gamba;
b) nel fatto che l'acquirente ha percepito come sua colpa l'aver stipulato il contratto con la , fatto che a sua volta gli ha CP_1 provocato grande turbamento nell'animo; c) nel fatto che il ebbe a stipulare con la Soc. Fiditalia un contratto di Per_1 finanziamento per l'acquisto delle poltrone e che potrebbe dare luogo a richieste economiche da parte di tale società; d) nel fatto che le poltrone ingombrano ancora nella casa e non sono utilizzate e mantenute coperte per evitare qualsivoglia danno;
e) nel fatto che il ebbe ad esborsare somme alla in ragione di tale acquisto” pag. 8 della Per_1 CP_1 citazione).
4 di 5 3. Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. in assenza di totale soccombenza della convenuta.
L'accoglimento solo parziale della domanda giustifica la parziale compensazione delle spese di lite nella misura della metà; per la residua metà, le spese di lite seguono la soccombenza prevalente e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 5.201 ad € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara la risoluzione del contratto di compravendita n. 580506 del 7.5.2021 concluso tra e la Persona_1 [...]
Controparte_1
- rigetta per il resto la domanda attorea;
- condanna la al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite Controparte_1 nella misura della metà, che liquida € 1.693,50 per compensi ed € 72,75 per spese vive, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
- compensa le spese di lite per la residua metà.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Civitavecchia, 19 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
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