Articolo 52 della Legge 25 luglio 1941, n. 934
Articolo 51Articolo 53
Versione
27 settembre 1941
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Versione
18 giugno 1952
Art. 52.

Nei casi di valutazione cumulativa di cui al precedente art. 51 se il salariato o la sua vedova o i suoi orfani, per il servizio prestato presso un Ente con iscrizione a regolamento o convenzione speciale di pensione, o alle Casse, Istituti o Fondi speciali di cui all'articolo medesimo abbiano ottenuto la restituzione dei contributi versati o conseguito l'indennita', la quota di indennita' o di pensione liquidata dalla Cassa a carico dell'Ente secondo le norme dell'articolo stesso, viene diminuita con le norme seguenti:
a) dalla quota di indennita' si detrae il capitale gia', corrisposto, aumentato dai relativi interessi semplici al saggio legale;
b) dalla quota di pensione si detrae la rendita annua vitalizia equivalente al capitale gia' corrisposto, aumentato dei relativi interessi semplici al saggio legale, valutata in base ad apposite tabelle da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze.
La Cassa di previdenza paga soltanto la quota residuale.
Quando l'iscritto o la sua vedova o i suoi orfani abbiano gia' conseguito la pensione da uno degli Enti, Casse, Istituti o Fondi speciali di cui al precedente art. 51, la pensione stessa viene imputata alla quota liquidata dalla Cassa a carico dell'Ente, con le norme seguenti:
c) dalla quota di indennita', si detrae il valore capitale della pensione gia' conseguita, calcolato alla data, della cessazione definitiva del rapporto di servizio, con applicazione delle tabelle di cui alla precedente lettera b);
d) dalla quota di pensione, si detrae la pensione gia' conseguita.

La Cassa di previdenza paga soltanto la quota residuale.

((Quando l'iscritto abbia gia' riscosso rate di pensione a carico di uno degli Enti, Casse o Istituti speciali per i servizi prestati presso gli enti di cui al primo comma del presente articolo, l'Ente interessato puo' chiedere la restituzione di tali rate mediante ritenuta sulla quota di indennita' o di pensione a suo carico))

Il salariato che abbia conseguito un assegno di quiescenza a carico della Cassa di previdenza o la sua vedova o i suoi orfani, per ottenere la valutazione cumulativa dei servizi, in tutto o in parte successivi, prevista dall'art. 51, deve farne domanda entro il termine perentorio di un anno dalla cessazione definitiva del rapporto di servizio e deve rifondere le somme corrisposte dalla Cassa con i relativi interessi composti al saggio delle tabelle di liquidazione vigente alla data della domanda.

La rifusione deve effettuarsi in unica soluzione o con trattenuta dell'intera nuova pensione diretta, ed indiretta liquidata dalla Cassa di previdenza e degli eventuali accessori.
Entrata in vigore il 18 giugno 1952