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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 06/10/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Lecce 1700/2023 del 16/05/2023 Oggetto: indennità ID - dottorandi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott. Amato Carbone Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 825/2023 RG tra:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. CURSANO Parte_1
NC
Appellante
C O N T R O
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. MANZI ORESTE
Appellato
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 24.11.2020 l'ente odierno appellato ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1040/2020, emesso il 19.10.2020 e notificato il 21.10.2020 e dell'importo di euro 600,00 oltre spese e accessori, rappresentando come la somma ingiunta non fosse spettante. In particolare, ha argomentato come al dott. dottorando di ricerca titolare Pt_1
di borsa di studio, non spettasse l'indennità ex art. 84, comma 1 del D.L. 34/2020 quale lavoratore co.co.co. ha argomentato circa l'inapplicabilità della disciplina a tale categoria di soggetti, essendo CP_1
non dirimente l'iscrizione dello stesso ingiungente alla Gestione separata.
Si è costituito nella fase di opposizione l'odierno appellante chiedendo il rigetto dell'opposizione e insistendo sulla applicabilità della normativa invocata anche ai dottorandi di ricerca titolari di borsa di studio, stante anche la loro iscrizione alla gestione separata ex l.
335/1995. In particolare, ha evidenziato di essere titolare di borsa di dottorato per il triennio
2018\21 e di essere quindi iscritto alla Gestione separata;
di avere chiesto in data 5.4.20 la prestazione ex art.27 dl 17.3.20 n.18 e che questa prestazione era stata riconosciuta.
All'esito del giudizio di opposizione, il Tribunale di Lecce con la sentenza impugnata (n.
1700/2023 del 16/05/2023) – in accoglimento dell'opposizione – ha revocato il decreto ingiuntivo opposto non ritenendo applicabile la normativa invocata.
Ha, quindi, proposto appello il eccependo l'erroneità della sentenza di primo grado. Pt_1
In particolare, ha contestato l'omessa equiparazione del dottorando di ricerca al co.co.co. anche alla luce dell'art. 12 c.d. preleggi. Ha eccepito violazione dell'art. 112 cpc sia sotto il profilo dell'omessa pronuncia sia sotto il profilo dell'ultrapetizione; ha ribadito la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.84, c.1 1 d.l. 34/2020; ha eccepito la violazione dell'art. 115 cpc per non avere il primo giudice correttamente valutato le risultanze istruttorie in atti.
Ha quindi concluso chiedendo di: a) Riformare la sentenza impugnata in ogni suo capo in accoglimento di uno e/o di tutti i motivi di appello e, per l'effetto, accogliere le seguenti conclusioni le conclusioni rassegnate nella memoria di costituzione e difesa del 14.9.2021, rigettando l'opposizione a decreto CP_ ingiuntivo spiegata da in quanto integralmente infondata in fatto ed in diritto e confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 1040/2020 del 19.10.2020.
2 b) Con vittoria di spese e competenze di lite per il doppio grado di giudizio con distrazione in favore degli scriventi procuratori antistatari.
Si è costituito in questa sede ribadendo l'infondatezza delle avverse argomentazioni e CP_1 insistendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 26.9.25 la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va in primo luogo disatteso il motivo di appello relativo alla violazione dell'art. 112 cpc.
In tal senso, analizzando quanto indicato nell'impugnata sentenza, si rileva che le censure proposte siano da ritenersi infondate. E' vero che in parte della sentenza si menziona la, diversa, figura dell'assegnista di ricerca invece di quella del dottorando di ricerca. Nondimeno, tale indicazione – probabilmente mero frutto di lapsus calami – non intacca né la ratio della sentenza né l'oggetto del giudizio. Infatti, la quaestio iuris da dirimere è se i dottorandi di ricerca titolari di borsa di studio rientrino nell'ambito applicativo del citato art. 84. Inoltre,
l'affermazione secondo cui “il Giudice di prime cure non risponde sulla questione incentrandosi, invece, su una questione differente, che nemmeno il debitore opponente si è posto, ovvero che i dottori di ricerca percettori di reddito non siano co.co.co.” non può essere condivisa. Infatti, da un lato, è lo stesso atto di appello che chiede ai sensi dell'art. 12 prel. l'equiparazione della figura del dottorando borsita al co.co.co.; dall'altro, sin dal ricorso in opposizione, ha puntualmente insistito CP_1
sulla non riconducibilità normativa della figura del dottorando titolare di borsa di studio a quella del co.co.co.
Pertanto, appare provato che oggetto di giudizio sia proprio la sussumibilità della figura del dottorando di ricerca borsista in quella del co.co.co.
A definitiva riprova di ciò si richiama quanto già affermato nel ricorso di opposizione a d.i. da parte di Nel nostro caso controparte risulta titolare di borsa di studio per la frequenza di un CP_1 dottorato di ricerca. La L. 315/98 (art. 1, c. 1, lett. a) ha disposto l'obbligo di iscrizione alla Gestione
Separata, a decorrere dal 1° gennaio 1999, delle borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca. Tuttavia questo non comporta l'automatica estensione a questa categoria di quanto previsto dalla disposizione di cui all'art. 84, comma 3, del D.L. n. 34/2020. Tale norma elenca espressamente e analiticamente i soggetti destinatari dell'indennità covid escludendo una serie di soggetti per i quali pur risulta
3 prevista l'iscrizione alla gestione separata. Per tale motivo l'indennità originariamente concessa per il mese di marzo non è stato riconosciuta per il mese successivo a seguito della precisazione sul punto contenuta nel CP_ messaggio 3088 del 10/08/2020…
Pertanto, nessuna violazione dell'art. 112 cpc risulta verificata.
Nel merito, appare necessaria la congiunta valutazione degli ulteriori motivi di appello, stante l'intrinseca connessione degli argomenti utilizzati.
Sul punto, l'art. 27 dl 18/2020 (conv. l. 27/2020) ha previsto che:
1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro.
L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. […]
L'art. 84 dl 34/2020, per quanto di interesse in questo giudizio, recita:
1. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 27 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. […]
Orbene, va premesso come sia irrilevante che il ricorrente abbia ricevuto da il beneficio CP_1
per il mese di marzo ex art. 27 cit. Invero, la norma crea sì un automatismo nell'erogazione ma questo automatismo non può che avere a presupposto l'originaria spettanza della somma e, logicamente, l'originaria riconducibilità ad una delle categorie di beneficiari prevista. Ciò trova anche conferma nell'affermazione di secondo cui lo stesso ente avrebbe con CP_1
successivo messaggio amministrativo chiarito la portata soggettiva dei beneficiari. Parimenti irrilevante è la motivazione addotta da in sede di rigetto della domanda in via CP_1
amministrativa. Il presente è infatti giudizio sul rapporto (sulla spettanza della pretesa) e non sull'atto di diniego.
Ciò detto, la questione giuridica è – contrariamente a quanto sembra affermare parte appellante e sopra già confutato – se la figura del dottorando titolare di borsa di studio sia
4 rientrante nella platea dei beneficiari ex art.84 cit. e in particolare sia qualificabile quale co.co.co.
Orbene, è indubbio che la l. 315/1998 abbia previsto per i c.d. borsisti l'obbligo di iscrizione alla gestione separata.
Tuttavia, il requisito dell'iscrizione è elemento necessario ma non sufficiente per l'accesso al beneficio. È richiesto l'ulteriore presupposto, per quanto di interesse nel presente giudizio, della riconducibilità alla figura della collaborazione coordinata e continuativa.
Sotto questo profilo, manca nella normativa invocata (art. 27 dl 18/2020 cit. e art. 84 dl
34/2020 cit.) un espresso richiamo alla figura del “dottorando”. Tale omissione (rispetto alla quale per l'appunto l'atto di appello censura il mancato ricorso all'analogia ex art. 12 prel. da parte del giudice di primo grado) invero acquista maggiore rilievo sistematico se si analizzano altre parti della normativa emergenziale.
In tal senso, come anche riportato nella sentenza impugnata, l'art. 32 dl 50/2022 ha previsto l'erogazione di una una tantum destinata …ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca …
Analoga formulazione ha utilizzato l'art. 19 dl 144/2022.
Orbene, a livello sistematico, appare come il legislatore abbia avuto ben presente l'irriconducibilità della figura del dottorando a quella del co.co.co tanto da menzionarla espressamente allorquando ha voluto accomunare i benefici “emergenziali” delle due categorie.
Né appare possibile operare analogicamente, come chiesto in sede di appello. Il dottorato di ricerca non appare riconducibile alla figura della collaborazione coordinata e continuativa.
Milita in tal senso l'analisi della principale normativa relativa al dottorato di ricerca. La l.
28/1980 lo definisce titolo accademico (art. 8); la l. 210/1998 fa sempre riferimento all'attività scientifica legata al titolo. Nello stesso senso depone l'art. 4 del Decreto 30 aprile 1999, n.
224. Anche la legge 240/2010 non muta l'impostazione circa la natura accademica e di titolo di studio/accademico rispetto ai corsi di dottorato. Da una simile panoramica emerge la peculiarità e specificità dell'istituto del dottorato di ricerca e parimenti come non siano presenti elementi che possano ricondurre la figura del dottorando a quella del co.co.co.
5 Tra l'altro, la ratio della disciplina di cui qui si invoca l'applicazione era quella di fornire, all'interno di una data cornice di spesa e in un contesto emergenziale, sostegno a specifiche categorie indicate dalla norma per le quali si è presunto un danno economico a seguito degli eventi pandemici.
Un'ultima conferma rispetto alla soluzione interpretativa qui adottata si ritiene possa evincersi dalla giurisprudenza di legittimità che – pur rispetto a istituti diversi – ha negato la riconducibilità della figura del dottorando a quella del collaboratore e ciò proprio per la particolare natura e funzione del dottorato di ricerca nel nostro ordinamento (cfr. Cass.
31089/2024, che si richiama ai sensi dell'art. 118 d. att. cpc con particolare riferimento ai punti 5 e 6 delle Ragioni della decisione). Inoltre, anche sotto il profilo della non decisività dell'iscrizione alla Gestione separata o del precedente contegno di tale decisione appare CP_1 condivisibile laddove afferma: Quanto all'iscrizione alla Gestione separata, che la sentenza d'appello valorizza (pagina 4), non è di per sé risolutiva. La legge, difatti, considera come presupposto primario e indefettibile per la concessione dell'indennità l'esistenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, che faccia sorgere l'obbligo d'iscrizione alla Gestione separata. Non è sufficiente, pertanto, la mera iscrizione alla Gestione separata. 6.2.– È irrilevante che, in altri frangenti, l abbia riconosciuto CP_1 anche ai dottorandi di ricerca l'indennità di fine lavoro (diffusamente, su tale punto, pagine 12, 13 e 14 del controricorso). La natura indisponibile degl'interessi coinvolti non consente di conferire valenza cogente a un episodico contegno dell'Istituto: il riconoscimento del diritto presuppone il rigoroso accertamento dei requisiti di legge e non può essere ancorato ai comportamenti concludenti tenuti in diversi contesti e di per sé sprovvisti di ogni efficacia vincolante.
Infine, si ritiene di valorizzare anche un'ulteriore decisione della Corte di cassazione. Parte appellante nel proprio argomentare in questo grado ha richiamato la cosiddetta DIS-COLL; proprio sulla non pertinenza del richiamo alla DIS-COLL, appare quindi opportuno riportare quanto affermato da Cass. 3831/2025.
In tal senso, e relativamente al regime ante 1.7.2017, la Cassazione ha fatto presente: Il legislatore ha riservato un'autonoma menzione all'assegno e al dottorato di ricerca, rimarcandone così la specialità, che preclude l'assimilazione con le collaborazioni coordinate e continuative rigorosamente intese e una eventuale valutazione comparativa, alla stregua dell'art. 3 Cost. Tale specialità emerge nitida, quanto agli assegni di ricerca di cui oggi si discorre, dalla disciplina tratteggiata dall'art. 22 della legge n. 240 del
6 2010 e diffusamente richiamata dall (pagine 11, 12, 13 e 14 del ricorso). 7.– Una diversa esegesi, CP_1
che riconducesse alle collaborazioni coordinate e continuative i rapporti legati agli assegni e ai dottorati di ricerca, renderebbe pleonastica la specificazione che il legislatore ha introdotto soltanto con la legge n. 81 del
2017, secondo una precisa scansione temporale. 8.– Non può essere trascurata la diversa formulazione del comma 1, che menziona soltanto le collaborazioni coordinate e continuative, e del comma 15-bis, che alle collaborazioni coordinate e continuative affianca gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, soltanto a far data dal luglio 2017. Le marcate differenze tra la normativa sperimentale e quella a regime rispecchiano una scelta consapevole del legislatore, che ha circoscritto l'àmbito applicativo di una misura strutturata dapprima come provvisoria e, nel prorogarla per il 2016 con la legge n. 208 del 2015, ha minuziosamente regolato i profili connessi con la copertura degli oneri finanziari. Alla luce dei rilievi esposti, si deve, dunque, ritenere che ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit. 9.– A fronte dell'inequivocabile dettato normativo, la lettura estensiva delineata dai giudici d'appello non può essere avallata come interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina vigente. La scelta restrittiva adottata dal legislatore s'inquadra in un assetto transitorio, legato alla sperimentazione di un nuovo regime protettivo, e promana da valutazioni discrezionali non palesemente irragionevoli, che contemperano la progressiva estensione delle tutele con la gradualità imposta dall'ampiezza dell'intervento riformatore del mercato di lavoro e dalla necessità di tener conto del limite delle risorse disponibili, di volta in volta puntualmente individuate.
Al riguardo, adattando al caso di specie i principi ivi ricavabili, può affermarsi come dottorato di ricerca e co.co.co. siano figure ontologicamente irriconducibili l'una all'altra. Inoltre, la natura emergenziale della disciplina invocata ne richiede una interpretazione restrittiva. Ed in ultimo è stato già rilevato come il “legislatore dell'emergenza” - allorquando abbia voluto estendere taluni benefici ai dottorandi borsisti - lo abbia fatto menzionandoli espressamente.
Questo assume maggior rilievo perché la giurisprudenza di legittimità sopra riportata è esemplificativa di come il legislatore, ben prima della normativa emergenziale, avesse ben presente la distinzione tra dottorati di ricerca e collaborazioni coordinate e continuative. In tal senso, quando si sono voluti estendere istituti normativi ai dottorandi, ciò è avvenuto mediante espressa indicazione della figura del dottorando nella normativa di riferimento.
L'appello va quindi rigettato, con conferma della sentenza di primo grado. Circa le spese, va rilevato come la questione dell'assimilazione tra le due figure sia stata risolta dalla Corte di cassazione solo in data successiva alla proposizione del ricorso monitorio, della relativa
7 opposizione e di questo stesso giudizio di appello. Ciò giustifica la compensazione delle spese anche in questo grado.
Resta assorbito ogni altro motivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro;
Visto l'art. 437 cpc;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 10/11/2023 da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza del 16/5/2023 n.ro 1700 del Tribunale di
[...] CP_1
Lecce, così provvede:
TA L'APPELLO
Dichiara compensate le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 26/09/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Amato Carbone
Il Presidente
Dott. Gennaro Lombardi
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott. Amato Carbone Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 825/2023 RG tra:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. CURSANO Parte_1
NC
Appellante
C O N T R O
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. MANZI ORESTE
Appellato
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 24.11.2020 l'ente odierno appellato ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1040/2020, emesso il 19.10.2020 e notificato il 21.10.2020 e dell'importo di euro 600,00 oltre spese e accessori, rappresentando come la somma ingiunta non fosse spettante. In particolare, ha argomentato come al dott. dottorando di ricerca titolare Pt_1
di borsa di studio, non spettasse l'indennità ex art. 84, comma 1 del D.L. 34/2020 quale lavoratore co.co.co. ha argomentato circa l'inapplicabilità della disciplina a tale categoria di soggetti, essendo CP_1
non dirimente l'iscrizione dello stesso ingiungente alla Gestione separata.
Si è costituito nella fase di opposizione l'odierno appellante chiedendo il rigetto dell'opposizione e insistendo sulla applicabilità della normativa invocata anche ai dottorandi di ricerca titolari di borsa di studio, stante anche la loro iscrizione alla gestione separata ex l.
335/1995. In particolare, ha evidenziato di essere titolare di borsa di dottorato per il triennio
2018\21 e di essere quindi iscritto alla Gestione separata;
di avere chiesto in data 5.4.20 la prestazione ex art.27 dl 17.3.20 n.18 e che questa prestazione era stata riconosciuta.
All'esito del giudizio di opposizione, il Tribunale di Lecce con la sentenza impugnata (n.
1700/2023 del 16/05/2023) – in accoglimento dell'opposizione – ha revocato il decreto ingiuntivo opposto non ritenendo applicabile la normativa invocata.
Ha, quindi, proposto appello il eccependo l'erroneità della sentenza di primo grado. Pt_1
In particolare, ha contestato l'omessa equiparazione del dottorando di ricerca al co.co.co. anche alla luce dell'art. 12 c.d. preleggi. Ha eccepito violazione dell'art. 112 cpc sia sotto il profilo dell'omessa pronuncia sia sotto il profilo dell'ultrapetizione; ha ribadito la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.84, c.1 1 d.l. 34/2020; ha eccepito la violazione dell'art. 115 cpc per non avere il primo giudice correttamente valutato le risultanze istruttorie in atti.
Ha quindi concluso chiedendo di: a) Riformare la sentenza impugnata in ogni suo capo in accoglimento di uno e/o di tutti i motivi di appello e, per l'effetto, accogliere le seguenti conclusioni le conclusioni rassegnate nella memoria di costituzione e difesa del 14.9.2021, rigettando l'opposizione a decreto CP_ ingiuntivo spiegata da in quanto integralmente infondata in fatto ed in diritto e confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 1040/2020 del 19.10.2020.
2 b) Con vittoria di spese e competenze di lite per il doppio grado di giudizio con distrazione in favore degli scriventi procuratori antistatari.
Si è costituito in questa sede ribadendo l'infondatezza delle avverse argomentazioni e CP_1 insistendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 26.9.25 la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va in primo luogo disatteso il motivo di appello relativo alla violazione dell'art. 112 cpc.
In tal senso, analizzando quanto indicato nell'impugnata sentenza, si rileva che le censure proposte siano da ritenersi infondate. E' vero che in parte della sentenza si menziona la, diversa, figura dell'assegnista di ricerca invece di quella del dottorando di ricerca. Nondimeno, tale indicazione – probabilmente mero frutto di lapsus calami – non intacca né la ratio della sentenza né l'oggetto del giudizio. Infatti, la quaestio iuris da dirimere è se i dottorandi di ricerca titolari di borsa di studio rientrino nell'ambito applicativo del citato art. 84. Inoltre,
l'affermazione secondo cui “il Giudice di prime cure non risponde sulla questione incentrandosi, invece, su una questione differente, che nemmeno il debitore opponente si è posto, ovvero che i dottori di ricerca percettori di reddito non siano co.co.co.” non può essere condivisa. Infatti, da un lato, è lo stesso atto di appello che chiede ai sensi dell'art. 12 prel. l'equiparazione della figura del dottorando borsita al co.co.co.; dall'altro, sin dal ricorso in opposizione, ha puntualmente insistito CP_1
sulla non riconducibilità normativa della figura del dottorando titolare di borsa di studio a quella del co.co.co.
Pertanto, appare provato che oggetto di giudizio sia proprio la sussumibilità della figura del dottorando di ricerca borsista in quella del co.co.co.
A definitiva riprova di ciò si richiama quanto già affermato nel ricorso di opposizione a d.i. da parte di Nel nostro caso controparte risulta titolare di borsa di studio per la frequenza di un CP_1 dottorato di ricerca. La L. 315/98 (art. 1, c. 1, lett. a) ha disposto l'obbligo di iscrizione alla Gestione
Separata, a decorrere dal 1° gennaio 1999, delle borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca. Tuttavia questo non comporta l'automatica estensione a questa categoria di quanto previsto dalla disposizione di cui all'art. 84, comma 3, del D.L. n. 34/2020. Tale norma elenca espressamente e analiticamente i soggetti destinatari dell'indennità covid escludendo una serie di soggetti per i quali pur risulta
3 prevista l'iscrizione alla gestione separata. Per tale motivo l'indennità originariamente concessa per il mese di marzo non è stato riconosciuta per il mese successivo a seguito della precisazione sul punto contenuta nel CP_ messaggio 3088 del 10/08/2020…
Pertanto, nessuna violazione dell'art. 112 cpc risulta verificata.
Nel merito, appare necessaria la congiunta valutazione degli ulteriori motivi di appello, stante l'intrinseca connessione degli argomenti utilizzati.
Sul punto, l'art. 27 dl 18/2020 (conv. l. 27/2020) ha previsto che:
1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro.
L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. […]
L'art. 84 dl 34/2020, per quanto di interesse in questo giudizio, recita:
1. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 27 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. […]
Orbene, va premesso come sia irrilevante che il ricorrente abbia ricevuto da il beneficio CP_1
per il mese di marzo ex art. 27 cit. Invero, la norma crea sì un automatismo nell'erogazione ma questo automatismo non può che avere a presupposto l'originaria spettanza della somma e, logicamente, l'originaria riconducibilità ad una delle categorie di beneficiari prevista. Ciò trova anche conferma nell'affermazione di secondo cui lo stesso ente avrebbe con CP_1
successivo messaggio amministrativo chiarito la portata soggettiva dei beneficiari. Parimenti irrilevante è la motivazione addotta da in sede di rigetto della domanda in via CP_1
amministrativa. Il presente è infatti giudizio sul rapporto (sulla spettanza della pretesa) e non sull'atto di diniego.
Ciò detto, la questione giuridica è – contrariamente a quanto sembra affermare parte appellante e sopra già confutato – se la figura del dottorando titolare di borsa di studio sia
4 rientrante nella platea dei beneficiari ex art.84 cit. e in particolare sia qualificabile quale co.co.co.
Orbene, è indubbio che la l. 315/1998 abbia previsto per i c.d. borsisti l'obbligo di iscrizione alla gestione separata.
Tuttavia, il requisito dell'iscrizione è elemento necessario ma non sufficiente per l'accesso al beneficio. È richiesto l'ulteriore presupposto, per quanto di interesse nel presente giudizio, della riconducibilità alla figura della collaborazione coordinata e continuativa.
Sotto questo profilo, manca nella normativa invocata (art. 27 dl 18/2020 cit. e art. 84 dl
34/2020 cit.) un espresso richiamo alla figura del “dottorando”. Tale omissione (rispetto alla quale per l'appunto l'atto di appello censura il mancato ricorso all'analogia ex art. 12 prel. da parte del giudice di primo grado) invero acquista maggiore rilievo sistematico se si analizzano altre parti della normativa emergenziale.
In tal senso, come anche riportato nella sentenza impugnata, l'art. 32 dl 50/2022 ha previsto l'erogazione di una una tantum destinata …ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca …
Analoga formulazione ha utilizzato l'art. 19 dl 144/2022.
Orbene, a livello sistematico, appare come il legislatore abbia avuto ben presente l'irriconducibilità della figura del dottorando a quella del co.co.co tanto da menzionarla espressamente allorquando ha voluto accomunare i benefici “emergenziali” delle due categorie.
Né appare possibile operare analogicamente, come chiesto in sede di appello. Il dottorato di ricerca non appare riconducibile alla figura della collaborazione coordinata e continuativa.
Milita in tal senso l'analisi della principale normativa relativa al dottorato di ricerca. La l.
28/1980 lo definisce titolo accademico (art. 8); la l. 210/1998 fa sempre riferimento all'attività scientifica legata al titolo. Nello stesso senso depone l'art. 4 del Decreto 30 aprile 1999, n.
224. Anche la legge 240/2010 non muta l'impostazione circa la natura accademica e di titolo di studio/accademico rispetto ai corsi di dottorato. Da una simile panoramica emerge la peculiarità e specificità dell'istituto del dottorato di ricerca e parimenti come non siano presenti elementi che possano ricondurre la figura del dottorando a quella del co.co.co.
5 Tra l'altro, la ratio della disciplina di cui qui si invoca l'applicazione era quella di fornire, all'interno di una data cornice di spesa e in un contesto emergenziale, sostegno a specifiche categorie indicate dalla norma per le quali si è presunto un danno economico a seguito degli eventi pandemici.
Un'ultima conferma rispetto alla soluzione interpretativa qui adottata si ritiene possa evincersi dalla giurisprudenza di legittimità che – pur rispetto a istituti diversi – ha negato la riconducibilità della figura del dottorando a quella del collaboratore e ciò proprio per la particolare natura e funzione del dottorato di ricerca nel nostro ordinamento (cfr. Cass.
31089/2024, che si richiama ai sensi dell'art. 118 d. att. cpc con particolare riferimento ai punti 5 e 6 delle Ragioni della decisione). Inoltre, anche sotto il profilo della non decisività dell'iscrizione alla Gestione separata o del precedente contegno di tale decisione appare CP_1 condivisibile laddove afferma: Quanto all'iscrizione alla Gestione separata, che la sentenza d'appello valorizza (pagina 4), non è di per sé risolutiva. La legge, difatti, considera come presupposto primario e indefettibile per la concessione dell'indennità l'esistenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, che faccia sorgere l'obbligo d'iscrizione alla Gestione separata. Non è sufficiente, pertanto, la mera iscrizione alla Gestione separata. 6.2.– È irrilevante che, in altri frangenti, l abbia riconosciuto CP_1 anche ai dottorandi di ricerca l'indennità di fine lavoro (diffusamente, su tale punto, pagine 12, 13 e 14 del controricorso). La natura indisponibile degl'interessi coinvolti non consente di conferire valenza cogente a un episodico contegno dell'Istituto: il riconoscimento del diritto presuppone il rigoroso accertamento dei requisiti di legge e non può essere ancorato ai comportamenti concludenti tenuti in diversi contesti e di per sé sprovvisti di ogni efficacia vincolante.
Infine, si ritiene di valorizzare anche un'ulteriore decisione della Corte di cassazione. Parte appellante nel proprio argomentare in questo grado ha richiamato la cosiddetta DIS-COLL; proprio sulla non pertinenza del richiamo alla DIS-COLL, appare quindi opportuno riportare quanto affermato da Cass. 3831/2025.
In tal senso, e relativamente al regime ante 1.7.2017, la Cassazione ha fatto presente: Il legislatore ha riservato un'autonoma menzione all'assegno e al dottorato di ricerca, rimarcandone così la specialità, che preclude l'assimilazione con le collaborazioni coordinate e continuative rigorosamente intese e una eventuale valutazione comparativa, alla stregua dell'art. 3 Cost. Tale specialità emerge nitida, quanto agli assegni di ricerca di cui oggi si discorre, dalla disciplina tratteggiata dall'art. 22 della legge n. 240 del
6 2010 e diffusamente richiamata dall (pagine 11, 12, 13 e 14 del ricorso). 7.– Una diversa esegesi, CP_1
che riconducesse alle collaborazioni coordinate e continuative i rapporti legati agli assegni e ai dottorati di ricerca, renderebbe pleonastica la specificazione che il legislatore ha introdotto soltanto con la legge n. 81 del
2017, secondo una precisa scansione temporale. 8.– Non può essere trascurata la diversa formulazione del comma 1, che menziona soltanto le collaborazioni coordinate e continuative, e del comma 15-bis, che alle collaborazioni coordinate e continuative affianca gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, soltanto a far data dal luglio 2017. Le marcate differenze tra la normativa sperimentale e quella a regime rispecchiano una scelta consapevole del legislatore, che ha circoscritto l'àmbito applicativo di una misura strutturata dapprima come provvisoria e, nel prorogarla per il 2016 con la legge n. 208 del 2015, ha minuziosamente regolato i profili connessi con la copertura degli oneri finanziari. Alla luce dei rilievi esposti, si deve, dunque, ritenere che ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit. 9.– A fronte dell'inequivocabile dettato normativo, la lettura estensiva delineata dai giudici d'appello non può essere avallata come interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina vigente. La scelta restrittiva adottata dal legislatore s'inquadra in un assetto transitorio, legato alla sperimentazione di un nuovo regime protettivo, e promana da valutazioni discrezionali non palesemente irragionevoli, che contemperano la progressiva estensione delle tutele con la gradualità imposta dall'ampiezza dell'intervento riformatore del mercato di lavoro e dalla necessità di tener conto del limite delle risorse disponibili, di volta in volta puntualmente individuate.
Al riguardo, adattando al caso di specie i principi ivi ricavabili, può affermarsi come dottorato di ricerca e co.co.co. siano figure ontologicamente irriconducibili l'una all'altra. Inoltre, la natura emergenziale della disciplina invocata ne richiede una interpretazione restrittiva. Ed in ultimo è stato già rilevato come il “legislatore dell'emergenza” - allorquando abbia voluto estendere taluni benefici ai dottorandi borsisti - lo abbia fatto menzionandoli espressamente.
Questo assume maggior rilievo perché la giurisprudenza di legittimità sopra riportata è esemplificativa di come il legislatore, ben prima della normativa emergenziale, avesse ben presente la distinzione tra dottorati di ricerca e collaborazioni coordinate e continuative. In tal senso, quando si sono voluti estendere istituti normativi ai dottorandi, ciò è avvenuto mediante espressa indicazione della figura del dottorando nella normativa di riferimento.
L'appello va quindi rigettato, con conferma della sentenza di primo grado. Circa le spese, va rilevato come la questione dell'assimilazione tra le due figure sia stata risolta dalla Corte di cassazione solo in data successiva alla proposizione del ricorso monitorio, della relativa
7 opposizione e di questo stesso giudizio di appello. Ciò giustifica la compensazione delle spese anche in questo grado.
Resta assorbito ogni altro motivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro;
Visto l'art. 437 cpc;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 10/11/2023 da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza del 16/5/2023 n.ro 1700 del Tribunale di
[...] CP_1
Lecce, così provvede:
TA L'APPELLO
Dichiara compensate le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 26/09/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Amato Carbone
Il Presidente
Dott. Gennaro Lombardi
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