Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 31/01/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 5406/2021 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 31.1.2025, la seguente
Z A Pt_1 nel procedimento di II grado iscritto al n. 5406/2021 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
(già Parte_2 Controparte_1
, C.F. , elettivamente domiciliata in Lucera Via Luigi
[...] P.IVA_1
Zuppetta 46, presso lo studio dell'avv. Paola Caso, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Vaccarella e dall'avv. Elisabetta Perrone, giusta procura in atti.
- PARTE APPELLANTE –
C.F.: , elettivamente Pt_3 Parte_4 C.F._1 domiciliato in Foggia alla via G. Rosati n. 159/A, presso lo studio dell'avv.
Nicola Panunzio, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
- PARTE APPELLATA -
Avverso: la sentenza n. 643/2021 emessa dal Giudice di Pace di Foggia, depositata in data 19.05.2021 e notificata da parte appellata in data
9.7.2021
- Seconda Sezione civile -
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Controparte_1 proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, chiedendo di accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 812/2020 del G.D.P. di
Foggia, con ogni conseguente effetto di legge;
con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.
ritualmente costituitosi, ha chiesto il rigetto dell'appello Controparte_2 proposto dall' in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto la CP_1 conferma della sentenza di primo grado in ogni sua parte.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art 281 sexies c.p.c., con assegnazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c.
In primo grado, l'odierno appellante ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 812/2020, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma pari ad euro 132,31 - oltre gli interessi legali dalla data dei singoli pagamenti, degli onorari di causa liquidati in euro 221,50 e accessori di legge -a titolo di somme indebitamente percepite dal convenuto quale addizionale provinciale sull'energia elettrica, prevista nell'art. 6 del d.l. 511 del 1988 e poi sopressa a decorrere dal 1° gennaio 2012.
Il giudice di primo grado ha rigettato l'opposizione e, per l'effetto, ha confermato il decreto ingiuntivo impugnato e tutti gli atti dipendenti dal medesimo, condannando altresì il resistente al pagamento delle spese di lite.
Parte appellante, con cinque motivi di appello, ha sostanzialmente impugnato ogni capo della sentenza.
In particolare, con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza per omessa pronuncia e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c., atteso che l'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. richiederebbe la mancanza del titolo negoziale, mentre il contratto di fornitura, anche per la componente di
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- Seconda Sezione civile -
prezzo corrispondente al rimborso delle addizionali accise, sarebbe stata titolo valido ed efficace del pagamento ricevuto.
Con il secondo motivo di appello, sempre l'appellante lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 c.1., D.L. n. 511/1988 e della Direttiva n.
2008/118/CE, per non aver il giudice di prime cure considerato la normativa interna in tema di addizionali accise pienamente conforme a quella europea.
Con tale motivo, in particolare, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado, affermando la mancanza di finalità specifiche dell'addizionale provinciale all'accisa, avrebbe erroneamente considerato tale tributo incompatibile con il dettato ex art. 1 par 2 della direttiva
2008/118/CE, trascurando invece che l'addizionale provinciale non sarebbe un tributo autonomo ma un incremento quantitativo di altro tributo a cui si sommerebbe in un rapporto di mera accessorietà, sicché non ci sarebbe alcun contrasto tra la normativa interna e quella europea.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante si duole della violazione dei principi generali in materia di raccordo tra ordinamento comunitario e diritto interno, rilevando che la sentenza impugnata, nel disporre la disapplicazione della normativa nazionale, non avrebbe osservato il limite della c.d. “inefficacia orizzontale” delle direttive europee, non suscettibili di applicazione diretta nei rapporti tra le parti private.
Con tale motivo, in particolare, l'appellante lamenta che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente disapplicato il diritto interno sul presupposto del contrasto con la normativa sovranazionale, trascurando che una direttiva non recepita, ovvero non pienamente recepita, potesse autorizzare la disapplicazione soltanto nei rapporti tra pubblica amministrazione e privati non già nei rapporti tra privati, in quanto non avrebbe prodotto effetti orizzontali né attribuito in via diretta dei diritti al privato consumatore finale, legittimato a dolersi verso lo Stato.
Con il quarto motivo di appello, parte appellante eccepisce l'erroneità della quantificazione del credito accolta dalla pronuncia impugnata, per non aver
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- Seconda Sezione civile -
scomputato dal quantum restitutorio richiesto, le somme già riaccreditate nelle fatture successive, prodotte in giudizio.
Con il quinto motivo di appello, parte appellante impugna il capo della sentenza di condanna relativo al pagamento delle spese di lite e di omessa pronuncia sulla eccezione relativa alla restituzione delle sole somme addizionali sulle accise pagate e non delle imposte erariali.
Così delineato l'oggetto del contendere e venendo al merito, l'appello va accolto sulla scorta del terzo motivo di censura, con assorbimento dei restanti motivi.
Ed invero, sulla scorta del terzo motivo di appello, la questione che occorre dirimere, è stabilire se sia consentito al giudice nazionale, adito nell'ambito di una controversia instaurata esclusivamente tra soggetti privati (com'è nel caso di specie), non applicare una disposizione nazionale (ossia l'art. 6 del D.L. n. 511/1988 così come novellato dal D.lgs. n. 27/2007) a fronte di un contrasto con la disciplina di una direttiva comunitaria.
In punto di diritto si osserva quanto segue.
L'addizionale all'accisa sull'energia elettrica è stata introdotta con l'art. 6 del D.L n. 511/1988 (convertito con modificazioni dalla legge n. 20/1989), come modificato dall'art. 5 del D.L.vo n. 26/2007 al fine di recepire le indicazioni di cui alla direttiva 2003/96/CE del 27.10.2003, che ha ampliato l'insieme dei prodotti energetici soggetti al regime comunitario relativo alle accise, di cui alla direttiva 92/12/CEE del 25.02.1992 (successivamente sostituita integralmente dalla direttiva 2008/118/CE del 16.12.2008), ricomprendendovi anche l'energia elettrica.
Nel corso dell'anno 2011, la Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano, ritenendo tale addizionale illegittima per contrasto con la direttiva 2008/118/CE suindicata, che vieta di applicare sui prodotti sottoposti ad accisa delle ulteriori imposte indirette, qual è appunto l'addizionale, prive di “finalità specifica”. Al fine di evitare la prosecuzione della procedura a proprio carico, il legislatore nazionale è intervenuto abrogando l'addizionale dapprima nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2012, in forza del
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combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del D.Lvo n. 23/11 e 18, comma
5, del D.L.vo n. 68/11, e successivamente nelle regioni a statuto speciale ad opera dell'art. 4, comma 10, del DL n. 16/12.
Tale intervento abrogativo ha lasciato aperta la questione della legittimità o meno dell'applicazione dell'imposta per le annualità precedenti.
Su tale disapplicazione si fonda sostanzialmente la sentenza di primo grado, seppur succintamente motivata, atteso che solo disapplicando la normativa nazionale che prevedeva il pagamento delle accise può addivenirsi a sostenere la natura indebita del pagamento delle stesse.
Come desumibile anche dai numerosi precedenti richiamati dalle parti in causa, nella giurisprudenza di merito e di legittimità sono in proposito emersi due orientamenti opposti: il primo, che ha accolto la domanda restitutoria del privato tramite la disapplicazione della normativa interna;
il secondo, invece, che non ha ritenuto sussistenti i presupposti per addivenire alla disapplicazione della normativa interna da parte del giudice nazionale.
L'odierno Giudicante ritiene di aderire al primo di tali orientamenti.
È infatti noto che il potere di disapplicazione da parte del Giudice della normativa interna in contrasto con una direttiva comunitaria non possa essere invocato nell'ambito di rapporti tra privati, in quanto come previsto dall'art. 288, c. 3, TFUE “la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi”.
Le Direttive, infatti, sono atti rivolti agli Stati membri che devono essere recepiti nei diritti nazionali;
ciononostante, in alcuni casi, la Corte di
Giustizia dell'Unione Europea ha riconosciuto alla direttiva un'efficacia diretta al fine di tutelare i diritti delle persone fisiche, stabilendo che una direttiva ha efficacia diretta quando le sue disposizioni sono incondizionate e sufficientemente chiare e precise e qualora lo Stato membro dell'Unione non abbia recepito la direttiva entro il termine fissato. Tale efficacia diretta può avere, però, soltanto carattere verticale;
a ben vedere la giustificazione di fondo del riconoscimento degli effetti diretti delle direttive nei rapporti verticali (singolo - Stato) consiste nell'impedire che lo Stato membro
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inadempiente all'obbligo di recepire - tempestivamente e correttamente - una direttiva possa giovarsi del suo inadempimento a discapito del singolo.
Detto altrimenti, il riconoscimento degli effetti diretti verticali delle direttive
è una forma di sanzione contro lo Stato membro inadempiente agli obblighi europei (in termini, cfr. Trib. Torino, ordinanza del 20/04/2021)
La stessa C.G.U.E. ha più volte ribadito l'inefficacia tra privati delle direttive inattuate, poiché tali atti non possono creare obblighi a carico del singolo né essere tout court fatti valere nei suoi confronti (cfr. in tal senso
Sentenza della Corte di Giustizia del 24 gennaio 2012, C-282/10,
Dominguez).
Tale principio è stato da ultimo ribadito con sentenza della C.G.U.E. pubblicata il giorno 11.4.2024 (C-316/22), su rinvio pregiudiziale del
Tribunale di Como in causa del tutto analoga alla presente in quanto avente ad oggetto la domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c. di somme versate a titolo di addizionale provinciale sulle accise dell'energia elettrica, ove la
Corte ha espresso il seguente principio: “L'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa
e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati”.
Pertanto, salvo nei casi espressamente elencati nell'ultima parte del paragrafo che precede, le direttive U.E. non possono avere effetto diretto e giustificare la disapplicazione della norma interna in cause tra privati, in applicazione del diritto euro-unitario.
Orbene, nel caso di specie, non è in contestazione che la resistente sia ente di diritto privato e non abbia alcuno dei poteri “esorbitanti” menzionati dalla C.G.U.E.; né sul punto è stata articolata dalla parte appellata alcuna specifica allegazione. Non vi è poi alcuna disposizione o
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principio di diritto interno che permetta tale disapplicazione nei rapporti orizzontali, la quale nell'ambito dell'ordinamento italiano è appunto possibile solo ed esclusivamente in ragione della efficacia diretta delle norme euro-unitarie.
A seguito di tale soluzione pregiudiziale, resta dunque aperta al consumatore finale - per come la stessa Corte di Giustizia ha chiarito nella medesima sentenza pregiudiziale in base al principio eurounionale della effettività della tutela - la via dell'azione diretta di rimborso nei confronti della P.A.
Ne consegue che deve trovare applicazione il consolidato principio sopra richiamato secondo cui in una controversia tra privati in cui viene in rilievo la contrarietà di una norma interna ad una norma dell'Unione stabilita da una direttiva, il giudice nazionale non è tenuto a effettuare tale disapplicazione
Ciò in quanto estendere l'applicabilità diretta della disposizione di una direttiva non trasposta, o trasposta erroneamente, all'ambito dei rapporti tra privati equivarrebbe a riconoscere all'Unione Europea il potere di istituire con effetto immediato obblighi a carico di questi ultimi, mentre tale competenza le spetta solo laddove le sia attribuito il potere di adottare regolamenti (cfr. sentenza C.G.U.E. del 14 luglio 1994, C-91/92, cd. Faccini
Dori).
Pertanto, anche una disposizione chiara, precisa ed incondizionata di una direttiva, volta a conferire diritti o a imporre obblighi ai singoli, non può essere applicata come tale nell'ambito di una controversia che ha luogo esclusivamente tra privati.
Alla luce di quanto sopra esposto, applicando i principi di diritto predicati dalla Corte di giustizia nel citato recente arresto, deve, dunque, ritenersi che, nell'attuale sistema normativo, l'utente cui è stata addebitata a titolo di rivalsa l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica non possa pretenderne la restituzione dal fornitore per effetto della contrarietà del diritto interno alla citata direttiva, non potendo il giudice nazionale, nell'ambito di un rapporto “orizzontale” tra utente finale e fornitore di
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energia elettrica, disapplicare la normativa interna in materia di addizionale all'accisa sull'energia elettrica per contrasto con la direttiva 2008/118/CE.
Pertanto, deve ritenersi che il pagamento non si possa qualificare come indebito, sicché non sussiste alcun diritto dell'appellato alla restituzione delle relative somme.
Ne deriva che, in accoglimento dell'appello proposto, il decreto ingiuntivo n. 812/2020 va revocato, con assorbimento di ogni diversa questione non trattata.
Poiché la decisione è influenzata in modo determinante dalla citata, recente, pronuncia della Corte di Giustizia Europea, che si pone in dissonanza con altri risalenti e diffusi orientamenti in materia, si ritengono sussistenti i presupposti ex art. 92, II comma, c.p.c. per la compensazione tra le parti delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'appello avverso la sentenza n. 643/2021 emessa dal Giudice di Pace di Foggia e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
812/2020;
2) condanna alla restituzione in favore di Controparte_2 [...]
in persona del suo legale rappresentante Parte_2 pro-tempore, di quanto da quest'ultima versato in ottemperanza al decreto ingiuntivo e alla sentenza impugnata, anche a titolo di spese di giudizio;
3) compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
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