Art. 16.
Gli elenchi e le graduatorie di merito di cui agli articoli 13 e 14 sono approvati dal Ministro.
Gli ufficiali compresi negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, approvati dal Ministro, sono idonei all'avanzamento. Gli ufficiali compresi negli elenchi dei non idonei, approvati dal Ministro, sono non idonei all'avanzamento.
Gli elenchi e le graduatorie di merito di cui agli articoli 13 e 14 sono approvati dal Ministro.
Gli ufficiali compresi negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, approvati dal Ministro, sono idonei all'avanzamento. Gli ufficiali compresi negli elenchi dei non idonei, approvati dal Ministro, sono non idonei all'avanzamento.