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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 4513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4513 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III^ CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di
Dott. Michele Caccese Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere
Dott. Fernando Amoroso Giudice Ausiliario Rel./Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 3749/2018 del ruolo generale, promossa da
(P. IVA: ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Antonio De Vita (C.F.: ) e Benedetto Monastra C.F._1
(C.F.: , presso il cui studio, in Napoli, al C.so C.F._2
Umberto I°, n. 90, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE contro
(P.IVA: ), in persona del suo legale CP_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano
Ciccariello (C.F.: ), presso il cui studio, in C.F._3
Aversa, alla Via San Carlo, n. 16, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA avverso la sentenza n. 462/2018 del G.U. del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 15.01.2018 e non notificata.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con provvedimento monitorio n. 6593/2014, il Tribunale di Napoli, su analoga istanza dell'odierna appellante, ha ingiunto alla CP_1
il pagamento di complessivi € 33.880,00, quale saldo per la
[...]
fornitura di oggettistica da esposizione, come da fatture n. 103 e 104 del 2013.
2. Con il libello introduttivo il giudizio a quo, ha proposto opposizione l'odierna appellata, lamentando, in estrema sintesi, vizi della fornitura, tali da rendere la stessa inidonea allo scopo dell'acquisto, vale a dire a fini espositivi presso gli esercizi commerciali facenti capo alla dislocati sull'intero territorio nazionale, sì da CP_1
pregiudicare una campagna pubblicitaria prevista per il 18.09.2013.
3. Il Tribunale, nel contraddittorio con l'opposta, con la sentenza evidenziata in epigrafe, ritenendo fondate le doglianze dell'opponente, ha accolto la domanda di risoluzione avanzata, in via riconvenzionale, dalla e, revocato il provvedimento monitorio opposto, CP_1
ha condannato l'odierna appellante alle spese di lite.
4. È insorta, con atto notificato il 05.07.2018, la affidando Parte_1
il gravame a quattro ordini di motivi: erroneo rigetto dell'eccezione di decadenza dalla garanzia dei vizi, per i quali non sarebbe emersa la prova certa della denuncia entro 8 gg. dalla consegna, ed omessa pronuncia in ordine alla eccezione di prescrizione dell'azione di garanzia, perché proposta oltre il termine annuale di cui all'art. 1495
c.c. (primo motivo); violazione dell'art. 245 c.p.c., in relazione alla omessa escussione di tutti i testi indicati nella lista di parte opposta
(secondo motivo); violazione e falsa applicazione dell'art. 1453, in combinato disposto di cui all'art. 1510 c.c., quanto alla “errata valutazione del grave inadempimento nonché errata valutazione delle prove” (terzo motivo); violazione dell'art. 91 c.p.c., quanto alla erronea liquidazione delle spese di lite (quarto motivo).
4.1. Ha resistito l'appellata. Vinte le spese del grado.
4.2. All'udienza del 16.04.2025, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, la causa è stata introitata a sentenza, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per espressa rinuncia delle parti.
5. In ossequio al principio della ragione più liquida, l'accoglimento del terzo motivo di gravame (che risulta fondato, sia pure nei termini che qui di seguito si precisano) rende superflua la disamina dei residui tre motivi di appello, che risultano assorbiti.
5.1. Il Tribunale ha fatto carico all'odierna appellante, quale venditrice dei prodotti acquistati dalla in applicazione dei CP_1
principi fissati dalle SS. UU. nella sentenza n. 13533/2001 (V. pag. 3 della sentenza impugnata), dell'onere probatorio inerente alla garanzia dei vizi ed ha concluso che “Va, quindi accolta la domanda di risoluzione del contratto intercorso tra le parti, essendo provato per tutto quanto innanzi esposto il grave inadempimento della opposta, consistito nell'aver fornito merce del tutto inidonea all'uso cui avrebbe dovuto essere destinata, di gravità tale da non consentire l'esplicarsi della funzione economico-sociale per cui venne concluso” (V. pag. 8 della sentenza impugnata).
5.2. La sentenza impugnata, pubblicata nel gennaio 2018, è di poco più di un anno anteriore all'intervento a SS. UU. n. 11748/2019, con il quale si è fissato, invece, il principio opposto a quello richiamato dal
Tribunale nel precedente di legittimità.
5.3. Le SS. UU., infatti, hanno escluso l'applicazione del principio fissato nel 2001, in quanto, “In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492
c.c. è gravato dall'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi”, con ciò confermando l'orientamento giurisprudenziale tradizionale espresso sino al 2013.
Ed infatti, con la sentenza n. 20110/2013, la Suprema Corte, partendo dal presupposto che l'obbligazione del venditore è di risultato (in quanto l'interesse dell'acquirente è soddisfatto con la consegna di un bene che realizzi l'utilità prevista in contratto), aveva concluso che al compratore è sufficiente allegare l'inesatto adempimento o denunciare i vizi o difetti che rendano la cosa inidonea all'uso cui è destinata o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, mentre è a carico del venditore l'onere di dimostrare di aver consegnato una cosa esente da vizi e difetti.
Le SS. UU., invece, hanno ritenuto che non possa tenersi fermo il presupposto su cui si fonda il ragionamento svolto nella sentenza n.
20110/2013 (ossia che la consegna di una cosa viziata costituisca inesatto adempimento ad una obbligazione del venditore), in quanto la disciplina della compravendita non pone a carico del venditore alcun obbligo di consegnare una cosa immune dai vizi;
pertanto, la consegna di una cosa viziata non costituisce inadempimento all'obbligazione di consegna (o di individuazione), bensì “imperfetta attuazione del risultato traslativo promesso”, da cui deriva una
“responsabilità contrattuale speciale” a carico del venditore e la conseguente “specialità delle azioni edilizie” a favore del compratore.
La questione del riparto dell'onere della prova tra venditore e compratore va, dunque, risolta alla stregua del principio di cui all'art. 2967 c.c., secondo cui chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento;
pertanto, il compratore, che agisce per la risoluzione o alla riduzione del prezzo, deve provare l'esistenza dei vizi su cui si fonda il suo diritto.
5.4. È sempre la Suprema Corte, nella sua massima composizione collegiale, ad aggiungere, poi, come tale soluzione risulti in linea con il principio della vicinanza della prova e con il canone “negativa non sunt probanda”, dal momento che, dopo la consegna, è il compratore ad avere la disponibilità della cosa, e che la prova dell'esistenza dei vizi è una prova positiva, diversamente da quella (negativa) della loro inesistenza.
La Corte rileva, altresì, come la soluzione da essa adottata in materia di compravendita risulti conforme ad analoghe conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità in materia di prova dei vizi nell'appalto e nel contratto di locazione, così come alla disciplina dei contratti dei consumatori dettata dall'Unione Europea.
6. Nel caso di specie, il Collegio deve anzitutto rilevare che la fornitura oggetto dei documenti fiscali oggetto dell'stanza monitoria è andata completamente distrutta (per iniziativa della stessa , CP_1
già all'indomani dell'evento pubblicitario, asseritamente posto a base dell'acquisto.
Ciò ha precluso la verifica, in contraddittorio con l'opposta, della incidenza dei lamentati vizi sulla funzione economico-sociale del rapporto contrattuale dedotto in lite.
6.1. Simile lacuna non può ritenersi colmata dalla documentazione fotografica prodotta da parte opponente (atteso il difetto di correlazione, con data certa, di quali e quanti vizi risultano effettivamente imputabili alla fornitura di che trattasi); né possono ritenersi idonei allo scopo gli esiti della prova orale, dal momento che gli stessi testi di parte opponente e , comunque Tes_1 Tes_2
legati da un vincolo di subordinazione con la stessa CP_1 non sono stati in grado di riferire, in maniera specifica in ordine alla quantità ed alla qualità dei vizi, tali da giustificare la gravità dell'asserito inadempimento.
6.2. Anzi, il venir meno della funzione economico-sociale del contratto di compravendita inter partes, trova smentita nelle mail (prodotte dalla stessa opponente) dalle quali emerge, in ogni caso, l'allestimento delle vetrine: mail del 17.09.2013 di (“… per adesso allestiremo Parte_2
con quello che abbiamo ...”); di (“... nel frattempo Testimone_3
faccio allestire la vetrina e poi se potete me li rimandate...”).
6.3. In ultimo, ma non da ultimo, mette conto richiamare l'art. 1513
c.c., che stabilisce, in caso di divergenza sulla qualità o condizione della cosa, che il compratore (al pari del venditore) può chiederne la verifica mediante accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell'art. 696 c.p.c. e che il successivo comma 2 prevede che la parte che non ha chiesto la verifica deve, in caso di contestazione, provarne rigorosamente l'identità e lo stato.
7. che non ha ritenuto di reiterare nel presente grado CP_1
le ulteriori eccezioni e domande avanzate in primo grado ed assorbite dalla pronuncia risolutoria del rapporto contrattuale dedotto in lite, va dunque condannata al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di € 33.880,00, maggiorata degli interessi legali, ex art. 1284, quarto comma, c.c., dalla domanda monitoria sino al saldo;
nonché, delle spese legali della fase monitoria, come già liquidate dal Tribunale nel decreto ingiuntivo opposto.
8. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia (di poco inferiore ai 34 mila euro), dell'attività svolta dai procuratori delle parti (con esclusione, per il presente grado, della fase di trattazione) e dei parametri (medi, fatta eccezione per la fase di trattazione del presente grado, che, per effetto die principi fissati da Cass. n. 7343/2025, va esclusa dalla liquidazione) di cui al D.M. n. 147/2022, si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato il 05.07.202018, da nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 CP_1
n. 463/2018 del G.U. del Tribunale di Napoli, così provvede:
- in accoglimento del gravame ed in totale riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di € 33.880,00, oltre interessi legali, ex art. 1284, quarto comma, c.c., dalla domanda monitoria al soddisfo;
nonché, alle spese liquidate dal Tribunale di Napoli nel decreto ingiuntivo n. 6593/2014;
- condanna l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 7.616,00, oltre rimborso spese forfettario al 15%,
Cassa Avv.ti ed IVA, come per legge;
e quanto al presente grado, in complessivi € 7.000,00, oltre costo contributo unificato, rimborso spese forfettario al 15%, Cassa Avv.ti ed IVA, come per legge.
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 10.09.2025.
Il Giudice Ausiliario Est. Il Presidente
Dott. Fernando Amoroso Dott. Michele Caccese