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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 814/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
04/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
DI EN FABIO, Relatore
NOLA CATIA, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1810/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Nicola La Strada - Piazza Municipio N. 1 81020 San Nicola La Strada CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 372/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
4 e pubblicata il 31/01/2025
Atti impositivi:
- SOLL DI PAG.TO n. 133 DEL 13.6.2024 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6705/2025 depositato il
10/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado Ricorrente_1 propose ricorso contro il Comune di San Nicola La Strada richiedendo l'annullamento del sollecito di pagamento n. 133 del 13/06/2024 notificato in pari data con il quale il Comune di San Nicola La Strada aveva chiesto il pagamento del complessivo importo di euro 8.497,00 relativo ad IMU 2018. Tale sollecito si basava sull'avviso di accertamento n. 701 del 21/12/2023, secondo il ricorrente mai notificato. A seguito di accesso agli atti, il ricorrente aveva ottenuto copia della notifica dell'atto presupposto, che tuttavia sarebbe stato invalidamente notificato per compiuta giacenza per temporanea assenza senza l'invio dell'ulteriore raccomandata in violazione del disposto dell'art. 8 della legge 890/82 che prevede che "del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta di ingresso oppure essere immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione". Nel caso in oggetto sarebbe stato totalmente ignorato il disposto del comma 4 dell'articolo 8 della citata legge, in quanto non sarebbe stata spedita la seconda raccomandata informativa (c.d. CAD).
Si costituì il Comune di San Nicola La Strada che sostenne la validità della notifica dell'atto presupposto effettuata con raccomandata postale
Il Giudice di primo grado respinse il ricorso, ritenendo validamente effettuata la notifica dell'atto presupposto a mezzo posta.
Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto appello, reiterando le censure proposte in primo grado.
Non si è costituito in appello il Comune di San Nicola La Strada.
All'esito dell'udienza del giorno 4 novembre 2025, il Collegio ha riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato.
La ratio decidendi della sentenza gravata è basata sull'omessa notifica dell'atto presupposto. Correttamente il Giudice di primo grado ha ritenuto che, trattandosi della notifica di un avviso di accertamento effettuato presso la residenza del contribuente a mezzo raccomandata postale, la notifica dell'atto si perfeziona quando l'agente postale in caso di temporanea assenza del destinatario deposita nella cassetta del destinatario una cartolina dove è indicato l'Ufficio postale dove ritirare l'atto, e trascorsi dieci giorni senza che il destinatario abbia ritirato l'atto in giacenza, la notifica si intende perfezionata per compiuta giacenza e l'avviso di ricevimento della raccomandata che contiene l'atto viene restituito al mittente. Tale disciplina definita irreperibilità relativa è disciplinata dall'art. 139 del c.p.c. ribadito dall'art. 8 comma 4 legge 20 novembre 1982
n. 890.
La notifica dell'atto presupposto è avvenuta a mezzo posta, senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario.
La disciplina di tale tipo di notifica si ricava dal regolamento postale, alla luce dei seguenti principi affermati dalla SC: «In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)» (Cass. civ., sez. trib., 28/5/2020, n. 10131);
«In tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato, ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, l'avviso di accertamento o liquidazione senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge citata attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione» (Cass. civ., sez. trib., 15/7/2016, n. 14501).
Quindi, a fronte di notifica postale dell'atto tributario avvenuta senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, non è richiesto che, a fronte della compiuta giacenza presso l'ufficio postale per la mancanza del destinatario al momento della consegna, sia data notizia di avvenuta notifica con ulteriore avviso, in quanto sul punto trova applicazione il regolamento postale, che non richiede tale formalità; insomma, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere dato tale ulteriore comunicazione, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione (prova nel caso in esame non fornita).
Questi principi sono stati ribaditi recentemente dalla Corte di Cassazione, sez. trib., 12 marzo 2025 n. 6586, da cui si ricava che contrario convincimento non può trarsi da Cass. Sez. Un. n. 10012 del 2021, che riguarda una ipotesi di notifica a mezzo posta dell'ufficiale giudiziario con il concorso dell'agente postale, quindi una fattispecie non sovrapponibile a quella per cui è causa relativa alla notifica diretta a mezzo posta.
Quindi la notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento IMU) è avvenuta regolarmente, e tale atto presupposto non è stato impugnato.
Ne consegue che l'appello è respinto.
2. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, in ragione della mancata costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
respinge l'appello. Nulla per le spese e competenze.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
04/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
DI EN FABIO, Relatore
NOLA CATIA, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1810/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Nicola La Strada - Piazza Municipio N. 1 81020 San Nicola La Strada CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 372/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
4 e pubblicata il 31/01/2025
Atti impositivi:
- SOLL DI PAG.TO n. 133 DEL 13.6.2024 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6705/2025 depositato il
10/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado Ricorrente_1 propose ricorso contro il Comune di San Nicola La Strada richiedendo l'annullamento del sollecito di pagamento n. 133 del 13/06/2024 notificato in pari data con il quale il Comune di San Nicola La Strada aveva chiesto il pagamento del complessivo importo di euro 8.497,00 relativo ad IMU 2018. Tale sollecito si basava sull'avviso di accertamento n. 701 del 21/12/2023, secondo il ricorrente mai notificato. A seguito di accesso agli atti, il ricorrente aveva ottenuto copia della notifica dell'atto presupposto, che tuttavia sarebbe stato invalidamente notificato per compiuta giacenza per temporanea assenza senza l'invio dell'ulteriore raccomandata in violazione del disposto dell'art. 8 della legge 890/82 che prevede che "del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta di ingresso oppure essere immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione". Nel caso in oggetto sarebbe stato totalmente ignorato il disposto del comma 4 dell'articolo 8 della citata legge, in quanto non sarebbe stata spedita la seconda raccomandata informativa (c.d. CAD).
Si costituì il Comune di San Nicola La Strada che sostenne la validità della notifica dell'atto presupposto effettuata con raccomandata postale
Il Giudice di primo grado respinse il ricorso, ritenendo validamente effettuata la notifica dell'atto presupposto a mezzo posta.
Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto appello, reiterando le censure proposte in primo grado.
Non si è costituito in appello il Comune di San Nicola La Strada.
All'esito dell'udienza del giorno 4 novembre 2025, il Collegio ha riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato.
La ratio decidendi della sentenza gravata è basata sull'omessa notifica dell'atto presupposto. Correttamente il Giudice di primo grado ha ritenuto che, trattandosi della notifica di un avviso di accertamento effettuato presso la residenza del contribuente a mezzo raccomandata postale, la notifica dell'atto si perfeziona quando l'agente postale in caso di temporanea assenza del destinatario deposita nella cassetta del destinatario una cartolina dove è indicato l'Ufficio postale dove ritirare l'atto, e trascorsi dieci giorni senza che il destinatario abbia ritirato l'atto in giacenza, la notifica si intende perfezionata per compiuta giacenza e l'avviso di ricevimento della raccomandata che contiene l'atto viene restituito al mittente. Tale disciplina definita irreperibilità relativa è disciplinata dall'art. 139 del c.p.c. ribadito dall'art. 8 comma 4 legge 20 novembre 1982
n. 890.
La notifica dell'atto presupposto è avvenuta a mezzo posta, senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario.
La disciplina di tale tipo di notifica si ricava dal regolamento postale, alla luce dei seguenti principi affermati dalla SC: «In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)» (Cass. civ., sez. trib., 28/5/2020, n. 10131);
«In tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato, ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, l'avviso di accertamento o liquidazione senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge citata attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione» (Cass. civ., sez. trib., 15/7/2016, n. 14501).
Quindi, a fronte di notifica postale dell'atto tributario avvenuta senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, non è richiesto che, a fronte della compiuta giacenza presso l'ufficio postale per la mancanza del destinatario al momento della consegna, sia data notizia di avvenuta notifica con ulteriore avviso, in quanto sul punto trova applicazione il regolamento postale, che non richiede tale formalità; insomma, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere dato tale ulteriore comunicazione, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione (prova nel caso in esame non fornita).
Questi principi sono stati ribaditi recentemente dalla Corte di Cassazione, sez. trib., 12 marzo 2025 n. 6586, da cui si ricava che contrario convincimento non può trarsi da Cass. Sez. Un. n. 10012 del 2021, che riguarda una ipotesi di notifica a mezzo posta dell'ufficiale giudiziario con il concorso dell'agente postale, quindi una fattispecie non sovrapponibile a quella per cui è causa relativa alla notifica diretta a mezzo posta.
Quindi la notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento IMU) è avvenuta regolarmente, e tale atto presupposto non è stato impugnato.
Ne consegue che l'appello è respinto.
2. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, in ragione della mancata costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
respinge l'appello. Nulla per le spese e competenze.