Cass. pen., sez. V, sentenza 30/06/2025, n. 24085
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Sentenza 30 giugno 2025

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La Corte di Cassazione, Sezione V Penale, è chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto da un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la sua condanna per i reati di diffamazione e minaccia, commessi ai danni di una persona offesa tramite un post pubblicato su Facebook. L'imputato, tramite il proprio difensore, solleva tre motivi di ricorso. Il primo motivo contesta la qualificazione dell'espressione "donna senza onore" come diffamatoria, sostenendo che essa dovesse essere interpretata nel contesto della critica politica, riferendosi ai cambi di casacca politica della parte civile e non alla sua sfera personale. Si lamenta, inoltre, la mancata ammissione di ulteriori messaggi scambiati tra le parti e si afferma che la frase "ci vediamo al solito posto" si riferisse al luogo dello spoglio delle schede elettorali, mentre "stai attenta" non costituirebbe una minaccia ma un avvertimento sulla sua attività imprenditoriale. Il secondo motivo ripropone le medesime censure quanto alla valutazione della portata minatoria delle frasi, ritenute erroneamente decontestualizzate e prive di adeguata motivazione. Il terzo motivo lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante l'ammissione dei fatti da parte dell'imputato.

La Corte di Cassazione accoglie parzialmente il ricorso. Per quanto concerne il reato di diffamazione, il ricorso viene rigettato, ritenendo che la frase "donna senza onore" attribuisca una carenza di moralità alla persona offesa, riferendosi al suo profilo personale piuttosto che a un comportamento politico. La Corte sottolinea come il ricorrente non abbia fornito coordinate fattuali sufficienti per inquadrare l'espressione nell'ambito della critica politica e come, anche volendo interpretarla in tale contesto, essa esorbiti dai limiti della continenza, trasformandosi in un attacco personale lesivo della dignità altrui, in contrasto con la giurisprudenza consolidata in materia di diritto di critica politica. Invece, il ricorso viene accolto quanto al reato di minaccia. La Corte ritiene che la motivazione della sentenza di appello sia insufficiente a giustificare la sussistenza del reato, poiché le frasi "stai attenta" e "ci rivediamo al solito posto", pur inserite in un contesto di polemica, non rimandano inequivocabilmente alla minaccia di un male ingiusto. Pertanto, la sentenza viene annullata limitatamente a tale reato con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Il motivo relativo alle attenuanti generiche viene dichiarato assorbito e le spese di parte civile sono rimesse alla definizione del procedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 30/06/2025, n. 24085
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24085
    Data del deposito : 30 giugno 2025

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