Articolo 10 della Legge 8 giugno 1874, n. 1938
Articolo 9Articolo 11
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30 giugno 1874
Art. 10.

Le domande per l'iscrizione nell'albo sono dirette al presidente del Consiglio dell'Ordine del collegio dove l'aspirante ha la sua residenza, coi documenti comprovanti i requisiti indicati dalla legge.

Il Consiglio verifica, se concorrono tutti questi requisiti, e, riconoscendoli sussistenti, ordina l'iscrizione.

In caso contrario dichiara non ammessibile la domanda.

La deliberazione del Consiglio e' motivata, e per cura del presidente dell'Ordine, nel termine di giorni cinque, comunicata all'aspirante e ai presidenti della Corte o dei tribunali ove il Consiglio risiede. I presidenti la fanno notificare al Pubblico Ministero.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli avvocati che, avendo cessato dall'esercizio della professione per rinuncia volontaria o per impiego o professione incompatibili, intendono di essere di nuovo iscritti nell'albo.

Entrata in vigore il 30 giugno 1874